Et sic dictum consilium fuit conclusum nemine
discrepante eodem cum fuissent lecta dicta capitula per me notarium Nicolaum
Monteleone alta voce in loco alto ubi ab omnibus intelligi posse fuit per
dictum magnificum eximium dominum delegatum in dicto consilio fuit expositum
tenoris sequentis videlicet:
Già tutti voi esistenti in lo consiglio aviti inteso
leggiri detti capitoli per notar Cola Monteleone si restati contenti di detti
capituli ognuno dugna la sua vuci, e pariri, ed eliggia dui sindaci e
procuraturi ad effetto di putiri publicare detti capituli e farsi istrumento
publico con suoi patti renunciazioni cum juramento firmati in forma, lo
magnifico Joan Vito d’Amella capitano di detta terra dici ed è di pariri che si
contenta di detti capitoli letti nelli quali ci sù multi relasciti e gratij
fatti per lo signuri Conti, e che si pubblicano ed eliggiasi per sindaci e
procuratori ad Antonino Lo Brutto ed Antonuzzo Morreale, ad effetto di putiri
fari publicari detti capitoli dictae universitatis con li soliti obligazioni
stipulazioni juramento fitmati in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano
concurri con detto d’Amella; lo magnifico Giacomo Monteleone ut proximus, lo
nobileAntonino d’Alaymo ut proximus et sic omnes et singulae prenominatae
personae concurrerunt cum dicto de Amella et de Monteleone de Justiniano et de
Alaymo, capitaneus et jurati, et sic dictum consilium fuit conclusum nemine
discrepante, et postquam fuit conclusum consilium predictum, de consensu
dictorum capitulorum et electione sindacorum et procuratorum fuit facta nota
electionis sindacarum et procuratorum in actis die quo supra et ideo concluso
dicto consilio nemine discrepante de voluntate dicti accordij fuerunt de
mandato dicti magnifici et eximij delegati et in eius presentia et coram dicto
consilio et coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio
dicta capitula per me notarium infrascriptum alta voce et in loco ubi ab omnibus
facile intelligi possunt quibus quidem capitulis lectis a primo capitulo usque
ad ultimum et eis bene intellectis fuit per totum dictum consilium nemine
discrepante consilium convocatum quod sunt contenti de dictis capitulis
accordatis ut publicentur et fuerunt electi per dictum consilium prefati
Antoninus Lo Brutto, et Antonutius
Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio
et coram dictis personis prenominatis existentibus in dicto consilio ad
contrahendum publicari faciendum et instrumentum publicum per notarium publicum
in forma publica pro ut latius per dicta preinserta capitula accordij et
capitulationis detemptorum per dictum eximium dominum delegatum approbari ad
que in omnibus et per omnia plena relatio habeatur, et sic ad confectionem
presentis transactionis et accordij et ratificationis dictorum capitulorum
devenire decreverunt modo et dorma quibus infra quorum capitulorum tenor in
omnibus et per omnia talis est ut infra sequitur, videlicet:
Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo
signor D. Hieronimo Carretto conte della terra di Racalmuto e per esso suoi
figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu per lo quali si
havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti
contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età sìhabbiano
da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam
primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che
rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e
cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di
succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro
modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo
Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale,
Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro
d’Alaymo, Joan Vito d’Amella ed Antonio Gulpi eletto di nuovo per la morte
dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa la questione
e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università di detta
terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo quali
accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:
1. In primis perché è consuetudine ed
osservanza nella terra di Racalmuto che tutti quelli cittadini ed abitaturi di
detta terra che tenino gallini sono obligati ogn’anno darne una al Conte di
detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì quelli che tenino pollastri
averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e similmente di quelli che
tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di grana cinque, per tanto
stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è convenuto ed accordato che
tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno gallini, galluzzi ò
pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo ed una pollastra
tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori in detto contato
in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana dieci tantum si è
gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata che terranno detti
pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli sopradetti tre
nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli di quelli
secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra per una
volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti
pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel
presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di
detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli
darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
2. Item perché è antica consuetudine
ed osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li
canali di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che
in tali lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10
applicata detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al
presente al Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova
convenzione ed accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare
bando per ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo
detto bando di proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si
proibiscono tutti e qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto
di qualsivoglia stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso
eccetto che li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e
casa, ma che tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10
applicati del modo infrascritto, cioè delli tt. 7.10 alli Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano
d’entrare in potere delli magnifici giurati della detta terra, e cossì
similmente pagandosi le dette onze 4 si debbano di partiri onze 2 à detto Conti
ed onze 2 in potiri delli jurati, delli quali dinari di pena che intriranno à detti jurati s’abbiano da
fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij di detta fontana ed
aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno dell’università
putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà, ita che li
lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di casa di
detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della quale pena
sia data l’autorità e potestà alli
giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona
deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le
sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale
in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali
cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa
nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale
pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana
come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto alla
pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte
s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
3. Item ch’è solito e consueto li
cittadini ed habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli
molini del conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta
terra, e non à quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per
tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che
di qua innanti li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese
di aprile per tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente
vagliano a loro libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in
l’altri molini, che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del
mese di ottobre insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti
cittadini ed abitatori vorrà andari à macinari al altri molina che non à quelli del Conti fora lo territorio,
ch’innanti siano tenuti ed obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli
molina di detta terra di detto conte, ed andando di giorno e trovando che li
sia macina per tutto detto giorno, nello quale giorno, non pozza macinari,
pozza e voglia liberamente andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à
macinari di notte, avendo detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello
quale lo detto cittadino non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare
à macinare dove li piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di
questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della
detta terra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino
ed habitatore della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed
habitatori di potere jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello
giorno, per tutta quella notte, quando avirà andato à macinare in detti molini
di detto signor conte, e che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri
molini di fora lo territorio di detta terra, e non osservando la forma di detto
capitolo, incorrono nella sudetta pena, applicata conforme allo bando solito
prumulgarsi, benvero che provandosi per testimonij non si stia allo juramento
predetto si non alli detti testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini,
eccettuando li molina dello Raffo intendendo dello jorno della spunta del sole
per insina ad ore ventidue, e la notte s’intenda dalli detti ore ventidue
innanti.
4. Item che è solito e consueto che li
baglij tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni
delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli
pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo
giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di
sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per
la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni
del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra,
abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia
da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella
persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo
territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
5. Item perché è di consuetudine ed
osservanza in questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more
fora la terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia
altra bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li
cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo
gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente
convenzione e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e
vacchina che verrà morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed
abitatori di detta terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto
allo gabelloto della bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli
bocceri, conforme alla gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne,
che venderà delli sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed
ogn’altro animale salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica
s’abbia d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al
presente, e non li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che
disfarranno come sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non
fossero mortizzi, eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che
fossero mortizzi, sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato
sempre consuetudine ed è presenti intra la terra.
6. Item in quanto alli Borgesi e
Massari che siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e
carriare alla massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij,
e delle manne [a.v.: manni] che si
dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali gravizij, benvero li
giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti locarsi alli servizij
siano obligati serviri secondo l’osservanza e consuetudine di detta terra, e
cossì ancora s’intenda per le donne, che solino filare e servire, benvero che
quelli massari con tutto che siano massari e borgesi e farranno offizio di
giornatari siano obligati servire non ostante che fossero massari e borgesi,
quando che non aviranno à fare servizij in la robba loro, e che vorranno fare
li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da stare allo juramento di
detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà da afre uno servizio in
la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte pagarli sicome si pagano
l’altri massari e borgesi, e similmente le donne pagarle il prezzo che li
pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite fare servizio stiano e non
siano angariate per detto illustre signor conte, nè per suoi in futurum nelli
cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio, e che fanno li fatti loro
siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li bestij di quelli massari e
borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso siano obligati servire
come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto signor conte sia
tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare li massari di
detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri e di
qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno tantum,
l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano franchi
delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della baglia
per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire del
modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che paghiranno
l’altri di detta terra.
7. Item stante l’animo bono che detto
signor conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di
detta terra, ci fà grazia che li terraggi
non esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì
tutti l’anni passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor
conte, terraggi nelli quali fossero dati li terri à più sommadi salme due di
terraggio per ogni salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano
allo presente pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per
salmata di terre, cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e
relascia.
8. Item perché è consuetudine in detta
terra ed osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare
la decima dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e
concordia perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta
decima.
9. Item perché è osservanza e
consuetudine in detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel
territorio di Racalmuto, per tanto stante la presente convenzione e concordia detto signor conte
concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno
vigna in detto territorio, volendo quella seu
quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di
detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che
quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale
licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e
d’altri arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis
cum juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
10. Item perché è consuetudine ed
antica osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto[1], lo
quale have eletto e creato detto conte e suoi antecessori baroni di detta
terra, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce che
ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta terra possano per consiglio
da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza di detto conte e suoi
successori eligersi tre persone cittadini di detta terra, à tale officio di
rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto consiglio lo rabicoto sia
quello delli tre eletti per detto consiglio, lo rabbicoto sia quello delli
detti tre sarrà confirmato per il conte il quale statim abbia di dare la
pleggeria conforme alla prammatica.
11. Item che è consuetudine ed
osservanza in detta terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì
della gabella della baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li
cittadini ed habitatori e loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per
la presente concordia e convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli
baglij non possano pogliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno,
che poi non sia condannato per dette pene che domandano, e per quello che è
condannato non pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la
presente in quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari
s’osserva quello che per lo passato s’have osservato e per lo presente
s’osserva, cioè cui è obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari
paga denari, e benvero che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto
lo giorno di S. Vito per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari
non sia tenuto nè obligato pagare formento.
12. Item perché è antica consuetudine
ed osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e
suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al
conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché
la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente
concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà
in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli
venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed
arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di
detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di
grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta
quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare
conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la
quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli
padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in
pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
13. Item perché è antica consuetudine
ed osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li
raggioni di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e
feghi fora dello territorio di Racalmuto pagare allo barone, che pro tempore sù
stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è quella quantità medesima per
raggione di terraggio[2], che
pagano alli padroni che ci dunano detti terri, si come per lo presente si paga,
per tanto per la presente convenzione e concordia si patta, e perpetuamente
statuisce, che li cittadini ed habitatori di detta terra, li quali farranno li
loro arbitrij di massaria e seminari in altri lochi, feghi e territorio ultra
lo fego di Racalmuto, che per raggione di tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e
deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che
seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto
pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran
somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la
detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno,
perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo;
e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque
modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà
terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera
raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata
di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per
ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita
che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione
alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio
facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi
bandi, alli quali bandipromettino stare ed acquiescere.
14. Item che è antica consuetudine [3] ed
osservanza in detta terra li cittadini ed abitatori di quella che tanto intra
lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra
chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato
alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse
loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e
contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li
chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto
di terra che semineranno ed hanno
seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e
tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente
convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa
raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo
presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto
terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
15. Item che è antica consuetudine ed
osservanza li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora
dello territorio di detta terra averanno maisi, ristucci ò li vendono à
forasteri di quelli che non obstante non seminano pagarni lo terraggio come
hanno pagato alli baroni che pro tempore sono stati ed al presente al conto,
per tanto per la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che li
cittadini ed abitatori di detta terra, li quali fora di detto territorio di
Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che aviranno maisi e li venderanno à
forestieri, che per detti maisi aviaranno avuto le terre a due terraggi o più
di detti non li pagano, né debbiano pagare più di salme due di formento per
ogni salma di terre di detti maisi e restuccie, e si per manco per ogni salmata
di terre di dette maesi e restuccie haviranno havuto le terre per manco siano
obligati pagare li dui terraggi non innovando cosa alcuna della consuetudine e
confirmandosi nel modo del pagamento di lo terraggio con la promissione del
capitolo della paga dello terraggio di fora.
16.
Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra di
Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo territorio e fego di
Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li loro bestij somerinini
et bestij grossi che s’osservano del modo e dorma che al presente si costuma ed
è consuetudine.
17. Item per la presente
convenzione e concordia il signor conte
si ha contentato e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed
habitatori di Racalmuto patroni di loro vigne e chiuse andando a lavorare le
dette vigne e chiuse per lo tempo statuito solito e consueto che per tale
effetto li cittadini predetti ponno portare le loro bestiame lavoratori, si
concede ch’essendoci vacche lavoratori con le quali lavoreranno dette loro
vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero vitelli loro figli, quelli detti cittadini ed
habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano
liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò
ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si
ha detto di sopra.
18. Item perché è antica consuetudine
ed osservanza in detta terra e territorio di Racalmuto li cittadini ed habitatori di quella ed altri
genti che in detta terra e territorio vendessero li loro beni stabili senza licenza
delli baroni, che pro tempore sù stati ed al presente del conte incurriri in la
pena di perdiri detti beni, e perché si ritrovano al presente alcuni beni
stabili in detta terra e territorio venduti senza ottenere licenza del conte,
onde sono incorsi nella caducità et omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia e
convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li
dimitti la pena delli detti beni venduti
senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce
che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili
esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si
habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e
statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non
si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la
detta licenza pagare la debita raggione di censi.
19. Item perché sole succederi
spessissime volti persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per
travagliare ed interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia
da supplicare à S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare
e statuire si come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia
predicta e non altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando
alcuno à qualche persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima
di la continenzia di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione
contral’accusato, pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la
somma tassata farsila pagare di l’accusaturi
contra lo quali si pozza procedere realiter et personaliter absque quindena e che in questo non si abbia
d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
20. Item che è consuetudine ed
accordio che l’una e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come
li sindachi ed università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte
le spese fatte usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et
extra, benvero che declararo e declarano le presente spese essere alla somma di
scudi ventimila per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo
tentare detto illustre conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in
perpetuum alcuna cosa directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas,
contra la forma, continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu
d’altra cosain quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto
condannato à pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese
un cosa alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo
ipsi sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum
expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum
perché cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
21. Item e qualsivoglia altre
prerogative, consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità,
franchizzi, servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti
osservanzii non previsti nè statuti nè
fattane espressa menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia
s’abbiano di guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati
al presente non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li
presenti capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori
competino e competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di
detta università e dello conte e suoi successori.
22. Item che per l’avvenire né in
nessuno tempo s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e
consuetudini per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in
perpetuum eccetto che non si mettessero ed imponessero con solito ed universale
consiglio more solito.
23. Item che delli presenti
capitulazioni e concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte
quelle clausole, cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est
et non aliter nec alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e
corroborazione si Sua Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re
nostro signore, le quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si
forzerà impetrarle e fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non
altrimente né in altro modo.
24. Item che è antica consuetudine ed
osservanza che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che
principalmente hanno in gabella tenuti di terra inclusi et strasattati, ed
altri territorij per quanto importa pro rata la gabella delli dette terre seù
territorij inclusi e strasattati, si patta e statuisce perpetuamente che di qui
innanzi quella persona che ingabellerà tenuti di terre, che sia di salmi 50 di
terre, non sia obligato se non pagare uno terraggio per salmata di terre di
quello seminerà intendendosici in detta somma di salme 50 tutte le terre
salvaggie che si troveranno in dette terre e territorij, ita che la
gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda ingabellata per una persona
tantum e non per più persone ed ingabellandosi per più persone che siano
obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento giusta la forma dello
capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia non sia più della
terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe vel indirecte,
tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
25. Item che li predetti capitoli
s’abbiano d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente
è come per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università,
quanto per li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in
detta terra.
26. Item che tutte quelle persone
tanto cittadini quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero
manco di salme cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini
quanto come abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di pagare à detto
signor conte à raggione di salma una di formento per ogni salmata di terre che
seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi separati si come sono
al presente.
27. Item perché è stato ed è
consuetudine ed osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta
terra di Racalmuto che tengono chiuse dentro lo territorio di Racalmuto,
Garamoli e Colmitelli di potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per
una salma di terre due per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia
d’osservare detta consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri
lo bestiame somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che
per lo passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius
de Barone delegatus.
[1]) Rabbicoto: commissario
del grano.
[2]) A
margine dell’analogo fondo Palagonia n.° 709 (f.30v) viene segnato
il termine “terragiolo”, ma è definizione del n.° 14 delle consuetudini ad uso
dei fruitori del XVIII secolo, del tutto spuria rispetto al testo del 1580.
[3])
Annotato a margine di questa consuetudine: “terragioli” (però nel documento del
Fondo Palagonia n.° 631 f. 708v.)
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