giovedì 24 gennaio 2013

Gentilissimi, rispettabilissimi, onorevolissimi signori commissari (prefettizi, regionali, nazionali) Commissari governativi (?) del COMUNE DI RACALMUTO

Gentilissimi, rispettabilissimi, onorevolissimi signori commissari (prefettizi, regionali, nazionali) Commissari governativi (?) del COMUNE DI RACALMUTO

Traggo da un post che si accoda ad altri in ordine a questo evento di grande rilevanza per il mantenimento della quiete sociale a Racalmuto, relativamnte s'intende ad un improvviso risveglio amministrativo per una grandinata fiscale volta al repupero di un quarto di secolo di inadempienze TARSU

Vi sollevo obiezioni, interpretazioni, dubbi, smmarrimaneti e chiedevo delucidazioni in fin dei conti a LOR SIGNORI.

Mi è stata data risposta sia pure indiretta ieri nell'incontro fra ... amici?Mi sono centellinato il processo verbale nella piccola gazzetta comunale e malgradotutto non vi ho trovato nulla al riguardo. Reitero dunque i miei dubbi. C'è speranza di una risposta sia pure stizzosa?

Tutti ne parlano, tutti sanno, tutti sentenziano: ma la TARSU che cosa veramente è? 
Mi permetto di esporre semplificazioni non autorevoli ma meglio di niente.

A leggere queste esemplificazioni mi pare non esservi dubbio che la TARSU (ma poi si parlò di TIA) non è certo una IMPOSTA PATRIMONIALE.

Il fatto che taluni comuni (e tra questi il nostro) tendono a rifugiarsi in una imposizione di naturale patrimoniale è solo il segno di inadeguatezza culturale ed amministrativa della macchina di siffatta amministrazione locale.

Finché tarsu è, questi punti sembrano indubitabili:



Trattasi di oneri commisurabili al costo del servizio effettivo; Sperperi, superfetazioni lucrative, aggiramenti delle regole sugli appalti pubblici sono DEVIANZE censurabili dai cittadini succubi:
Sono oneri da parametrare alle superfici atte a produrre rifiuti di qualsiasi genere; venendo meno tale idoneità la tassa non sarebbe dovuta; se l’idoneità è saltuaria non sarebbe equa una pretesa continuità contributiva;
La tassa è dovuta al comune (e non ad altri);
Il comune opera in regime di privativa; regole per imposizioni sul reddito o patrimoniali non possono invocarsi per obbligazioni di natura più privata che pubblicistica;
Occorrono delibere comunali puntuali e tempestive, atte a non procurare palesi difficoltà applicative;
-il comune deve assicurare un servizio continuativo;
Per i comuni al di sotto dei 35 mila abitanti, il regime subisce strette applicative per le autorità impositive;
In questi casi resta ribadita la natura di Tassa che giammai può venire elevata ad imposta;
Se resta tassa l’importo deve essere commisurato al servizio prestato;
Vero è che incombe sul contribuente l’obbligo della denuncia, ma questi deve essere messo in condizioni di potere fare segnalazioni pertinenti in base a regolamenti specifici e aggiornati, avendo facile conoscenza a che tipo di tassazione è soggetto per caratteristiche del fabbricato, per corretta misurazione delle distanze dalla perimetrazione ed altro;
Deve esserci una corretta e tempestiva iscrizione a ruolo; per le evasioni e le elusioni, necessitano notifiche bonarie (a mio avviso non interruttivi dei termini di prescrizione e comunque non iugulatorie).

Ogni punto va chiarito ed approfondito ma non è questa la sede: non compete certo a me.

 

 

 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al
Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.

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