Il 3 gennaio 1581 si presenta a Racalmuto il magnifico ed esimio Ascanio de Barone della città di Agrigento con le sue credenziali. Il successivo giorno 5 si aprono i lavori del «Consilium congregatum » sotto la presidenza dell’esimio signor Ascanio de Barone “ad sonum campanae in maiori Ecclesia terrae Racalmuti die dominicae” chiamati e convocati i due terzi del popolo. I giurati Lorenzo Giustiniano, Giacomo Monteleone e Antonio Alaimo assicurano la regolarità della convocazione e certificano la presenza del numero legale. All’ordine del giorno è l’approvazione dell’accordo fatto con l’illustre don Girolamo del Carretto.
Viene subito introdotto l’argomento:
Magnifici Nobili, et persone decorate [a.v.: honorati] et altri populani, siti congregati in questo loco; sapiti ch’avendosi tanto tempo ed anni litigato infra l’università di questa terra con li spettabili illustri ed illustrissimi signori Baroni e Conti di questa terra sopra alcuni pretenzioni ed esenzioni di tirraggi di fora [a.v.: supra alcuni pretenzioni et exemptioni di alcuni soluptioni di dupli terragi di fora] et altri esenzioni come più largamente si contiene per lo libello e processo contenti nella R.G.C. con detti spettabili ed illustri signori Baroni e Conti di questa sudetta terra, ed avendosi tant’anni litigato non s’have mai finito per tanto si congregao consiglio, e si elessero deputati lo magnifico Gio: Vito d’Amella, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino lo Brutto, Pietro d’Alaymo, Antonino Gulpi e Giacomo Morreale, li quali deputati esposiro a S.E. e R.G.C. che avendo più anni litigato in detta R.G.C. con li predecessori dell’illustre signor Conte di questa terra di Racalmuto ed anche con detto signor conte sopra diversi pretenzioni d’essere esenti e liberi di diversi raggioni e pagamenti in detto processo e libello addutti, e contenti, e che s’ave trattato accordio fra l’università e detto signor conte, e sopra ciò fatti certi capitoli li quali s’hanno da publicare per notaro publico per commune cautela ed era di publicarsi con la volontà della maggior parte del Popolo congregato per consiglio supplicando S.E. resti servita provedere e comandare che si destinasse un delegato in questa terra per congregare detto consiglio, ed essendo la maggior parte contenta dell’ accordio, farrà leggere li capitoli ed essendo contenti quelli detto delegato farrà publicare, e stipulare ed interponere l’authorità di S.E. e R.G.C. per ciò S.E. mi ha destinato delegato in questa terra, undechè personalmente mi conferisca a congregare detto consiglio, ed intendere la vostra volontà se volete accordio per questo siti convocati in questa maggior chiesa acciò ognuno di voi dasse il suo parere [a. v.: siti convocati in questa maggior Ecclesia a tal che ogn’uno di voi dugna lo suo pariri e vuci si vuliti accordio], se volete accordio con detto signor conte, perché volendo accordio si leggiranno li capitoli che mi sono stati presentati per detti deputati e notar publico, ed essendo contenti di detti capitoli per voi s’eligeranno dui Sindaci e procuratori per potere quelli publicare e fare instrumento pubblico con li soliti obligazioni, renunciationi, stipulazioni giuramento firmato in forma, alli quali Io come delegato di S.E. e R.G.C. interponissi l’autorità e decreto acciò omni futuro tempore s’habbiano inviolabilmente osservare siché ogn’uno venga, e dona la sua vuci, e pariri, lo magnifico Gio: Vito d’Amella capo di detta terra di Racalmuto dice che è di voto, e parere, e si contenta che si faccia accordio stante li lite e questioni che sono stati et su infiniti e sono immortali e non hanno mai diffinizioni e sono dubbij ed incerti e per evitarsi tante spese che s’hanno fatto e si potranno fare tanto più che s’ha visto la buona volontà dell’illustrissimo signor conte lo quale per li capituli ni ha fatto molte grazie ed esenzioni in favore di quest’Università di Racalmuto e non facendosi accordio interim esigirà come per il passato s’have fatto e perché in l’accordio e in mancari quelle raggioni che siamo obligati paghari per questo è contente come è detto di sopra che si faccia detto accordio e si leggano li capitoli e doppo si contratta in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano giurato contiene [a.v.: concurri] con il detto magnifico Gio: Vito d’Amella,
1 AMELLA (D') MAGNIFICO JO: VITO Capitano della terra di Racalmuto magnifico
2 JUSTINIANO MAGNIFICO LORENZO GIURATO d'accordo con il d'Amella magnifico
3 MONTELEONE MAGNIFICO GIACOMO dixit ut proximus magnifico
4 ALAYMO (D') NOBILE ANTONINO ut supra nobile
5 TODISCO MAGNIFICO SIGNOR ARTALE ut supra magnifico - signore
6 PIOMENTESE MAGNIFICO GIACOMO ut proximus magnifico
7 PROMONTORO MAGNIFICO BALDASSARE ut proximus magnifico
8 PUMA (DI) MAGNIFICO GIACOMO ut proximus magnifico
9 TODISCO MAGNIFICO PIETRO ut proximus magnifico
10 BLUNDO MAGNIFICO GIUSEPPE ut proximus magnifico
11 PIOMONTESE MAGNIFICO GIO:ANTONIO ut proximus magnifico
12 ROMANO MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
13 PANATA MATTHEO ut proximus
14 TAYBBI ALESSANDRO ut proximus
15 CAPOBIANCO COLA ut proximus
16 MARTORANA GIACOMO ut proximus
17 MONTELEONE ANTONINO ut proximus
18 PILLITTERI GERONIMO ut proximus
19 CATALANO MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
20 DI BLASI DOMENICO ut proximus
21 GULPI MASTRO SIMONE ut proximus mastro
22 SFERRAZZA GERONIMO ut proximus
23 GRACI (DI) ANTONINO ut proximus
24 FALLETTA GIACOMO ut proximus
25 AGRO' (D') FRANCESCO ut proximus
26 ALAYMO (D') VINCENZO ut proximus
27 BRUCCULERI MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
28 FARINA ANTONINO ut proximus
29 VITILLARO PIETRO ut proximus
30 MULE' (DI) MICHELE ut proximus
31 MORREALE GERLANDO DI PIETRO ut proximus
32 GRACI (DI) BATTISTA ut proximus
33 BURGIO PIETRO ut proximus
34 MULE' (DI) MICHELE MINORE ut proximus
35 ALAYMO (D') PAULO ut proximus
36 ALAYMO (D') MARCO ut proximus
37 BURGIO VITO ut proximus
38 LA LICATA MARIO ut proximus
39 FORTE PIETRO ut proximus
40 GRACI (DI) FRANCESCO ut proximus
41 LO BELLO FILIPPO ut proximus
42 TAYBBI TIBERIO ut proximus
43 GOLTISI GIULIANO ut proximus
44 FACCIPONTI MASTRO PAOLO ut proximus mastro
45 LA MATINA PIETRO DI NICOLO' ut proximus
46 XICHILI (DI) JACOBO ut proximus
47 CASUCCIA PIETRO ut proximus
48 LA PAGLIA ANTONIO ut proximus
49 ACQUISTA (D') GIO: ANTONIO ut proximus
50 D'AMICO MASTRO PAOLO ut proximus mastro
51 TORRETTA ANTONIO ut proximus
52 MICCICHE' PAULO ut proximus
53 SANFILIPPO MINGAO SIMUNI ut proximus
54 GRACI (DI) MULFALETTO JO: ut proximus
55 GAGLIANO FRANCESCO ut proximus
56 VILLINA VINCENZO ut proximus
57 MARIA PIETRO ut proximus
58 MIRENDA LUCA ut proximus
59 AGRO' (D') PIETRO ut proximus
60 CARLINO MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
61 MARTORANA ANDREA ut proximus
62 BARBERI BLASI ut proximus
63 TODARO MASTRO VINCENZO ut proximus mastro
64 GRACI (DI) ANTONIO ut proximus
65 TERRANA GERONIMO ut proximus
66 GENTILE GIULIANO ut proximus
67 MAURO SILVESTRO ut proximus
68 ARNUNI (D') PIETRO ut proximus
69 PICONE GIULIANO ut proximus
70 LONDO GIO: DOMENICO ut proximus
71 GULPI MARCO ut proximus
72 RUGERI (DI) LISI ut proximus
73 DI PAOLINO FRANCESCO ut proximus
74 GULPI PIETRO DI GERONIMO ut proximus
75 D'ANNA FILIPPO ut proximus
76 TINEBRA GIRONIMO ut proximus
77 SALVO (DI) FILIPPO ut proximus
78 DIANA ANDREANO ut proximus
79 RANDAZZO (DI) JO: ut proximus
80 LO NOBILE PIETRO ut proximus
81 VACCARO LUCA ut proximus
82 ZUCCARELLO SANTORO ut proximus
83 PETROZELLA FRANCESCO ut proximus
84 BELLOMO PIETRO ut proximus
85 LUPO FRANCESCO ut proximus
86 MAZZA (DI) DOMENICO ut proximus
87 RIZZO FRANCESCO DI PIETRO ut proximus
88 LO CONTI GERONIMO ut proximus
89 GIGLIA (DI) FILIPPO ut proximus
90 LO MASSARO GIUSEPPE ut proximus
91 ROMANO ANTONINO ut proximus
92 LO MALIGNO MATTHEO ut proximus
93 DRAGO MARIANO ut proximus
94 GILARDO (DI) VINCENZO ut proximus
95 CIRAMI GIO:BATTISTA ut proximus
96 MACALUSO SEBASTIANO ut proximus
97 LA LOMIA SIMONE ut proximus
98 SIGNORINO VITO ut proximus
99 PETROZELLA LEONARDO ut proximus
100 MARTORANA GIACOMO ut proximus
101 RIZZO PIETRO DI ANTONINO ut proximus
102 GARLISI AGOSTINO ut proximus
103 LA CHIANA GIUSEPPE ut proximus
104 ALLETTO (D') GREGORIO ut proximus
105 BUCCULERI ANTONIO ut proximus
106 SAVARINO GIOVANNI ut proximus
107 CIRIO SANTO ut proximus
108 NOTO (DI) MARCO ut proximus
109 BRUNO FRANCESCO ut proximus
110 CASUCCIA FRANCESCO ut proximus
111 ALLETTO (DI) FILIPPO ut proximus
112 CURTO FRANCESCO ut proximus
113 D'AMICO FRANCESCO ut proximus
114 FURMUSO ANTONINO ut proximus
115 DI FRANCO GIOVANNI DI PIETRO ut proximus
116 CASTILLANO STEFANO ut proximus
117 CACCIATORE GIUSEPPE ut proximus
118 CAVALLARO NICOLO' ut proximus
119 MORREALE FRANCESCO ut proximus
120 SIGNORINO PAULO ut proximus
121 PLACENTA FRANCESCO ut proximus
122 LA LICATA PIETRO DI NARDO ut proximus
123 AGRO' (D') GIACOMO ut proximus
124 CASTILLANO AGOSTINO ut proximus
125 CASTRONOVO PAOLO ut proximus
126 TAIBBI PIETRO DI MARTINO ut proximus
127 PICONE MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
128 SARAGUSA MASTRO GIULIANO ut proximus mastro
129 LA LICATA ANGELO DI LEONARDO ut proximus
130 JANNUNI GIACOMO ut proximus
131 BARBERI SIMONE ut proximus
132 MISTRETTA FRANCESCO ut proximus
133 CHIAVITTELLI MASTRO FRANCESCO ut proximus mastro
134 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO ut proximus
135 ROTULO ANTONINO ut proximus
136 LA LUMIA ANDREA ut proximus
137 D'ALBERTO LEONARDO ut proximus
138 PERNA (DI) MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
139 LA LICATA ANTONINO ut proximus
140 FIDERICO GIOVANNI ut proximus
141 MULE' (DI) ANTONINO ut proximus
142 FAILLA GERONIMO ut proximus
143 FACCIPONTI MASTRO PIETRO ut proximus mastro
144 DI LIO MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
145 CACCIATORE PAOLO ut proximus
146 BARBERI PIETRO ut proximus
147 PROMUNTORIO DI PROMONTORIO ut proximus
148 PUMA (DI) MASTRO LISI ut proximus mastro
149 INGRAO FILIPPO ut proximus
150 MESSINA MARTINO ut proximus
151 ACQUISTA (D') GIUSEPPE ut proximus
152 CASTRONOVO GIUSEPPE ut proximus
153 FALLETTA ANTONINO ut proximus
154 AMATO (D') VINCENZO ut proximus
155 AMATO (D') RAYMUNDO ut proximus
156 CAMMALLERI ANTONINO ut proximus
157 XALICI GUGLIELMO ut proximus
158 VELLA PIETRO ut proximus
159 GUARNERI VINCENZO ut proximus
160 FORMUSO BLASI ut proximus
161 AGRO' (D') VENTO GERONIMO ut proximus
162 MASTRO SIMONE CALOGGERO ut proximus
163 POMA (DI) MASTRO FILIPPO ut proximus mastro
164 GULPI MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
165 GALIFI MARCO ut proximus
166 GANDOLFO GIO:BATTISTA ut proximus
167 LA LOMIA PAOLO ut proximus
168 LA PORTA GERARDO ut proximus
169 SCHILLACI PIETRO ut proximus
170 CASTRONOVO TESEO ut proximus
171 DI BENEDETTO AGOSTINO ut proximus
172 PROMONTORO MARCO ut proximus
173 CURTO BARTOLO ut proximus
174 PITROZELLA MASTRO MARIANO ut proximus mastro
175 MACALUSO GIOVANNI ut proximus
176 GULPI ANDREA ut proximus
177 DI MARTINO GIUSEPPE ut proximus
178 CASUCCIA GIACOMO ut proximus
179 PIRRERA PASQUALE ut proximus
180 SANTALUCIA SILVESTRO ut proximus
181 RINALDO GIACOMO ut proximus
182 MULE' (DI) PAOLINO ut proximus
183 LA LICATA GIACOMO ut proximus
184 SURCI MARCO ut proximus
185 GUELI (DI) GIACOMO ut proximus
186 BETULO FRANCESCO ut proximus
187 MESSINA (DI) GERONIMO ut proximus
188 LA LICATA PAULINO ut proximus
189 D'ARATA MATTEO ut proximus
190 DI MARTINO GIACOMO ut proximus
191 D'ALLETTO MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
192 MILIOTO PAULO ut proximus
193 SFERRAZZA PIETRO DI LEONARDO ut proximus
194 MAURO PAOLINO ut proximus
195 TAIBBI MASTRO FRANCESCO ut proximus mastro
196 VASTA ALOISIO ut proximus
197 LEGGIA COLA ut proximus
198 D'ALBERTO ANTONINO ut proximus
199 SALVO (DI) VINCENZO ut proximus
200 D'AVERNA RADAMONTE ut proximus
201 SANTANGELO PAOLINO ut proximus
202 VASCUSO ANTONINO ut proximus
203 LA LOMIA PAULO ut proximus
204 LA LUMIA LEONARDO ut proximus
205 MONASTERI MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
206 CASTRONOVO ANDREA ut proximus
207 MAURO ANTONINO ut proximus
208 CARROBBA ANGELO ALIAS FASCHERA O FICARRA? ut proximus
209 MORREALE VINCENZO ut proximus
210 COLLURA GIACOMO ut proximus
211 TERRANOVA MARIANO ut proximus
212 LO PILATO GIUSEPPE ut proximus
213 GRILLETTA COLA ut proximus
214 MALTA FILIPPO ut proximus
215 BORDUNARO VITO ut proximus
216 GIANCANI FRANCESCO ut proximus
217 DI FIORENZA MATTEO ut proximus
218 TUTTOBENI GIACOMO (A.V.: GERONIMO) ut proximus
219 GINGUNI GRIGOLI ut proximus
220 LA MATINA GIOVANNI DI PASQUALI ut proximus
221 RAGUSA (DI) TOMASI ut proximus
222 MISURACA (A.V.: MISSANA) GERONIMO ut proximus
223 DI NATALI MICHELE ut proximus
224 BELLANCA (A.V.: VALLANCA) PAOLINO ut proximus
225 LA LICATA COLA ut proximus
226 CARAVELLO FILIPPO ut proximus
227 MORREALE ANTONINO ut proximus
228 BONGIORNO VITO ut proximus
229 AGRO'(D') SIMONE ut proximus
230 VASTA ANTONIO ut proximus
231 GERACI (DE) GIACOMO ut proximus
232 CASUCCIA GIOVANNI ut proximus
233 D'ALLETTO COLA ut proximus
234 GULPI GERONIMO ut proximus
235 MELI (LO) MARIO ut proximus
236 FANARA SEBASTIANO ut proximus
237 PALUMBO GIO:BATTISTA ut proximus
238 TERRANOVA COLA ANTONIO ut proximus
239 LA MENDOLA ANGELO ut proximus
240 DI FATIO SANTORO ut proximus
241 ALAYMO (DE) ANTONIO ut proximus
242 LA MATINA PASQUALE ut proximus
243 MORREALE PIETRO NASCA ut proximus
244 SCHILLACI ANTONINO ut proximus
245 PALUMBO STEFANO ut proximus
246 LA LICATA PIETRO ut proximus
247 CASUCCIA SALVATORE ut proximus
248 ROTULO PIETRO DI NARDO ut proximus
249 LO PUZZO GIACOMO ut proximus
250 TAVERNA GIACOMO ut proximus
251 JANNUZZO GIOVANNI ut proximus
252 LA LICATA PIETRO DI FILIPPO ut proximus
253 PALERMO (DI) FABIO ut proximus
254 GUAGLIANO ANTONINO ut proximus
255 CURTO PIETRO ut proximus
256 MARINO GIACOMO ut proximus
257 BLUNDO MASTRO GREGORIO ut proximus mastro
258 LA LUMIA PIETRO ut proximus
259 RANDAZZO GERONIMO ut proximus
260 LO SARDO PAOLO ut proximus
261 RUGGERI FRANCESCO ut proximus
262 PIZZUTO GIACOMO ut proximus
263 CACCIATORE MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
264 CASUCCIA VINCENZO ut proximus
265 ROMANO GIOVANNI ut proximus
266 MIGLIURI NICOLO' ut proximus
267 MARTORANA CIUCIA MASTRO PIETRO ut proximus mastro
268 GIGLIA (DI) GIUSEPPE ut proximus
269 ALAYMO (D') MATTEO ut proximus
270 SABELLA ANTONINO ut proximus
271 CASUCCIA GIOVANNI ut proximus
272 LA LATTUCA PAOLINO ut proximus
273 SANFILIPPO PROSPERO ut proximus
274 BURGIO GIACOMO ut proximus
275 LA MENDOLA SIMONE ut proximus
276 LA MATINA ANTONINO ut proximus
277 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
278 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
279 LA LOMIA GIUSEPPE ut proximus
280 POMA (DI) MAGNIFICO PIETRO ut proximus magnifico
281 CATALANO MAGNIFICO MICHELE ut proximus magnifico
282 SANGUINEO MASTRO TOMASO ut proximus mastro
283 FANARA NOBILE TOMASO (o RANERI) ut proximus nobile
284 GULPI MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
285 BUTERA (DI) LEONARDO ut proximus
286 SALVO (DI) MASTRO ROGGERI ut proximus mastro
287 BUCCULERI CRISTOFORO ut proximus
288 TROVALI MASTRO ANTONUZZO ut proximus mastro
289 DI MARCO VINCENZO ut proximus
290 CANNELLA MASTRO BENEDETTO ut proximus mastro
291 APICELLA JO:LEONARDO MASTRO ut proximus mastro
292 FARINA (DI) FILIPPO ut proximus
293 RIZZO NANDO ut proximus
294 MACALUSO PIETRO ut proximus
295 ZITILLA GIOVANNI ut proximus
296 CAGLIARISI FILIPPO ut proximus
297 SPINA (DI) NICOLO' ut proximus
298 GUELI VITO ut proximus
299 FACCIPONTI MASTRO VALERIO ut proximus mastro
300 FACCIPONTI MASTRO PIETRO ut proximus mastro
301 MONTANA (DI) AMBROSIO ut proximus
302 MORREALE CATALDO ut proximus
303 SAVATTERI GERONIMO ut proximus
304 FORMUSO LEONARDO ut proximus
305 FALLETTA FRANCESCO ut proximus
306 MACALUSO GIACOMO ut proximus
307 LA MATINA ANTONIO ut proximus
308 MESSINA (DI) GERARDO ut proximus
309 GIGLIA (DI) ANTONINO ut proximus
310 BALDONE MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
311 RIZZO MARTINO ut proximus
312 RUSSO DOMENICO ut proximus
313 MACALUSO ALOISIO MASTRO ut proximus mastro
314 LUPARELLO FABRIZIO ut proximus
315 RANDAZZO GIACOMO ut proximus
316 LO CUCCO ERCOLE ut proximus
317 LO BRUTTO ANTONIO ut proximus
318 LA LICATA NICOLO' ut proximus
319 DRAGO (DI) MARIANO ut proximus
320 RAO VINCENZO ut proximus
321 GIULIANA (DI) PIETRO ut proximus
322 FAILLA ANTONINO ut proximus
323 VASTA VINCENZO ut proximus
324 SFERRAZZA GERONIMO ut proximus
325 RUSSO VINCENZO ut proximus
326 BUCCULERI VITO ut proximus
327 SURCI GIOVANNI ut proximus
328 SFERRAZZA ANTONINO ut proximus
329 GRACI (DI) PIETRO ut proximus
330 GRILLO GIOVANNI ut proximus
331 CAPOBIANCO VALERIO ut proximus
332 AGRO' (D') PIETRO ut proximus
333 AGRO' (D') VINCENZO ut proximus
334 LO BRUTTO LEONARDO ut proximus
335 SANFILIPPO VINCENZO ut proximus
336 POMA (DI) LEONARDO ut proximus
337 TRAPANISI PIETRO ut proximus
338 LUPARELLO LEONARDO ut proximus
339 CINO ANDREA ut proximus
340 AGRO' (D') ANTONINO ut proximus
341 MARTORANA ALESSANDRO ut proximus
342 LO RE FILIPPO ut proximus
343 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO ut proximus
344 JANNUZZO ANGELO ut proximus
345 MACALUSO NICOLO' ut proximus
346 SPINA ANDREA ut proximus
347 CARRUBBA (LA) GERARDO ut proximus
348 CRAPARO GIO:BATTISTA ut proximus
349 GIANCANI ANTONINO ut proximus
350 ALAYMO (D') GIOVANNI ut proximus
351 TROISI MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
352 FLORIDIA MASTRO VINCENZO ut proximus mastro
353 MONTELEONE GIUSEPPE ut proximus
354 LO BELLO GIOVANNI ut proximus
355 SCARLATA ANTONINO ut proximus
356 GRACI (DI) ANDREA ut proximus
357 FIRRERA PIETRO ut proximus
358 LA LICATA GIO:BATTISTA ut proximus
359 RANDAZZO LEONARDO ut proximus
360 JANNUZZO ANTONINO ut proximus
361 SAVONA ANTONINO LO PICCIOLO ut proximus
362 GULPI ALOISI ut proximus
363 LA MANTIA PIETRO ut proximus
364 MARTORANA LEONARDO ut proximus
365 MOLE' (DI) FILIPPO ut proximus
366 CASUCCIA FRANCESCO DI FRANCESCO ut proximus
367 ALAYMO (D') CESARE ut proximus
368 SFERRAZZA ANTONINO ut proximus
369 CURTO GERARDO ut proximus
370 SENA (DI) ANTONINO ut proximus
371 FRANGIAMORE GIUSEPPE ut proximus
372 BARBERI GRISPINO ut proximus
373 SCOZZARO MARIANO ut proximus
374 AMORELLA (D') FRANCESCO ut proximus
Et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante eodem cum fuissent lecta dicta capitula per me notarium Nicolaum Monteleone alta voce in loco alto ubi ab omnibus intelligi posse fuit per dictum magnificum eximium dominum delegatum in dicto consilio fuit expositum tenoris sequentis videlicet:
Già tutti voi esistenti in lo consiglio aviti inteso leggiri detti capitoli per notar Cola Monteleone si restati contenti di detti capituli ognuno dugna la sua vuci, e pariri, ed eliggia dui sindaci e procuraturi ad effetto di putiri publicare detti capituli e farsi istrumento publico con suoi patti renunciazioni cum juramento firmati in forma, lo magnifico Joan Vito d’Amella capitano di detta terra dici ed è di pariri che si contenta di detti capitoli letti nelli quali ci sù multi relasciti e gratij fatti per lo signuri Conti, e che si pubblicano ed eliggiasi per sindaci e procuratori ad Antonino Lo Brutto ed Antonuzzo Morreale, ad effetto di putiri fari publicari detti capitoli dictae universitatis con li soliti obligazioni stipulazioni juramento fitmati in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano concurri con detto d’Amella; lo magnifico Giacomo Monteleone ut proximus, lo nobile Antonino d’Alaymo ut proximus et sic omnes et singulae prenominatae personae concurrerunt cum dicto de Amella et de Monteleone de Justiniano et de Alaymo, capitaneus et jurati,
et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante, et postquam fuit conclusum consilium predictum, de consensu dictorum capitulorum et electione sindacorum et procuratorum fuit facta nota electionis sindacarum et procuratorum in actis die quo supra et ideo concluso dicto consilio nemine discrepante de voluntate dicti accordij fuerunt de mandato dicti magnifici et eximij delegati et in eius presentia et coram dicto consilio et coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio dicta capitula per me notarium infrascriptum alta voce et in loco ubi ab omnibus facile intelligi possunt quibus quidem capitulis lectis a primo capitulo usque ad ultimum et eis bene intellectis fuit per totum dictum consilium nemine discrepante consilium convocatum quod sunt contenti de dictis capitulis accordatis ut publicentur et fuerunt electi per dictum consilium prefati Antoninus Lo Brutto, et Antonutius Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio et coram dictis personis prenominatis existentibus in dicto consilio ad contrahendum publicari faciendum et instrumentum publicum per notarium publicum in forma publica pro ut latius per dicta preinserta capitula accordij et capitulationis detemptorum per dictum eximium dominum delegatum approbari ad que in omnibus et per omnia plena relatio habeatur, et sic ad confectionem presentis transactionis et accordij et ratificationis dictorum capitulorum devenire decreverunt modo et dorma quibus infra quorum capitulorum tenor in omnibus et per omnia talis est ut infra sequitur, videlicet:
Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo signor D. Hieronimo Carretto conte della terra di Racalmuto e per esso suoi figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu
per lo quali si havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età si habbiano da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella ed Antonio Gulpi eletto di nuovo per la morte dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa la questione e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università di detta terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo quali accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:
- In primis perché è consuetudine ed osservanza nella terra di Racalmuto che tutti quelli cittadini ed abitaturi di detta terra che tenino gallini sono obligati ogn’anno darne una al Conte di detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì quelli che tenino pollastri averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e similmente di quelli che tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di grana cinque, per tanto stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è convenuto ed accordato che tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno gallini, galluzzi ò pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo ed una pollastra tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori in detto contato in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana dieci tantum si è gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata che terranno detti pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli sopradetti tre nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli di quelli secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra per una volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li canali di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che in tali lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10 applicata detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al presente al Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova convenzione ed accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare bando per ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo detto bando di proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si proibiscono tutti e qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto di qualsivoglia stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso eccetto che li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e casa, ma che tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10 applicati del modo infrascritto, cioè delli tt. 7.10 alli Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano d’entrare in potere delli magnifici giurati della detta terra, e cossì similmente pagandosi le dette onze 4 si debbano di partiri onze 2 à detto Conti ed onze 2 in potiri delli jurati, delli quali dinari di pena che intriranno à detti jurati s’abbiano da fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij di detta fontana ed aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno dell’università putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà, ita che li lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di casa di detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della quale pena sia data l’autorità e potestà alli giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto alla pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
- Item ch’è solito e consueto li cittadini ed habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli molini del conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta terra, e non à quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che di qua innanti li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese di aprile per tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente vagliano a loro libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in l’altri molini, che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del mese di ottobre insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti cittadini ed abitatori vorrà andari à macinari al altri molina che non à quelli del Conti fora lo territorio, ch’innanti siano tenuti ed obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli molina di detta terra di detto conte, ed andando di giorno e trovando che li sia macina per tutto detto giorno, nello quale giorno, non pozza macinari, pozza e voglia liberamente andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à macinari di notte, avendo detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello quale lo detto cittadino non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare à macinare dove li piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della detta terra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed habitatore della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed habitatori di potere jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello giorno, per tutta quella notte, quando avirà andato à macinare in detti molini di detto signor conte, e che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri molini di fora lo territorio di detta terra, e non osservando la forma di detto capitolo, incorrono nella sudetta pena, applicata conforme allo bando solito prumulgarsi, benvero che provandosi per testimonij non si stia allo juramento predetto si non alli detti testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini, eccettuando li molina dello Raffo intendendo dello jorno della spunta del sole per insina ad ore ventidue, e la notte s’intenda dalli detti ore ventidue innanti.
- Item che è solito e consueto che li baglij tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra, abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
- Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more fora la terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia altra bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e vacchina che verrà morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed abitatori di detta terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto allo gabelloto della bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli bocceri, conforme alla gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne, che venderà delli sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed ogn’altro animale salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica s’abbia d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al presente, e non li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che disfarranno come sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non fossero mortizzi, eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che fossero mortizzi, sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato sempre consuetudine ed è presenti intra la terra.
- Item in quanto alli Borgesi e Massari che siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e carriare alla massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij, e delle manne [a.v.: manni] che si dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali gravizij, benvero li giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti locarsi alli servizij siano obligati serviri secondo l’osservanza e consuetudine di detta terra, e cossì ancora s’intenda per le donne, che solino filare e servire, benvero che quelli massari con tutto che siano massari e borgesi e farranno offizio di giornatari siano obligati servire non ostante che fossero massari e borgesi, quando che non aviranno à fare servizij in la robba loro, e che vorranno fare li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da stare allo juramento di detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà da afre uno servizio in la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte pagarli sicome si pagano l’altri massari e borgesi, e similmente le donne pagarle il prezzo che li pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite fare servizio stiano e non siano angariate per detto illustre signor conte, nè per suoi in futurum nelli cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio, e che fanno li fatti loro siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li bestij di quelli massari e borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso siano obligati servire come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto signor conte sia tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare li massari di detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri e di qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno tantum, l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano franchi delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della baglia per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire del modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che paghiranno l’altri di detta terra.
- Item stante l’animo bono che detto signor conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di detta terra, ci fà grazia che li terraggi non esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì tutti l’anni passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor conte, terraggi nelli quali fossero dati li terri à più somma di salme due di terraggio per ogni salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano allo presente pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per salmata di terre, cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e relascia.
- Item perché è consuetudine in detta terra ed osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare la decima dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e concordia perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta decima.
- Item perché è osservanza e consuetudine in detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel territorio di Racalmuto, per tanto stante la presente convenzione e concordia detto signor conte concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno vigna in detto territorio, volendo quella seu quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e d’altri arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis cum juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
- Item perché è consuetudine ed antica osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto , lo quale have eletto e creato detto conte e suoi antecessori baroni di detta terra, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce che ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta terra possano per consiglio da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza di detto conte e suoi successori eligersi tre persone cittadini di detta terra, à tale officio di rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto consiglio lo rabicoto sia quello delli tre eletti per detto consiglio, lo rabbicoto sia quello delli detti tre sarrà confirmato per il conte il quale statim abbia di dare la pleggeria conforme alla prammatica.
- Item che è consuetudine ed osservanza in detta terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì della gabella della baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li cittadini ed habitatori e loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per la presente concordia e convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli baglij non possano pigliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno, che poi non sia condannato per dette pene che domandano, e per quello che è condannato non pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la presente in quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari s’osserva quello che per lo passato s’have osservato e per lo presente s’osserva, cioè cui è obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari paga denari, e benvero che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto lo giorno di S. Vito per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari non sia tenuto nè obligato pagare formento.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li raggioni di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e feghi fora dello territorio di Racalmuto pagare allo barone, che pro tempore sù stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è quella quantità medesima per raggione di terraggio, che pagano alli padroni che ci dunano detti terri, si come per lo presente si paga, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta, e perpetuamente statuisce, che li cittadini ed habitatori di detta terra, li quali farranno li loro arbitrij di massaria e seminari in altri lochi, feghi e territorio ultra lo fego di Racalmuto, che per raggione di tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno, perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo; e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi bandi, alli quali bandi promettino stare ed acquiescere.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza in detta terra li cittadini ed abitatori di quella che tanto intra lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto di terra che semineranno ed hanno seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora dello territorio di detta terra averanno maisi, ristucci ò li vendono à forasteri di quelli che non obstante non seminano pagarni lo terraggio come hanno pagato alli baroni che pro tempore sono stati ed al presente al conto, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che li cittadini ed abitatori di detta terra, li quali fora di detto territorio di Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che aviranno maisi e li venderanno à forestieri, che per detti maisi aviaranno avuto le terre a due terraggi o più di detti non li pagano, né debbiano pagare più di salme due di formento per ogni salma di terre di detti maisi e restuccie, e si per manco per ogni salmata di terre di dette maesi e restuccie haviranno havuto le terre per manco siano obligati pagare li dui terraggi non innovando cosa alcuna della consuetudine e confirmandosi nel modo del pagamento di lo terraggio con la promissione del capitolo della paga dello terraggio di fora.
- Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra di Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo territorio e fego di Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li loro bestij somerinini et bestij grossi che s’osservano del modo e forma che al presente si costuma ed è consuetudine.
- Item per la presente convenzione e concordia il signor conte si ha contentato e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed habitatori di Racalmuto patroni di loro vigne e chiuse andando a lavorare le dette vigne e chiuse per lo tempo statuito solito e consueto che per tale effetto li cittadini predetti ponno portare le loro bestiame lavoratori, si concede ch’essendoci vacche lavoratori con le quali lavoreranno dette loro vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero vitelli loro figli, quelli detti cittadini ed habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si ha detto di sopra.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra e territorio di Racalmuto li cittadini ed habitatori di quella ed altri genti che in detta terra e territorio vendessero li loro beni stabili senza licenza delli baroni, che pro tempore sù stati ed al presente del conte incurriri in la pena di perdiri detti beni, e perché si ritrovano al presente alcuni beni stabili in detta terra e territorio venduti senza ottenere licenza del conte, onde sono incorsi nella caducità et omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia e convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li dimitti la pena delli detti beni venduti senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la detta licenza pagare la debita raggione di censi.
- Item perché sole succederi spessissime volti persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per travagliare ed interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia da supplicare à S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare e statuire si come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia predicta e non altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando alcuno à qualche persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima di la continenzia di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione contral’accusato, pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la somma tassata farsila pagare di l’accusaturi contra lo quali si pozza procedere realiter et personaliter absque quindena e che in questo non si abbia d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
- Item che è consuetudine ed accordio che l’una e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come li sindachi ed università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte le spese fatte usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et extra, benvero che declararo e declarano le presente spese essere alla somma di scudi ventimila per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo tentare detto illustre conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in perpetuum alcuna cosa directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas, contra la forma, continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu d’altra cosain quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto condannato à pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese un cosa alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo ipsi sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum perché cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
- Item e qualsivoglia altre prerogative, consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità, franchizzi, servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti osservanzii non previsti nè statuti nè fattane espressa menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia s’abbiano di guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati al presente non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li presenti capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori competino e competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di detta università e dello conte e suoi successori.
- Item che per l’avvenire né in nessuno tempo s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e consuetudini per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in perpetuum eccetto che non si mettessero ed imponessero con solito ed universale consiglio more solito.
- Item che delli presenti capitulazioni e concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte quelle clausole, cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est et non aliter nec alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e corroborazione di Sua Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re nostro signore, le quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si forzerà impetrarle e fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non altrimente né in altro modo.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che principalmente hanno in gabella tenuti di terra inclusi et strasattati, ed altri territorij per quanto importa pro rata la gabella delli dette terre seù territorij inclusi e strasattati, si patta e statuisce perpetuamente che di qui innanzi quella persona che ingabellerà tenuti di terre, che sia di salmi 50 di terre, non sia obligato se non pagare uno terraggio per salmata di terre di quello seminerà intendendosici in detta somma di salme 50 tutte le terre salvaggie che si troveranno in dette terre e territorij, ita che la gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda ingabellata per una persona tantum e non per più persone ed ingabellandosi per più persone che siano obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento giusta la forma dello capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia non sia più della terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe vel indirecte, tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
- Item che li predetti capitoli s’abbiano d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente è come per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università, quanto per li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in detta terra.
- Item che tutte quelle persone tanto cittadini quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero manco di salme cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini quanto come abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di pagare à detto signor conte à raggione di salma una di formento per ogni salmata di terre che seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi separati si come sono al presente.
- Item perché è stato ed è consuetudine ed osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta terra di Racalmuto che tengono chiuse dentro lo territorio di Racalmuto, Garamoli e Colmitelli di potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per una salma di terre due per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia d’osservare detta consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri lo bestiame somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che per lo passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius de Barone delegatus.
* * *
Propterea per me notarium infrascriptum hodie die preadnotato, lecto, declarato et patefacto toto tenore et continentia proximi preinsertorum capitulorum transactionis et accordij inter dictam universitatem et per consequens dictos sindacos et procuratores et dictum illustrem dominum don Hieronymum del Carretto comitem dictae terrae de verbo ad verbum et de prima linea usque ad ultimam formiter pro ut iacet, alta et intelligibili voce in vulgari eloquio et sermone prout sunt, magnifico domino Artali Tudisco de eadem terra Racalmuti veluti procuratori dicti illustrissimi comitis virtute procurationis factae paulo ante in actis meis notarij infrascripti, et prefato Antonutio Morreale et Antonino Lo Brutto sindacis et procuratoribus dictae universitatis per ipsam universitatem electis, creatis et nominatis virtute actus huiusmodi electionis etiam paulo ante factae in actis meis infrascripti notarij presentibus et audientibus coram dicto consilio congregato ac coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio congregato presentibus et audientibus et per eos bene intellecto et percepto prefatus magnificus Artalis procurator dicti illustrisssimi domini don Hieronymi Carretto comitis dictae terrae absentis pro quo ad cautelam de ratho promisit et promittit iuxta formam rithus M.R.C. quod presentem contractum transactionis et accordij et rathificationis dictorum capitulorum omniaque in eo continentia rathificabit confirmabis acceptabit laudabit approbabis etc sub hypoteca etc. ex una parte, Antoninus Lo Brutto et Antoniutius Morreale sindaci et procuratores dictae universitatis et nominati virtute dicti actus electionis ex alter, mihi notario cogniti presentes coram nobis, cum authoritate et consensu dicti magnifici et eximij domini Ascanij Barone delegati ut supra presentis suam judiciariam auctoritatem pariter et decretum prestantis et tribuentis dictique sindaci et procuratores cum auctoritate et expressa licentia, voluntate et decretu dicti consilij congregati in dicta maiori ecclesia presentis et audientis per modum ut supra, et suam auctoritatem et consensum prestantis coram me notario et testibus infrascriptis et acquiescentibus et se contentantibus de presenti contractu transactionis et accorfij et ratificationis preinsertorum capitulorum sponte dictis nominibus per eos et eorum in futurum heredes et successores in dicta preinserta capitula transactionis et accorfij omniaque et singula in eis contenta, descripta, specificata et adnotata rathificaverunt, publicaverunt, promulgaverunt, confirmaverunt, acceptaverunt, laudaverunt et approbaverunt, laudant et approbant iuxta eorum seriem, continentiam et tenorem, ac etiam ipsi contrahentes dicti nominibus, una pars alteri stipulanti et e converso se obligaverunt et obligant sub omnibus et singulis illis obligationibus, clausulis, cautelis, pactis, relaxatis, gratiis et alijs in dictis praeinsertis capitulis contentis et expressatis singula singulis se congrue referentes quibus capitulis ipsi contrahentes dictis nominibus promiserunt omni futuro tempore stare et quiescere inviolabiliter observare, et si enormiter et enormissime lesi fuissent quibus quidem lesionibus si essente tam de presenti quam de futuro quomodocumque et qualitercumque liti cesserunt et cedunt et omni actione careant et iura ipsarum lesionum in juficijs vel extra et non contravenire, nec contraveniente consentire aliquo iure, titulo, ratione seu causa scita vel ignorata, tacita vel expressa, intrinseca vel extrinseca, de jure vel de facto, quomodocumque et qualitercumque renunciantes exceptioni etiam, ac etiam beneficio restituctionis in integrum, et omni alio legum et juris auxilio in corpore juris clauso et non clauso in favorem dictae universitatis dittante, ac etiam dei eis de quibus hic oporteret fieri specialis mentio et non aliter nec alio modo , quae capitula transactionis et accordij praefatus magnificus eximius dominus delegatus confirmavit, acceptavit, laudavit et approbavit et suam seu verius parte parte Eccellentiae Suae et Magnae R.C. judiciariam authoritatem pariter et decretum prestitit et tribuit et non aliter nec alio modo, quae omnia et singula predicta et infrascripta partes sibi ipsis ad invicem solemnibus stipulantibus hinc inde intervenientibus dictis nominibus per eos eorumque in futurum heredes et successoribus promiserunt et convenerunt hinc ratha, grata et firma tenere, attendere et inviolabiliter obeservare contra non facere de jure vel de facto in omnem eventum et sine aliqua diminutione in pace etc. deplano sine lite curiae, queremonia, judiciorum strepitu et figura juditij, omni libello, petitione, oppositione et exceptione remotis, sub hypoteca et obligatione omnium et singulorum dictis nominibus bonorum eorum mobilium, stabilium, burgensaticorum presentium et futurorum habentium et habendorum cum refectione omnium et singulorum damnorum, interesse et expensarum litis et extra etiam viaticarum, algoritij et procuratoris, coniunctim vel divisim ad solitas dictas legitime vacatas et quod fiat rithus seu exequtio in persona et bonis contravenientis et presertim de summa scutorum viginti mille expensarum , pro qua quidem summa in casu predicto et pacto possit contra partem contravenientem via exequutiva cum pacto de non opponendo et variari possit de persona ad bona, et de bonis ad personam et è contra de bonis ad bona, semel bis et pluries adversus quem rithum et formam presentis contractus aut ratificationem extremorum non possit una pars contra alteram se opponere, excipere, defendere, aliquid dicere vel alligare, nec officium iudicis implorare, prevenire, presertim agere vel compensationem aliquam alligare, quantumcumque essent legitime perentorie gerere juridice etiam admittendi et tales quod orirentur ex proprio contractuex quibus exequutio eveniret retractando et annullando omnis adiecta et ab omni judiciorum limine excludantur quin prius adimpleant formam, continentiam et tenorem presentis contractus et pignora super quibus exequutio procedit et effectum habeat nullo modo adiucentur nec in solutum dentur parti creditrici in nonnullis servatis soluptionibus in talibus servari consuetis vendantur ad discursum et distrahantur ultimo emptori et plus offerenti M.R.C. ex quovis alio stilo curiae et ordinactione in contrarium disponentibus in aliquo non obstantibus quibus et eorum beneficio cum juramento renuntiaverunt et renuntiant, renuntiantes super premissis omnibus et singulisexceptionibus, doli, mali, metus et causa actioni, condictioni in facto sive causa propriorum et si convenerit omnibus et eis quoque non sit ut predicitur geste dictus magnificus dominus de Tudisco nomine dicti illustrissimi domini comitis renuncians pro comitu et personarum potentarum dictique sindaci et procuratores renunciarum expresse omnibus et quibuscumque privilegijs et gratijs foris, juribus, statutis et alijs de quibus letari possint et specialiter cum juramento beneficio moratoriae guidatici supercessoriae triennalis quinquennalis dilactionis, cessionis bonorum, refugio, domus etiam salvaconductus et cuiuscumque dilactionis alterius maioris et minoris impetratorum et impetrandorum quibus omnibus et singulis cum juramento renunciaverunt et renunciant generaliter omnibus et singulis alijs juribus legibus privilegiis pragmaticis quibus quibus et non scripturis et talibus quibus dictae partes dictis nominibus vel in aliquo predictorum invocare se possint aliquatenus vel tueri, et predicta omnia et singula cura esse eaque attendere et observare et non contrafacere vel venire nec contravenienti consentire aliquo jure titulo ratione vel causa de jure vel de facto quomodocumque et qualitercumque juraverunt iterumque juraverunt absoluptionem petere [a.v.: absolutionem non petere] a juramentis praedictis nec à presenti ultimo juramento nec petere habilitationem ad effectum agendi, unde ad cautelam dictorum contrahentium dictis nominibus in futurum heredum et successorum factus est presens actus transactionis et accordij suis die loco et tempore valiturus et obstensurus actum in terra Racalmuti et in predicta maiori ecclesia mense die et indictione premissis.
Testes magnificus Marianus Catalano, magnificus dominus Antonutius Cirami Ar: et Med: doctor, magnificus Gaspar Lo Giudice, Mazziotta di Neri, Franciscus la Vecchia de civitate Agrigenti, reverendus d. Joseph de Averna, clericus Orlandus de Averna, reverendus pater Monserratus de Agrò et magnificus Hieronimus Riggio.
Ex actis quondam notarij Nicolai Monteleone extracta est presens copia per me notarium Michaelem Castrojoanne Racalmuti; dictorum actorum conservatorem collectione salva.
* * *
Nei 27 articoli dell’accordo tra l’università di Racalmuto e il conte del Carretto abbiamo uno spaccato della vita sociale e civile del nostro paese, nell’ultimo ventennio del Cinquecento.
All’art. 1 abbiamo la singolare angheria di una gallina o di un galletto che ogni allevatore di polli doveva al governatore del castello, anche se a prezzo prestabilito.
All’art. 2 scatta il divieto di andare a lavare i panni alla fontana. La fontana dei nove cannoli c’era dunque anche allora e doveva avere l’aspetto che si arguisce dall’ex voto del Monte.
All’art. 3 viene imposta la macina nei mulini del conte, anche se ne viene attenuato il rigore con una disciplina abbastanza elastica. Interessante il richiamo ai mulini del Raffo, di cui ancor oggi è possibile ammirare la perizia della realizzazione, una pregevole opera di ingegneria idraulica del ’500.
L’art. 4 disciplina l’istituto della “baglia”, una magistratura feudale che giudicava dei piccoli forti e riscuoteva le multe per contravvenzioni ai locali regolamenti di polizia.
L’art. 5 compendia norme sulla gabella della carne bovina, vaccina, ovina.
L’art. 6 getta spiragli di luce sulle intollerabili angherie personali che massari, donne di servizio, lavoratori subivano da parte della corte feudale.
L’art. 7 è quello nodale: reimposta i diritti di terraggio e di terraggiolo al centro dell’annosa controversia con il conte. Emergono arretrati d’imposta che i racalmutesi non hanno alcuna voglia di estinguere.
L’art. 8 esonera dal terraggio sul lino, che non crediamo dovesse essere intensamente coltivato.
L’art. 11 impartisce disposizioni sulle modalità delle estirpazioni delle vigne e sulle licenze comitali occorrenti.
L’art. 10 concerne la nomina del “rabbicoto” il commissario per il grano.
L’art. 11 contiene giusti divieti ad esigere le contravvenzioni della baglia in natura come frumento, bestiame, etc.
L’art. 12 concerne le tasse feudali sui mosti.
Con l’art. 13 viene stilato un nuovo accordo sul terraggiolo.
L’art. 14 reimposta invece il diritto del terraggio.
L’art. 15 scende in dettaglio e disciplina i diritti dovuti quando gli abitanti di Racalmuto detengono campi di stoppie fuori dello stato o mantengono vacue le terre al di fuori del territorio feudale.
L’art. 16 ribadisce e approva la consuetudine circa il modo di tenere le bestie al tempo della mietitura nel territorio e nel feudo di Racalmuto e di Garamoli.
Con l’art. 17 viene disciplinato il diritto di portar seco animali quando si va a coltivare vigne o ‘chiuse’.
Con l’art. 18 si concede una sorta di sanatoria per le vendite abusive di abitazioni all’interno dell’abitato di Racalmuto.
L’art. 19 detta norme sui tempi e modi di addurre prove nei processi.
L’art. 20 stabilisce una transazione sulle spese processuali fin allora sostenute, una sorta di reciproca rinuncia alle rispettive pretese.
Con l’art. 21 si stabilisce un rinvio ricettizio delle norme e consuetudini per quanto non espressamente previsto e stabilito.
L’art. 22 contiene l’assicurazione da parte del conte che per l’avvenire non potranno essere imposti nuovi tributi, servitù, angherie e consuetudini se non nelle forme pattizie concertate con il consiglio dell’Università.
L’art. 23 attiene alle forme pubbliche da conferire all’accordo che si è raggiunto.
L’art 24 stabilisce il terraggio per le terre “strasattate”.
L’art. 25 prevede la perpetuità degli obblighi contratti sia da parte del conte che da parte dell’Università.
L’art. 26 disciplina il terraggio in misura ridotta per le terre ingabellate inferiori a salme 50.
L’art. 27 stabilisce il numero massimo di bestie che possono tenersi nel territorio di Racalmuto, Garamoli e Culmitella, presumibilmente in esenzioni d’imposta.
L’organizzazione feudale del centro agrario di Racalmuto.
Sorprendentemente, i religiosi del Carmelo di fine ’500 detenevano tutta una documentazione sugli strani debiti di uno di tali rami cadetti. Se ne ricava uno spaccato dell’organizzazione feudale di un centro agrario qual era Racalmuto. Con una “polisa” il 15 febbraio del 1569 il barone di Sciabica, don Federico del Carretto s’indebita con Antonio Pistone. «Io don Fidirico del Carretto per la presente polisa mi fazzo debitori ad Antoni Pistuni in salmi quaranta e tummina setti di frumento forti et sunno li detti ad complimento di salmi 70, tt.a 7 si comi chi mi prestao hora dui anni in lo fego di la Menta quali frumenti prometto darli per tutto lo misi di augusto proximo da veniri et ad sua cautela hajio fatto la presenti polisa scripta di mia propria mano in Girgenti a di 15 di frebaro XIJ^ Ind. 1579, dico salme 40 e tt.a 7 - ditto don Fiderico del Carretto.»
Quale il rapporto sottostante di questa transizione di frumento della Menta, non è dato di sapere. E’ da pensare ad una speculazione granaria. Il nobile agrigentino, un cadetto della celebre famiglia, ha entrature a Racalmuto. Qui pare che non manchino gli abbienti come questo Antonio Pistuni che può tranquillamente prestare ingenti quantità di frumento. Federico del Carretto cessò di vivere qualche anno dopo.
Si ricorda dei suoi debiti nel testamento: «E’ da sapere - si può volgere dal latino - come fra gli altri capitoli del testamento fatto a mio rogito il 9 novembre p.^ Ind. 1572 dal quondam spettabile signor don Federico del Carretto un tempo barone di Sciabica, sussista l’infrascritto capitolo del seguente tenore:
«Del pari lo stesso spettabile testatore volle e conferì mandato che qualsiasi persona dovesse ricevere od avere dal detto spettabile testatore qualsiasi somma di denaro o quantità di frumento, di orzo o di altro sia saldata dalla propria moglie secondo diritto a valere sui redditi del detto spettabile testatore, sempreché quei debiti appaiano in atti pubblici o con testi degni di fede o in scritture ricevute da qualsiasi curia. E ciò volle e non altrimenti né in altro modo.»
«Faccio fede, io notaio Giovan Battista Monteleone».
Vi è un atto esecutivo della Gran Corte del XV luglio 1573 dai toni pomposamente ultimativi ma che in definitiva non fanno altro che confermare i fatti suesposti.
La curialità cinquecentesca non scherzava davvero: «secondo la forma della nuova Prammatica, si dovrà procedere con l’accesso ed il recesso e per la soddisfazione di cui sopra pignorando qualsiasi bene e vendendo quelli privilegiati ... carcerando e scarcerando ed operando l’estradizione da un luogo ad un altro o da un castello all’altro ...» Ma ci limitiamo agli atti formali della locale curia racalmutese, emergendone procedure, figure locali, personaggi pubblici.
«Racalmuto 28 gennaio 1572 - atti contro donna Eleonora del Carretto per Gaspare La Matina, baiulo.
«Testi ricevuti - alcuni passi sono in latino, ma qui ne diamo la traduzione - ed esaminati a cura dello spettabile baiulo della terra di Racalmuto ad istanza e richiesta di Antonuzzo Pistuni avverso e contro la spettabile donna Eleonora del Carretto tutrice testamentaria dei propri figli e figlie, eredi del quondam spettabile don Federico del Carretto suo marito, in ordine alla verifica degli infrascritti documenti.
«Relazione del nobile Marco de Promontorio, giurato di questa stessa terra di Racalmuto, che ha prestato giuramento, in ordine al memoriale presentato in curiae, il quale punto per punto disse: “è tale e quale una polisa quali incomensa ‘Io don Fiderico del Carretto per la presenti polisa mi fazzo debbituri ad Antonj Pistuni in salmi quaranta e tt.na setti di frumento’ et finisci ‘ditto don Fidirico del Carretto’ fui et est scripta di manu propria di ditto quondam spettabile sig.r don Fiderico, si comi per signi, caratteri et figuri di quella appare et questo lo so come quello che havi multi anni che pratico con lo sopradetto spett. don Fiderico et ni havi avuto multi polisi de causa sua”. E questa è la sua relazione”.
Identica relazione fanno i sotto indicati personaggi:
- nob. Giovanni Antonio Piamontisi, Secreto della terra di Racalmuto, con don Federico ha avuto “pratica et canuxi la sua manu”;
- magnifico Jo: Saguales di Racalmuto, «che canuxi essiri la manu propria del ditto quondam et che ni havj multi polisi de causa sua et interrogatus dixit scire premissa per modum ut supra ditta sunt..»;
- hon. Vincenzo Lo Perno di Racalmuto, «como pratico che era con lo ditto quondam don Fiderico ...»;
- Diacono Martino Rizzo di Racalmuto, il quale «vitti quando ditto quondam don Fiderico scrivia la ditta polisa et la vitti scriviri et la ditta polisa scripta che fui l’appi in potiri lo ditto di Pistuni ....»;
- Reverendo don Alerico Tudisco di Racalmuto, che sa «come quillo che a pueritia usque in diem obitus canuxi a ditto quondam del Carretto et canuxi essiri ditta polisa la sua propria manu modo quo supra...».
Risulta il tutto dagli atti della curia del baiulo della terra di Racalmuto, essendone stata fatta copia dal maestro notaro Giuseppe de Ugone (gli Ugo del Rivelo).
Sotto Girolamo I Racalmuto dunque consolida il suo vivere contadino: il conte è lontano, ma i suoi esattori onnipresenti. L’accordo è tutto a favore del feudatario. I racalmutesi non lo gradirono; cercarono di aggirarlo; lo contestarono. Le contese continuarono sotto tutti gli altri conti di Racalmuto. Fino al tempo dei Requisenz, quando il prete Figliola e l’arciprete Campanella riuscirono a far caducare dalla corte borbonica il terraggio ed il terraggiolo. Era il 28 settembre 1787 quando il Tribunale borbonico sentenziò: “ius terragii et terragiolii tam intra, quam extra territorrium declaratur non deberi”.
Ecco perché ci appaiono settari gli aculei che Sciascia (sull’onda degli anatemi del Tinebra) scagliò contro il solo - ed appena ventiquattrenne - Girolamo II del Carretto: ben altre erano le responsabilità dei predecessori; ancor più inique le pretese dei suoi successori e persino dei feudatari settecenteschi che non portavano più l’esecrato nome dei del Carretto.
Oltre ad una caterva di figlie femmine, Girolamo I del Carretto lasciò tre figli maschi: Giovanni IV, suo successore nella contea di Racalmuto, Aleramo, che diverrà conte di Gagliano e resterà famoso per gli abusi amministrativi, ed un tal Giuseppe, di cui si occuparono le cronache nere del tempo.
GIOVANNI IV
DEL CARRETTO
Giovanni IV del Carretto fu un torbido personaggio di cui ebbero ad occuparsi le cronache nere del tempo, anche dopo la sua morte. Ma fu un personaggio che visse, operò, uccise e fu ucciso in quel di Palermo. Crediamo che a Racalmuto non abbia mai messo piede. Fece amministrare i suoi beni racalmutesi da un genero (Russo) che dovette essere parente della prima moglie e che fu sposo della figlia illegittima Elisabetta, alla quale però il conte teneva tanto da legittimarla.
Tinebra Martorana ed Eugenio Messana spendono varie pagine ad illustrare la figura di questo Giovanni del Carretto: i fatti di sangue che lo riguardano destano curiosità ed interesse cronachistico, anche a distanza di secoli. Non sono però molto attendibili questi nostri due storici locali. Sciascia, sul nostro conte Giovanni IV del Carretto, ragguaglia sapientemente nella sua ricostruzione delle vicende di fra Diego La Matina (vedasi la pag. 185 della Morte dell’Inquisitore, ed. 1982 cit.)
Ad onta del fatto che il conte se ne stava a Palermo, o forse appunto per questo, Racalmuto prospera dopo la terribile peste del 1576. Divenuto contea, sistemata in qualche modo la faccenda del terraggio e del terraggiolo sotto Girolamo I, questo nostro centro attira contadini, mastri, piccoli imprenditori, anche usurai specie da Mussomeli, e diviene un paesone enorme per quei tempi: il rivelo del 1593 annovera circa quattromila e cinquecento abitanti, e molti di loro hanno patrimoni apprezzabili.
I dati esplicativi dell’evoluzione demografica racalmutese, prima e dopo Giovanni IV del Carretto sono riepilogati nella tavola che segue:
Anno
|
fuochi trend
|
abitanti trend
|
fuochi ricalcolati
|
scostamento %
|
abitanti ricalcolati
|
scostamento %
|
fuochi riveli
|
Scostamento %
|
abitanti riveli
|
Scostamento %
|
1376
|
136
|
480
|
200
|
0,64
|
706
|
2,26
|
136
|
0,00
|
480
|
0,00
|
1404
|
282
|
974
|
220
|
-0,62
|
777
|
-1,97
|
150
|
-1,32
|
530
|
-4,44
|
1450
|
521
|
1.785
|
440
|
-0,81
|
1.553
|
-2,32
|
300
|
-2,21
|
1.059
|
-7,26
|
1505
|
807
|
2.754
|
694
|
-1,13
|
2.450
|
-3,04
|
473
|
-3,34
|
1.670
|
-10,84
|
1548
|
1030
|
3.512
|
986
|
-0,44
|
3.479
|
-0,33
|
896
|
-1,34
|
3.163
|
-3,49
|
1593
|
1264
|
4.306
|
890
|
-3,74
|
4.447
|
1,41
|
1.260
|
-0,04
|
4.447
|
1,41
|
1658
|
1602
|
5.452
|
1.239
|
-3,63
|
5.165
|
-2,87
|
1.239
|
-3,63
|
5.165
|
-2,87
|
1660
|
1614
|
5.488
|
1.614
|
0,00
|
5.488
|
0,00
|
1.614
|
0,00
|
5.488
|
0,00
|
In un siffatto contesto demografico, il ‘rivelo’ del 1593 si colloca come il primo censimento che si ispira ad un certo rigore statistico. Si può pensare che ciò si deve alla lontananza del conte Giovanni del Carretto. In questi anni, infatti, Giovanni del Carretto è nel bel mezzo della sua bufera giudiziaria. Vi era incappato per una vicenda avvenuta attorno al 1590.
Ecco come ce la racconta un suo parente Vincenzo di Giovanni«In questi tempi [tra il 1589 ed il 15 maggio 1591] successe che essendo riportato a D. Giovanni Carretto, conte di Racalmuto, che Gasparo la Cannita gli faceva mal’opera riportando alcune sue opere, ed avendo colui lasciatosi trasportar dalla colera, dicendo contro quello parole ingiuriose, il detto della Cannita ebbe ardire di mandargli un disfido per una lettera, dicendogli che aspettava la risposta in Napoli.
Gli mandò dietro il conte per farlo castigare della presunzione; ma fûro i messi ingannati ivi da quei, che gli avevano promesso far l’effetto: il che sentì gravemente il conte, ed attese a procurar meglio ricapito.
In questo, sentendo il conte di Albadalista, viceré in questo regno, tal negozio, fé venire il Cannita su la sua parola per farlo accordare col conte; ed assicuratosi di questo, si conferì a Palermo, non uscendo per la città, per dubbio, che aveva, se non quando andasse in palagio a trattare col viceré.
Tra tanto il conte di Racalmuto, sentita la venuta del Cannita, andava per le spie osservandogli i passi, perché aveva concertato genti per tal effetto.
Lo ingannâro due finalmente, che, offerendosi al Cannita di accompagnarlo a palagio, lo diedero in mano de’ nemici.
Aveva il conte concertato due con due pistole, e quattro per far salvar quelli dopo fatto il caso. Venendo a passare il pover’uomo, gli scaricarono coloro le pistole e l’uccisero; e quelli, che erano per salvarli, sbigottiti fuggirono.
Fuggì uno schiavo del conte: ma l’altro, essendo in fuggire, fu sopraggiunto dal marchese della Favara, e seguitandolo, fu preso e menato al viceré, dicendogli l’eccesso che fatto avea. Se corse [s’indispettì] assai quello, lo fé tormentare, e chiamato il conte, fé cercarlo con grande diligenza. Egli, vestito da monaco, fu uscito in cocchio da D. Francesco Moncata, principe di Paternò, e si salvò in modo, che per molti mesi non se ne seppe nova.
Salvatore lo Infossato, che era stato preso per l’omicidio, fu afforcato; e procedendosi in bando contro il conte, si fé dopo prendere in Messina da gente dell’Inquisizione, e pretese il foro.
Ma vennero lettere di Sua Maestà che fusse dato al viceré, perché era venuto ordine, che i signori non potessero essere del sant’Officio; ed in questo modo il viceré ebbe in potere il conte.
Pensò dargli il tormento della corda, con la clausola ‘citra paejudicium probatorium’, e gli aveva fatto provista, che non si eseguì per venire il giorno di festa con un altro seguente.
Si aspettava il dì di lavoro per eseguirsi la provista , quando la sera precedente venne un estraordinario con lettere, che aveva ottenuto D. Aleramo Carretto, suo fratello, che era alla corte, che soprasedesse il conte viceré sino ad altro ordine. Tra tanto era tenuto il conte di Racalmuto con dodici guardie.
Si adoperò in questo l’imperatore, che con i Carretti si trattava da parente; alle cui intercessioni vennero lettere di Sua Maestà, che il conte per qualche rispetto fusse rimesso al foro: il che sentì molto il conte d’Alba.
Fu rimesso; e fatte le sue defensioni in sant’Officio, dopo dieci anni di travagli e gravissime spese fu liberato, condennandolo solo ad onze mille, da pagarsi alla moglie del defunto, ed onze duecento al fisco. In questo modo ottenne il conte la sua liberazione.»
Il Tinebra Martorana ne fa una fantasiosa ricostruzione a pag. 120-123, apparendo partigiano dei Del Carretto e contro il povero La Cannita quando ricama sul testo - invero arduo - del Di Giovanni (che pure cita come fonte). Eugenio Napoleone Messana ricalca la narrazione, sia pure con qualche personale svolazzo e con qualche arbitraria annotazione (v. pag. 105-107).
L’intrico (veritiero) del conte Giovanni del Carretto.
Il Sant’Offizio.
Ma dobbiamo al Garufi queste esplicative note.
«S’aspettava ancora il giudizio della corte di Madrid su questa vertenza [quella relativa al caso Ferrante] - scrive l’illustre storico - e chi sa per quanto tempo se il Conte d’Albadalista insieme al reclamo non avesse forse fatto pervenire al re le sue dimissioni per mezzo del D.r Morasquino, quando il 19 dicembre ‘89 i due Inquisitori, don Lope Varona e don Ludovico Paramo, spedirono al G. Inquisitore di Spagna, col Cardinale don Gaspare de Quiroga, un altro rapporto con le copie d’un nuovo processo contro Don Vincenzo Ventimiglia, e le informazioni su due nuovi fattacci occorsi al fratello del conte di Racalmuto ed ai fratelli La Valle. [...]
[E sono fatti diversi dalle] due sole notizie tramandateci dai contemporanei: l’una riguardante il fatto di “Giovanni del Carretto conte di Racalmuto, rimesso al foro del S. Officio per essere giudicato d’assassinio, fatto commettere appositamente e liberatosi mediante la multa di once mille”, e l’altra riferentesi al caso gravissimo del conte di Mussomeli, che turbò la cittadinanza palermitana e diede origine all’interdizione del regno, volendo l’Inquisitore “sostenere la giurisdizione del S. Tribunale esposta, come dice il Franchina, ad esser gravemente vilipesa”. [...]».
Ed il Garufi così illustra il caso che avrebbe coinvolto un fratello di Giovanni del Carretto, Giuseppe del Carretto: « [Dopo avere affrontato la vicenda del Ventimiglia] il rapporto passa a parlare del fratello del conte di Racalmuto.
«Premetto che non è affatto a dubitare che il sistema di rappresaglia e soprattutto gli interessi materiali abbiano mosso gli Inquisitori a salvare don Giuseppe del Carretto, tramutato per l’occasione in un misero commensale del fratello conte di Racalmuto “teniente de oficial” del S. Officio.
«Arrestato costui per una serie di gravi ed atroci delitti, a servirci dei termini usati dalla G. Corte, nel luogo della sua dimora, Messina, da cui foro giudiziario per le consuetudini della città non poteva esser distratto, gl’Inquisitori, a favorire il conte di Racalmuto che ne faceva una questione di decoro di famiglia o meglio di salvezza per il fratello, imbastirono le prove necessarie a dimostrare ch’egli era commensale di lui dimorante in Palermo, avendolo alimentato e mantenuto anche a sue spese a Messina: sotto lo specioso pretesto che il diritto di commensalità non si perde finché non sia intervenuta una regolare sentenza di magistrato.
«E giacché la G. Corte suggeriva di definire tale questione per via di consulta, secondo il Concordato dell’80, gli Inquisitori si rifiutarono dicendo: che “di pieno diritto spettasse loro di giudicare se il Del Carretto fosse o pur no commensale del fratello”.
«Affermato codesto principio con la sicumera di un diritto indiscusso, procedettero alle inibitorie ed alle scomuniche, e quindi fu necessario che la G. Corte sospendesse il processo, e il Viceré indirizzasse nuove proteste e nuovi reclami a Filippo II
«La moralità di tutta questa vertenza fu l’assoluzione di Del Carretto con un mezzo molto simile a quello già fatto per il fratello di lui, conte di Racalmuto, condannato per assassinio ad una multa di mille fiorini.»
Nessun commento:
Posta un commento