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venerdì 3 marzo 2017

eccidio di Portella della Ginestra, riportando il tenore delle deposizioni rese nella fase istruttoria, non

ancora chiusa, dai testi Riolo, Sirchia, Fusco e Cuccia, e che lo stesso giornale, del successivo giorno

25, precisava che le notizie pubblicate nel numero del 22 giugno erano state desunte da «atti ufficiali

riferentisi all’inchiesta in corso». Ravvisava in tali pubblicazioni la prova che funzionari addetti alle

indagini avessero rivelato segreti d’ufficio e denunziava gli ignoti informatori da ricercarsi

presumibilmente [presso] l’Ispettorato Generale di P. S., diretto dal dr. Messana.

D’altro lato quest’ultimo, venuto a conoscenza della denunzia sporta a suo carico, indirizzava, in

data 16 luglio u.s., a questa Procura un esposto col quale chiedeva il procedimento d’ufficio per

calunnia contro il prof. Montalbano, anche in relazione ad un articolo pubblicato nel n. 152 de «La

Voce della Sicilia» del 1° luglio, a firma del Montalbano, nel quale egli viene fatto apparire come
correo dei numerosi delitti consumati dal bandito Ferreri inteso Fra’ Diavolo, ucciso poi in conflitto


in territorio di Alcamo. Ciò posto, va subito rilevato che la doglianza del prof. Montalbano per la

notizia pubblicata dal «Risorgimento Liberale» e dal «Mattino di Sicilia» è pienamente fondata per

quanto ottiene l’offesa recata alla sua personalità morale, essendo chiaro che l’autore dell’articolo

scrivendo ch’egli, sebbene due volte citato dal magistrato istruttore, non si era presentato a deporre

come teste «per paura di essere messo a confronto con un funzionario di polizia» si proponeva di

presentare il Montalbano sotto una luce poco onorevole al pubblico dei lettori: è risultato, invece,

dalla esauriente istruttoria compiuta da quest’Ufficio che il prof. Montalbano si presentò

regolarmente tutte e due le volte alla Sezione istruttoria e che per la mancata presenza del giudice

non fu messo in grado – sia la prima che la seconda volta – di rendere la sua deposizione. Intanto il

magistrato inquirente dispose la nuova citazione del prof. Montalbano per il giorno 25 luglio e,

nell’eventualità di dovere eseguire un confronto tra lui ed il dr. Messana, telefonò a quest’ultimo

invitandolo a tenersi per quel giorno a sua disposizione nel proprio ufficio onde assicurarsene,

occorrendo, la comparizione.

Tosto che il prof. Montalbano poté rendere la sua dichiarazione, il giudice non ritenne di far luogo al

confronto ed il dr. Messana fu sciolto dall’obbligo di tenersi a disposizione. Or poiché la notizia del

predisposto confronto era nota soltanto al magistrato ed al dr. Messana, è sembrato logico al prof.

Montalbano ritenere che il Messana ne avesse informato i giornali, rivelando così un segreto

d’ufficio.

Nel fatto lamentato non riscontra però il requirente gli estremi del reato p. ep. dall’art. 326 C. P. e

ciò a prescindere da qualsiasi esame di merito sulla consistenza dell’addebito. Perché la citazione

non è un atto interno del processo, non è, cioè, un atto segreto posseduto e custodito dal pubblico

ufficiale: bensì è un atto esterno del processo, la cui funzione si esaurisce all’esterno, concretantesi

nella chiamata del giudice, pel tramite dell’ufficiale giudiziario.

Le notizie d’ufficio sono quelle che debbono rimanere segrete, come le dichiarazioni testimoniali, i

verbali di confronto, gli atti generici ecc. Sicché la loro rivelazione da parte del pubblico ufficiale si

risolve in una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione. Come non costituisce segreto d’ufficio

la citazione, a maggior ragione non può costituire segreto d’ufficio un semplice avvertimento fatto

per telefono a persona ancora da citare pel caso di un eventuale confronto. Il reato di violazione di

segreti d’ufficio è, invece, manifestamente configurabile nei due articoli pubblicati sul Giornale di

Sicilia, rispettivamente sotto il titolo «Colpo di scena: a Portella della Ginestra ha sparato Giuliano»

e «Soppresso a Portella della Ginestra perché testimone della strage», perché in entrambi gli articoli

appaiono palesati fatti e circostanze che non potevano essere di dominio pubblico, e, quindi, oggetto

di cronaca, siccome acquisite dall’Autorità giudiziaria e dalla Polizia giudiziaria durante le indagini

tuttora in corso. Per di più lo stesso giornale nel n. 149 del 25 giugno 1947, riportava un articolo in

cui si ribadiva che le notizie precedentemente pubblicate erano state desunte da atti ufficiali e da

conclusioni ufficiali di una inchiesta accertante la responsabilità del bandito Giuliano. Nulla,

tuttavia, autorizza a ritenere che il dr. Messana abbia dato ai giornali le informazioni in discorso.

Ben vero il prof. Montalbano ha manifestato il convincimento che tali notizie fossero state propalate

dall’Ispettore Generale di PS. nella considerazione che ancora prima che le indagini avessero preso

una consistenza qualsiasi, il Messana si era affrettato a comunicare al Ministro dell’Interno che

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