lunedì 4 febbraio 2013

Ecco perché la tarsu del 2006 a Racalmuto non va pagata.







Recita l'art. 13 del Regolamento del 1996 (sempreché sia quello valido e quello che mi è stato recapitato sia valido tuttora):"I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso".

Facile chiedersi: come quando e dove il Comune "ha messo a disposizione  ... appositi modelli" che ovviamente andavano corredati da appositi richiami di legge e di regolamento e via discorrendo.

Ma in maniera più drastica, il normale interprete  così inquadra l'adempimento di un onere tributario:
a) per chi aveva nel 1996 case tassabili o poteva avanzare istanza di agevolazioni varie, l'obbligo di denunzia scattava entro il 20 gennaio del 1997; anche ad accordare il 5+1 dopo il 2003 l'ente impositivo comunale non aveva più titolo, per decorso dei termini di decadenza, a sanzionare eventuali omissioni o infedeltà di denunzia. L'averlo fatto a fine dicembre del 2012 non costituisce abuso di potere, condotta antidoverosa di diversa fattispecie e se fatta per evitare bancorotte varie a banali società per azioni non stiamo dentro i rigori della recentissima legge anticorruzione?

La tassa ( o tariffa esatta per diritto di privativa) è dovuta per l'anno in corso: quella relativa al 2006 scadeva nel 2011 e quindi già bella e decaduta. Una postuma pretesa della pubblica amministrazione mi lascia molto interdetto quanto a regolarità penale oltre che amministrativa.

Certo obblighi di denuncia per successive occupazioni o detenzioni vanno appurate caso per caso. Da quello che mi risulta siffatti dati da verificare in relazione all'ACCERTAMENTO sono stati pretermessi. Responsabilità? Solo amministrative? Culpae in vigilando?

Una amministrazione saggia e politicamente responsabile non si limita ad istituire uffici di transito al Comune (secondo Malgradotutto)  ma riconsidera ogni cosa con ponderatezza e competenza e si induce ad un doveroso e liberatorio atto di autotutela della pubblica amministrazione, si intende se de caso..

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