martedì 25 ottobre 2016

DOTT. GIUSEPPE TAVERNA

Mio nipote Peppe, laureatosi con 110 e lode, oggi poco più che trentenne dirigente generale del Ministero della PI.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI “GIOACCHINO SCADUTO”




L’ACCESSIONE E L’OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA




RELATORE: TESI DI SPECIALIZZAZIONE DI:
AVV. EVA FARACI DOTT. GIUSEPPE TAVERNA








Anno accademico 2005 - 2006
INDICE

CAPITOLO PRIMO: L’ACCESSIONE SECONDO IL CODICE CIVILE.
1. Modi di acquisto della proprietà: a titolo originario e a titolo derivativo; tipicità.
2. L’accessione come modo di acquisto della proprietà.
3. Accessione: incorporazione al suolo di piantagioni, costruzioni e opere (nozione e genesi storica).
4. Acquisto per accessione: definitività e fondamento.
5. Un principio di diritto naturale: superficies solo cedit.
6. Le tre fattispecie codicistiche di accessione.
6.1. L’incorporazione fatta dal proprietario del fondo con materiali altrui (art. 935 c.c.).
6.2. L’incorporazione fatta dal terzo con materiali propri (art. 936
c.c.).
6.3. L’incorporazione fatta dal terzo con materiali altrui (art. 937
c.c.).
7. Eccezioni alla regola dell’accessione.
7.1. Il diritto di superficie.
7.2. L’accessione invertita: l’occupazione di porzione di fondo altrui (art. 938 c.c.).
7.3. L’occupazione appropriativa della pubblica amministrazione.

CAPITOLO SECONDO: L’OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
1. Istituto di creazione giurisprudenziale.
2. La sentenza della Corte di Cass., sez. un., 26/02/1983, n. 1464.
3. La trasformazione irreversibile del fondo.
4. Limiti del concetto di opera pubblica.
5. L’art. 3 della legge 27/10/1988, n. 458.
6. Il risarcimento del proprietario del fondo.
7. La prescrizione dell’azione risarcitoria.
8. L’occupazione usurpativa.

CAPITOLO TERZO: OCCUPAZIONE ACQUISITIVA E CONTRASTO CON LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU).

CAPITOLO QUARTO: L’ESPROPRIAZIONE IN SANATORIA (ART. 43 T.U.).

CAPITOLO QUINTO: PROFILI CIRCA LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA.
1. Il riparto di giurisdizione prima del d. lgs. n. 80 del 1998.
2. Il riparto di giurisdizione dopo il d. lgs. n. 80 del 1998.
3. Il riparto di giurisdizione alla luce del testo unico delle espropriazioni.
4. Il riparto di giurisdizione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
5. Le ultime novità relative al riparto di giurisdizione: pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 2, 4 e 9 del 2005.

BIBLIOGRAFIA















CAPITOLO PRIMO

L’ACCESSIONE SECONDO IL CODICE CIVILE


1. Modi di acquisto della proprietà: a titolo originario e a titolo derivativo; tipicità.

Il modo di acquisto dei diritti è duplice: a titolo derivativo o a titolo originario.
I modi di acquisto a titolo derivativo sono quelli che presuppongono la precedente titolarità del diritto in capo ad un determinato soggetto; invece sono a titolo originario quelli che producono l’effetto acquisitivo a prescindere dalla precedente titolarità del diritto in capo ad un determinato soggetto.
Gli acquisti a titolo derivativo danno luogo alla successione del diritto, che si trasferisce da un soggetto ad un altro, di guisa che si ha una successione soggettiva (un soggetto subentra ad un altro nella titolarità della posizione giuridica), nonché una successione oggettiva (la posizione giuridica passa dall’originario al nuovo titolare). Tale trasferimento implica che il successore acquista il diritto che spettava al precedente titolare.
Negli acquisti a titolo originario, al contrario, la posizione dell’acquirente prescinde dalla posizione di altri precedenti titolari.
Tuttavia parte della dottrina ha contestato tale summa divisio in quanto accomuna figure molto diverse ed in quanto si basa sul concetto di successione. Quest’ultima, si è detto, sarebbe solamente quella universale e non sarebbe quindi corretto parlare di successione negli acquisti derivativi a titolo particolare, dove il diritto del nuovo titolare non è sempre identico a quello del precedente titolare (De Martino, 1976).
A questa considerazione si è replicato, però, che l’acquisto può essere derivativo anche se si acquista un diritto nuovo, che in precedenza non esisteva come tale, ma che all’atto del suo conferimento presuppone un altro diritto già esistente, dal quale rileva; questo fenomeno si rinviene nella costituzione di diritti reali limitati (Betti, Napoli, 1994).
Accanto ai modi di acquisto dei diritti in generale, vanno specificati i modi di acquisto della proprietà, che, ai sensi dell’art. 922 c.c. “si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”.
I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la specificazione, l’unione, la commistione e l’usucapione.
I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono il contratto e la successione mortis causa.
Gli “altri modi stabiliti dalla legge” consistono nei modi di acquisto previsti dalle leggi speciali, quali l’espropriazione per pubblica utilità e le altre forme di appropriazione coattiva, appartenenti al diritto pubblico o al diritto processuale come la confisca, la vendita forzata dei beni del debitore, ecc…
Dal tenore letterale dell’art. 922 si evince che i modi di acquisto del diritto di proprietà sono solamente quelli tassativamente individuati dalla legge (criterio di tipicità).

2. L’accessione come modo di acquisto della proprietà.

Una tradizione risalente annovera l’accessione, intesa come congiunzione di beni mobili ed immobili appartenenti a proprietari diversi, tra i modi d’acquisto della proprietà, e in tale accezione è recepita dal codice civile vigente agli artt. 934 ss.
Peraltro, col termine accessione si designa altresì la categoria generale in cui si inquadrano tutte le fattispecie di acquisto della proprietà basate sulla congiunzione di cose, e cioè sull’accedere di una ad un’altra cosa, mobile o immobile che sia.
Insistendo ancora sull’ambito semantico della parola “accessione”, è opportuno sottolineare che la dottrina ha individuato molteplici accezioni della stessa. Per accessione in senso dinamico si intende l’adesione o la partecipazione di una cosa ad un’altra. In senso statico l’accessione consiste nell’augmentum, l’aggiunta, della cosa considerata come principale e della cui qualità o natura la cosa acceduta viene a partecipare. Infine l’accessione sta ad indicare l’acquisto della proprietà della cosa accessoria in capo al proprietario della cosa incrementata (Messineo, Milano, 1950).
Il concetto unificante delle diverse fattispecie, che sono riconducibili al concetto di accessione in senso lato, si rinviene nel principio della attrazione o assorbimento della cosa accessoria nella sfera della principale, configurato come precetto giuridico di diritto naturale, compendiato nella massima accessorium sequitur principale.
Così tra gli infiniti, possibili modi di rapportarsi delle cose non può che emergere quel peculiare legame che lega la parte al tutto, l’accessorio al principale, la pertinenza a ciò cui essa, per definizione, perviene. Si tratta di esigenza eminentemente pratica, come è dimostrato dal fatto della sopravvivenza della regola alle severe critiche volte a dimostrare la relatività dei possibili criteri in base ai quali si qualificano le cose come parte, intero, accessorio, principale.
La vocazione del suolo a svolgere il ruolo di cosa principale è attestata dalla regola superficies solo cedit, rimarchevole perché detto brocardo trova una formulazione specializzata in funzione della natura dei beni.
Andando ad indagare gli svolgimenti logici che hanno condotto a tale regola, si può condividere con quanti hanno osservato che il suolo attrae nella sua orbita tutto quanto gravita su di esso poiché si caratterizza per la fissità, per la perpetuità, per una sorta di perenne immutabilità che sfida il volgere dei secoli e l’avvicendarsi delle generazioni. In altri termini, il suolo rimane uguale a se stesso a prescindere dai mutamenti che su di esso si verificano, indipendentemente dal susseguirsi sulla sua superficie di alberi, case, strade, attività. Il suolo, cioè, è l’immobile per antonomasia, ciò che non muta né subisce movimenti e che attrae a sé le altre cose (Goubeaux, Paris, 1969).
L’art. 934 c.c. sancisce dunque il principio dell’acquisto in capo al proprietario del suolo di tutto ciò che si unisce al suolo stesso, al di sopra o al di sotto di esso, mentre gli artt. 935 ss. c.c. delimitano la portata della regola sanzionando l’irrilevanza di ulteriori circostanze, come la buona o mala fede del dominus soli in ordine alla alienità delle cose incorporate, e pur quando sia egli stesso l’autore materiale delle addizioni. La normativa citata non trascura, tuttavia, gli interessi dei terzi, proprietari delle cose incorporate al suolo.
Il tenore letterale dell’art. 934 c.c. non ha tanto riguardo al fenomeno dell’incorporazione al suolo, quanto piuttosto al mero appartenere delle cose al dominus soli, quasi si trattasse di semplice dato o circostanza di fatto statica di cui l’ordinamento giuridico si limita a prendere atto.
La regola, quindi, che individua nell’incorporazione il fatto giuridico che costituisce causa dell’acquisto in capo al dominus soli è frutto di elaborazione dottrinaria.
In una simile disciplina molteplici sono le problematiche da sviscerare; operazione che sarà compiuta nel prosieguo di questo lavoro. Si va dal momento in cui si opera l’acquisto della proprietà; a quale diritto permanga in capo al titolare dei materiali, se reale o di credito, ove egli possa chiederne la restituzione; al concetto di inseparabilità dei materiali, rispetto all’opera costruita, che condiziona l’obbligo di restituzione; alla nozione di terzo, costruttore su suolo altrui.
Un importante problema pratico, poi, riguarda il momento al quale occorre far riferimento per determinare il valore dei materiali o quell’aumento di valore recato al fondo rilevante ai fini dell’indennità dovuta dal dominus soli.
Ancora, ci si può chiedere quale sia il ruolo effettivo della buona fede del costruttore che, per un verso, vale ad escutere lo ius tollendi del proprietario ma non incide sulla misura delle indennità, per l’altro, condiziona la possibilità di ottenere l’accessione invertita.
Inoltre appare profilo di centrale rilievo quello relativo alla (asserita) irrilevanza della utilità dell’opera rispetto al fondo cui accede, ai fini e per gli effetti disciplinati dall’art. 936 c.c.

3. Accessione: incorporazione al suolo di piantagioni, costruzioni e opere (nozione e genesi storica).

Come si è già accennato, in senso lato l’accessione è un modo di acquisto della proprietà in base al quale il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose accessorie che ad essa vengono unite. Invece in senso stretto l’accessione consiste nel modo di acquisto della proprietà per incorporazione di mobili ad immobili.
Il legislatore del 1942 ha accolto quest’ultima più ristretta nozione di accessione, identificandola nella incorporazione al suolo di piantagioni, costruzioni ed opere (art. 934 ss. c.c.).
Gli altri istituti, specificamente previsti e disciplinati, si inseriscono nella nozione di accessione latamente intesa; questi sono:
l’unione: cosa mobile unita a cosa mobile di altro proprietario;
la commistione: cosa mobile mescolata con cosa mobile di altro proprietario;
la specificazione: cosa nuova formata mediante uso della materia da parte di chi non ne è proprietario;
l’alluvione: fondi rivieraschi di fiumi e torrenti si accrescono progressivamente, incrementati dal terreno portato dalla corrente dell’acqua;
il terreno abbandonato dall’acqua corrente: la corrente dell’acqua si ritira insensibilmente da una riva lasciando scoperto il terreno del fondo rivierasco;
l’avulsione: la corrente del fiume o del torrente stacca con forza parte considerevole e riconoscibile di terreno e la trascina su un altro fondo.
La figura dell’accessione risale al diritto romano. Ed invero, anche se i giuristi romani non elaborarono una sistematica teoria generale di questo istituto ed il termine accessio non ebbe uno specifico significato tecnico, tuttavia le fonti parlano di casi di acquisto della proprietà per unione di una cosa accessoria ad una principale. Ivi era in nuce presente l’idea dell’accessione quale modo di acquisto della proprietà basato sull’attrazione del dominium sulle cose accessorie (Sanfilippo).
I Glossatori e i Commentatori definirono la nozione generale di accessione quale modo di acquisto della proprietà per congiunzione di una cosa accessoria ad una principale; nozione recepita prima dal codice francese e successivamente dal codice italiano del 1865 che formulò la definizione del diritto di accessione quale diritto che la proprietà di una cosa attribuisce su ciò che questa produce o vi si unisce.
Tuttavia la dottrina aveva criticato la validità di una così ampia nozione di accessione, registrando la diversità delle fattispecie che in essa si volevano includere, e nelle quali non era sempre riscontrabile il rapporto cosa principale – cosa accessoria (Gorla, 1931).
Così l’attuale codice civile, rispondendo a questa contestazione, ha ristretto la definizione di accessione all’ipotesi di unione di cose mobili ad immobili e ha disciplinato le restanti fattispecie mediante istituti diversi (specificazione, unione,…).
Conseguentemente, secondo l’accezione positiva del codice, elemento costitutivo dell’accessione è l’incorporazione di cose mobili nel fondo.
Per incorporazione si intende qualunque forma di stabile congiunzione materiale, per opera dell’uomo o per evento naturale. Si considerano, infatti, incorporate le costruzioni che hanno nel suolo o nel sottosuolo le loro fondamenta o che vi sono solidamente assicurate, le piante che vi sono piantate, le opere e in generale le cose che vi vengono infisse.
Requisito dell’incorporazione è quello della stabilità. Quindi una costruzione provvisoria destinata a soddisfare un’esigenza transitoria, non dà luogo all’acquisto per accessione.
Viceversa, l’inseparabilità con è requisito indefettibile della incorporazione.
Inoltre affinché si possa parlare di accessione è necessario che la cosa incorporata abbia una propria identità, che sia un bene ontologicamente distinto rispetto all’immobile di cui fa parte.
Orbene, il concetto di accessione quale aggiunta di una cosa nuova trova conferma nella disciplina del possesso, che detta una specifica regola per i miglioramenti apportati alla cosa dal possessore mentre in relazione alle addizioni fa riferimento alla disposizione sull’accessione (art. 1150 c.c.).

4. Acquisto per accessione: definitività e fondamento.

Caratteristica peculiare dell’acquisto della proprietà per accessione è la definitività. Conseguentemente l’eventuale distacco della cosa accessoria non risolve l’acquisto già perfezionatosi in capo al proprietario del fondo (esempio: la demolizione dell’edificio non legittima l’originario proprietario a rivendicare i materiali).
L’ipotesi che il proprietario della cosa accessoria conservi una proprietà quiescente, destinata a rivivere a seguito della separazione, deriva dal diritto romano. Al contrario, tale idea è estranea all’attuale ordinamento giuridico. Infatti essa contrasta col principio della perpetuità dell’acquisto di proprietà: principio che non è derogato, posto che all’acquisto della cosa accessoria è correlato l’obbligo dell’indennizzo.
L’accessione trova fondamento nel principio di attrazione della proprietà della cosa principale, in base al quale tutto ciò che fa parte della cosa appartiene al proprietario e tutto ciò che entra a far parte della cosa viene per ciò stesso acquistato dal proprietario di essa.
La ratio del principio di attrazione reale della proprietà della cosa principale risponde ad un’elementare esigenza di economia giuridica, che consiste nell’esigenza di salvaguardare il razionale godimento del bene, pregiudicato dalla concorrenza di diritti altrui su singole porzioni del bene stesso. L’attrazione della proprietà è volta ad evitare detto frazionamento, attribuendo al proprietario della cosa principale la proprietà delle cose accessorie che ne fanno parte in origine o che vi si aggiungono.

5. Un principio di diritto naturale: superficies solo cedit.

Considerato che la regola dell’accessione opera in favore del proprietario della cosa principale, occorre accertare quale sia la cosa principale.
Nella fattispecie di accessione di bene mobile ad immobile è la legge stessa che impone la preminenza del suolo rispetto alle cose che vi sono incorporate.
Tale preminenza si rinviene già nella disposizione che attribuisce natura immobiliare alle cose incorporate nel fondo, sancendo che esse diventano parti di esso (art. 812 c.c.). Inoltre tale supremazia del suolo è disciplinata dalla regola dell’accessione, la quale statuisce che le piantagioni, costruzioni ed opere esistenti sopra e sotto il suolo appartengono al proprietario di questo, salvo che il titolo o la legge dispongono diversamente (art. 934 c.c.).
Secondo la più convincente ricostruzione dottrinaria, la preminenza normativa del fondo trae origine dall’importanza economico-sociale un tempo riconosciuta alla terra, quale fonte primaria di ricchezza o di sussistenza. Essa è stata accolta dalle moderne raccolte codicistiche in considerazione dei caratteri della fissità e perpetuità del suolo, rispetto al quale le cose incorporate sono aggiunte deperibili e dipendenti (Goubeaux, Paris, 1969).
L’accessione delle cose incorporate al suolo prescinde da una valutazione in concreto del maggiore o minore valore delle cose incorporate (esempio: il proprietario acquista la proprietà della costruzione eseguita sul suo fondo anche se quest’ultima abbia un prezzo di mercato molto superiore a quello del suolo).
In via del tutto eccezionale il suesposto principio subisce un rovesciamento nelle ipotesi di costruzione sconfinante sul fondo altrui e di opera pubblica; in queste ipotesi è la proprietà della costruzione che può assorbire quella del fondo dando luogo alla accessione invertita.
La regola del codice civile dell’accessione al suolo recepisce la massima romana superficies solo cedit, che Gaio dichiarava fondata sul diritto naturale. Analogamente nelle Istituzioni di Giustiniano si prevedeva che omne, quod inaedificatur, solo cedit.

6. Le tre fattispecie codicistiche di accessione.

La regola dell’accessione è specificata dal codice in relazione a tre distinte fattispecie:
1) incorporazione effettuata dal proprietario del fondo, che impiega materiali altrui (art. 935 c.c.);
2) incorporazione effettuata da un terzo che impiega materiali propri (art. 936 c.c.);
3) incorporazione effettuata da un terzo che impiega materiali altrui (art. 937 c.c.).
6.1. L’incorporazione fatta dal proprietario del fondo con materiali altrui (art. 935 c.c.).

Ai sensi dell’art. 935 c.c. il proprietario delle cose incorporate può rivendicarle purché la separazione non comporti grave pregiudizio all’opera costruita o il perimento della piantagione.
Il proprietario delle cose incorporate separabili decade dal diritto di rivendicarle se non esercita l’azione entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell’incorporazione.
Al proprietario delle cose incorporate che non abbia il diritto di rivendicarle (perché inseparabili) o che lo abbia perduto (per decadenza o per rinunzia) spetta un indennizzo pari al loro valore.
Dall’ordito testuale dell’art. 935 c.c. si ricava che l’incorporazione determina l’immediato acquisto di proprietà in capo al proprietario del fondo quando si tratti di cose inseparabili. Invece il proprietario delle cose separabili può rivendicarle e ne conserva quindi la proprietà (De Martino, 1976).
Secondo altra parte della dottrina, invece, la proprietà passerebbe subito al proprietario del fondo a prescindere dalla loro separabilità (Paradiso, Milano, 1994).
La prima di tali due ricostruzioni sembra quella più aderente al dato positivo dell’art. 935, che appunto prevede che il proprietario delle cose separabili può chiedere al proprietario del fondo la separazione e, quindi, la loro restituzione. Se il proprietario dei materiali ha diritto di chiederne la separazione e restituzione deve riconoscersi che esso fa valere il suo titolo di proprietà.
Ed invero la disposizione riconosce al proprietario dei materiali il diritto di rivendicarli se questi non gli siano stati restituiti.
La separabilità dei materiali incide sul momento del loro acquisto per accessione e pertanto anche sul momento rilevante ai fini della determinazione dell’indennizzo.
Il valore dei materiali deve infatti essere accertato con riferimento al momento in cui il proprietario del suolo ne diviene proprietario, cioè allo scadere del tempo utile per la rivendicazione (De Martino, 1976).
Oltre alla corresponsione del valore dei materiali il proprietario del fondo è tenuto al risarcimento del danno, che tuttavia è dovuto solo in caso di dolo o colpa grave.
In tal modo si deroga alla responsabilità extracontrattuale, che prevede il risarcimento del danno causato da dolo o colpa anche lieve (art. 2043 c.c.). La deroga è un’applicazione del principio di tutela della buona fede soggettiva. Infatti il proprietario del fondo è un possessore di buona fede dei materiali se ignora di ledere l’altrui diritto, e, secondo la regola generale, la buona fede gli giova salvo che dipenda da colpa grave (art. 1147 c. 2 c.c.).
L’obbligo di risarcire il danno e quello di corrispondere il valore dei beni sono debiti di valore. In applicazione analogica della regola dell’indebito (art. 2033 c.c.), il proprietario in buona fede è tenuto a corrispondere gli interessi dal giorno della domanda.



6.2. L’incorporazione fatta dal terzo con materiali propri (art. 936 c.c.).

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