BIBLIOTEC A
NAZIONALE - SALA RISERVATA UMANISTICA
GALLO AVV.
ANDREA CODICE ECCLESIATICO SICOLO -
PALERMO DALLA STAMPERIA CARINI - 1846
(VOL. 1 E 2)
COLLOC.
202.10.E. 5 e 6
Si
riordanino e si ricompongono le cose ecclesiastiche del regno delle due Sicilie.
(pag. 119)
Ferdinando I
re del regno delle due Sicilie e Sua Santità Papa Pio VII
Concordato
fatto in Terracina il 16 febbraio 1818. Sanzionato con legge data in Napoli a
21 marzo dello stesso anno. Collez. delle LL. e DD. anno 1818 1 Sem. pag.
Diploma
CCXII
Sua Santità
il sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due
Sicilie, animati da un egual desiderio di riparare i disordini che nelle
materie ecclesiastiche si sono introdotti nel regno, hanno determinato di
comune accordo di stabilire fra loro una nuova convenzione. Quindi Su Santità
il sommo Pontefice Pio VII ha nominato suo plenipotenziario l'Eminentissimo
signor Ercole Consalvi Cardinale della S.R.C.
diacono di S. Maria ad Martires, suo Segretario di Stato. e sua Maestà
Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, l'Eccellentissimo signor D. Luigi
de Medici cavaliere dei reali ordini di San Gennaro, gran Croce dei reali
ordini di San Ferdinando e del merito, e Costantiniano di S. Giorgio, e
dell'imperial ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e
Segretario di Stato Ministro delle
finanze.
...
art. 2 In
conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle regie università,
collegi scuole, sì pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla
dottrina della medesima religione cattolica.
art. 3
Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di
parecchi piccolissimi vescovati ... e
questa unione che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più
necessaria per la maggiore decadenzadelel suddette ed altre mense ....
art. 4
Ciascuna Mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui
ducati tremila di beni stabili, libera dai pubblici pesi. La Santità Sua di concerto con sua Maestà assegnerà il più
presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, ai quali sarà
applicabile la seguente disposizione.
art. 5
Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo e
seminario ai quali sarà conservata, se sufficiente, o accresciuta, se mancante
in parte, e se fosse necessario, anche per intero, assegnata una sufficiente
dote in beni stabili. ......
...
art. 11La
Santità Sua accorda ai vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie
che verranno a vacare in ogni anno. Previo il concorso nelle parrocchie di
libera collazione, i vescovi le conferiraranno ai soggetti fra gli approvati,
che eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie di giuspatronato
ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il
patronato ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori.
Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio, e laicale, il vescovo
istituirà il presentato, purchè nell'esame sia ritenuto idoneo.
....
art. 14 I
beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione
ripartiti fra i conventi da
riaprirsi senza avere alcun riguardo ai titoli delle
antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti. I
locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi
pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte
del patrimonio regolare; ed essendovi utilità del detto patrimonio potranno
anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne ritrarrà, debba
surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.
Si aumenterà
il numero dei conventi tuttavia esistenti de' religiosi osservanti, riformati,
alcantarini, e cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni
lo richieggano.
art. 21 Gli
Arcivescovi e Vescovi promoveranno ai Sacri Ordini, previo il prescritto esame,
e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico,
quei chierici che giudicheranno necessari o utili alle loro diocesi; con le
cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1 luglio 1623 della Sa.
Me. di gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, cap. 4, che ha per titolo
Requisiti per i promovendi: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col
presente Concordato. ....
Napoli il dì
21 di Marzo 1818 - Firmato Ferdinando.
(pag. 126)
TITOLO IV
Della
potestà legislativa de' Re di Sicilia circa le cose sacre e spirituali, e della
polizia ecclesiastica siciliana.
Si dichiara
che il re ha la potestà di dettar leggi tanto in affari temporali, che
spirituali. E quindi in esercizio di questo supremo diritto della Monarchia di
Sicilia, si comanda a tutti i Prelati del regno, sotto pena d'incorrere nella
sovrana indignazione, e di esser privati d'ufficio, d'impiegare in ogni anno la
quinta parte delle rendite e proventi degli arcivescovadi, vescovadi, abbazie
ed altri benefici per la riparazione ed ornamenti delle rispettive loro Chiese.
Ferdinando
II il Cattolico Re di Sicilia. Sanzion prammatica al Vicerè Ugo de Moncada.
Majoreto 22 gennaro 1514. Cap. regni Siciliae, tom. I
....
Si
sanzionano alcuni Regolamenti intorno la Polizia Ecclesiastica di Sicilia.
(pag. 127)
Ferdinando
III di Borbone Re di Sicilia - R. Dispaccio dato in Palermo li 10 aprile 1810.
Mia coll. MSSS vol. III
X (pag. 131)
Abolitosi in
questo regno nel 1782 il S. Officio, il Re con un suo provido stabilimento
volle supplire alla giurisdizione che in materia di fede esercitavasi dal detto
tribunale del S. Officio; ed a questo effetto emanò un suo Real Rescritto per
modo di legge, e per essere esattamente eseguito in questo Regno (97 ) Or la M.S. per rendere più spediti giudizi in
materia di fede, che in luogo del S. Officio debbano essere fatti dai vescovi
delle rispettive diocesi, vuole che le ordinazioni disposte nella detta sovrana
risoluzione sieno regolate e moderate colla norma seguente.
1. I giudici
originari delle accuse in materia di fede e della conservazione della purità
della dottrina della nostra S. Religione sono i vescovi nelle loro rispettive
diocesi. Costoro ricevute le accuse procederanno col rito che si osserva nella
Gran Corte, e ch'è comune a tutte le curie del Regno, e che tante volte fu
inculcato agli inquisitori del S. Officio, ma non mai eseguito con positivo
pregiudizio dell'innocenza e della giustizia. Compilato il processo
informativo, prima di venirsi a citazione o ad esecuzione qualunque personale,
dovranno i vescovi riservatamente rimettere processi cosiffatti direttamente
alla M.S., e per lo bene dello Stato e per la conservazione della santa
dottrina comunicherà a detti vescovi le sue sovrane risoluzioni. Emanata che
avranno la sentenza, serberanno prima di pubblicarla quello istesso che si è
detto pel processo informativo. Dichiara il re per pacatezza della coscienza
de' vescovi, e perchè essi nel disimpegno di questo sovrano ministero non si
arrestino per tema d'inopportune dilazioni, o di altri simili impedimenti che
possano sperimentarsi ne' tribunali ordinari, che processi cosiffatti non
saranno rimessi, nè all'esame nè alla ricognizione di detti tribunali e giunte
che sieno, ma si bene S.M. si riserba di farne le dovute osservazioni o per se
medesima, o per mezzo di qualche suo intimo ministro.
XI (pag. 131
Non ostante
che il Concilio di Trento con un suo provvido Stabilimento avesse dichiarato (98 ), che i monitorii i quali si spedivano dalle
curie vescovili ad finem revelationis pro
deperditis seu subtractis rebus, fossero
contrari alla sacra dottrina della Chiesa, e che in questi casi i soli
vescovi per se stessi e per motivi urgentissimi potessero spedirli, pure
l'esperienza costante dal dì che fu pubblicato il concilio di trento, ha
dimostrato sì in questo regno, come in altri luoghi, che gli abusi de' monitorj
per i motivi additati eransi resi insoffribili, in grave pregiudizio non meno
della giustizia, che in aperto disprezzo delel censure ecclesiastiche, le quali
non debbono mai fulminarsi che per gli soli motivi canonici, di pubblico
scandalo, di peccatori ostinati e di altri simili eccessi, ma non mai per causa
meramente temporale, e per cui le parti offese, per essere ristorati de' loro
danni, o per recuperare le robe perdute, o per impedire gli effetti delle false
testimonianze, hanno aperto la strada ne' tribunali ordinarj dove per lo
appunto queste materie debbono trattare colla dovuta imparzialità ed esattezza.
Cotesti monitorj provvidamente furono anni sono proibiti in questo regno (99 S.M. ora non trova ragionevole motivo per recedere
da una cotanto salutare disposizione uniforme a' sacri canoni ed all'utilità
delel censure, le quali, per essere proficue, non debbano vagare sopra di
oggetti estranei, e contrarj al fine per cui sono state inculcate.
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TITOLO V
(PAG. 133)
DELL'AUTORITA'
CHE HA IL RE DI SICILIA DI EMANAR LEGGI ECCLESIASTICHE PER MEZZO DI PRELATI COL
CARATTERE DI REGII VISITATORI DI TUTTE LE CHIESE DEL REGNO.
Si elegge un visitatore di tutte le Chiese
di Sicilia, al quale si conferisce la potestà di far decreti relativi al culto
divino.
L'imperatore
Carlo V re di Sicilia - A Pietro Pujades
Ab. del Monistero di Noara dell'Ordine di S. Bernardo. Bruxelles 22
dicembre V Ind. 1516 apud Dichiara de
regio Sacram. Visit. per Sicil. jure; Mantis. monument. num. III, pag. 5
DIPLOMA
CCXVIII
Joanna et Carolus
gratia Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc.
Venerabili et dilecto nostro Petro Pujades abbati Monasterii de Noharia Ordinis
S. Bernardi salutem, et delectionem. Catholicus Dominus Rex Ferdinandus,
patruus et praedecessor noster gloriosae memoriae, cui semper curae fuit
spiritualia in Regni et Dominis suis omni veneratione coli ... providit et
mandavit quadam sua pragmatica sanctione per eum edita in Oppido nostro
Majoreti, vigesimo secundo die mensis
januarii anno 1514 (vedi Dipl. CCXVI) ...
.. Pro rex noster in isto regno, ut recta informatione percepimus, vos
eligit ... nos autem volentes .. tenore praesentium ... ac visitationem omnium
Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, Prioratuum, Beneficiorum,
Ecclesiarum, et Monasteriorum, in isto regno existentium, regio beneplacito
perdurante committimus, et commendamus, admonentes vos, vestramque conscientiam
onerantes, ut in executione, et visitatione praedictis absque aliqua personarum
exceptione, secundum Deum et conscientiam vestram vos geratis, visitetis,
judicetis, atque taxetis. Datum in Oppido Brusellis 22 mensis decembris, 5
inditionis, anno a nativitate Domini 1516 (103)
YO EL REY
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Si destina
un nuovo visitatore delle chiese e monisteri del Regno, onde occorre a quanto
fosse necessario pel maggior servizio di Dio, e di dette chiese e monisteri.
(pag. 133)
lo stesso
Imperatore Carlo V Al Vicerè Ettore Pignatelli Conte di Monteleone Burgos 15
aprile 1524 apud citata Di Chiara n. IV pag. 7.
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Si nomina un
Visitatore di tutte le chiese del regno per provvedere a' bisogni delle
medesime chiese, ed al culto divino, con facoltà di emettere i corrispondenti
decreti.
(pag. 134)
Giovanni De
Vega Vicerè di Sicilia
Nel real
nome al rev. Giacomo Arnedo dottore in Sacra teologia, e Vicario generale della
Diocesi di Siracusa. Palermo 10 dicembre VII ind. 1552. Apud cit. Di
Chiara. n. V. pag. 8.
....per
questo vi incarichiamo, et ordiniamo, che conferendovi, per ciascuna de le tre
Valli de questo prefato regno, debiati con ogni diligentia, industria et
sagacità informarve in le cità, terre et lochi dove dette ecclesie del regno,
jus patronato se trovano fundati, tam intus quam extra moenia, et in campis, et
in quelli particolarmente conferirve, e visitarle, e far particular notamento
di tutti le introiti, frutti, rendite, proventi, et beni delle ecclesie, et de
divino officio, et dove trovirete in ciascheduna di quelli, cosi de fabrici,
come de jogali, et ornamenti, di celebrationi di missi, et divino officio, et
dove trovirete in chiascheduna di quelli, che sarà di bisogno de presti e
celeri reparationi de fabrici, et che non ve ne saranno ornamenti, jugali convenienti, e necessari,
nè sacerdori convenienti, et altre cose che sono bisogno al culto divino, quali
conveni havere celeri provisioni per non fare falta alla celebrationi de dicti
divini offici, providerete et darete ordini, che de supradetti frutti, renditi,
e proventi di detti prelati, e beneficiali de ditte ecclesie, ogni anno se ne
depositi in potere de una persona facultosa a voi benvista in chiascheduna
delle citati, terre e luochi dove si trovano fundati ognuna delle ecclesie, una
quinta parte, acciocchè di quella persona dui altre persone parendove integre,
et approbate per voi, da eligersi juntamenti con detti prelati, abbati, priori,
commendatori, et beneficiati, e per la loro absentia, con lo intervento de li
vicari ..... e consegnerete al retorno vostro, dandone relatione dell'exequto
... abbiate de consequitare tt. 24 lo jorno, mentre che vaghirete in detta
visita, e per lo accesso e receso che farete da una ad altra ecclesia; le quali
tt. 24 lo jorno avirete di conseguitare sopra le introiti, frutti e proventi de
ogni una di esse ecclesie, per quelli jorni che vi vacherete, et serite stato per
camino de andarce, attento, che ...
datum
Panormi die 10 mensis decembris 7 ind. 1552 - JOANNES DE VEGA
-------
Si elegge
altro Visitatore di tutte le chiese regie di Val di Mazara e di Valdemone, con
gli incarichi come sopra. M. Antonio Colonna Vicerè di Sicilia.
Nel rela
nome al rev. D. Nicolò Daneo ab. di s. Maria di Terrana, Palermo 19 maggio VII
ind. 1579 apud cit. Di Chiara n. VI pag. 10
(pag. 135)
DIPLOMA
CCXXI
... vi
eligemo, deputamo, e nominamo visitatore, e commissario generale delle
Prelazie, Abbatie, Commende, Priorati, ed altri beneficii del jus patronato
regio, i quali siano fondati nelle Valli di Mazzara, e Demini, et anche etc. ..
e delli loro membri, pertinentie, grancie, accicchè abbiate a provvedere ...
Datum
Panormi die 19 Maii 7 ind. 1579.
......................
(apag. 136)
Si nomina un
visitatore delle chiese di regio patronato, per la reintegrazione dei beni
usurpati ed alienati in danno di dette chiese, al quale si conferiscono pieni
poteri.
Filippo II
re di Sicilia.
A Lupo del
Campo. Madrid 24 febbraio 1588. apud.
Cit. Di Chiara n. VII pag. 12.
DIPLOMA
CCXXII
... tibi
dicto Doctori D. Lupo del Campo commictimus, praecipimus, et mandamus etc. ....
Datum
Matriti die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1588 - YO EL REY
-------
Si destina
l'Ab. Domenico Brancato in Regio Visitatore
della chiesa e vescivato di catania --- L'imperatore Carlo VI - al
Vicerè Fernandez de Cordova. Vienna 2 aprile 1752 - apud Di Chiara n. XI pag.
34.
..........
Si elegge un
nuovo Visitatore di tutte le Chiese di regio Patronato, al quale si
conferiscono ampie facoltà, onde con opportuni decreti e regolamenti si provveda alle cose
pertinenti il culto divino, e si
emendino gli abusi e i disordini invalsi nella disciplina ecclesiastica delle
medesime chiese.
CARLO III DI
BORBONE RE DI SICILIA
a GIOVANNANGELO DE CIOCCHIS, VICARIO
GENERALE DELLA METROPOLITANA CHIESA DI SALERNO. PORTICI 4 MAGGIO 1741 E NAPOLI
20 MARZO E 11 DICEMBRE 1842. ACTA, DECRET. SACRAE REGIAE VISIT. PAN. TYPIS
DIARII LITERARII 1836, VOL. I, II, III.
DIPLOMA CCXXV
(pag. 140)
... y comprehendidos en el Valle de Mazara ... y bien amado
nuestro D. Juan Angel de Ciocchis, Vicario general de la Mensa Arçobispal de la Ciutad de Salerno...
Dado en el
Regal Sitio de Portici à 4 de mayo de 1741. Yo el Rey.
----
Si prendono
delle misure, di rigore contro i Cavalieri dell'Ordine Gerosolomitano, per
essersi opposto alla sacra visita della Chiesa vescovile di Malta. Re Carlo III
al Vicerè Duca di Vie fuille, Caserta 4 gennaro 1756.
--- (pag.
144)
Si determina
il metodo come si debbe regolare e dar corso ai reclami avverso i decreti del
regio visitatore ecclesiastico Giannangelo de Ciocchis restando a questo
effetto delegato il Vicerè pro-tempore, con avere per assessore in tali cause il
Giudice della Regia Monarchia. - Carlo III di Borbone re di sicilia e nel di
lui nome il Vicerè Bartolomeo Corsini . Alla deputazione del regno. Palermo 25
dicembre 1744. Sicul. Sanct. vol. I, pag. 387
Diploma
CCXXVIII
------
(pag. 145)
Si danno
varie disposizioni relative alla pubblicazione ed esecuzione dei decreti della
regia visita di sudetto monsignor de Ciocchis.
lo stesso Re
Carlo III e nel nome il vicerè Duca di Laviefuille - al giudice della Regia
Monarchia. Palermo 17 novembre 1748 Sicul. Sanct. vol. 1 pag. 392.
Diploma
CCXXIX
Avendo
inteso il Re l'esposto della Giunta di Presidenti e Consultore per sua consulta
dei 24 di settembre dell'anno p.p., rispetto alla visita generale fatta da don
Giov. Angelo de Ciocchis, ed alla pubblicazione degli atti di quella del Val di
Mazara, come altresì quanto ha rappresentato il Tribunale del Real Patrimonio
nella sua dei 31 di agosto del presente anno, sulla difficoltà incontrata per
la pubblicazione degli atti della visita nelle due Valli Demone e Noto, fatti
dal medesimo Ciocchis, è piaciuto a Sua Maestà di prender le seguenti Reali
determinazioni.
§ 1. Che si
sopprim, annulli ed estingua la Giunta istituita dal detto visitator Ciocchis,
dei tre Commissari per l'esecuzione degli atti, e decreti della sua visita, per
esser novità non mai da alcuno degli antichi Visitatori pretesa e praticata, e
che sorpassa i limiti della facoltà dei Visitatori, pregiudiziale al corso
legittimo della giustizia..
----
(pag. 146)
Si dichiara
che gli atti e decreti del regio Visitatore Monsignor de Ciocchis non fa d'uopo
d'intitolarsi, essendo in se stessi titolo esecutivo e legge del Regno.
Il Principe
di campofranco.
Luogotenente
generale in Sicilia. All'intendente di catania. Palermo 9 novembre 1835. Giorn.
dell'Intendenza di Catania novembre 1835 n. 256 pag. 4 e 5.
--------------
pag. 147
Trascelti
decreti dagli atti della Sacra Regia Visitazione delle Chiese di Sicilia,
cominciata il di 21 luglio 1741, e finita nel 27 giugno 1743, per
MONSIGNOR
GIOVANNANGELO DE CHIOCCHIS.
Vicario generale della Metropolitana chiesa di
salerno, Regio Visitatore generale in Sicilia.
DIPLOMA
CCXXXI
(*) Acta
Sacr. Reg. Visit. Prodom. gen. § 3 vol. I, pag. XII
XIV. Della
riparazione delle chiese, delle Maramme e degli spogli dei prelati.
Ill.mus et
rev.us Dominus visitator generalis ... Ecclesiae reparationi et decori
consulere intendens, decrevit atque mandavit... Quod si qua introitus Maragmatis non sufficiant
respective pro occurrentiis fabricae, et jocalium, vel corpus alterum satis non
sit pro divini cultus necessitatibus, reliquisque usibus et commodis Ecclesiae, teneatur ab eadem
Archiepiscous ex reditibus Mensae ...
Porro reditus Maragmatis
administrantur antiquitus per duos Maragmerios qui a rege tamquam
Ecclesiae Patrono eligebantur, ... tam
hi duo Maragmerii non ecclesiastici a solo Senatu ... pacti a Carolo V, ...
dato diplomate Granatae die 9 mensis decembris 1526.....
Caeterum
quod expensiones, quietantiae, mandata syngraphe de recepto, ac omnes
quicunmque actus, ab utroque simul Maragmerio fiant sub poena nullitatis...
Quod
administratores Maragmatis confirmari non possint, nisi a praeteritis
rationibus fuerit liberati...
Quod capsa
depositi Maragmatis, servetur in thesauro Ecclesiae...
....
Postremo ...
Visitator .. mandavit quod spolia Praelatorum, non Maragmeriis, sed
depositariis consignetur; ea autem non vendantur nisi sub hasta, publicoque
urbis loco solito; interdicens eisdem Maragmeris, aliisque, qui spoliorum
eiusmodi curam habent, ne eadel emere quoque praesumant. Ut vero spolia
praedicta libenter Ecclesiae absque figura judicii, impendiisque judicialibus
opem excmi Proregis, cum opportuerit, implorabunt. (117)
Quod taxa
innocentiana jam olim in hoc Regno regiis exequutorialibus munita, et in
caeteris Ecclesiis Cathedralibus totius vallis Agrigentina ... riligiosissime
retenta....
------
(pag. 155)
Si
promulgano le costituzioni ordinate nel Concilio Provinciale tenuto in Palermo,
relative al culto divino e alla vita ed onestà dei chierici.
Maria
d'Aragona Regina di sicilia. e col di lei assenso et autorità - Ludovico Bonito
Arciv. di Palermo - Ai vescovi, Prelati ed ecclesiastici tutti della provincia
palermitana. Palermo 10 novembre 1388. Apud Amatode pincipe Templo Panormit.
lib. XIII, cap. II pag. 429, et seg.
DIPLOMA
CCXXXIV
Constitutiones
factae, et ordinatae in Concilio Provinciali per rev.m in Christo Patrem D.D.
Ludovicum, Archiep. Pan. de consilio et assensu Reverendorum D. Matthaei,
Episc. Agrig. .... die 10 novembris XII Ind. A. Domini 1388.
quod clerici
non teneant concubinam (seu fornicariam mulierem publice in domo propria, vel
aliena)
quod clerici
non intrent in tabernam in locis et terris, in quibus habitant, et de prohibito
ludo taxillorum. (nec ludant ad aleas,
vel taxillos, aut inhoneste in nuptiis chorizent, sub poena unciae unius persolvendae Diocesano suo).
De prohibita
portatione armorum per clericos.
Quomodo
clerici habeant portare capillos, barbam et coronam: § 6 Item mandamus omnibus
clericis ... quod portent capillos usque
ad aures tantum, et non infra aures pertonsos, barbamque rasam, vel tonsam, et
coronam portent in capite congruentem magnam...
Quod nullus
clericus vendat vinum manibus propriis..
De prohibito
exercitio mercantiarum, et emptionum, vel venditionum ad tempus (vendere res
aliquas ad tempus)..
De modo
indumentorum portandorum per clericos: § XIX Item quod nullus clericus ... debeat indumenta rubra, vel viridia
apportare, nec cappucceos de scarleto, nec sub talares cum punta (127 ) , nec corrigias de argento (128 ), nec annulos, nisi quibus ex dignitate
competit.
De non
discendendo sine literis dimissoriis.
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(253)
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CODICE ECCLESIASTICO SICOLO - OPERA DELL'AVV. ANDREA GALLO PALERMO , CARINI 1846 . LEGATO INSIEME AL PRIMO
CODICE ECCLESIASTICO SICOLO - OPERA DELL'AVV. ANDREA GALLO PALERMO , CARINI 1846 . LEGATO INSIEME AL PRIMO
........
(PAG. 104)
TITOLO V
-
DELLA SACRA
EPISCOPALE VISITAZIONE E DEI DIRITTI
SPETTANTI IN CORSO DI ESSA E IN
OGNI ALTRO TEMPO; E DEL CATTEDRATICO.
CAPO I
Della Sacra Visita Episcopale e dei diritti in
corso di essa.
Si
stabilisce che il Vescovo debbe eseguire la Visita
della Diocesi con tutto il pastorale suo zelo; e affinché poi un così sacro
ufficio non si converta in odiabile sopruso, si comanda di osservarsi
religiosamente le istruzioni di San Carlo Borromeo, la Innocenziana, il
Tridentino ed i pontifici decreti sull'assunto. Per tutt'altre materie però non
previste dall?innocenziana, dovrà il Vescovo, sia in Sinodo, sia convocato
almeno il Capitolo, fare una distinta tassa, la quale debbe rimanere, assieme
coll'Innocenziana, affissa nella Cancelleria Episcopale.
Carlo III di
Borbone legato nato apostolico in Sicilia - E nel suo real nome Mr.
Giovannangelo de Ciocchis regio visitator generale delle Chiese di Sicilia. Acta atque decreta Sacrae Regalis
Visitationis tom. II, pag. 492. Panormi Typograph. Diarii liter. 1836. ( ho trovato soltanto in CLIO: DE CIOCCHIS, GIOVANNI ANGELO: SACRAE REGIAE VISITATIONIS PER SICILIAM ACTA DECRETAQUE OMNIA, che secondo Collura (pag. 412) Palermo 1836,
I Vallis Mazariae, pp. 235-372 per
Agrigento - Secondo Clio: Palermo 1836, Diari Letterarii - II voll. presso
Biblioteca Universitaria di Messina.
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Tassa
innocenziana ... (pag. 106)
Carlo II re
di sicilia - Nel real nome il conte di Santo Stefano Vicerè in Sicilia ai vescovi ... Palermo 22 aprile 1670. Pragm.
Siciliae Regni tom. IV lib. I tit. I. Pragm. I et apud Giarrizzo Codex Siculus
lib. I tit. VIII § 3 pAG. 337 e seg.
-----
(pag. 115)
Capo IV dei
luoghi ne' quali il Vescovo possa eseguire la sacra Visita.
Consulta
umiliata a S.M. Palermo 18 aprile 1736, si conserva nel grande Archivio di
palermo vol. IX f. 186 R.
DIPLOMA CLIX
Ricevè
riverente la Giunta compiegate in un biglietto di V.E. de' 27 dicembre
dell'anno scorso, una consulta dello spettabile Avvocato fiscale del
R.Patrimonio don Isidoro Terrana, una rappresentanza del Capitolo della
Cattedrale di Girgenti, ed altra del Vicario Generale di essa città, toccanti
alla visita pretende fare in quella Cattedrale il rev.mi Vescovo, incaricandoci
V.E. con detto biglietto, che in vista di tutto dovessimo col nostro parere
informare, dovendo nell'esame di tal punto intervenire l'Illustre Presidente
don Giacomo Longo Giudice della regia Monarchia, in sequela di commissione
particolare ordinata da V.E. con biglietto de' 3 gennaro passato al riferito
illustre Presidente Longo drizzato.
Rappresenta
l'accennato Avvocato fiscale Terrana, che sin dal principio della sua
fondazione la Cattedrale di Girgenti ha goduto l'immediata protezione del re
senza mai fosse stata da alcun Vescovo visitata, per quello concerne lo
temporale amministrato da quel capitolo sotto titolo di sacra distribuzione, ma
solo visitata dal Visitatore regio ed apostolico, come si vede dalle visite di
Monsignor don Francesco del Pozzo, e di don Filippo Jordi, e che pretendendosi
dal presente Vescovo Monsignor Gioeni non ostante il regio Patronato ab
immemorabili, visitare sudetta Cattedrale, secondo le costituzioni del sacro
Concilio di Trento, ottenne nell'anno 1732 dalla Sacra Congregazione decreto di
visitarla, quale fu portato sotto l'occhio per l'esecuzione dell'Illustre
Presidente don Girolamo Arena allora in qualità di Avvocato fiscale del
Tribunale del real Patrimonio, e che scordatosi adesso sudetto Prelato della
pendenza del sudetto decreto senza il regio exequatur, passò ultimamente ad
ordinare al suo vicario Generale, acciò intimasse tutti gli Economi,
Procuradori, e Deputati ed Amministratori di tutti gl'introiti, rendite ed
effetti della succennata Chiesa Cattedrale, e delle Cappelle, Oratori
Deputazioni, ed altre a dover fra il termine di giorni otto esibire tutti i
conti, raziocini ed altri per esaminarsi dal suddetto Vescovo col'assistenza di altri due soggetti a tal
fine eletti combinando pene di censure, carcerazione, ed altre a detto Prelato
ben viste, come dall'editto pubblicato si scorge. Or ponderanno lo Avvocato
fiscale Terrana il pregiudizio risulta una tal visita al regio diritto e la
pendenza dell'esecuzione del Decreto, quando per altro del Sacro Concilio di
Trento non viene derogata la immemorabile, nè in alcun modo vulnerata la regia
protezione, sente doversi dal Vescovo restituirsi tutto al primiero stato,
senza che si faccia novità alcuna, affine si esamini questo affare.
Delle stesse
ragioni sopradddotte dall'Avvocato fiscale Terrana scorgendosi vestita la
rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ove allegando que'
Canonici l'annesse copie del citato Breve della Sacra Congregazione e del
riferito editto, al fine conchiudono acciò V.E. si servisse disporre gli
opportuni ripari per impedire l'esecuzione del già enunciato editto, e così
evitarsi le pregiudizievoli conseguenze della lesione delle regie prerogative,
e delle censure.
Dalla
rappresentanza però del Vicario generale di Girgenti, fatta a vostra E. in
esecuzione di un riverito suo biglietto
Inoltre si
prova non esser la Chiesa di gius patronato, ma
97 ) (pag. 216) Ved. i RR.
Dispacci cit. nella prefaz. pag. X, nota 3 (Dipl.
CCXVII, § X, R. Disp. dei 29 aprile 1782, 16 ottobre 1785, e 22 genn. 1786)
Qui è opportuno farsi un semplice cenno dell'inquisizione di sicilia. Bisogna
distinguere l'inquisizione dal Tribunale dell'Inquisizione. L'inquisizione fu
introdotta in Sicilia pria dell'anno
1224 in cui il nostro Re Federico II Imp., con suo dispaccio segnato in
Palermo, comandò che tutti gli eretici ed ebrei provvedessero del bisognevole
gli inquisitori della fede, allorchè passavano per i luoghi da essi abitati,
imponendo loro di pagare un grosso.
Franchina, Breve rapporto del Tribunale dell'Inquisizione di Sicilia, pag. 19. Sul grosso v. Carti su le monete. E però il vero e formale giuridico tribunale
dell'inquisizione contro gli eretici, con particolari leggi e regolamenti ebbe
il suo principio in Sicilia sotto Ferdinando II il Cattolico nell'anno 1487.
Franchina ibidem. I giudici di questo tribunale furono da prima i religiosi
dell'Ordine de' Predicatori. Ma a 20 gennaio 1513 fu tolto questo tribunale
dalle mani de' domenicani, ed affidato a preti secolari: Pirri Not. Eccles.
Pan. pag. 185. Però i Napoletani si
meritano i più alti elogi, per essersi in tutti i tempi con maschia fermezza
opposti, che si fosse fra loro immesso questo s. Tribunale. E la Sicilia
tributa lodi di riconoscenza ad un Marchese caracciolo, per la cui opera il
nostro sovrano Ferdinando III, con suo Real Dispaccio, dato in Napoli il dì 16
marzo 1782, abolì ed estinse siffatto Tribunale. Era allora inquisitor supremo
e generale Mr. Ventimiglia già vescovo di Catania e poi arcivescovo in partibus di Nicomedia; quando a 12
marzo 1782, giorno del pontefice s. Gregorio, il Consultor del Governo Saverio
Simonetti si portò al Palazzo del S. Officio, una volta chiamato Palazzo Steri
che significa domum cospicuam (Amico
Lex. Topograph. t.I p. II, pag. 372) oggi de' Tribunali, e sigillò l'Archivio.
Nel dì 27 dello stesso Marzo, mattina del Mercoledì Santo, il Vicerè Marchese
Caracciolo si recò a quel Palazzo; entrò nella sala del Segreto, in cui
trovavansi riuniti lo Arcivescovo di Palermo, il giudice della Monarchia, il
Consultore ed il Segretario del Governo, tutto il Sacro Consiglio, il Pretore
ed il Capitano della Città. Preso ciascuno il suo posto, dal segretario del
Governo fu letto il Diploma dell'abolizione. Dopo tale lettura il Vicerè entrò
nell'Archivio Segreto stato sigillato nel giorno 12 dal Consultor Simonetti, ed
indi nelle carceri segrete, dando libertà a que' meschini che vi si ritrovavano
rinchiusi.
Nell'anno appresso, a 27 giugno, nel giardino
dell'alcaide barone Zappino, per ordine sovrano fu in presenza dello stesso
Vicerè dato principio all'abbruciamento di tutto l'archivio segreto, che durò
per due giorni sino a mezzodì, vigilia dei SS. apostoli Pietro e Paolo,
fintantochè col fuoco fu consumata ogni minima memoria del S. Officio, comprese
le mitre, abiti gialli, ritratti d'inquisiti, e qualunque altra minuzia
appartenente all'inquisizione: che anzi, per togliere qualsivoglia vestigio e
rimembranza del già abolito Tribunale, quel vicerè, la cui memoria ci sarà
sempre grata, con suo biglietto dei 3 luglio 1782 ordinò, come fu infatti
eseguito, che il Crocifisso, il quale trovavasi nella cappella della sala del segreto, si fosse trasportato nella
chiesa sotterranea della real cappella di S. Pietro nel regio Palazzo: Ved. il Parroco Alessi Miscell. Sicilient.
n. 485. MSS. che si conserva nella Bibl.
del Comune di Palermo .
98 ) Conc. Trid. sess. XXIII, cap. IX de Reformat.
99 ) Ved.
Diploma CCX, § 24 e Dispaccio 15 gennaio 1783.
103 ) (pag. 217) Un'altra
fonte di eccelsiastica giurisdizione annessa alla sovranità in Sicilia sono le
visite, tanto delle chiese di fondazione regia, come anche di quelle che sono
state erette dalla pietà e munificenza de' sudditi. Nostris Principibus, così Mr. Testa, utpote Pontificis maximi legatis, potiori jure, quam olim Gallorum
Regibus Missos dominicos, Regios, ut
dicitur, Visitatores, qui sacras
aedes, ac sacerdotia inviserunt, praesertim illa, quae juris Regii, ut aiunt, patronatus sunt, delegandi
potestas est: Testa ad cap. LV reg. Caroli V Imp. nota (b). Perlochè i re
nostri, esercitando questa sovrana loro prerogativa, siccome è apertissimo da'
Diplomi che abbiamo inserito, hanno di tempo in tempo spedito in Sicilia de'
regi visitatori ecclesiastici, come lor delegati straordinarii, con amplissima
facoltà di prender conto dello stato de' fondi, delle rendite, degli strumenti
e diplomi delle chiese, descriverli e farne annotazioni e registri, di visitare
gli arredi e le sacre puppellettili, e massimamente di prender conoscenza sullo
stato del servizio ecclesiastico di ciascuna Chiesa, facoltandoli ancora di
formare ordinazioni e decreti relativi agli anzidetti oggetti, e quelli
servire di norme e di regole non solo ai
prelati ed alle chiese, ma anche ai tribunali tutti: Gregorio Consideraz. lib. VII, cap. VII, pag. 250, Di Chiara diritto
Eccles. Pub. di sicilia Epoca VI, pag. 71, e 72.
117 ) pag. 218 - Nei primi tempi della chiesa
sicola i chierici non avevano facoltà di disporre per testamento dei beni profettizii o sia di que' di cui eglino
avean goduto o acquistato sacerdotii
causa, giacchè tali beni appartenevano di diritto a quella stessa chiesa
cui erano stati incardinati: Testa ad
cap. 244. Caroli V Imp. cap. 1 extra de peculio clericorum; cap. 7 et seg.
extr. de testamentis; l. 41, § 2, Cod. de Episc. et Cleric.
Così durò fino
al secolo XV, quando Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo accordò ai canonici
della sua cattedrale la facoltà di testare; e Tommaso d'Herbes vescovo di
Siracusa l'accordò pure a chierici della sua Diocesi, come papa Eugenio IV nel
1444 a que' di Noto: Giampal. Diritto
Eccles. Sicol. tom 3, pag. ..
Or di questo medesimo diritto sul peculio profettizio, o sia spoglio de' prelati delle Chiese regie o
di regio patronato, han fatto uso per antichissima prerogativa i nostri
monarchi: lo esercitò liberamente il Re Martino; che anzi papa Eugenio, in
ricompensa di seggnalati servizi resi da Alfonso alla chiesa romana, concedette
a questo principe e a di lui successori lo sposglio ossia l'eredità dei defunti
prelati, e i frutti delle Chiese vacanti: Ved.
Diploma Regis Martini 18 octob. 1399 apud Pirrum de elect. praesul. siciiens.
pag. 113. cap. 478 Reg. Alphonsi; Gregorio, Consid. li. VI, cap. 8; Di Chiara
adnot. jur. Eccl. Sicol. pag. 70.
E però l'imperatore Carlo V, dietro replicate istanze
del parlamento, concesse la grazia a' prelati del regno, di poter disporre per
testamento della quarta parte dello spoglio per la riparazione ed ornamento
delle rispettive chiese: cap. 16 e 244.
Caroli V Imp. Ved. cap. 58, 81, 100, e
132 Regis Philippi II, const. M.A. Columnae tit. 12.
Ma siccome il raccorre questi peculî o spogli
cagionava gravi disturbi a' moribondi prelati, così ad evitarli , fecesi nel
parlamento del 1738 un appuntamento del braccio ecclesiastico, d'implorarsi da
sua M. cattolica la grazia dell'esenzione delo spoglio: la quale fu da prima
negata. R. Disp. 10 aprile 1745: ma
indi si degnò di accordarla, dovendo però restare esclusi da questa esenzione
tutti i nomi de' debitori, i frutti pendenti, o maturati e non esatti sino al
giorno della loro morte; coll'obbligo inoltre di pagare alla regia Corte la
somma di onze mille all'anno, da distribuirsi a carico di tutti i prelati
soggetti, a spoglio ed in rata proporzione della rendita del rispettivo
beneficio: R. Dispos. 6 maggio 1747; apud
Giarrizzo Cod. Sicul. pag. 441 et seq.
Questa grazia fu poi confermata da
Ferdinando III con Dispaccio del 13 dicembre 1776; con che siffatta esenzione
non
dovesse essere di pregiudizio al diritto, ed alla
consuetudine stabilita a favore delel Chiese cattedrali, di conseguire alla
morte del loro rispettivo prelato l'apparato di messa ed argenti, in un cogli
utensili che aveva usato nella celebrazione dei suoi pontificali: mie Add. alle Pandette di Eineccio, lib.
15, vol. 5, pagina 146 e 147.
127 ) Sotularis cum puncta:
Calzari con estremità acuta proibiti a' chierici da P. Innocenzo III, cap. XV
de vita et honestate clericorum.
128 ) corrigias de argento:
fermagli e fibbie inargentate; cadevano pure sotto lo stesso divieto della
citata decretale d'Innocenzo.
253 ) pag. 224 - La Sacra
Congregazione con decreto de' 10 settembre 1637, confermato da Urbano VIII,
proibì dipingersi S. Agostino vescovo con abito monacale: con più ragione si
dovrebbe proibire, che fosse dipinto nella maniera che si osserva nel quadro di
questo santo, nella chiesa dei padri Agostiniani scalzi o Nicolini di Palermo.
256) pag. 224 . Sino al 1600 non si fe' uso in Sicilia di candelieri d'argento
per l'adorno degli altari .... Le prediche quaresimali furono introdotte in
Sicilia nel 1570 dal P. Girolamo Otelli gesuita bassanese in Alessi Miscell.
Sicilientia.... Oggi le curie non hanno più ingerenza sui notai, dipendendo
unicamente dal governo e dalla camera notarile stabilita in ciascuna provincia.
L. 9 giugno 1819.
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