venerdì 18 maggio 2018


Lillo Taverna

2 min
Sciascia è sapido e talora malevole nel ricostruire la celebre vertenza settecentesca dei ceci del vescovo di Lipari. Si avvale delle cronache o appunti del canonico Mongitore - che pur non amava - . per farne un avvincente sceneggiato social-politico. Noi avremmo desiderato sue illuminanti considerazioni sugli attriti tra i centri del potere ecclesiastici e quelli civili nell'esordio del secolo dei Lumi. Ma Sciascia parteggiava per una società razionalmente laica contro ogni chiesa metafisicamente vessatoria.

La controversia liparitana: le premesse

Perché la “Controversia liparitana”?
Marina corta .Stampa del 700
Dipinto del 700 di Marina corta



Era la mattina del 22 gennaio 1711 quando nella piazzetta di Marina Corta di Lipari, che allora si chiamava di San Giovanni ed oggi Ugo di Santonofrio, due vigili annonari che allora erano detti “catapani” o “accatapani”, entrano nella bottega, che allora si chiamava “apoteca”, di Nicolò Buzzanca per verificare la merce in vendita e riscuotere il cosiddetto “diritto di mostra” cioè una piccola parte di ciascuna di esse al fine di testarne la qualità e fissarne il prezzo e garantire che la qualità non sarebbe stata adulterata nel corso della giornata. Poi, a fine giornata, questo “diritto di mostra” veniva diviso fra i catapani visto che il loro era un servizio volontario che si aggiungeva gratuitamente alla loro professione. Cose di tutti i giorni. Ma quella mattina  fra le merci in vendita c’è anche una partita di ceci che veniva dalla mensa vescovile e che per prassi consolidata – così sosterrà la curia ma la cosa (come altre di questa vicenda) non sarà così pacifica – era esente da ogni tassa o balzello o diritto di mostra che fosse. I due catapani che fanno l’ispezione nella bottega di Buzzanca sono Battista Tesoriero e Jacopo Cristò , due artigiani, fabbro ferraio il primo e argentiere il secondo. Sapevano i due che si trattava di merce della mensa vescovile? E’ questo uno dei nodi della questione su cui si creano due schieramenti con posizioni contrapposte. Come emergono due verità contrapposte anche a proposito della restituzione da parte dei catapani al commerciante se non dei ceci almeno del loro prezzo una volta conosciuta la loro provenienza. Come si formano ancora schieramenti contrapposti a proposito dell’esistenza o meno sui beni della mensa vescovile di un diritto di esenzione. La tesi dei catapani come dei giurati – gli amministratori comunali di allora – e poi del Tribunale della Regia Monarchia di Palermo sarà a favore dei catapani: non sapevano, restituirono l’equivalente, non era mai esistito un diritto di esenzione. Del tutto opposto il giudizio del Tribunale della curia vescovile che aveva competenza su tutta una serie di questioni che in qualche modo toccassero la religione, la morale e le strutture ecclesiastiche, persone o beni che fossero.  E sulla base di sette testimonianze scritte, i cui verbali si trovano ancora nell’Archivio della curia vescovile di Lipari, viene emesso prima un “monitorio” cioè una sorta di “avviso di garanzia” come si chiamerebbe oggi, ingiungendo ai due malcapitati di discolparsi e dopo alcuni giorni – giudicata inconsistente la risposta – la sanzione e cioè la scomunica  che allora non era solo una pena di carattere religioso ma aveva rilevanza anche sociale perché di fatto tagliava fuori dalle pubbliche relazioni, in una società ancora non secolarizzata, chi ne fosse colpito.

Il palazzo vescovile nel borgo dove risiedeva il tribunale ecclesiastico.
Dal Tribunale della curia e dal Tribunale della Monarchia il conflitto investe direttamente il Vescovo e lo Stato di Sicilia che allora era governato da un viceré per conto del re Filippo V di Spagna. In questione non ci sono solo una partita di ceci e la situazione di due catapani ma molto di più. La Diocesi di Lipari era ritenuta, per un privilegio che veniva fatto risalire ad una bolla del Papa Urbano II del 1091, direttamente dipendente dalla Sede Apostolica per cui i giudizi del Vescovo, nelle questioni in cui aveva competenza,potevano essere sindacati solo dal Papa. Il Regno di Sicilia però poteva vantare un altro privilegio, sempre risalente ad Urbano II, ma di alcuni anni più giovane di quello di Lipari, e cioè del 1098, che riconosceva il Re di Sicilia legato apostolico del papa per diritto di nascita e quindi con competenza non solo a nominare i vescovi di Sicilia ma anche a decidere, in sede di appello, sui temi riservati al giudizio dei vescovi e questo attraverso un apposito organo che si chiamava appunto Tribunale della Monarchia. Ora avveniva che il Regno di Sicilia ignorava o fingeva di ignorare la particolare situazione di Lipari e pretendeva di trattare questa come una qualsiasi diocesi siciliana. Da parte sua la Santa Sede mal tollerava l’ingerenza del re e di un tribunale civile nelle sue competenze e, in particolare papa Clemente XI, aveva come obiettivo quello di abolire la Legazia Apostolica. Il caso dei ceci del vescovo di Lipari diventa quindi il detonare di un conflitto più ampio e più subdolo. Più ampio perché investe due stati: quello di Sicilia e quello Pontificio e tramite loro il delicato e complesso equilibrio degli stati europei praticamente sempre in guerra fra di loro ed impegnati in una sorta di partita a scacchi dove lo spostamento di una pedina aveva ripercussione su tutto lo scacchiere. Più subdolo perché investiva questioni di potere in una zona controversa dove la politica si intrecciava con la religione ed era difficile tracciare una chiara linea di laicità: laicità dello stato e libertà della chiesa.
Filippo V       
Filippo V a sinistra. Vittorio Amedeo II di Savoia a destra.                                                                                                              
E tanto è nodale questo conflitto che finisce con andare al di là degli stessi protagonisti infatti proseguirà anche quando il Regno di Sicilia passa da Filippo V a Vittorio Amedeo II di Savoia e poi ancora a Filippo e quindi agli Austriaci.
Un conflitto che da Lipari si estenderà a tutta la Sicilia  dove lo stato combatte con le armi dell’espulsione e del carcere e la chiesa con quelle della scomunica e dell’interdetto. Lo sfratto colpirà innanzitutto i vescovi che continueranno a pubblicare e fare osservare le scomuniche e quindi saranno costretti all’esilio lanciando, prima di partire, non solo scomuniche, che sono sanzioni che toccano singoli cittadini, ma  anche interdetti che investono l’intera comunità diocesana con diverse ripercussioni, anche qui, sul piano sociale come l’impossibilità di celebrare pubblicamente matrimoni, battesimi, funerali e seppellire i morti in terreno consacrato quali erano praticamente tutti i cimiteri nella Sicilia del settecento. Nell'anno 1717 nella sola Roma circolavano oltre millecinquecento sudditi siciliani perseguitati e sfrattati.
Tutto questo andrà avanti fino al 1719 quando a Palermo giungeranno gli Austriaci ed il papa applicherà quel “trattato di accomodamento” che aveva firmato qualche settimana prima con Filippo V.
Il privilegio della Diocesi di Lipari di fatto si estingue nel 1749 quando il re riconosce senza reazione alcuna, la competenza - per un ricorso contro una decisione del vescovo di Lipari - del Tribunale della Monarchia. Mentre la Legazia Apostolica  si trascinò fino al  1871 quando finalmente anche il governo italiano rinunciava ai diritti che da essa derivavano in Sicilia, rendendosi conto che contrastavano nettamente con i principi del separatismo liberale.

Stampa della Palermo del 700

Il nodo della Legazia Apostolica
Uno dei punti della Controversia è l’istituto della Legazia Apostolica e se la Chiesa di Lipari  facesse parte o meno di essa. La cosiddetta  “Legazia Apostolica”[1],  da cui discende il Tribunale della Monarchia, si vuole fare risalire a Urbano II che il 5 luglio del 1098 per ringraziare Ruggero d’Altavilla di aver sottratto l'isola agli arabi e di averla restituita al culto della Chiesa di Roma, emette la bolla Quia propter prudentiam tuam. In essa si  afferma: “Noi non stabiliremo, nel territorio di vostra pertinenza, alcun legato della Chiesa di Roma senza il volere ed il consiglio vostro. Che anzi tutte le cose che Noi intendiamo fare tramite un legato vogliamo che siano fatte dalla vostra opera come vice legati quando dal Nostro lato le commetteremo a voi per la prosperità delle Chiese che sono sotto la vostra potestà, ad onore di San Pietro e della Santa sua Sede Apostolica alla quale sino ad ora tu hai fedelmente obbedito e che, nelle sue occorrenze, hai aiutato con valore e fedeltà”.
Fosse o meno nella volontà di Urbano II, Ruggero interpretò queste parole  come il diritto di  nominare e trasferire, a suo piacimento,  vescovi e prelati nelle terre sottoposte al suo dominio cosa d’altronde che aveva già cominciato a fare anche prima del 5 luglio 1098 a cominciare dalla nomina del vescovo di Troina nel 1080 costringendo, prima Gregorio VII e poi Urbano II a dare il riconoscimento canonico alle sue decisioni[2]. Su questa linea il Gran Conte istituì  il “Tribunale della Monarchia” cui attribuì l’esclusiva competenza a deliberare, senza appello o ingerenze della Curia romana, su tutte le questioni ecclesiastiche siciliane, con esclusione delle materie che riguardavano dogma o che afferivano la salute dell’anima.
Conte Ruggero
I contenuti e l’efficacia della bolla non rimase limitata a Ruggero di Altavilla, a cui il papa l’aveva indirizzata, ma venne ritenuta una prerogativa che si estendeva ai successori di Ruggero ed a tutti i sovrani di Sicilia, anche di diversa dinastia. Questi cercheranno di accrescere a loro vantaggio le implicazioni di questo documento definendosi “legati apostolici” per “nascita” mentre la Santa Sede farà di tutto per restringerne  i termini e frenarne gli abusi, fino a definire falsa la bolla di Urbano II che invece era sostanzialmente vera.
Dopo il sec. XIII, in base alla documentazione nota, la politica ecclesiastica successiva alla dinastia normanna e fino al sec. XV pare sia stata determinata più dai tratti generali delle relazioni dei sovrani con il papato che dal privilegio della Legazia Apostolica[3] . Non scompare però l’ingerenza dei sovrani nella vita della Chiesa nei territori siciliani soggetti alla loro autorità.
Proprio sul finire del XV secolo viene introdotto in Sicilia il Tribunale dell’inquisizione spagnola con inquisitori nominati dal sovrano Ferdinando II il Cattolico re di Spagna, d’Aragona e, dal 1479 anche di Sicilia. Questo sovrano, oltre alla libertà di scelta degli inquisitori ottenne dalla Santa Sede  la facoltà di nomina di vescovi e di prelati. Ed è in quegli anni che il giurista siciliano Giovan Luca Barberi, nella stesura del trattato De Regia Monarchia, riesuma la bolla di Urbano II[4] e con essa il privilegio della Legazia Apostolica – di fatto cadute nell’oblio[5] - affermando, sulla base di una artificiosa lettura della storia dell’isola, che non solo questo privilegio non era mai stato abolito dai pontefici, né vi avevano rinunciato i sovrani ma era stato sempre applicato e riconosciuto da tutti i successori di Urbano II[6]. E’ stato osservato che il Barberi diede al documento “nuova vita, creandogli attorno il grande edificio della Monarchia Sicula[7].
L’avventurosa interpretazione del Barberi trovò numerose opposizioni e critiche soprattutto da parte della Santa Sede e fu allora che si tentò di accreditare la falsità della bolla attribuita ad Urbano. Comunque la tesi di Barberi si affermò e generò, fino all’Unità d’Italia, “uno stabile e singolare privilegio che ha determinato rapporti unici, intricati e litigiosi tra il potere statale e il potere ecclesiastico, con l’innegabile condizione di subordinazione del secondo al primo”[8]. In Sicilia, in forza del privilegio di Legazia, per nascita e non per nomina, perpetuo e irrevocabile e non a tempo definito, “il sovrano ha esercitato la giurisdizione civile iure proprio e la giurisdizione ecclesiastica e spirituale iure legationis[9]. Era il giudice della Regia monarchia, le cui competenze erano stabilite unilateralmente dal sovrano, che aveva potestà sulle cause ecclesiastiche e sul controllo della vita della Chiesa siciliana. Un giudice che se inizialmente era un laico, nella seconda metà del Cinquecento divenne un ecclesiastico, con ufficio stabile e magistratura apposita chiamato Tribunale della Regia monarchia (1579). La finalità di questo Tribunale non era quella di contrapporsi alla Santa Sede affermando una propria ecclesiologia ma di tutelare delle prerogative locali.
L’istituto della Apostolica legazia andò, nel tempo, arricchendosi di competenze. Già sotto Carlo V fu istituito il visitatore regio che era un ecclesiastico che aveva la facoltà, tramite le sacre regie visite, di esaminare la lecita proprietà dei beni ecclesiastici e la loro corretta amministrazione, controllare gli arredi e le suppellettili sacre, vigilare sul servizio ecclesiastico in ciascuna diocesi.
Col moltiplicarsi di questi compiti all’interno della teoria legaziale si aveva una crescente ingerenza del potere laico esercitato dal viceré in nome del sovrano che incideva significativamente nella sfera di giurisdizione dei vescovi.
Deciso assertore della Legazia fu il viceré Giovanni de Vega che operò sotto il regno di Carlo V. La tesi del de Vega era che i vescovi erano feudatari del sovrano e dovevano comportarsi da buoni vassalli nel quadro della preminenza regia sull’isola che andava difesa e rispettata anche dai vescovi e da tutti gli ecclesiastici. Da qui il privilegio della Legazia inibiva al papa l’invio in Sicilia di legati apostolici con il potere di esercitare giurisdizione ecclesiastica ed obbligava i vescovi ad ottenere il regio placet e l’exequatur prima della pubblicazione ed esecuzione di documenti ecclesiastici prodotti in Sicilia, o provenienti dalla Curia romana[10].

Un quadro che raffigura una sessione del Concilio di Trento
Non è che questa ingerenza del potere regio nella sfera ecclesiastica fosse accettata di buon grado dai vescovi di Sicilia. Ed infatti la questione fu discussa al Concilio di Trento ( 1545- 1563) dove proprio sui canoni che prevedevano di demandare al pontefice l’esame e il giudizio delle cause criminali più gravi riguardanti i vescovi sottraendoli al potere regio, quale ne fosse l’origine, scoppiò uno scontro violentissimo in particolare fra vescovi francesi [11]che difendevano le prerogative regie ed i vescovi siciliani. Alla fine prevalse la posizione che sosteneva l’autonomia della Chiesa nei confronti della corona ma le decisioni del concilio tridentino ebbero scarsa efficacia in Sicilia dove fu dichiarato che la giurisdizione della Regia monarchia era superiore ai decreti tridentini[12]. Questa “prammatica” del re oltre a salvaguardare l’istituto della Legazia ebbe anche l’effetto di rendere più difficile in Sicilia la riforma della vita del clero e dei religiosi che era proprio l’obiettivo principale del Concilio e questo grazie al fatto che ogni ecclesiastico poteva ricorrere al giudice della Regia monarchia sfuggendo alla giurisdizione episcopale e dei legittimi superiori[13]. Unico effetto del Concilio fu che il sovrano Filippo II stabilì che il Tribunale della regia monarchia fosse un istituto stabile e che il giudice fosse un ecclesiastico costituito in dignità e non nominato dal vicerè caso per caso.
Comunque la polemica sulla Legazia continuò dopo il Concilio sotto i pontificati di Pio V e Gregorio XIII ma la corona spagnola rispose sempre con grande fermezza non manifestando, su di essa, nessun cedimento sostanziale ed il potere regio sulla vita della Chiesa siciliana andò sempre più consolidandosi e finì col manifestarsi anche plasticamente. Infatti in tutte le cattedrali siciliane fecero la comparsa due troni: a destra per il vescovo e a sinistra, in posizione più elevata, quello per il sovrano legato apostolico che, in quanto tale, riconosceva superiore a sé soltanto il pontefice[14]. Sul piano dei contenuti, oltre al diritto del sovrano di nominare i vescovi per ogni diocesi che lasciava al pontefice solo il compito di ratificare la nomina attraverso la consacrazione, si aveva – nel tempo – una crescita delle competenze del Tribunale della regia monarchia che si aggiudicò il diritto di assolvere  dalle censure ecclesiastiche e di sospendere e dichiarare nulle le scomuniche. Il Tribunale inoltre  mentre fungeva da appello per le sentenze emesse da vescovi ed arcivescovi relative ad ecclesiastici, nelle cause relative al matrimonio e per i cosiddetti reati di “misto foro”(usura, simonia, ecc.), impediva il ricorso alla Curia romana per la gran parte  delle cause ecclesiastiche. In questo clima che perdurò per tutto il Seicento i conflitti di giurisdizione furono numerosi e la tensione fra Santa Sede e sovrano divenne esplosiva fino a culminare, nei primi anni del Settecento, nella cosiddetta “controversia liparitana”.
   
Pio V e Gregorio XIII

Una Diocesi tutta speciale

Come mai la periferica diocesi di Lipari diventa l’epicentro di uno scontro durissimo fra potere politico e potere religioso? Se il nodo era l’Apostolica Legazia non vi erano altri contenziosi di maggiore spessore che una disputa sui diritti nella vendita di una partita di ceci e diocesi di maggiore importanza e significato che non quella liparese? Il fatto è che la chiesa di Lipari, come abbiamo detto, riteneva di avere, sostenuta dalla Santa Sede, a proposito della Apostolica Legazia, uno statuto tutto particolare. La diocesi infatti  vantava  una particolare bolla, sempre di Urbano II, emessa il  3 giugno 1091, cioè sette anni prima di quella salernitana a cui si fa risalire la Legazia.
Il documento è rivolto all’abate Ambrogio che era sbarcato nell’isola qualche anno prima condottovi dai normanni ed aveva avuto, da Ruggero, la potestà politica e quella religiosa sull’arcipelago. In esso, il papa - dopo aver ricordato che tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San Pietro e ai suoi successori  in forza del privilegio del pio Imperatore Costantino[15] ed aver riconosciuto il ruolo del monastero nel ripopolamento dell’isola - afferma  che “questo monastero, cui la fraternità tua per  volere del Signore, presiede, e che è intitolato a San Bartolomeo, noi lo prendiamo nel grembo della Sede Apostolica e intendiamo favorirlo con speciale protezione”.
La soggezione alla Santa Sede rimane in vigore anche dopo la bolla del 1098, tanto che l’antipapa Anacleto II quando nomina vescovo l’abate Giovanni con bolla del 14 settembre 1131, per venire incontro ad un desiderio dei re normanni, ribadisce che il monastero di Lipari, uno dei più grandi monasteri della Sicilia, “dipende dall’autorità della Chiesa Romana”anche se aggiunge che la diocesi di Lipari dipenderà dalla chiesa Messinese come propria chiesa Metropolitana, “fatte salve tutte le concessioni e i privilegi della Chiesa Romana elargiti al glorioso Nostro figlio Ruggero ed ai suoi eredi”. Comunque fino al vescovo Pietro ( 1171) i vescovi di Lipari venivano eletti dal capitolo del monastero ma non ratificati da Roma per cui nei documenti figurano non come episcopi ma come electi[16].
All’interpretazione che viene data della bolla di Urbano del 1091 da parte degli abati benedettini di Lipari e poi dei vescovi della diocesi e ancor più negli anni di forte tensione e polemica a proposito della Legazia si aggiunge il fatto che le Eolie non sono sempre appartenute politicamente alla Sicilia. Tra il XIII ed l’inizio del XVI secolo esse cambieranno diverse volte appartenenza passando da Palermo a Napoli e viceversa. Certamente nei periodi in cui dipendevano da Napoli la Legazia non si applicava. Quando  il 30 maggio1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandole dal Regno di Napoli cui erano appartenute fin dal 1458 e prima ancora dal 1357 al 1423, dal 1339 al 1347, dalla seconda metà del XIII  al 1302, Filippo III lo fa venendo incontro ad una richiesta dei Liparesi che vedevano in questo passaggio un possibile incremento dei traffici e i vantaggi derivanti dall’avere una capitale più vicina. Ma se queste erano le motivazioni dei Liparesi e del loro vescovo che ne fu il più fiero propugnatore, il re Filippo ne aveva  almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani – fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria – e ricondurre la Chiesa di Lipari, com’era per le altre chiese di Sicilia, nell’ambito della Legazia[17]. Probabilmente Filippo non conosce al Bolla del 1091 o non attribuisce particolare importanza a questa rivendicazione della diocesi liparese e della Santa Sede[18]. E come Filippo III, lo stesso faranno i suoi successori e questo spiega perché nel 1712 la Congregazione per l’Immunità si impegnerà a trovare le ragioni, il fondamento storico e il riconoscimento costante nel tempo di questa peculiarità della chiesa liparese in un documento inedito che pubblichiamo, corredato degli allegati, in appendice a questo libro[19].
Per tutto il corso del Sei e Settecento, la diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede” diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia, che sosterranno le loro prerogative anche sulla Chiesa Liparese, e i papi che le osteggeranno. E sarà allora che la vicenda registrerà i momenti di più drammatica conflittualità”.
La “controversia liparitana” nasce dal sequestro dei ceci ma lo scontro viene da lontano ed era stato voluto e preparato da tempo soprattutto dalla Santa Sede che voleva usare Lipari come un grimaldello per fare saltare tutto l’istituto della Apostolica Legazia, approfittando anche del fatto che la Spagna era impegnata in una difficile guerra per la successione (1700- 1713) nella quale avrebbe potuto soccombere e perdere quindi, come poi avvenne, il possesso della Sicilia.
Il primo scontro circa l’autonomia della diocesi di Lipari dalla Legazia avviene a pochi giorni dall’incorporazione e il pretesto è l’introduzione del Sant’Ufficio dipendente dalla Inquisizione spagnola, com’era d’uso in Sicilia, ed al deciso rifiuto del vescovo mons. Vidal forte, a questo proposito di una lettera del cardinale Gallo a nome del papa. E’ allora che scatta la minaccia della destituzione del prelato dalla dignità episcopale e della soppressione della sede Cattedrale[20].
Così per un intero secolo si sviluppa questo conflitto fra vescovato e curia romana da una parte e regno di Sicilia dall’altra dove tutto, anche le cose più banali, diventano occasione di contrasto giungendo perfino allo scontro fisico fra un vescovo ed un governatore durante il quale ci scappò il morto[21].
A dire il vero lo scontro non fu sempre così acceso e cruento. Vi furono vescovi che seppero destreggiarsi come mons. Giuseppe Candido ed altri che volendo essere ubbidienti a Roma e rispettosi verso il sovrano si trovarono tra due fuochi, come mons. Arata che per la sua intransigenza dovette patire anche il carcere a Palermo.
Il secolo XVIII in Sicilia si avviò con grandi mutazioni sul piano politico con il passaggio dell’isola dagli Spagnoli ai Savoia, agli Austriaci, ai Borboni mentre la Chiesa registrava una realtà tutto sommato vivace sul piano pastorale e spirituale anche se la società era flagellata da carestie, pestilenze, terremoti, guerre e tumulti popolari. Ma proprio questi gravi flagelli misero in risalto la nuova coscienza religiosa con la fondazione di un nugolo di opere pie a favore dei poveri, vecchi, ammalati, ragazze e bambini. Forse fu il contrasto fra questa nuova maturità pastorale e la debolezza del potere politico che rinvigorirono in alcuni prelati della chiesa siciliana, probabilmente sollecitati dalla Santa Sede, il desiderio di autonomia nel campo religioso.
Clemente XIClemente XI
Infatti, all’inizio del XVIII secolo si vengono a trovare a capo delle diocesi di Catania e Girgenti vescovi che mal tolleravano l’ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano sempre pronti ad emettere scomuniche o a minacciarne. Così, quando la sede di Lipari diventa vacante, nella curia romana si pensa di nominarvi un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che, da una posizione tutta speciale, potesse opporsi alla Corte di Palermo, rivendicando l’autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese ma che si trovava a Roma priore del monastero di S.Paolo fuori le mura, cavaliere gerosolimitano.
Mons. Tedeschi viene nominato vescovo il 10 marzo 1710 con bolla di Clemente XI e, sembra, con la raccomandazione del papa di non permettere alcun abuso da parte della Monarchia[22].
E la prima occasione si presenta al vescovo non appena giunge a Lipari. Il Palazzo Vescovile, quello “ufficiale”, collocato nella città alta, a fianco alla Cattedrale, è occupato da una guarnigione di soldati franco-ispani. A Mons. Tedeschi non rimane che occupare la villa della città bassa che allora era praticamente in campagna,  isolata dal centro abitato, e constava dei magazzini e una parte dell’attuale primo piano. Lo fa di malavoglia, lamentandosi col papa ed il papa a sua volta si rivolge a viceré lamentando che i soldati violano, “con non pochi scandali proprii della licenziosità soldatesca, il decoro e la sacralità del luogo, mentre il Vescovo, con suo grave incomodo e con maggiore affronto alla sua dignità, è costretto a risiedere altrove[23]. Ma nemmeno le lamentele del papa ebbero effetto ed il vescovo dovette ingoiare questa “usurpazione”.
Come dovette accettare che fosse la giustizia dei giurati – e non quella ecclesiastica come  lui sosteneva - a perseguire le frodi nei commerci dei Liparesi che danneggiavano la mensa vescovile ed il suo “jus dogane” fingendo di esportare, vini ed altre derrate prodotti nelle isole, in Sicilia dove vigeva la franchigia mentre, in realtà, questi raggiungevano località fuori del regno[24]. Mesi di arrabbiature e frustrazioni furono quindi per Mons. Tedeschi i primi del suo governo e probabilmente andava crescendo in lui la tensione ed il desiderio di rivalsa. E la causa scatenante non tardò a manifestarsi.


[1] Circa la disquisizione relativa all’autenticità dell’atto pontificio e sulla interpretazione da darvi si veda S. FODALE, L’Apostolica legazia e altri studi su stato e chiesa,  Messina 1991;G.CATALANO, Strudi sulla Legazia Apostolica di Sicilia, Reggio Calabria, 1973; L. CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina, 2007..
[2] G. ZITO, Storia delle Chiese di Sicilia, Città del Vaticano, 2009, pag.43.
[3] G.ZITO, Storia delle Chiese, op.cit.,, pag. 46.
[4] S.FODALE,L’Apostolica legazia…,  op. cit., pp.10-14. Secondo Salvatore Fodale il Barberi non avrebbe recuperato la bolla dagli archivi pontifici, né sarebbe venuto in possesso dell’originale o di un suo trascritto autenticato, bensì da un manoscritto del XIV secolo contenente la cronaca di Goffredo Malaterra o da un suo volgarizzamento redatto nel 1358 da Simone da Lentini.
[5] S. FODALE, op. cit., pag.13-14.
[6] Idem, pag. 57
[7] S. FODALE, op. cit., pag12.
[8] Idem, pag.58.
[9] Idem, pag.58
[10] Idem, pag.60; S.VACCA (a cura), La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medioevale e moderna, Caltanissetta- Roma 2000.
[11] L’interesse dei vescovi francesi nei confronti della  Legazia derivava dal fatto che anche in Francia esisteva una sorta di privilegio dei regnanti nelle cose ecclesiastiche chiamato “gallicanesimo”.
[12]S.SARPI, Istoria del Concilio Tridentino, Torino 1974 ; G. MARTINA, La chiesa nell’età della riforma, Brescia 1988; M. VENARD, Il Concilio Lateranense V e il Tridentino, in Storia dei Concili Ecumenici, a cura di G. ALBERIGO, Brescia 1990 ; E. ISERLOH - J. GLAZIK - H. JEDIN, Riforma e Controriforma, vol. VI della Storia della Chiesa, Milano, 1975.
[13] L.LORENZINI,Catechismi e cultura nella Sicilia del Settecento, Soveria Mannelli, 1995;
[14] G. ZITO, op-cit. pag. 66.
[15] La “Donazione di Costantino” è il documento secondo il quale l’imperatore avrebbe donato a papa Silvestro la città di Roma e l'Occidente, spostando a Costantinopoli la sede del potere imperiale. In base a questa donazione i papi consideravano legittimo il loro potere temporale; non solo,  pretendevano di avere autorità anche sui sovrani dell'Occidente. Nel XV secolo Nicola Cusano e Lorenzo Valla (De falso credita et ementita Constatini donatione declamatio) hanno dimostrato che la "Donazione" non poteva essere stata scritta all'epoca di Costantino, nel 313, ma alcuni secoli dopo; la dimostrazione di falsità si basava su argomenti di carattere storico e linguistico.
[16] L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina 2007
[17] M. GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, Marina di Patti, 2010, pag183; G. ARENA, Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610. Analisi, elaborazione statistica e sintesi dei riveli conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, Messina, 1992; G.ARENA, L’economia delle Isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina, 1982. C’è da dire a questo proposito che nella lettera che il Re di Spagna Filippo III scrive, il 22 novembre 1609 al viceré di Sicilia per comunicargli il passaggio della Città ed Isola di Lipari dal Regno di Napoli alla sua giurisdizione, non si fa alcun cenno alla condizione particolare della diocesi di Lipari, anzi si dice chiaramente che  in detta isola  valgano le disposizioni ed i costumi “ che si osservano alle altre Città, Isole, Luoghi  Sudditi miei di questo detto Regno” anche per “le nomine di persone per gli offizij e cose Ecclesiastiche”. Inoltre quando il 10 maggio del 1610 questo passaggio è portato formalmente a conoscenza della autorità dell’isola – vescovo, giurati e governatore – il viceré di Sicilia è rappresentato proprio dal vescovo di Lipari, mons. Alfonso Vidal. Il testo della lettera di Filippo III e l’atto notarile della formalizzazione a Lipari del passaggio dell’isola al Regno di Sicilia si trovano nel documento manoscritto“Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,Allegato n. VII, Archivio  della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. D2 d bis. Ora in appendice di questo libro.
[18] La Bolla cui la S.Sede e i Vescovi di Lipari fanno riferimento è quella del 3 giugno 1091 scritta da Mileto e che confermerebbe un rescritto di Ruggero il normanno del 26 luglio 1088. Entrambi i documenti  in latino in L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti…, op.cit., pagg.173-175.
[19] L’appunto manoscritto “Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,redatto per la Congregazione dell’Immunità di martedì 5 aprile 1712 e consultabile presso la Stanza Storica del Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ( ora in Appendice di questo libro), di ragioni ne elenca cinque corredate da 12 documenti a supporto. I primi due sono infatti il rescritto di Ruggero e la Bolla di Urbano II del 1091, emessa – come dice l’appunto – “ nove anni prima all’asserto privilegio della Monarchia”, cioè della Bolla del 1099 che riconosce al re normanno la apostolica legazia; v. anche. G. IACOLINO, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Il primo millennio…, pag.84.
[20] Archivio Vescovile di Lipari, carpetta Civili 7. Lettera del 7 maggio 1610 del Card.Gallo; M. GIACOMANTONIO, op.cit., pag. 191-192
[21] Il vescovo mons. Caccamo al culmine di una violenta discussione colpì con un coltello il governatore don Pedro Malpasso, ferendolo mortalmente. La notizia è riportata da diversi storici locali. Nell’Archivio Vescovile di Lipari esistono numerosi riferimenti a questo scontro fra il Vescovo e il Governatore in particolare nella busta denominata Processi criminali, n.3,1, carp. 33. f.408 e ss.; M. GIACOMANTONIO, op.cit, pp.194-197
[22] Nel libretto “Difesa della verità a favore di Monsig. Nicolò M.Tedeschi Vescovo di Lipari e della Libertà ed Esenzione della sua Chiesa contro le Calunnie e gl’Errori dell’Autore di una scrittura spagnola intitolata ‘Propugnacolo de la Real Jurisdicion etc”, anonimo, senza luogo di stampa e senza data di pubblicazione, dagli storici locali, sempre attribuito allo stesso Mons. Tedeschi, si dice che il papa “si degnò comandarli… che operasse viriliter, né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monaschia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima”(p.71). Una copia del libretto di Mons. Tedeschi si trova a Lipari nell’archivio personale del prof. Giuseppe Iacolino; M. GIACOMANTONIO, op. cit. pag. 232-237.
[23] La lettera è riportata nel libretto anonimo attribuito allo stesso Mons. Tedeschi a favore di Monsig. Nicolò Tedeschi, Vescovo di Lipari, senza data e senza luogo di stampa, pag. 87.
[24] “Delle vertenze fra la Corte di Roma e il Governo di Sicilia” manoscritto di autore anonimo presente presso la Biblioteca Universitaria di Messina, Tomo primo, Parte prima, pag.5.
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