autore della strage era stato Giuliano con la sua banda, per cui avvenne che il Ministro ne informò
l’Assemblea Costituente: da qui l’interesse del Messana di dimostrare al pubblico che egli non si era
sbagliato. È evidente la buona fede dell’on.le Montalbano nella incolpazione fatta al Messana, ma,
alla stregua delle risultanze istruttorie, l’addebito deve dirsi del tutto infondato. Parrebbe, infatti,
accertato che i redattori degli articoli incriminati trassero le notizie, in discorso, da indagini
direttamente fatte dai cronisti dei giornali, che abilmente seguivano quelle che si svolgevano
nell’ambito della polizia giudiziaria e dell’Autorità giudiziaria (ff. 19 - 22 - 23 - 26, testi Pirri,
Melati, Petrucci, Seminara, e Marino), ma anche se ciò non fosse vero, nessuna prova sussiste, atta a
far ritenere che fosse stato proprio il Messana a rivelare le risultanze delle indagini ufficiali, specie
se si consideri che i motivi posti a base dell’incolpazione contro il Messana valgono anche per tutti i
funzionari e gli agenti dell’Ispettorato di PS. che collaborarono col loro Capo nelle operazioni di
polizia, sicché per tutti poteva essere di soddisfazione far sapere che l’Ispettorato non aveva
sbagliato nell’individuazione dei responsabili dell’efferato delitto. Non sono altresì da escludere altre
ipotesi circa la fonte alla quale le notizie poterono essere attinte. Stando così le cose non si vede
perché si debbano inseguire delle ombre, quando si ha la prova di un’attività giornalistica, abilmente,
ma anche imprudentemente manovrata ai margini di uffici giudiziarii e di polizia. Il che non è reato.
Non essendo penalmente punibili pel titolo di violazione di segreti di ufficio i fatti lamentati dal
prof. Montalbano, discende la conseguenza logica e giuridica che non possono riscontrarsi gli
estremi della calunnia nella incolpazione di fatti non costituenti reato. Parimenti non incriminabile
pel titolo di calunnia è l’articolo pubblicato nel n. 152 de «La voce di Sicilia» sotto il titolo
«Messana correo dei delitti di Fra-diavolo?». Il contenuto dell’articolo è diffamatorio, ma di ciò non
si è doluto il dr. Messana, mancando in atti la prescritta querela. Va appena rilevato che non può
farsi luogo a procedimento per calunnia contro il Montalbano, autore dell’articolo, non avendo egli
presentato a carico del dr. Messana alcuna denunzia all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità
designata dalla legge circa la pretesa – quanto mai assurda – di costui correità nei delitti commessi
dal bandito Ferreri. La pubblicità col mezzo della stampa di una falsa incolpazione di reato, fatta sia
pure con l’intento di provocare un procedimento penale di ufficio, non ha nulla di comune con la
denunzia che la legge richiede per la sussistenza della calunnia. Per l’anzidetto essendo il caso di
provvedere ai sensi dell’art. 74 C. P. P. e succ. mod.
CHIEDE
Che il Giudice Istruttore voglia ordinare la archiviazione degli atti.
Palermo 2.10.1947.
Il Procuratore della Repubblica.
Barone
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