sabato 13 gennaio 2024

Lillo Taverna oSpnsotedrm4ul163lf1 7 n t72l98u1t03a i am21mah7t4hagl9i2lm9 m 3 1 7 · Il Testo unico bancario, trent’anni dopo Indirizzo di saluto di Fabio Panetta Governatore della Banca d’Italia Convegno “A 30 anni dal Testo Unico Bancario (1993-2023): The test of time” Roma, 11 dicembre 2023 Sono lieto di introdurre la prima giornata del convegno dedicato al trentennale dell’adozione del Testo unico bancario. La seconda si svolgerà presso l’Università di Roma Tre, a testimonianza del rilevante contributo che l’Accademia offre alla riflessione in campo bancario. L’iniziativa odierna è stata preceduta da tre incontri ospitati dalle Università di Palermo, Venezia Ca’ Foscari e Napoli Parthenope. Gli incontri hanno visto un’intensa discussione sui modelli di attività delle banche, sulla vigilanza di tutela e sui rapporti tra supervisione e gestione delle crisi bancarie. Il dibattito svolto sin qui consente alcune riflessioni sull’evoluzione della normativa bancaria e sui suoi possibili sviluppi. Il Testo unico bancario, introdotto nel 19931 , inglobò il decreto di recepimento della seconda direttiva banche, unitamente a norme sulla trasparenza dei servizi bancari e sul credito al consumo. Esso confermò la vigilanza della Banca d’Italia sulle banche, stabilendo che le autorità creditizie nazionali esercitassero i propri poteri in armonia con l’ordinamento europeo. Introdusse inoltre un’embrionale sorveglianza sui sistemi di pagamento, al fine di assicurarne l’efficienza e l’affidabilità. Le scelte del legislatore italiano si inserivano in un ordinamento europeo rinnovato, che con il Trattato di Maastricht aveva istituito l’Unione economica e monetaria e attribuito al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) la responsabilità della politica monetaria comune, oltre che il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Il Trattato prevedeva inoltre la facoltà, esercitata vent’anni dopo, di attribuire alla Banca centrale europea (BCE) compiti di vigilanza prudenziale, mantenendo il legame tra le funzioni di banca centrale e quelle di vigilanza. Da noi tale scelta fu riaffermata dal Testo unico bancario. 1 Il Testo unico fu adottato con il d.lgs. n.385/1993. 2 Il Testo unico determinò una semplificazione normativa senza precedenti, riordinando un insieme di leggi che si erano andate stratificando nel tempo. Esso realizzò una netta delegificazione della disciplina bancaria ed estese il campo di intervento normativo delle autorità creditizie. Indicò le finalità della vigilanza, cui ancorare l’attività della Banca d’Italia e delle altre autorità creditizie, superando la neutralità della legge bancaria del 1936. Il tessuto normativo è stato successivamente più volte adeguato sia mediante iniziative nazionali, quale la legge sul risparmio del 2005, sia attraverso interventi volti a conformare le regole nazionali a quelle europee – si pensi alla direttiva sui contratti di credito con i consumatori2 e a quella sui servizi di pagamento3 . Gli sviluppi recenti sono stati scanditi dalla reazione alla crisi finanziaria e dai relativi interventi da parte del legislatore dell’Unione. È in risposta alla crisi che fu istituito il Meccanismo di vigilanza unico a livello europeo (Single Supervisory Mechanism, SSM), il cd. primo pilastro dell’Unione bancaria, cui fece seguito la creazione del secondo pilastro – il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM). Il Testo unico si confronta oggi con questo assetto regolamentare e di vigilanza – su cui non mi soffermerò, essendo ormai la cornice del nostro lavoro quotidiano. Il Testo unico fa riferimento al sistema bancario nazionale, ma ha al tempo stesso un respiro europeo. Già nella prima formulazione, l’articolo 6, disponeva che “le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria”. Pur in presenza di rilevanti eccezioni, quali le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e sugli intermediari non bancari, le norme di cui esso si compone sono oggi in buona parte di derivazione unionale, sebbene regolino i compiti di autorità creditizie nazionali e i rapporti tra di esse. Da un lato, la Banca d’Italia è chiamata ad applicare norme dell’Unione direttamente efficaci, cosicché il peso delle disposizioni contenute nel Testo unico e della stessa vigilanza regolamentare, che tradizionalmente si esprime nelle nostre Istruzioni di vigilanza, risulta ridotto. Voglio ricordare che la Banca d’Italia incide sulla normativa bancaria europea contribuendo alla formazione dei Regulatory Technical Standards e degli Implementing Technical Standards dell’EBA e alla determinazione dei principi cardine della vigilanza bancaria in seno al Comitato di Basilea, che vengono poi tradotti in atti legislativi dell’Unione prima e nazionali poi. Dall’altro lato, la BCE è tenuta ad applicare, in esecuzione dei compiti affidati all’SSM, sia il diritto dell’Unione sia il diritto nazionale traspositivo di direttive – e pertanto anche il nostro Testo unico e la stessa normativa secondaria adottata dalle autorità creditizie, Banca d’Italia inclusa4 . 2 Dir. 2008/48/CE. 3 Dir. 2007/64/CE. 4 Si veda l’art. 4, paragrafo 3, del regolamento SSM e l’art. 6bis, comma 4, del Testo unico. 3 Più in generale, l’istituzione dell’SSM e dell’SRM ha profondamente cambiato l’architettura della vigilanza e il sistema di prevenzione e gestione delle crisi, pur in assenza del terzo pilastro, relativo al sistema europeo di garanzia dei depositi. Come ho già rilevato, il Testo unico include la disciplina della liquidazione coatta amministrativa, che è invece interamente nazionale e rappresenta un modello che nel tempo ha dato prova della sua efficacia. Si pensi alla possibilità per i commissari liquidatori di cedere attività, passività, rami d’azienda, beni e rapporti individuabili in blocco: si tratta di uno schema ben presente agli stessi estensori della Bank Recovery and Resolution Directive quando hanno introdotto lo strumento della vendita dell’attività di impresa. In sede europea si sta lavorando al fine di armonizzare le procedure di insolvenza bancarie dei singoli paesi membri, qualora non venga applicato il meccanismo della risoluzione. Si tratta di una materia delicata, con impatti diretti sulla valutazione dell’interesse pubblico alla risoluzione affidata al Single Resolution Board. E sulla quale il Testo unico ha molto da dire. Qualche parola nell’ottica dei possibili futuri sviluppi della legislazione bancaria. L’attualità e il ruolo del Testo unico dipenderanno dalla velocità del processo di integrazione europea, anche in settori finora non completamente armonizzati e che tutt’oggi trovano in esso la principale fonte normativa. Ci si può chiedere se in prospettiva il nostro Testo unico possa rappresentare un modello per la costruzione di un testo unico bancario europeo. Si tratta di una questione non semplice, in quanto in Europa le fonti della legislazione bancaria risultano assai complesse a causa della loro elevata eterogeneità (non solo regolamenti, ma anche direttive, che necessitano in quanto tali di essere trasposte) e dell’ampiezza della produzione normativa, che comprende fonti sia legislative5 sia di rango più propriamente regolamentare6 . In tale prospettiva, le direttrici che hanno ispirato il nostro Testo unico offrono un utile esempio. Ad esempio, la semplificazione del quadro normativo e il necessario riordino della vasta normativa bancaria europea secondo uno schema di suddivisione delle materie (autorità, attività e soggetti vigilati, vigilanza, gestione delle crisi, trasparenza, sanzioni) potrebbero seguire la ripartizione contenuta nel Testo unico. La semplificazione richiede di ridurre le divergenze nazionali e di definire in che misura la disciplina bancaria contenuta in direttive possa essere trasformata in regolamenti dell’Unione. I vantaggi sarebbero significativi e riguarderebbero sia la BCE, che potrebbe applicare le stesse regole alle banche sottoposte alla propria vigilanza, sia le autorità nazionali, che talora devono applicare norme e linee guida europee incoerenti con il quadro normativo nazionale. 5 Le direttive e i regolamenti del Parlamento e del Consiglio. 6 Gli atti di regolazione della Commissione, in buona parte disposti su proposta dell’EBA. 4 Un ulteriore esempio riguarda le finalità della vigilanza. L’articolo 5 del Testo unico introdusse trent’anni or sono la c.d. meta norma secondo cui: “Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia”. Una norma analoga non dovrebbe mancare in un eventuale testo unico bancario europeo. È una essenziale forma di accountability a priori, che ispira l’azione discrezionale della Vigilanza ancorandola a obiettivi predeterminati dal legislatore. Il tema dell’accountability richiama infine quello del ruolo delle autorità europee in materia bancaria, dei loro rapporti reciproci, della loro relazione con le autorità nazionali che partecipano agli organi di supervisione europei. Pure su questi temi sarebbe auspicabile – anche qui, sulla falsariga del TUB – un quadro di regole omogeneo per le autorità sia europee sia nazionali che individui i necessari presidi di indipendenza e gli obblighi di rendicontazione; che chiarisca i rapporti con le autorità europee e nazionali che presiedono ad altri segmenti del mercato finanziario (quali le autorità di mercato e di vigilanza sulle compagnie assicurative); che definisca le modalità di interazione con le autorità incaricate della lotta al riciclaggio, auspicabilmente incardinate in un quadro europeo di riferimento con al vertice l’istituenda Anti-Money Laundering Authority. Più difficile da seguire è il disegno del Testo unico in materia sanzionatoria. Al riguardo la CRD (Capital Requirements Directive) ha individuato, oltre alle key provisions meritevoli di sanzione, anche le misure amministrative e le sanzioni applicabili in caso di violazione di queste ultime. La direttiva lascia però discrezionalità agli Stati membri nell’individuazione sia dei precetti sanzionabili, che possono essere ampliati rispetto alle key provisions, sia delle forme di reazione a tali violazioni. Anche qui sarebbe auspicabile una armonizzazione, al fine di evitare disparità di trattamento dei soggetti vigilati. Il discorso diventa più complesso se ci si sposta sul terreno delle sanzioni penali, dove non vi è un’armonizzazione a livello di Unione. I Trattati consentono tuttavia di individuare fattispecie penali europee per garantire un’attuazione efficace della politica dell’Unione nei settori, come appunto in quello bancario, in cui vi sia un’armonizzazione amministrativa a monte7 . * * * Per concludere, quale impressione possiamo trarre dopo trent’anni dall’approvazione del Testo unico? Senz’altro quella di un legislatore lungimirante, che ha saputo definire uno strumento normativo adeguato allo spirito del suo tempo e in grado di coesistere con gran parte degli innesti normativi successivi. 7 Art. 83, paragrafo 2, TFUE. 5 L’unione bancaria ha tuttavia fatto emergere temi con cui le legislazioni nazionali si devono confrontare. La vitalità del Testo unico dipenderà dal processo di armonizzazione europeo: quanto più si procederà nella direzione dell’armonizzazione massima delle regole e della vigilanza, tanto più esso sarà destinato a perdere centralità. Non si perderà invece la validità del modello immaginato trent’anni fa, frutto di un grande sforzo di semplificazione normativa e di delegificazione, volto a conferire completezza e centralità alla vigilanza cd. integrata. Un modello fin qui ampiamente promosso dalla prassi applicativa. Un riferimento e uno s __________________________ Mie notarelle di nonagenario ispettore VIG. in quiescenza. Contrastare la signorilità, l'acume, la prudenza, l''accortezza le competenza ti un Signor Governatore è da folli. Io un po' melo permetto ricorrendo alla mia pirandelliana corda pazza. Appena ho letto che anche in Europa si intende praticare la Vigilanza "prudenziale" mi sono fatta una ... risata. La vigilanza o è repressiva e afflittiva o diviene compiacnza censurabile e censurata. Si rinnova il vecchio da me amato TULB. Cosa è oggi il CICr, cosa è oggi il MinTes., cosa è oggi la figura dell'ente pubblico economico, cosa è oggi l'istituto apicale pubblico unipersonale del Governatore, cui un tempo si aveva l'obbligo di riferire esclusivamente notizie anche con carattere penale (che poi lui avesse o no discrezionalità si discusse a lungo: la toria disse no, la prassi fu ondivoga); ma soprattutto cosa è mai oggi la Banca d'Italia ex istituto di emissione, ex finanziatore del Tesoro, ex banca dell'Italia, rigidamente nazionale. Mi domando:, la riforma dello statuto della Banca d'Italia dell'agosto 2022 è semplice adattamento della legge Tremonti-Berusconi o ne stravolge la natura facendone un istitutoi sovranazionale? . I banchieri odiano il formalismo giuridico. Carli lo aborriva Sarcinelli in un colloquio col sottoscritto lo irrideva, Baffi pensava ce fosse faccenda a lui estraneo mentre presiedeva l'organo di controllo interno del CIS Ne ebbero scottature roventi. Per uzzolo personale mi piacerebbe sapere quale prudenziale vigilanza il nuovo Governatore vorrà dispiegare in ordine al recente colossale 'ammortamento delle sofferenze'. Prim o poi le procure vorranno saperne qualcosa per le sofferenze bancarie che si volatizzano nel territorio di loro competenza.

giovedì 11 gennaio 2024

“CRONOLOGIA DEI GIUSTIZIATI DI PALERMO 1541-1819” – ANTONINO CUTRERA (1917, PALERMO) Con questo articolo voglio inaugurare una mini rubrica sulle letture che consiglio agli appassionati di storia siciliana, non ristretta al solo aspetto genealogico. Potremmo chiamarla Le letture del Genealogista, dal momento che si tratterà solo di libri letti in prima persona. Poter contare su pubblicazioni, trattati o diari dei tempi che furono si rivela infatti molto utile durante le ricerche genealogiche, soprattutto quando si scavalca (indietro!) il XIX secolo, non tanto per le notizie dirette (bisogna essere fortunati), quanto per le fondamentali informazioni generali su diversi aspetti della vita dal ‘500 in avanti. Seguendo le tracce di Francesco Paolo Carnazza, giovane ennese decapitato nel 1771 a Palermo per un delitto forse mai compiuto (l’assassinio dello zio Melchiorre Grimaldi, parroco della Chiesa Madre di Castrogiovanni – oggi Enna), sono andato alla ricerca di fonti dell’epoca di prima mano, e ho così scovato il rarissimo Cronologia dei giustiziati di Palermo 1541-1819 di Antonino Cutrera (1917). Cutrera_book La mia copia de “Cronologia dei giustiziati di Palermo” di Antonino Cutrera Oggi si possono rintracciare solo poche copie al mondo, e ancora meno sono quelle disponibili per l’acquisto, ma con un po’ di fortuna e il prezioso aiuto del mio amico Elio Carnazza, parte in causa nella ricerca, sono adesso in possesso di una delle ultime rimaste. Il libro, pubblicato nel 1917 dalla Casa Editrice “Boccone del Povero” di Palermo, contiene una parziale trascrizione del manoscritto, oggi perduto, Ragguaglio dei condannati alla morte, ovvero la minuziosa descrizione degli ultimi giorni di vita, nonché del reato, di tutti i siciliani condannati alla pena capitale che ricevettero la “consolazione” della Compagnia del SS. Crocifisso di Palermo – cosiddetta confraternita dei Bianchi – nel periodo dal 1541 al 1819. Cronologia_interno Interno Cronologia dei giustiziati di Palermo – A. Cutrera Oltre alla storia di Francesco Paolo Carnazza, il nostro target, tra le trascrizioni sono presenti altri 75 casi di condannati alla pena capitale tra i 405 che chiesero di discaricare la propria coscienza, ovvero il 19% dei 2127 assistiti dalla Compagnia nei 3 secoli di attività, prima di essere giustiziati nel Piano della Marina a Palermo (oggi P.zza Marina, in prossimità della Villa Garibaldi) per ordine della Regia Gran Corte Criminale. Dal primo – Matteo Lo Papa (23 Maggio 1567), reo dell’omicidio di Domenico Pittinicchio in quel di Mistretta – agli ultimi – i banditi Marco Albano alias Martelluzzo e Vincenzo Bologna alias Diavolazzo (17 Marzo 1810), colpevoli di “furti con violenza nella strada pubblica e nelle campagne”. Lasciando ai lettori il “piacere” di scoprire in prima persona i reati, le modalità d’indagine (e interrogatorio), le pene e in generale la macchina della giustizia siciliana (borbonica) a cui sottostavano i nostri antenati, è possibile analizzare statisticamente alcuni dettagli: su 76 discarichi di coscienza, 75 sono di uomini, 1 soltanto di una donna (40 donne sui 2127 condannati a morte); 4 condannati a morte erano palermitani, 31 forestieri, di 41 non si conosce la provenienza; per quanto riguarda i reati che portarono alle condanne: 40 omicidi 20 furti 9 omicidio e furto 8 per “banditismo” 5 per banditismo e furto 3 per banditismo e omicidio 2 per nefandum (reati connessi alla sfera sessuale, tra cui, ai tempi, figurava l’omosessualità) 2 falsari 1 per lesa maestà 1 infanticidio (commesso da Paola Grosso di Mineo, l’unica donna di cui è stata trascritta la confessione) La modalità con cui si eseguiva la condanna a morte variava invece in base alla condizione sociale del condannato e alla gravità del reato, in particolare: 49 decapitazioni con ghigliottina (riservata ai nobili) impiccagioni o strozzamenti per i circa 2000 rimanenti (plebei), spesso precedute da torture e seguite dalla cremazione o altre pratiche meno… “classiche” ed onorevoli. Per non correre il rischio di entrare troppo nello splatter, è meglio farmarsi qui. DiBella_book La pura verità – Discarichi di coscienza intesi dai Bianchi Chi volesse però approfondire, vista la difficoltà (e il costo!) di ottenere il manoscritto fin qui presentato, può virare sul ben più economico La pura verità. Discarichi di coscienza intesi dai Bianchi (Palermo 1541 – 1820) – M. P. Di Bella, Sellerio 1999. In questo saggio sono raccolti i discarichi di coscienza ricevuti dalla Compagnia dei Bianchi di Palermo, tratti dalle opere di A. Cutrera (di cui abbiamo parlato), Gioacchino Di Marzo, Francesco Maria Emmanuele e Gaetani – Marchese di Villabianca-, Giovanni Paolo Di Mercurio ed altri.

martedì 9 gennaio 2024

Racalmuto nell'Ottocento come si atteggia quanto al vivere civile nell'amministrane della giustizia nella ripartizione delle imposte nell'amministrazione locale nella gestione del potere locale.: facile inventare romanzi, arduo cogliere verità storiche accettabili. Intanto notiamo che il Messana nella sua pregevole storia locale no n ci dà neppure gli estremi di chi abbe ad amministrare il Comune nel periodo 1800-1832. Siamo riuscii a reperire i nomi dei sindaci dal 1822 al 1832. Con la documenntazione d cui ci avvaliamo non siamo ancora riusciti a trovare quelli del primo ventennio della storia locale racalmutese. Si pensi che nel primo decennio dell'Ottocento si ebbero tutte e sette le esecuzioni della pena capitale che si riscontrano nella storia di Racalmuto. E si trattava di esecuzioni di condanne alla pena di morte emesse dal TRIBUNALE della magna curia criminale a Palermo. Spettacoli orripilanti: : l'infelice - annotava il pietoso cappellano della nostra Matrice animam in patibolo espiravit in media platea et resecatis capite et manibus corpus per me .... sepultum in Ecclesia Matris in fovea".. Come dire che l'esecuzione avveniva nel mezzo della piazza e quindi tagliata la testa e amputate le mani, il cadavere veniva tumulato in chiesa. Si trattò di racalmutesi e un grottese e non tutti erano del popolino ma alcuni erano figli di galantuomini. Lillo Taverna 8 m · Contenuto condiviso con: I tuoi amici Sabato 26 dicembre 2015 LA NOVELLA CHIESA DI S. ROSALIA. Efficace il Pirri nel parlare del fervore dell

lunedì 8 gennaio 2024

Cinquanta anni fa, proprio nel 1974, cambiava radicalmente la mia vita. Da fiero coassiale dimesso ossequioso giudizioso diriigente della Banca d'Italia , entravo in un ribelle vortice contestativo, irriguardoso, persino fazioso. Che era successo?. A quaranta anni appena compiuti venivo incaricato di una ispezione bancaria per l'affossamento a Milano della Baanca Privata Finanziariaa che tutti dicevano e ancora tanti dicono banca di Sindona, mntre era banca dell'IOR della finanza cattolica milanese e di gruppi multinazionali fiancheggiatori. Era l'atto finle dell'improvviso esplodere della finanza laica massone di cui era capo onnipotnte il Cuccia della anomala Medio Banca di via Filodtrammatici in Milano Per la sua geniaòlità organizzativa, l'avv. Michele Sindona aveva divisato di congiungere Banca Unione e Banca Privata Finanziaria in una grintosa Banca Privata Italiana. Sarebbe nato un colosso di ispirazione cattolica che sicuramente avrebbe dato colpi alla egemonia della Banca Commerciale e alla stessa Medio Banca di Cuccia Il sindona si produsse in una massicia rccolta di risparmi speculativi emettendo azioni del futuro aumento di capitale. In Banca D'Talia era interveno il beneplacido per qualla rivoluzionaria iniziativa, tutto procedeva nel migliore dei modi, quando sorse un imprevisto ostacolo, al CICR orgnismo parlamntare sovraordinato ai poteri della BI, Ugo La Malfa, come presidente, oppose il suo duro e indiscutibile niet ad evidenza di ispirazione laica. Il progetto Sindona si sgretolò, le soe banche anche a motivo di forti crisi dell'allora vigente sistama del Serpente valutario, vengono vengono messe all'indice nella City di Lontra: era la fine. Alla Banca d'Italia il compito di sancirne la chisura. Carli nelle peste. Si pensa di mandare un gruppo di gionani ispettori della Vigilanza per una rovente inchiesta in quel rovente luglio del 1974. Vdengo prescelto a capo del gruppo isppetivo destinazione Banca Privata Finanziaria. Mi rendo conto del groviglio politico finanziato sottostante e redigo un astuto rapportol ispettivo di assoluta assoluzione del Governatore Guido Carli. Naturalmente tutto colpa del povero Michele Sindona che 'autocraticamente' aveva diretto le banche. Il rapporto piacque molto a Guido Carli e entro nell'empireo degli ispettori di alto ingegno. Ma tanto non fu gradito alla massoneria di cui sdegnosamente e ideologicamnte non facevo parte. E con la cooperazone massone di Arista e Capriccili si inizio un'opera di ridimensionamento con incarichi non più prestigiosi. Non mi tornò gradito ed anche perché là mia giovane moglie non tollerava più questo mio prolungato assentarmi per gli incarichi ispettivi, mi ribello ed inzio un'azione di disturbo con pubblicazioni su Lotta Continua e con un libro I Soldi Truccati edito da Feltrinelli. Ma la storia non potè durare a lungo. Dovetti cambiare aria e passare al SECIT di Reviglio e poi ad altra atività professionale. Ma la mia vita cambiò radicalmente. Per il capo della vigilanza ispettiva Capriccioli ero divenuto: imprevedibile e irrefrenabile. Ed era vero. Dott. Calogero Taverna