Die decimo quinto Januarij nonae ind. 1580. Cum infra universitatem terrae Racalmuti et spectabiles et illustres dominos Barones terrae eiusdem, et antecessores illustrissimi domini D. Hieronymi de Carrettis comitis terrae predictae ac etiam per ipsum illustrem dominum comitem iam sunt anni fuissent incoata, et verteret quaedam lis sive quaestio in Magna Regia Curia super diversis pretensionibus et disgraviis et particolariter adductis in libello et processu compilato inter dictam universitatem et eius sindacos et dictum spectabilem et illustrem Baronem [a. v. barones] ac dictum dominum comitem a quibus pretensionibus dicti sindaci universitatis n.e [a.v.: nomine] pretendebant esse exempti et liberi certorum jurium [a v., adde: et soluptionum] pro ut latius in libello et processu est videre et maxime certorum terragiorum vocatorum de fora in dicto processu contentorum adversus quas pretensiones exemptiones et disgravia dicti spectabiles et illustres Barones et antecessores dicti illus.mi Domini Comitis et per consequens dictus ill.us dominus comes fecerent eorum exceptiones defentiones et eorum jura exposuerunt quam [a.v.: quod] de dictis pretensionibus et disgraviis quod dicti sindaci asserebant esse exempti et liberi, et dicti spectabiles illustres domini barones, ac etiam dictus illus.mus dominus comes manebat jure juxto titulo, et bona fide in vim primi contractus et sententiae compromissoriae et omni alio meliori modo et forma quibus de jure permittitur, et antico tempore quam [a.v.: quod] ab initio memoria in contrario non extat et omnibus alijs rationibus, juribus et causis in dicto processu adiectis [a.v.: adductis] et declaratis ad quae in omnibus et per omnia plena habeatur relatio, et post copisissimas expensas factas in dicta M.R.C. vertente dicto litigio jam sunt plures anni et adhuc sub judice lis est non potuerunt devenire ad sententiam diffinitivam tamen fuerit [a.v.: fuerunt] per universitatem predictam congregato consilio et electi deputati magnificus notarius Joannes Vitus Amella, nobiles Bartolus Curto, Petrus Bomberi [a.v.: Barberi] Nicolaus Capoblanco, Angelus de Giannuzio [a.v.: deJannuzo], Antonuntius [ a. v.: Antonutius] Morreale, Nicolaus Macaluso, Petrus Macaluso, Antoninus Lo Brutto, Vitus Bucculeri, Petrus de Alaymo, Antoninus Gulpi in loco quondam Jacobi Morreale, circa dictam litem vertentem inter dictam universitatem, et dictum illustrem dominum comitem in dicta M.R.C.. Qui dicti deputati electi per dictum consilium nomine dictae universitatis recursum habuerunt ad dictum illustrem dominum comitem, et cum rogaverunt quatenus vellet et dignaretur dictae universitati aliquas gratias concedere ac relaxationes facere et se benigne gerere cum dicta universitate, et suis vassallis, ut decet et finem imponere tot expensas [a.v.: expensis] et curiarum sumptibus et laboribus ipsorum vassallorum ac etiam ipsius illus.mi domini comitis, agnoscentes lites esse immortales et incertas, qua supplicatione habita per dictum illustrem dominum comitem fuit responsus quod semper habebat voluntatem promptam concedendi gratias in beneficio dictae universitatis cum aliquo suo interesse, et sic habita voluntate et responso dicti illustr.mi domini comitis, habuerunt recursum ad Eccellentiam illustrissimi domini Proregis et supplicaverunt ipsi deputati universitatis nomine [a. v.: in dicto] tractabant quoddam accordium inter dictum illustrissimum dominum comitem et ipsos deputatos electos circa pretensiones disgravia et terragia predicta et circa dictum accordium, facta erant quaedam capitula, quae erant publicanda [a.v.: publica] per notarium publicum pro communi cautela utriusque partis, et stante quod erant necessaria dicta capitula publicari congregato consilio cum interventu partis universitatis quod utique prefata eccellentia sua dignaretur providere aliquo doctore delegato pro evitandis expensis et communibus sumptibus, et congregare facere dictum consilium, et si maior pars consentiret dicto accordio legerent [a. v.: legentur] dicta capitula, quibus lectis se contentando maior pars publicentur et prefata Eccellentia Sua mandavit quod fiant literae delegatoriae in personam magnifici domini sindacatoris civitatis Agrigenti quorum tenor talis est ut infra sequitur, videlicet:
Philippus etc. Vicerex in hoc Siciliae regno Magnifico Eustachio Protopapa U.J.D. sindacatori degenti in civitate Agrigenti fideli reg: salutem: Imperoche ad istanza di Bartolo Curto et altri infrascritti personi della terra di Racalmuto è stato supplicato, e per noi provisto del tenor che siegue videlicet:
Illustrissimo et eccellentissimo Signore, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Giacomo Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonio Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella, Antonio Gulpi e Giacomo Morreale, li quali furo deputati eletti per consiglio congregato circa la questione e lite vertenti tra l’altri, e l’illustris.mo Conte di Racalmuto in la R.G.C. esponino a Vostra Eccellenza che sono più anni che in detta R.G.C. ha vertuto lite fra detto conte e suoi antecessori in detto contato ex una, e li Sindaci di detta terra ex altera sopra diversi pretenzioni, particularmente addutti nel libello, e processo fra loro compilato per li quali intendiano detti Sindaci essere esenti, e liberi di certi raggioni e pagamenti, come in detto processo si contiene, e poichè s’have trattato certo accordio fra esso conte ed essi esponenti come deputati eletti per detta università circa le pretentioni predetti, e circa il detto accordio s’hanno da publicare per mano di publico notaro per comuni cautela dell’uno, e l’altro, e stante che è notorio che detti capitoli s’habbiano da publicare con vocarsi per consiglio onde habbiano da intervenire li genti di detta università, e la maggior parte di quella per ciò supplicano a V. E. si degni restar servita provedere che s’abbia a destinare uno delegato dottore degente degente in la città di Girgenti per manco dispendio (o di spesa) dell’esponenti, e benvista a V.E. il quale s’abbia da conferire in detta università di Racalmuto,, ed in quella abbia da congregare consiglio si la detta università è contenta si o no di pubblicare il detto atto d’accordio, li quali si abbiano di fari leggiri per il detto delegato a tutte le persone che interverrano in detto consiglio per potersi stipulare il detto atto con lo consenso di tutta l’università, o maggior parte di quella - e restando l’esponenti d’accordio V.E. sia servita al detto delegato concederli autorità, e potestà di tutto quello e quanto sarrà concluso per detto accordio che possa interponere l’authorità, potestà, e decreto di V.E. e sopra questo possa interponere perpetuo silenzio, e decreto con tutte le clausole, e condizioni solite, e necessarie farsi in detti atti ut Altissimus.
Data Panormi die sexto octobris octavae Ind.s 1579 ex parte E.S. illustrissimi proregis Magna Curio referat Hieronymus Carbonus Secretarius, et referendarius, eodem facta relactione prefata Ecc.a Sua providit et mandavit quod fiant literae Sindacatori Civitatis Agrigenti.- Carbonus Secretarius et referendarius, in conformità della quale provista con voto, e parere della Regia Gran Corte havemo per tenore della presente provisto, e confidando nella persona vostra vi dicimo, e committimo, e comandamo che alla ricivuta di questa nostra letteradebbiate personalmente conferire in detta terra di Racalmuto, ed in quella in giorno di festa ad sonum campanae in loco publico solito e consueto d’essa terra debbiate congregare e fare congregare universali consiglio dell’università e popolo d’essa terra, allo quale consiglio, al manco d’internire ed intervenga la maggior parte d’esso popolo cioè dui parti delli genti d’essa terra che solino e ponno intervenire in consiglio, alli quali preposizioni lo contento in detto inserto memoriale, ed essendo lo consiglio di quella la maggior parte d’esso popolo cioè li due parti delli genti d’essa terra che solino, e ponno intervenire in detto consiglio alli quali preposizioni [a.v.: alli quali preponiri] lo contento in detto inserto memoriale, ed essendo lo consiglio di quella la maggior parte di quello contento devenire al detto accordio di fari leggiri da un notaro publico in presenza vostra ad esso consiglio la supradetta stipulazione che da parte di detti supplicanti vi sarrà supplicato, talmente che ogn’uno pozza intendiri ed essere capaci del continuto in detti capitulazioni ed accordio s’ha da fare, ed essendo la maggior parte d’esso consiglio quello accordato, e contendandosi di tale accordio conforme ad esse capitulazioni vi farete nominare ed eligere due persone di quelli che hanno intervenuto in detto consiglio per sindaci e procuratori d’essa università per potere contrattare, e compliri lo detto effetto della nominazione ed elezione delli quali sindaci e procuratori farete fare nota ed atto publico per notaro con tutte le clausole juramenti ed altri soliti e consueti secondo lo stile di notaro, e detta capitulazione in presenza di detti sindaci e di detto consiglio congregato, e del detto illustre conte, seu in sua assenza in presenza di un suo procuratore, debbiate fare publicare e stipulare dell’una e dell’altra parte con l’intervento serto tenore d’essa capitulazione contratto publico con tutte le clausole stipulazioni juramenti renunciazioni, ed obligazioni soliti apponersi in simili transazioni ed istrumenti publici, e secondo che tra loro cioè essi parti sarrà appuntato, e quello publicato e stipulato che sarrà debbiate voi come nostro delegato e della R.G.C. in nomine, e parte nostra e della Vicereggia autorità e potestà e di detta Reggia G.C. confirmare ed approbare ed a quello e tutti e singoli cossì in quello contenti interponere l’autorità e potestà nostra e di detta R.G.C. pariter et decretum, acciochè inviolabilmente s’habbia eseguire ed osservare perpetuamente nel modo che sarrà detto accordio concluso e publicato cossì come noi ex nunc pro tunc con consiglio e parere di detta Regia G.C. nostro Reg: munimine quello approbamo roboramo, validiamo, e confirmamo e tutti e singoli altri cossì a quello contenti alli quali interponiamo la nostra autorità potestà pariter et decretum dandoci nell’esecuzione delli cosi premissi la onnimoda autorità e potestà ac vices et voces nostras et Magnae Regiae Curiae comandando per le presenti a tutti e singoli officiali d’essa terra ed a chi spetta che in la esecuzione delli cosi premessi vi debbiano prestare ogni brachio aiuto e favore quante volte richiesti sarranno, e delli giornati che vachirete per detto effetto una con l’accesso vi farete pagare a raggione di onze ... il giorno d’essa università sopra lo patrimonio e beni di quella, e cossì eseguirete con effetto senza aspettar da noi altro mandato ne consulta, e delle presenti nostre lettere contraria revocatione, ne supercessoria alcuna eseguendo nisi fuerit parte citata et audita juxta capitulum Regni contrarium a contrario sub pena florenorum mille fisco regio applicandorum. Data Panormi die vigesimo nono Februarij nonae Ind. 1580. - Marcus Antonius Colonna, vidit Grimaldus, dominus vicerex mandavit mihi Valerio Arcabaxio; visis per Grimaldum, presententur et exequantur, Ascanius de Barone delegatus.
Die decimo tertio Januarij nonae ind. 1581 - presentes literae presentatae sunt per eximium de Barone delegatum quod exequantur et deinde virtute aliarum literarum delegatorialium fuit destinatus delegatus magnificus et eximius dictus Ascanius de Barone U.J.D. civis predictae civitatis Agrigenti tenor quarum in omnibus et per omnia per modum ut infra sequitur:
Philippus etc. Vicerex in hoc Siciliae Regno Magnifico Ascanio de Barone U.J.D. fideli Regi dilecto salutem.- Simo stati supplicati e per noi provisto del tenor che siegue videlicet:
Illustrissimo et Ecc.mo Signore, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco et consorti foro creati deputati circa la questione vertente fra l’università della terra di Racalmuto e l’illustre conte di quella ottennero lettere di V.E. a 29 del mese di febraro p.p. dirette al Magnifico Eustachio Protopapa Sindicatore degente in la Città di Girgenti per conferirsi in detta terra di Racalmuto, e congregari consiglio confirmari l’accordio che s’have trattato, e tratta tra essa università e dettoillustre conte, e cossì come largamente si contiene in dette lettere, e perché il detto magnifico sindacatore si partio della detta città che aveva finito detto officio supplicano a V.E. sia servita provedere ed ordinare per manco interesse e dispensio di quella povera università in loco dello detto magnifico sindacatore abbia d’eseguire le dette lettere di V.E. alcun dottore degente in la città di Girgenti, o di Naro che sono propinqui di detta terra di Racalmuto benvisto a V.E. e si muti il nome in dette lettere di detto sindicatore, e si metta al detto dottore eligendosi per V.E. ut Altissimus etc. Martius - Panormi die duodecimo Aprilis octavae ind. 1580 - Ex parte Eccellentiae Illustrissimi Domini Proregis M.R.C. provideat pro ut convenit Antonius Martius Secretarius et referendarius, in conformità della quale nostra provista con voto e parere di detta R.G.C. per tenor della presentevi dicimo committimo ed espresse mandamo che vi debbiate conferire in detta terra di Racalmuto et exequiri questi littiri a detto Magnifico Protopapa olim Sindicaturi in detta città di Girgenti iuxta eorum seriem continentiam et tenorem. Data Panormi die 29 februarij octavae ind. 1580 e seguendo tutti e singoli premissi in dette lettere contenti facendovi pagare per vostre giornate sopra [a.v.: iuxta]la forma di nostre lettere che noi per la presente vi damo la medesima autorità potestà, ac vices et voces nostras et M.R.C. cum suis dependentibus et emergentibus annexis et connexis iuxta seriem continentiam et tenorem di dette lettere, e cossì quelli osservirete ed eseguirete, comamndando ancora a tutti e singoli officiali dello Regno che vi debbiano prestare brachio, e favore tante volte quante per voi sarranno richiesti e non farrete il contrario non aspettando da noi altro mandato, ne consulta ne di dette lettere, ne delli presenti contraria revocatoria ne supercessoria alcuna nisi fuerit abscripta P.E. et audita iuxta Regni capitulum.- Panormi die tertio Junij octavae Ind. 1580 Marco Antonio Colonna - vidit Grimaldus - Dominus Vicerex et generalis capitaneus mandavit mihi Antonio Martio - Visis per Grimaldum - presententur et et exequantur in forma Ascanius de Barone delegatus die tertio decimo Januarij nonae indictionis 1580 [a.v., più corretta: 1581] presentes literae presentate sunt per eximium dominum de Barone delegatum quod exequantur quibus literis exibitis et presentatis dicto magnifico Ascanio fuissent ex inde exequutae et presentate quarum vigore dictus magnificus Ascanius delegatus in Maiori Ecclesia dictae terrae Racalmuti loco solito et consueto detinere consilio ubi fuit congregatio omnium populorum facta et convocata ad sonum campanae ut moris est iuxta continentiam ipsarum literarum proposuit et suam propositionem fecit eius consilij et expositionis dicti domini Ascanij responsiones [a.v.: responsionis] dictae universitatis talis est ut infra sequitur, videlicet:
Die decimo quinto januarij nonae ind. 1581- Consilium congregatum et eximium dominum Ascanium de Barone U.J.D. delegatum E. Suae virtute literarum datarum Panormi die tertio Junij octavae Ind. 1580 et aliarum literarum, ad sonum campanae in maiori Ecclesia terrae Racalmuti die dominicae, vocatis et congregatis duabus tertijs partibus populi invenire [a.v.: intervenire] solitis in consilio pro ut cum juramento retulerunt mihi: Laurentius Justinianus, Jacobus Monteleone et Antonius de Alaymo Jurati dictae terrae esse duas tertias partes populi solitas intervenire in consilio super accordio facto infra universitatem dictae terrae et illustrem D. Hieronymum de Carrectis comitem dictae terrae, per quem dominum de barone delegatum fuit expositum in dicto consilio tenoris sequentis videlicet:
Magnifici Nobili, et persone decorate [a.v.: honorati] et altri populani, siti congregati in questo loco; sapiti ch’avendosi tanto tempo ed anni litigato infra l’università di questa terra con li spettabili illustri ed illustrissimi signori Baroni e Conti di questa terra sopra alcuni pretenzioni ed esenzioni di tirraggi di fora [a.v.: supra alcuni pretenzioni et exemptioni di alcuni soluptioni di dupli terragi di fora] et altri esenzioni come più largamente si contiene per lo libello e processocontenti nella R.G.C. con detti spettabili ed illustri signori Baroni e Conti di questa sudetta terra, ed avendosi tant’anni litigato non s’have mai finito per tanto si congregao consiglio, e si elessero deputati lo magnifico Gio: Vito d’Amella, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino lo Brutto, Pietro d’Alaymo, Antonino Gulpi e Giacomo Morreale, li quali deputati esposiro a S.E. e R.G.C. che avendo più anni litigato in detta R.G.C. con li predecessori dell’illustre signor Conte di questa terra di Racalmuto ed anche con detto signor conte sopra diversi pretenzioni d’essere esenti e liberi di diversi raggioni e pagamenti in detto processo e libello addutti, e contenti, e che s’ave trattato accordio fra l’università e detto signor conte, e sopra ciò fatti certi capitoli li quali s’hanno da publicare per notaro publico per commune cautela ed era di publicarsi con la volontà della maggior parte del Popolo congregato per consiglio supplicando S.E. resti servita provedere e comandare che si destinasse un delegato in questa terra per congregare detto consiglio, ed essendo la maggior parte contenta dell’ accordio, farrà leggere li capitoli ed essendo contenti quelli detto delegato farrà publicare, e stipulare ed interponere l’authorità di S.E. e R.G.C. per ciò S.E. mi ha destinato delegato in questa terra, undechè personalmente mi conferisca a congregare detto consiglio, ed intendere la vostra volontà se volete accordio per questo siti convocati in questa maggior chiesa acciò ognuno di voi dasse il suo parere [a. v.: siti convocati in questa maggior Ecclesia a tal che ogn’uno di voi dugna lo suo pariri e vuci si vuliti accordio], se volete accordio con detto signor conte, perché volendo accordio si leggiranno li capitoli che mi sono stati presentati per detti deputati e notar publico, ed essendo contenti di detti capitoli per voi s’eligeranno dui Sindaci e procuratori per potere quelli publicare e fare instrumento pubblico con li soliti obligazioni, renunciationi, stipulazioni giuramento firmato in forma, alli quali Io come delegato di S.E. e R.G.C. interponissi l’autorità e decreto acciò omni futuro tempore s’habbiano inviolabilmente osservare siché ogn’uno venga, e dona la sua vuci, e pariri, lo magnifico Gio: Vito d’Amella capo di detta terra di Racalmuto dice che è di voto, e parere, e si contenta che si faccia accordio stante li lite e questioni che sono stati et su infiniti e sono immortali e non hanno mai diffinizioni e sono dubbij ed incerti e per evitarsi tante spese che s’hanno fatto e si potranno fare tanto più che s’ha visto la buona volontà dell’illustrissimo signor conte lo quale per li capituli ni ha fatto molte grazie ed esenzioni in favore di quest’Università di Racalmuto e non facendosi accordio interim esigirà come per il passato s’have fatto e perché in l’accordio e in mancari quelle raggioni che siamo obligati paghari per questo è contente come è detto di sopra che si faccia detto accordio e si leggano li capitoli e doppo si contratta in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano giurato contiene [a.v.:concurri] con il detto magnifico Gio: Vito d’Amella,
Et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante eodem cum fuissent lecta dicta capitula per me notarium Nicolaum Monteleone alta voce in loco alto ubi ab omnibus intelligi posse fuit per dictum magnificum eximium dominum delegatum in dicto consilio fuit expositum tenoris sequentis videlicet:
Già tutti voi esistenti in lo consiglio aviti inteso leggiri detti capitoli per notar Cola Monteleone si restati contenti di detti capituli ognuno dugna la sua vuci, e pariri, ed eliggia dui sindaci e procuraturi ad effetto di putiri publicare detti capituli e farsi istrumento publico con suoi patti renunciazioni cum juramento firmati in forma, lo magnifico Joan Vito d’Amella capitano di detta terra dici ed è di pariri che si contenta di detti capitoli letti nelli quali ci sù multi relasciti e gratij fatti per lo signuri Conti, e che si pubblicano ed eliggiasi per sindaci e procuratori ad Antonino Lo Brutto ed Antonuzzo Morreale, ad effetto di putiri fari publicari detti capitoli dictae universitatis con li soliti obligazioni stipulazioni juramento fitmati in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano concurri con detto d’Amella; lo magnifico Giacomo Monteleone ut proximus, lo nobileAntonino d’Alaymo ut proximus et sic omnes et singulae prenominatae personae concurrerunt cum dicto de Amella et de Monteleone de Justiniano et de Alaymo, capitaneus et jurati, et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante, et postquam fuit conclusum consilium predictum, de consensu dictorum capitulorum et electione sindacorum et procuratorum fuit facta nota electionis sindacarum et procuratorum in actis die quo supra et ideo concluso dicto consilio nemine discrepante de voluntate dicti accordij fuerunt de mandato dicti magnifici et eximij delegati et in eius presentia et coram dicto consilio et coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio dicta capitula per me notarium infrascriptum alta voce et in loco ubi ab omnibus facile intelligi possunt quibus quidem capitulis lectis a primo capitulo usque ad ultimum et eis bene intellectis fuit per totum dictum consilium nemine discrepante consilium convocatum quod sunt contenti de dictis capitulis accordatis ut publicentur et fuerunt electi per dictum consilium prefati Antoninus Lo Brutto, et Antonutius Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio et coram dictis personis prenominatis existentibus in dicto consilio ad contrahendum publicari faciendum et instrumentum publicum per notarium publicum in forma publica pro ut latius per dicta preinserta capitula accordij et capitulationis detemptorum per dictum eximium dominum delegatum approbari ad que in omnibus et per omnia plena relatio habeatur, et sic ad confectionem presentis transactionis et accordij et ratificationis dictorum capitulorum devenire decreverunt modo et dorma quibus infra quorum capitulorum tenor in omnibus et per omnia talis est ut infra sequitur, videlicet:
Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo signor D. Hieronimo Carretto conte della terra di Racalmuto e per esso suoi figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu per lo quali si havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età sìhabbiano da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella ed Antonio Gulpi eletto di nuovo per la morte dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa la questione e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università di detta terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo quali accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:
1. In primis perché è consuetudine ed osservanza nella terra di Racalmuto che tutti quelli cittadini ed abitaturi di detta terra che tenino gallini sono obligati ogn’anno darne una al Conte di detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì quelli che tenino pollastri averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e similmente di quelli che tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di grana cinque, per tanto stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è convenuto ed accordato che tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno gallini, galluzzi ò pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo ed una pollastra tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori in detto contato in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana dieci tantum si è gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata che terranno detti pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli sopradetti tre nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli di quelli secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra per una volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
2. Item perché è antica consuetudine ed osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li canali di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che in tali lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10 applicata detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al presente al Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova convenzione ed accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare bando per ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo detto bando di proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si proibiscono tutti e qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto di qualsivoglia stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso eccetto che li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e casa, ma che tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10 applicati del modo infrascritto, cioè delli tt. 7.10 alli Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano d’entrare in potere delli magnifici giurati della detta terra, e cossì similmente pagandosi le dette onze 4 si debbano di partiri onze 2 à detto Conti ed onze 2 in potiri delli jurati, delli quali dinari di pena che intriranno à detti jurati s’abbiano da fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij di detta fontana ed aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno dell’università putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà, ita che li lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di casa di detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della quale pena sia data l’autorità e potestà alli giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto alla pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
3. Item ch’è solito e consueto li cittadini ed habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli molini del conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta terra, e non à quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che di qua innanti li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese di aprile per tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente vagliano a loro libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in l’altri molini, che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del mese di ottobre insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti cittadini ed abitatori vorrà andari à macinari al altri molina che non à quelli del Conti fora lo territorio, ch’innanti siano tenuti ed obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli molina di detta terra di detto conte, ed andando di giorno e trovando che li sia macina per tutto detto giorno, nello quale giorno, non pozza macinari, pozza e voglia liberamente andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à macinari di notte, avendo detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello quale lo detto cittadino non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare à macinare dove li piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della detta terra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed habitatore della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed habitatori di potere jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello giorno, per tutta quella notte, quando avirà andato à macinare in detti molini di detto signor conte, e che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri molini di fora lo territorio di detta terra, e non osservando la forma di detto capitolo, incorrono nella sudetta pena, applicata conforme allo bando solito prumulgarsi, benvero che provandosi per testimonij non si stia allo juramento predetto si non alli detti testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini, eccettuando li molina dello Raffo intendendo dello jorno della spunta del sole per insina ad ore ventidue, e la notte s’intenda dalli detti ore ventidue innanti.
4. Item che è solito e consueto che li baglij tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra, abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
5. Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more fora la terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia altra bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e vacchina che verrà morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed abitatori di detta terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto allo gabelloto della bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli bocceri, conforme alla gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne, che venderà delli sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed ogn’altro animale salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica s’abbia d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al presente, e non li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che disfarranno come sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non fossero mortizzi, eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che fossero mortizzi, sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato sempre consuetudine ed è presenti intra la terra.
6. Item in quanto alli Borgesi e Massari che siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e carriare alla massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij, e delle manne [a.v.: manni] che si dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali gravizij, benvero li giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti locarsi alli servizij siano obligati serviri secondo l’osservanza e consuetudine di detta terra, e cossì ancora s’intenda per le donne, che solino filare e servire, benvero che quelli massari con tutto che siano massari e borgesi e farranno offizio di giornatari siano obligati servire non ostante che fossero massari e borgesi, quando che non aviranno à fare servizij in la robba loro, e che vorranno fare li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da stare allo juramento di detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà da afre uno servizio in la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte pagarli sicome si pagano l’altri massari e borgesi, e similmente le donne pagarle il prezzo che li pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite fare servizio stiano e non siano angariate per detto illustre signor conte, nè per suoi in futurum nelli cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio, e che fanno li fatti loro siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li bestij di quelli massari e borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso siano obligati servire come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto signor conte sia tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare li massari di detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri e di qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno tantum, l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano franchi delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della baglia per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire del modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che paghiranno l’altri di detta terra.
7. Item stante l’animo bono che detto signor conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di detta terra, ci fà grazia che li terraggi non esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì tutti l’anni passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor conte, terraggi nelli quali fossero dati li terri à più sommadi salme due di terraggio per ogni salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano allo presente pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per salmata di terre, cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e relascia.
8. Item perché è consuetudine in detta terra ed osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare la decima dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e concordia perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta decima.
9. Item perché è osservanza e consuetudine in detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel territorio di Racalmuto, per tanto stante la presente convenzione e concordia detto signor conte concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno vigna in detto territorio, volendo quella seu quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e d’altri arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis cum juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
10. Item perché è consuetudine ed antica osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto, lo quale have eletto e creato detto conte e suoi antecessori baroni di detta terra, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce che ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta terra possano per consiglio da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza di detto conte e suoi successori eligersi tre persone cittadini di detta terra, à tale officio di rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto consiglio lo rabicoto sia quello delli tre eletti per detto consiglio, lo rabbicoto sia quello delli detti tre sarrà confirmato per il conte il quale statim abbia di dare la pleggeria conforme alla prammatica.
11. Item che è consuetudine ed osservanza in detta terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì della gabella della baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li cittadini ed habitatori e loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per la presente concordia e convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli baglij non possano pogliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno, che poi non sia condannato per dette pene che domandano, e per quello che è condannato non pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la presente in quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari s’osserva quello che per lo passato s’have osservato e per lo presente s’osserva, cioè cui è obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari paga denari, e benvero che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto lo giorno di S. Vito per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari non sia tenuto nè obligato pagare formento.
12. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
13. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li raggioni di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e feghi fora dello territorio di Racalmuto pagare allo barone, che pro tempore sù stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è quella quantità medesima per raggione di terraggio, che pagano alli padroni che ci dunano detti terri, si come per lo presente si paga, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta, e perpetuamente statuisce, che li cittadini ed habitatori di detta terra, li quali farranno li loro arbitrij di massaria e seminari in altri lochi, feghi e territorio ultra lo fego di Racalmuto, che per raggione di tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno, perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo; e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi bandi, alli quali bandipromettino stare ed acquiescere.
14. Item che è antica consuetudine ed osservanza in detta terra li cittadini ed abitatori di quella che tanto intra lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto di terra che semineranno ed hanno seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
15. Item che è antica consuetudine ed osservanza li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora dello territorio di detta terra averanno maisi, ristucci ò li vendono à forasteri di quelli che non obstante non seminano pagarni lo terraggio come hanno pagato alli baroni che pro tempore sono stati ed al presente al conto, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che li cittadini ed abitatori di detta terra, li quali fora di detto territorio di Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che aviranno maisi e li venderanno à forestieri, che per detti maisi aviaranno avuto le terre a due terraggi o più di detti non li pagano, né debbiano pagare più di salme due di formento per ogni salma di terre di detti maisi e restuccie, e si per manco per ogni salmata di terre di dette maesi e restuccie haviranno havuto le terre per manco siano obligati pagare li dui terraggi non innovando cosa alcuna della consuetudine e confirmandosi nel modo del pagamento di lo terraggio con la promissione del capitolo della paga dello terraggio di fora.
16. Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra di Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo territorio e fego di Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li loro bestij somerinini et bestij grossi che s’osservano del modo e dorma che al presente si costuma ed è consuetudine.
17. Item per la presente convenzione e concordia il signor conte si ha contentato e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed habitatori di Racalmuto patroni di loro vigne e chiuse andando a lavorare le dette vigne e chiuse per lo tempo statuito solito e consueto che per tale effetto li cittadini predetti ponno portare le loro bestiame lavoratori, si concede ch’essendoci vacche lavoratori con le quali lavoreranno dette loro vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero vitelli loro figli, quelli detti cittadini ed habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si ha detto di sopra.
18. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra e territorio di Racalmuto li cittadini ed habitatori di quella ed altri genti che in detta terra e territorio vendessero li loro beni stabili senza licenza delli baroni, che pro tempore sù stati ed al presente del conte incurriri in la pena di perdiri detti beni, e perché si ritrovano al presente alcuni beni stabili in detta terra e territorio venduti senza ottenere licenza del conte, onde sono incorsi nella caducità et omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia e convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li dimitti la pena delli detti beni venduti senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la detta licenza pagare la debita raggione di censi.
19. Item perché sole succederi spessissime volti persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per travagliare ed interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia da supplicare à S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare e statuire si come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia predicta e non altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando alcuno à qualche persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima di la continenzia di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione contral’accusato, pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la somma tassata farsila pagare di l’accusaturi contra lo quali si pozza procedere realiter et personaliter absque quindena e che in questo non si abbia d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
20. Item che è consuetudine ed accordio che l’una e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come li sindachi ed università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte le spese fatte usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et extra, benvero che declararo e declarano le presente spese essere alla somma di scudi ventimila per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo tentare detto illustre conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in perpetuum alcuna cosa directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas, contra la forma, continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu d’altra cosain quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto condannato à pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese un cosa alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo ipsi sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum perché cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
21. Item e qualsivoglia altre prerogative, consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità, franchizzi, servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti osservanzii non previsti nè statuti nè fattane espressa menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia s’abbiano di guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati al presente non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li presenti capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori competino e competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di detta università e dello conte e suoi successori.
22. Item che per l’avvenire né in nessuno tempo s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e consuetudini per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in perpetuum eccetto che non si mettessero ed imponessero con solito ed universale consiglio more solito.
23. Item che delli presenti capitulazioni e concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte quelle clausole, cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est et non aliter nec alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e corroborazione si Sua Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re nostro signore, le quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si forzerà impetrarle e fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non altrimente né in altro modo.
24. Item che è antica consuetudine ed osservanza che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che principalmente hanno in gabella tenuti di terra inclusi et strasattati, ed altri territorij per quanto importa pro rata la gabella delli dette terre seù territorij inclusi e strasattati, si patta e statuisce perpetuamente che di qui innanzi quella persona che ingabellerà tenuti di terre, che sia di salmi 50 di terre, non sia obligato se non pagare uno terraggio per salmata di terre di quello seminerà intendendosici in detta somma di salme 50 tutte le terre salvaggie che si troveranno in dette terre e territorij, ita che la gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda ingabellata per una persona tantum e non per più persone ed ingabellandosi per più persone che siano obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento giusta la forma dello capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia non sia più della terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe vel indirecte, tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
25. Item che li predetti capitoli s’abbiano d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente è come per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università, quanto per li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in detta terra.
26. Item che tutte quelle persone tanto cittadini quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero manco di salme cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini quanto come abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di pagare à detto signor conte à raggione di salma una di formento per ogni salmata di terre che seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi separati si come sono al presente.
27. Item perché è stato ed è consuetudine ed osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta terra di Racalmuto che tengono chiuse dentro lo territorio di Racalmuto, Garamoli e Colmitelli di potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per una salma di terre due per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia d’osservare detta consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri lo bestiame somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che per lo passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius de Barone delegatus.