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martedì 8 marzo 2016


APPENDICE SECONDA

 

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ATTI GIURAZIA DELL’UNIVERSITA’ DI RACALMUTO

DEL 7 AGOSTO 1577

 

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I documenti qui trascritti si rinvengono nel Fondo dei Palagonia dell’Archivio di Stato di Palermo. A trovarli è stato il prof. Giuseppe Nalbone[1]. Trattasi di una raccolta di atti di massima importanza per la conoscenza delle vicende di Racalmuto all’alba della Contea dei Del Carretto. Peste del 1576; drastica contrazione della popolazione (passata dai 5279 abitanti del 1570[2] al lamentato esiguo numero di 2400 nel marzo del 1577); inidoneità a pagare le tasse (le tande) al governo spagnolo per il verticale ridursi della tassa sul macinato; impellenza a soddisfare gli impegni erariali e sordità viceregia per la sciagura della peste; giurati e modalità dell’allora consiglio comunale; raduno del popolo al suono della campanella nella chiesa della Nunziata, sita in piazza; raddoppio od aumento delle imposte indirette su ogni manifestazione economica di quella grama economia contadina e feudataria; atti consiliari e approvazione viceregia; accensione di prestito per assolvere agli oneri fiscali pregressi con il facoltoso strozzino d’Agrigento, il Magnifico Caputo; mero avallo del neo-conte Girolamo del Carretto; tutto ciò ed altro si rinviene in questo lungo inserto che qui trascriviamo in attesa di studi approfonditi ed esplicativi  dell’intensa storia locale di quella pesante congiuntura.


 

 

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[f. 173    219 227 - 1577 (anno)]

 

Die Settimo Aug.ti quintae Ind.: Millesimo quincentesimo septuagesimo septimo =

In castro Terrae Racalmuti.

 

 

Notum facimus et testamur quod existente debitrice universitate Terrae Racalmuti in maxima summa Regiae Curiae tam pro donativis ordinarijs, et extraordinarijs, et alijs obligationibus factis per Regnum Suae Catholichae Maiestatis, quam pro tandis macinae et non habentibus magnificis Juratis dictae Terrae aliquem modum satisfaciendi dictae Regiae Curiae occurrissent Eccellentiae olim Ill.mi Domini Locumtenentis et ab eo petierint ut eis concederint potestatem eligendi personas facultuosas, et alias petictiones pro ut in eorum memoriale continetur, de quo memoriale facta relactione in consilio Patrimoniali fuit provisum congregetur consilium et trasmictatur, de qua provisione fuerint emanatae literae Viceregiae, et dicto Consilio Patrimoniali tenoris sequentis videlicet.

Nob: Reg: fid: dil: Siamo stati supplicati del tenor sequente videlicet

Ill.mo et Ecc.mo Signore, li Giurati della terra di Racalmuto exponino à vostra Eccellenza, dovendosi per l’Università di quella Terra molta quantità e somma di denari alla Regia Corte cossì per donativi ordinarij, et extraordinarij et altri orationi [per oblationi ?] fatti per il Regno à Sua Maestà come per le tande della Macina, non havendo quelli possuto satisfare per lo contaggio del morbo che in quella s’ha ritrovato che sono stati morti da tre mila persone restando solamente quella da due mila e quattrocento delli quali la maggior parte sono figgiti assentati e rovinati per li molti mali à vostra Eccellenza .  .  .  .  . l’esponenti anno supplicato che se li concedesse à pagare quel tanto che detta università deve alcuna dilattione competente circa à detta Università fossero devenute li tandi maxime quella della macina che si doveva pagare per lo chi attendo la diminutione delle persone morti è stato per vostra Eccellenza provisto quod non convenit quo ad dilactionem [ f. 228] e poiche l’esponenti per li Commissarij che alla giornata si destinano contro loro, e detta città per l’officio del spettabile percettore s’assentano, e non ponno ritrovare modo alcuno di satisfare à detta Regia Corte e se li causano eccessivi danni, et interessi supplicano Vostra Eccellenza resta servita concederli potestà di poter fare eligere persona facultosa, poiche pochi vi sono in detta Terra di poter vendere augumentare, e raddoppiare alcune delle gabelle di detta università, e fare quel tanto che per consiglio si concluderà, acciò potersi sodisfare nullo preiudicio generato ad essa università circa detta diminuttione, e difalcatione che hanno supplicato doversi fare à detta Terra per detta mortalità, e mancamento di persone, e resti servita Vostra Eccellenza  sia quello mezzo che si concluderà quello che di sopra si è detto per detto conseglio concederli dilattione almeno di mesi due, altrimente stando assentati non potriano effettuare cosa alcuna à detta Regia Corte non verria ad esser sodisfatta ne tenendo detta università modo alcuno di sodisfare, ne tener altro patrimonio ut Altissimus. dello quale per inserto memoriale fattone la relatione per conseglio patrimoniale provisum Panormi 5. Martij 5^ ind. 1577. congregetur consilium et trasmictatur de Aurelio Magister Notarius per esecutione della quale vostra provista

vi diciamo, et ordiniamo che debbiate in giorno di festa é sono di campana come è di costume congregare il vostro solito consiglio sopra le cose contenute nel preinserto memoriale, e quello che per detto conseglio seù maggior parte di quello sarà concluso, et accordato, e sigillato lo trasmitterete nel Tribunale del real Patrimonio acciò di quello fattone relatione possiamo provedere come conviene. - data Panormi 11. Martij 5^ ind. 1577. Don Carlo d’ Aragona - Petrus Augustinus Sucadellus  ... conservatore [f. 229] Marianus Magister Rationalis, de Bullis Magister Rationalis, Franciscus de Aurello Magister Notarius, Nobilibus Juratis Terrae Racalmuti fidelibus Regijs dilectis, vigore quarum quidem preinsertarum literarum eisdem magnificis Juratis Terrae Racalmuti presentatarum et per eos executarum die 15. Martij 5^ Ind. 1577. Fuerit per eos congregatum detentum, et conclusum consilium huiusmodi sub tenore videlicet.

Racalmuti die 25. Aprilis 5^ Ind. 1577. die festivo Supradicti Martij in Ecclesia Sanctae Mariae Annuntiatae dictae Civitatis existens in platia publica.=1

 

Consilium detentum die predicto in Ecclesia predicta ad sonum campanae more solito in quod magnificos Juratos iuxta formam literarum Secretarum Eccellentiae Suae et Tribunalis Regij Patrimonij eis  directarum datarum Panormi die 11. Martij prox: pret: 5^ ind. instantis 1577. iuxta formam propositionum, et hoc ad informandum predictam Eccellentiam Suam et Tribunal predictum Regij Patrimonij super infrascriptis.

Perche ritrovandosi l’università di questa Terra di Racalmuto debitrice in molta somma cossì alla Regia Corte per donativi ordinarij, et altri oblationi fatti per il Regno à Sua Maestà, et alcuni tandi imposti sopra la Macina, come ancora per alcuni debiti correnti non havendo passuto in tutto satisfare per la tanta mortalità successa in quella del contagio, e tanta diminutione di persone, è stato supplicato da parte di detta Università per li Giurati di quella à Sua Eccellenza che per li detti debiti se li concedesse dilatione competente per potersi ritrovare il modo di quelle sodisfare, et in quanto à quelli della macina poiche avendosi fatto offerta à Sua Maestà, et ordinatosi quella dovere pagare per poche di persone di tutte città, e terre del Regno à raggione di denari novi per ogni tummino [f. 230] che per il ripartimento e numero di persone che allora vi erano in detta terra tocca à detta Università pagare in due tande once 24.5.11.2. che allora concesse Sua Eccellenza potestà alli Giurati, che volendo et apportandosi per consiglio li cittadini pagare tali tande di Macina alli Minuti del sopradetto modo à raggione di denari novi per tummino, o veramente per tali pagamenti volessero imponere alcune gabelle dummodo che quelli se imponessero sopra cose comestibili, e potabili stasse in loro arbitrio, e volontà, e per tale causa sono imposte per la sodisfatione di dette tande di macina alcune gabelle, li quali per la diminutione, e mortalità di persone sono mancanti in tal modo che non possono assuplire, ma in poche parti alla sodisfatione predetta che restasse Sua Eccellenza servita difalcare detta Università per tale diminutione non si potendo per tali tandi di Macina tassare ne ritrovare il modo di pagarsi, fù provisto quod non convenit quo ad dilationem, e tuttavia alla giornata si causano à detta Università mille danni di spese, et interesse di giornate di Commissarij, che nel spesso si destinano, et in tal forma che appena si può esigere quello che per giornate di Commissarij si paga, e vedendosi che tuttavia detta Università non si vederà libera à tal debito supplicano detti Giurati un’altra volta à Sua Eccellenza che resti servita concederli potestà di poter eligere persone facultose, ò vendere et augumentare, e raddoppiare alcune delli gabelle di detta Università, e fare quel tanto che si potesse per consiglio concludere acciò si potesse detta Università liberare di tal debito et interesse nullo prejudicio generato à detta Università sopra la diminutione, e difalcatione che se li deve fare per detta Regia Corte stante le raggioni predette come si contiene per memoriale alli quali s’abbia in tutto relatione [f. 231] et essendo stato provisto per la prefata Eccellenza Sua e Tribunale del Real Patrimonio che si congregasse sopra le cose contente in detto memoriale consiglio, e quello si trasmettesse per poter provvedere come convenisse, per ciò s’ha devenuto alla congregatione del presente consiglio come intesa la presente proposta habbiano sopra le cose prenominate ogn’uno possi liberamente dire il suo voto, e parere.

Il Magnifico Vincenzo d’Randazzo uno delli Magnifici Giurati di detta Terra, e locotenente del Magnifico Capitano di quella, è di voto, e parere che s’aggiongano onze quaranta di rendita da pagarsi quolibet anno come meglio e per manco interesse di detta Università si potrà accordare con quelle persone che vorranno attendere à tal compra di rendita, e per l’altri pagamenti cosi di donativi ordinarij, et extraordinarij come per quelli detti debiti correnti per ritrovarsi li genti che sono remasti in detta Terra tutti quasi rovinati che s’habbiano di raddoppiare tutte le infrascritte gabelle accioche per futuro il provento di quelle vengono à convertirsi in sodisfattione di quello che annualmente si deve à detta Regia Corte, li quali denari che si perciperanno di detta suggiogatione s’habbiano à convertere in sodisfattione di quello si deve per detta Università a detta Regia Corte o per li debiti correnti ut supra alli quali suggiugatarij che compriranno detta rendita se l’haveranno d’hypotecare expresse quello che avanzerà d’augumento, et accriscimento che si raddopierà et imponerà danno sopra le infrascritte gabelle, lo quale novo imposto habbia da servire per corpo e capitale di tal rendita, della quale vendittione s’haverà à fare atto publico con obligarsi li Giurati nomine Universitatis, et Juratorio nomine modo con quelle debite clausole justi cauteli, e patti che sopra ciò si [f. 232]  ricercano, e come meglio si potrà accordare con li compratori, con questo che detta rendita s’habbia à pagare in tre terzi, cioè lo primo, al primo di Gennaro, il Secondo al primo di maggio, e l’Ultimo a l’ultimo del mese d’Agosto ogn’anno con la rata del tempo che vi entrerà nel giorno che si farà tal atto di vendittione, e per facilitare l’effetto di tal negotio per liberare detta Università di tal debito et interesse che alla giornata che ci causano, quanto prima s’habbia da mandare à persona seria, à suplicare à Sua Eccellenza, e Real Patrimonio sopra le cose preservate, e principalmente sopra la difalcazione che si deve fare à detta Università, cossi delle tande della Macina come di quelli altri donativi ordinarij et extraordinarij, e novi pagamenti per la tanta Mortalità e mancamento di persone come ancora per quel tanto che occorse farsi intorno conversione che si ha da fare della venditione di detta rendita, et altro che succedesse tentarsi in beneficio di detta Università le gabelle che averanno da raddoppiare, et accrescere sopra le quali s’haverà d’imponere il novo imposto il quale sarà per il corpo, e capitale della detta rendita che s’haverà d’obligare et hypotecare expresse alli suggiugatarij e s’intenderà per superato, e segregato dalle gabelle obligate alla Regia Corte in parte per le predette tande saranno le unfrascritte.

E prima sopra la gabella del vino siccome il passato s’ha pagato à raggione di tarì uno per botte di Musto, e vino, da pagarsi per li venditori et al minuto à raggione di tarì uno per botte s’intende de futuro à detta gabella novamente imposta altro tarì uno per botte, et al minuto altro tarì uno per botte.

[f. 233] Sopra la gabella deo Pani, fogli, fiori, e frutti virdi, e sicchi, sicome pagava sopra quelle delli Pani à raggione di tarì uno, e grana dieci per onza, s’intende de futuro di novo imposto sopra quella, altro tarì uno, e sicome quella delli fogli, fiori, e frutti si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intendono sopra quelle de futuro imposti di nuovo altri tarì uno e grana dieci per onza alla quale gabella, s’intendda sottoposta la venditione di qualsivoglia sorte di legumi che si vendirà à minuto da pagarsi per lo venditore à raggione di tarì tre per salma, e tarì tre per ogni salma d’orgio si vendirà a minuto.

Sopra la gabella delli panni, arbascie, cannavazzi, e cordi si come prima si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intendano sopra quella de futuro  di nuova imposta altri tarì due per ogn’onza da pagarsi per li venditori.

Sopra la gabella dello pilo di qualsivoglia animale sicome prima si pagava à raggione di grani dieci per onza, cioè prima cinque per lo venditore, e grana cinque per lo compratore, e permutazione d’animali grossi si paga à raggione di tarì uno per ogn’uno delli permutanti, e per l’animali sumerini à raggione di grana dieci per ogn’uno similmente di detti permutanti de futuro s’intendano sopra detta gabella novamente imposta altri tarì uno per uno nella permutazione si debbia pagare de futuro tarì due da qualsivoglia che permuterà animali grossi, et sumerini à raggione di tarì uno per ogn’uno che similmente permuterà.

Sopra la gabella dello linu cànnavu (Canapo), ferro, e ramo rustico, e lavorato, e legname d’ogni sorte rustica, e lavorata che viene di fora, e legnami di cittadini, ò qualsivoglia persona siccome prima si pagava di tt. uno per onza s’intenda de futuro sopra quella di nuovo imposta [f. 234] e si debba di nuovo pagare à raggione d’altro tarì uno per onza da pagarsi per li venditori.

Sopra la gabella delli Pisci, e Salsizzi, siccome prima si pagava à raggione di tarì sei per ogni carico di pisci de futuro si debbiano pagare à tarì novi per ogni carici, e siccome si pagava per ogni porco che si macellava per farsi salsizzi alla raggione di tarì tre per ogni porco, de cetero s’intenda altro tarì uno di novo imposto per ogni porco.

Sopra la gabella delli Pani, formaggi, cascavalli, Meli, e cera si come prima si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intenda de futuro sopra quella devono imposta altro tarì uno per onza, e cosi in tutto à raggione di tarì due per onza d’esigersi in vendita del venditore, e la metà del compratore.

Per le quali gabelle, e loro pagamenti s’haveranno da fare li capitoli per li Magnifici Jurati, e con l’impositione delle pene solite come sono l’altri capitoli.



[1]) ARCHIVIO DI STATO PALERMO
RICHIEDENTE: NALBONE GIUSEPPE
Fondo Archivistico:  Palagonia
Serie: Fondi Privati
Unità archivistica n. 633
Anni 1505-1599
Pagine da riprodurre 1) da pag. 227r a pag. 250v = (pag. 46)
                                    2) da pag. 378r a p. 391r = (pgg. 17)
Data, 17/2/1995 - Firma: Giuseppe Nalbone
 
[2]) Anche Sciascia ne parla nella MORTE DELL’INQUISITORE ( pag. 183 dell’edizione del 1982) che pur mostra un qualche scetticismo. Si dà il caso che al grande scrittore era sfuggita la causa della contrazione, non essendo a quel tempo disponibile una qualche seria ricerca di statistica demografica relativa al nostro paese. Quella del Maggiore-Perni ha altre ambizioni e non è presente interesse alcuno per la microstoria.

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