domenica 27 marzo 2016

autore della strage era stato Giuliano con la sua banda, per cui avvenne che il Ministro ne informò

l’Assemblea Costituente: da qui l’interesse del Messana di dimostrare al pubblico che egli non si era

sbagliato. È evidente la buona fede dell’on.le Montalbano nella incolpazione fatta al Messana, ma,

alla stregua delle risultanze istruttorie, l’addebito deve dirsi del tutto infondato. Parrebbe, infatti,

accertato che i redattori degli articoli incriminati trassero le notizie, in discorso, da indagini

direttamente fatte dai cronisti dei giornali, che abilmente seguivano quelle che si svolgevano

nell’ambito della polizia giudiziaria e dell’Autorità giudiziaria (ff. 19 - 22 - 23 - 26, testi Pirri,

Melati, Petrucci, Seminara, e Marino), ma anche se ciò non fosse vero, nessuna prova sussiste, atta a

far ritenere che fosse stato proprio il Messana a rivelare le risultanze delle indagini ufficiali, specie

se si consideri che i motivi posti a base dell’incolpazione contro il Messana valgono anche per tutti i

funzionari e gli agenti dell’Ispettorato di PS. che collaborarono col loro Capo nelle operazioni di

polizia, sicché per tutti poteva essere di soddisfazione far sapere che l’Ispettorato non aveva

sbagliato nell’individuazione dei responsabili dell’efferato delitto. Non sono altresì da escludere altre

ipotesi circa la fonte alla quale le notizie poterono essere attinte. Stando così le cose non si vede

perché si debbano inseguire delle ombre, quando si ha la prova di un’attività giornalistica, abilmente,

ma anche imprudentemente manovrata ai margini di uffici giudiziarii e di polizia. Il che non è reato.

Non essendo penalmente punibili pel titolo di violazione di segreti di ufficio i fatti lamentati dal

prof. Montalbano, discende la conseguenza logica e giuridica che non possono riscontrarsi gli

estremi della calunnia nella incolpazione di fatti non costituenti reato. Parimenti non incriminabile

pel titolo di calunnia è l’articolo pubblicato nel n. 152 de «La voce di Sicilia» sotto il titolo

«Messana correo dei delitti di Fra-diavolo?». Il contenuto dell’articolo è diffamatorio, ma di ciò non

si è doluto il dr. Messana, mancando in atti la prescritta querela. Va appena rilevato che non può

farsi luogo a procedimento per calunnia contro il Montalbano, autore dell’articolo, non avendo egli

presentato a carico del dr. Messana alcuna denunzia all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità

designata dalla legge circa la pretesa – quanto mai assurda – di costui correità nei delitti commessi

dal bandito Ferreri. La pubblicità col mezzo della stampa di una falsa incolpazione di reato, fatta sia

pure con l’intento di provocare un procedimento penale di ufficio, non ha nulla di comune con la

denunzia che la legge richiede per la sussistenza della calunnia. Per l’anzidetto essendo il caso di

provvedere ai sensi dell’art. 74 C. P. P. e succ. mod.
CHIEDE


Che il Giudice Istruttore voglia ordinare la archiviazione degli atti.
Palermo 2.10.1947.

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