sabato 7 febbraio 2015

Vedo con mio sommo disappunto che amministratori che non so come possano giustificare la loro passata attività di consulenti fiscali che non è stata neppure idonea a sconsigliare gli uffici tributari comunali e il nuovo sindaco dal prodursi in un accertamento folle teso a spillare ai racalmutesi unmilione e ottocentottantamila euro per il solo 2008, stanno sobillando la platea dei tartassati racalmutesi ad un istituto che secondo me è improprio e che non può non ritorcersi in un atto autolesivo.

Vedo con mio sommo disappunto che amministratori che non  so come possano giustificare la loro passata attività di consulenti fiscali che non è stata neppure idonea a sconsigliare gli uffici tributari comunali  e il nuovo sindaco dal prodursi in un accertamento folle teso a spillare ai racalmutesi unmilione e ottocentottantamila euro per il solo 2008, stanno sobillando la platea dei tartassati racalmutesi ad un istituto che secondo me è improprio e che non può non ritorcersi in un atto autolesivo.

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE applicato da un Comune per il recupero di costi evasi collegati alla TARIFFA di un servizio quale lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mi appare una bizzarria. Ma mi dicano come possa essere operante codesto istituto per il caso racalmutese della TARSU 2008.

In  altri termini ecco come la dottrina qualifica e articola l'accertamento per adesione e a me pare che sarebbe ozioso ed esiziale farvi qui a Racalmuto ricorso.

Vi è la via maestra della richiesta di annullamento in autotutela di un accertamento viziato in radice da nullità assoluta radice per gli argomenti che ho esposto in TV e si vuole deviare per vie tortuose ove in ogni caso si dovrà ammettere una propria evasione non solo per il 2008 ma anche per gli anni successivi sino ad arrivare al 2012 (tariffa del 5,16 a mq.  ) e 2013 (tariffa del 7,17).

E questi sarebbero i nostri novelli amministratori e questa la nostra stampa più popolare! Boh!!!!!!


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Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
CHI È AMMESSO TUTTI I CONTRIBUENTI
persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta
LE IMPOSTE DEFINIBILI LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE
Irpef
Ires
Irap
Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
LE PRINCIPALI IMPOSTE INDIRETTE
Iva
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Imposta di registro
Imposta ipotecaria e catastale
Invim ordinaria e decennale
Imposta sostitutiva dell’Invim
Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione
Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli
QUANDO SI PROPONE
dopo aver ricevuto un avviso di accertamento
dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica)
I vantaggi dell'adesione
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.
Il procedimento
Iniziativa d’ufficio
L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.
L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.
Richiesta del contribuente
Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.
Perfezionamento dell’adesione
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).
Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).

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