TESI
VIGILANZA
BANCARIA E RESPONSABILITÀ PENALE
PARTE PRIMA
Note introduttive
Le nuove fattispecie penali delle false comunicazioni alla
Banca d’Italia:
a) ipotesi
delittuosa;
b) ipotesi
contravvenzionale.
Inquadramento nell’ordinamento penale generale:
a) momento
attuativo dell’auspicato ordinamento penale societario;
b) fase “antesignana”
del «futuro sistema penale bancario»;
c) asistematicità
rispetto all’esigenza della codificazione unitaria dell’intero diritto penale.
L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUL SISTEMA
CREDITIZIO : LA NUOVA LEGGE BANCARIA.
I SOGGETTI
Banca d’Italia
a) Natura
giuridica;
b) evoluzione
storica
c) profilo
istituzionale: compiti e funzioni;
d) rilevanza
costituzionale;
e) rilevanza
giuspubblicistica di carattere penale.
Soggetti passivi
a) funzionari
di banche;
b) funzionari
di intermediari finanziari;
c) funzionari
di soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata.
(esplicazione del concetto di funzionario secondo l’accezione
dell’art. 134 T.U.: “chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo”; le istituzioni bancarie secondo il nuovo T.U.; l’accezione di intermediario
finanziario secondo il T.U.; la vigilanza consolidata e i soggetti ivi
contemplati.)
VIGILANZA CREDITIZIA : TIPI E FORME
a) vigilanza
prudenziale;
b) vigilanza
informativa;
c) vigilanza
ispettiva
d) vigilanza
cartolare.
(cfr. Giovanni Castaldi: Il riassetto della disciplina
bancaria:
principali aspetti innovativi.
In Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale
Banca d’Italia 1995 - numero 36)
PARTE
SECONDA
Le fattispecie penali di cui all’art.
134
Il
delitto di false comunicazioni alla Banca d’Italia previsto dal comma 1
Gli
elementi della fattispecie
Il
reato contravvenzionale di ostacolo alle funzioni di vigilanza previsto dal
comma 2
( cfr. Luigi Donato : art. 134 - tutela dell’attivita’
di vigilanza bancaria e finanziaria in COMMENTARIO AL TESTO UNICO DELLE LEGGI
IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA a cura di Francesco Capriglione.Cedam 1994)
La responsabilità penale degli operatori bancari e finanziari:
sanzione penale e comportamento antigiuridico del sistema
creditizio (configurabilità di una responsabilità penale dell’ente collettivo
creditizio? - vedi Militello p. 43)
Spunti sulla colpevolezza
Dolo e colpa
La tipicità delle fattispecie
PARTE TERZA
Orientamenti giurisprudenziali e sviluppi dottrinari
derivanti dall’impatto pragmatico della riforma penale introdotta dall’art.134
del T.U.
Le prime decisioni giurisprudenziali.
I collegamenti con gli artt. 81 cpv C.P.,110 C.P.
La contiguita’ con la fattispecie del delitto di false comunicazioni
sociali.
La accezione giurisprudenziale di periodiche comunicazioni
alla Banca d’Italia;
“Fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche
“ secondo la giurisprudenza.
Il dolo specifico: ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Delitto impossibile
Delitto tentato
Aggravanti
Attenuanti
Prescrizione del reato
Parti lese
Configurabilità della Banca d’Italia come parte lesa.
PARTE QUARTA
Considerazioni finali e note conclusive
Sospetta legittimità costituzionale della norma penale per
eccesso di delega
Atipicità del ruolo processuale della Banca d’Italia
Prospettive evolutive della specifica normativa penale
Sintesi riepilogativa.
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