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mercoledì 28 marzo 2018

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Camera dei deputati
Logo della Camera dei deputati.svg
Il simbolo della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio Rom 2009.jpg
Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati
StatoItalia Italia
TipoCamera bassa del Parlamento della Repubblica Italiana
Istituito1º gennaio 1948
PresidenteRoberto Fico (M5S)
Vicepresidentivacanti
Ultima elezione2018
Camera dei deputati (Liste) - XVIII legislatura (Italia).svg
Gruppi politici
  •      Lega (123)
  •      FI (105)
  •      FdI (32)
  •      NcI - UdC (4)
  •      PD (112)
  •      SVP - PATT (4)
  •      +E (3)
  •      CP (2)
  •      IEI (1)
  •      M5S (228)
  •      LeU (14)
  •      MAIE (1)
  •      USEI (1)
Impiegati1 551
SedePalazzo Montecitorio, Roma
IndirizzoPiazza di Monte Citorio, 1
Sito webwww.camera.it
La Camera dei deputati (a volte chiamata più semplicemente Camera), nel sistema politico italiano, è una delle due assemblee legislative o camere, insieme al Senato della Repubblica, che costituiscono il Parlamento italiano. Dal 1861 al 1946 esistette la Camera dei deputati del Regno d'Italia, eccetto che per una breve parentesi tra il 1939 e il 1943, quando cambiò denominazione in Camera dei fasci e delle corporazioni. I due rami del Parlamento si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
A norma dell'art. 56 Cost., la Camera è composta globalmente da 630 deputati, di cui 618 eletti in Italia in circoscrizioni regionali e sub-regionali di lista, e 12 in rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Il parlamentare della Camera è detto deputato. La carica di deputato è nominale e termina con la fine della legislatura.

Sede della CameraModifica

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Palazzo Montecitorio.
Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma.
Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).
A Montecitorio sedettero anche gli organi assembleari che interruppero la sequenza tra Camera dei deputati del Regno d'Italia e Camera dei deputati della Repubblica Italiana: dal 1939 al 1943, durante il regime fascista, la Camera dei deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, la quale fu a sua volta succeduta, dal 1946 al 1948, dalla Assemblea Costituente della Repubblica Italiana.

Sistema di elezione della CameraModifica

AttualeModifica

La carica di deputato è esclusivamente elettiva con suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini maggiorenni al giorno delle elezioni, e termina con la fine della legislatura stabilita in cinque anni, salvo nei casi di scioglimento anticipato della Camera da parte del presidente della Repubblica in accordo col presidente della Camera. A differenza del Senato, la cui età minima per essere eletti è di quaranta anni, può essere eletto deputato il cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i venticinque anni.
L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.

PrecedentiModifica

Originariamente lo Statuto Albertino[1] e la Costituzione repubblicana prevedevano un numero di deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione; in seguito il numero totale venne fissato a 630.
La prima legge elettorale, mutuata da quella in vigore nel Regno di Sardegna, prevedeva un'elezione del Parlamento Italiano mediante uno scrutinio maggioritario a doppio turno, con il paese suddiviso in tanti collegi quanti erano i seggi dell'assemblea.
La prima modifica avvenne nel 1919 quando si passò a un meccanismo proporzionale fra liste concorrenti di partito.
L'avvento del fascismo diede luogo a una svolta antidemocratica nel sistema elettorale, dapprima con la legge Acerbo che nel 1924 corresse la proporzionale con un larghissimo premio di maggioranza, pari ai due terzi dei seggi, a favore della lista più votata, e poi col passaggio nel 1929 a un sistema plebiscitario in cui una formale approvazione popolare giustificava l'elezione esclusiva dei candidati designati dal regime. La caduta del regime fascista con il conseguente ristabilimento delle libertà democratiche, sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente nel 1946, permise il ritorno a una legge elettorale che prevedesse una ripartizione proporzionale dei seggi su base circoscrizionale e con assegnazione dei resti su base nazionale.
A partire dal 1994 si passò dal proporzionale puro a un nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario (legge Mattarella): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata una nuova legge proporzionale, senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce ad ottenerne un numero superiore), e si è assegnato per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.
Nel 2015 la legge Calderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu definitivamente sostituita dal cosiddetto Italicum, di impianto proporzionale, seppur corretto, a doppio turno con ballottaggio. La nuova legge prevede una combinazione di capilista "bloccati" e preferenze, oltre a mantenere il premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio.
In seguito è entrata in vigore la legge 165/2017 che, con il decreto di attuazione (d.lgs. 189/2017), istituisce un complesso sistema misto di proporzionale (basato su piccoli collegi e liste bloccate) e uninominale, a prevalenza proporzionale.

Funzionamento generale dell'AssembleaModifica

La Camera è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'assemblea ha diritto di assistere alle sedute anche il Governo con i suoi ministri. Se richiesto, il Governo ha l'obbligo di partecipare alle sedute. Reciprocamente, il Governo ha diritto di essere sentito ogni volta che lo richiede[2].
La durata in carica della Camera (e così pure del Senato) è di cinque anni, ma continua a esercitare il mandato elettorale in due casi:
  • La prorogatio, prevista dall'art. 61.2 della Costituzione, è un istituto per cui l'organo scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Camera.
  • La proroga, prevista dall'art. 60.2, che può essere disposta con legge ordinaria e solo in caso di guerra.
La Camera, secondo l'art. 62 della Costituzione, si riunisce di diritto due volte l'anno, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il presidente dell'assemblea, il presidente della Repubblica o un terzo dei componenti dell'assemblea può convocarla in via straordinaria (nel qual caso, il Senato può riunirsi di diritto).
Quando il Governo emana provvedimenti d'urgenza con forza di legge (decreti legge) deve presentarli al Parlamento per la richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

Maggioranza alla CameraModifica

I criteri per verificare l'esistenza di una maggioranza alla Camera sono disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione.
Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è quindi 316 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare). Questo quorum è definito strutturale. Tale numero legale si suppone esistente, finché non ne viene richiesta la verifica da alcuni parlamentari o dal presidente dell'Assemblea. Nel caso non si raggiunga il numero legale la seduta è tolta o rinviata.
Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto funzionale. La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.

Ruolo dell'astensionismoModifica

L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le proposte, salve le maggioranze speciali previste, sono ordinariamente "adottate a maggioranza dei presenti".
Nel regolamento della Camera è previsto che la maggioranza sia calcolata sulla base del numero dei deputati che nella votazione hanno espresso un voto, favorevole o contrario (considerati "presenti"), non contando gli astenuti (considerati "assenti"), calcolati invece ai fini del numero legale. Pertanto, se vi sono numerosi deputati (di solito gruppi) che si astengono, la maggioranza (ossia il numero minimo di voti favorevoli che una proposta deve ricevere per essere approvata) cala molto, proprio per questa definizione data di "presenti". La Corte costituzionale, investita dell'argomento, si è espressa nella sentenza n. 78 del 1984 (vedi, in particolare, i punti 3 e 4 del "diritto"); il giudice a quo metteva, infatti, in dubbio, la legittimità costituzionale della norma regolamentare (art. 48, co. 2), ritenendola in contrasto con l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, in ordine alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, approvata dalla Camera (con modalità ritenuta illecita), modificata dal Senato e definitivamente approvata dalla Camera, nel nuovo testo, con una maggioranza sicuramente conforme alla Costituzione.
Nella prima deliberazione del 26 maggio 1971, il progetto di legge fu votato con 198 favorevoli, 121 contrari e 154 astenuti; il Presidente Pertini non ebbe problemi a dichiararne l'approvazione, ex art. 48, co. 2 RC; la maggioranza, quindi, fu calcolata sulla base del 319 deputati che avevano votati sì o no, senza computare i 154 astenuti. Qualora, invece, la maggioranza fosse stata calcolata sulla base di tutti i deputati "presenti", ossia che si trovavano nell'Aula al momento della deliberazione (319+154=473), la proposta sarebbe stata respinta, perché i favorevoli (198) erano in numero minore della maggioranza (473/2+1=238). La Corte ha ribadito, con la citata sentenza n. 78, l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera, però: cioè, in sede di formazione del Regolamento, ogni Camera è libera di attuare come meglio crede le norme costituzionali che la riguardano.

Organi parlamentariModifica

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Posizione chiave.

Presidente della Camera dei deputatiModifica

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Presidente della Camera dei deputati.
Il Presidente della Camera dei deputati è la terza carica dello Stato, dopo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato. Il suo ruolo è quello di presiede le sedute dell'assemblea, mantenendo l'ordine in aula, fare rispettare il Regolamento della Camera, giudicare sull'ammissibilità dei testi e degli emendamenti proposti e garantire un funzionamento dei lavori adeguato per lo svolgimento delle prerogative della Camera.
Il Presidente siede al centro dell'assemblea, nel seggio più alto, munito di campanello per mantenere l'ordine e di apposti meccanismi elettronici per gestire le votazioni, i microfoni dei deputati e gli altri apparati.
Il Presidente della Camera presiede le sedute comuni del Parlamento.
Per la XVIII Legislatura, il ruolo di presidente della Camera è ricoperto da Roberto Fico, eletto il 24 marzo 2018 al quarto scrutinio con 422 voti su 620.

Ufficio di presidenzaModifica

L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno) è presieduto dal presidente della Camera dei deputati ed è composto:
  • Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.
  • Dai tre questori.
  • Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.
  • Dal segretario generale (ma senza diritto di voto)
Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).

Funzioni dell'Ufficio di presidenzaModifica

Tra le competenze dell'Ufficio di presidenza, cui sono attribuiti anche poteri normativi interni, si segnalano quelle in materia di:
  • ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni (art. 12, comma 2, reg.);
  • sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle sedute (art. 60, comma 3 e 4 reg.);
  • ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali (art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, art. 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156);
  • deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (art. 12, comma 2, e 66 reg.);
  • condizione dei deputati (indennità, competenze, ecc..);
  • organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali (art. 12, comma 3, reg.).

Collegio dei questoriModifica

In base al Regolamento della Camera (art. 10) tre deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell'Amministrazione, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del presidente. Il Collegio dei questori elabora annualmente il progetto di bilancio interno, che è sottoposto successivamente all'esame dell'Ufficio di presidenza (di cui i deputati questori fanno parte) ed è poi discusso e approvato dall'Assemblea. I questori sovraintendono alle spese della Camera, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del presidente. A tal fine, poiché la forza pubblica non può entrare nelle sedi della Camera senza autorizzazione del presidente, i questori dispongono degli assistenti parlamentari[3].

Conferenza dei presidenti di gruppoModifica

La Conferenza dei presidenti di gruppo è presieduta dal presidente della Camera e costituita dai presidenti di tutti i gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante (articolo 13, comma 1, del Regolamento).
Alla Conferenza possono essere, inoltre, invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, anche i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché il rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche (articolo 13, comma 2, del Regolamento).

Funzioni della Conferenza dei presidenti di gruppoModifica

La Conferenza dei presidenti di gruppo viene convocata dal presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni (articolo 13, comma 1, del Regolamento).
Alla Conferenza spetta definire la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento). Il presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. La Conferenza delibera, inoltre, sulle richieste di urgenza relative a progetti di legge (articolo 69, del Regolamento), sul termine richiesto dal Governo per la conclusione dell'esame in Assemblea di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (articolo 123-bis del Regolamento), nonché sulla fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle relazioni delle Commissioni su progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea, qualora il Governo, senza indicarne il motivo, abbia omesso di fornire nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione (articolo 79, comma 7, del Regolamento).

Gruppi parlamentariModifica

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Composizione della Camera dei deputati e deputati della XVIII legislatura della Repubblica Italiana.
Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.
I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.
Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.

Commissioni permanentiModifica

La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.

Commissioni specialiModifica

Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.

GiunteModifica

Magnifying glass icon mgx2.svgLo stesso argomento in dettaglio: Giunta parlamentare.
I membri delle giunte sono nominati dal presidente dell'assemblea cercando di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta per il regolamento, giunta per le elezioni, giunta per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee.
Le giunte per il Senato sono: giunta per il regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità europee. Vi sarebbe inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, anche se in considerazione della sua scarsa rilevanza, talvolta questa giunta parlamentare viene omessa.

Comitato per la legislazione





Senato della Repubblica
Logo del Senato della Repubblica Italiana.svg
Palazzo Madama - Roma.jpg
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica
StatoItalia Italia
TipoCamera alta del Parlamento della Repubblica Italiana
Istituito1º gennaio 1948
PresidenteMaria Elisabetta Alberti Casellati (FI)
VicepresidentiRoberto Calderoli (L)
Ignazio La Russa (FdI)
Paola Taverna (M5S)
Anna Rossomando (PD)
Ultima elezione2018
Senato della Repubblica (Liste) - XVIII legislatura (Italia).svg
Gruppi politici
  •      PD (52)
  •      SVP - PATT (3)
  •      IEI (1)
  •      +E (1)
  •      CP (1)
  •      UV (1)
  •      FI (61)[1]
  •      Lega (58)
  •      FdI (18)
  •      M5S (110)
  •      LeU (4)
  •      MAIE (1)
  •      USEI (1)
SedePalazzo Madama, Roma
IndirizzoPiazza Madama, 11
Sito webwww.senato.it

Senato del Regno d'Italia
Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è un'assemblea legislativa che – unitamente alla Camera dei deputati – costituisce il Parlamento italiano. I due rami del Parlamento (o Camere) si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
La Costituzione italiana prevede che il Senato della Repubblica sia costituito da 315 senatori eletti, 309 su base regionale e 6 in rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Il mandato elettorale dei senatori coincide con la legislatura e dura pertanto cinque anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l'opinione dei suoi presidenti.[2]
In aggiunta ai 315 senatori eletti, fanno parte del Senato come senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica, di diritto e salvo rinuncia, ed inoltre fino a cinque senatori di nomina presidenziale, ossia nominati autonomamente dai presidenti della Repubblica per altissimi meriti.[3] Dal 19 gennaio 2018 i senatori a vita sono sei, uno di diritto e cinque di nomina presidenziale, cosicché il plenum dell'assemblea è pari a 321 membri. 

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