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martedì 22 novembre 2016

Leggo e credo di arguire che se un consiglo comunale oitto su quindici votano la sfiducia al sindaco (maggioranza assoluta) si va tutti a csa. Ma forse vi è una qualche scappatoia regionale. Mi pacerebbe che qualcuno me la illustrasse.
A livello provinciale e comunale[modifica | modifica wikitesto]
Una disciplina analoga a quella delle regioni, fondata anch'essa sul principio "simul stabunt, simul cadent", è prevista dalla legge per i comuni e le province. Infatti, secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000, il sindaco o il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale o provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco o il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente

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