Noi pubblichiamo qui
per intero la sentenza del processo Casarrubea Giallombardo-
La querela parte
dell’alto ufficiale dei Carabinieri Giallombardo- Noi non abbiamo né elementi, né
voglia, né interesse ad entrare nel merito di questa complessa vertenza giudiziaria.
Solo vogliamo dire che sia pure sulla base della documentazione disponibile nel
1977, Casarrubea non solo non riesce a provare le gravi accuse a Giallombardo –
che per tanti versi coinvolgono il nostro Ettore Messana - ma viene assolto per il reato di cui al capo
A9 solo per prescrizione di termini.
Riportiamo sotto il
capo A)
Mi dispiace per Malgrado
Tutto, Casarrubea può avere tutti i meriti di questo mondo, essere lo storico
che esercita il diritto costituzionale di critica, ma resta dubbio quando
trincia giudizi e confeziona gravi accuse.
Venire a Racalmuto per
censurarmi perché ho sollevato il caso se dedicare o meno una strada a Ettore
Messana, depone piuttosto male verso chi se non condannato per diffamazione ciò
si deve solo a una questione formale quale la prescrizione. Non certo perché il
fatto non sussiste o formula assolutoria simile. E Malgrado Tutto, forte di
soci addirittura avvocati cassazionisti dovrebbe cogliere intus et in cute la
differenza. Calogero Taverna
occorre conoscere il passato per dare risposte al
futuro
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DISTACCATA DI PARTINICO
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di
Partinico, dott. Salvatore Flaccovio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia
penale
CONTRO
Casarrubea Giuseppe
nato a Partinico il 04.03.1946 ed ivi domiciliato in contrada Raccuglia, n. 1
LIBERO PRESENTE
IMPUTATO
a) del delitto p. e p. dagli articoli 595, I, II e III comma c.p. art. 13
L. 8/2/1948 n. 47, per avere, quale autore delle interviste rilasciate
dall’emittente privata TV7 di Partinico in data 30.4.1997 e 5.5.1997, offeso la
reputazione di Giallombardo Roberto con il mezzo della televisione affermando
“Ferreri venne eliminato a freddo, unitamente a suo padre Vito, a Vito Corace
ed ai fratelli Pianelli in un agguato teso da parte del colonnello Roberto
Giallombardo la notte del 26 giugno 1947. Naturalmente un’esecuzione di questo
genere, in piena Repubblica, non dimentichiamo che siamo nel secondo anno della
Repubblica, é un fatto assolutamente criminale”. COMMESSO IN PARTINICO IL
30.4.1997 e il 05. 55.1997. (pag.1)
b) del delitto p. e p. degli artt. 595, I, II e III comma c.p. art.13
L.8.2.1948 n..47, per avere, quale autore del libro “Portella di Ginestra,
microstoria di una strage di Stato”, offeso la reputazione di Roberto
Giallombardo con il mezzo della stampa, scrivendo “L’episodio in realtà
accadeva in circostanze piuttosto strane. perché nel ‘imboscata cadevano,oltre
al Ferreri, il padre di questi Vito, Antonio Coraci e i fratelli Salvatore e
Fedele Pianelli,confidenti di Paolantonio, tanto più che, stando alle
affermazioni di Terranova ”Cacaova”, prima dell’uccisione di Fra Diavolo che
era rimasto ferito vi era stata una conversazione telefonica con Palermo, di
cui era stato informato lo stesso Giuliano. Ferreri venne ucciso in quello
strano conflitto a fuoco dal Giallombardo nonostante questi fosse stato
avvertito dal Paolantonio della funzione di questo confidente per la cattura di
Giuliano. Infine attribuendo a Giallombardo l’esecuzione a freddo di Ferreri.
Reati da considerarsi unificati dal vincolo della continuazione. Commesso in
Milano nel 1997.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Cali Leonardo delega n. 30 del 2.1.2006 e dell’Avv. Vincenzo Gervasi
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