Gentilissimi, rispettabilissimi, onorevolissimi signori commissari (prefettizi, regionali, nazionali) Commissari governativi (?) del COMUNE DI RACALMUTO
Traggo da un post che si accoda ad altri in ordine a questo evento di grande rilevanza per il mantenimento della quiete sociale a Racalmuto, relativamnte s'intende ad un improvviso risveglio amministrativo per una grandinata fiscale volta al repupero di un quarto di secolo di inadempienze TARSU
Vi sollevo obiezioni, interpretazioni, dubbi, smmarrimaneti e chiedevo delucidazioni in fin dei conti a LOR SIGNORI.
Mi è stata data risposta sia pure indiretta ieri nell'incontro fra ... amici?Mi sono centellinato il processo verbale nella piccola gazzetta comunale e malgradotutto non vi ho trovato nulla al riguardo. Reitero dunque i miei dubbi. C'è speranza di una risposta sia pure stizzosa?
Tutti ne parlano, tutti sanno, tutti sentenziano: ma la TARSU che cosa veramente è?
Mi permetto di esporre semplificazioni non autorevoli ma meglio di niente.
A leggere queste esemplificazioni mi pare non esservi dubbio che la TARSU (ma poi si parlò di TIA) non è certo una IMPOSTA PATRIMONIALE.
Il fatto che taluni comuni (e tra questi il nostro) tendono a rifugiarsi in una imposizione di naturale patrimoniale è solo il segno di inadeguatezza culturale ed amministrativa della macchina di siffatta amministrazione locale.
Finché tarsu è, questi punti sembrano indubitabili:
Trattasi di oneri commisurabili al costo del servizio effettivo;
Sperperi, superfetazioni lucrative, aggiramenti delle regole sugli appalti pubblici sono DEVIANZE censurabili dai cittadini succubi:
Sono oneri da parametrare alle superfici atte a produrre rifiuti di qualsiasi genere; venendo meno tale idoneità la tassa non sarebbe dovuta; se l’idoneità è saltuaria non sarebbe equa una pretesa continuità contributiva;
La tassa è dovuta al comune (e non ad altri);
Il comune opera in regime di privativa; regole per imposizioni sul reddito o patrimoniali non possono invocarsi per obbligazioni di natura più privata che pubblicistica;
Occorrono delibere comunali puntuali e tempestive, atte a non procurare palesi difficoltà applicative;
-il comune deve assicurare un servizio continuativo;
Per i comuni al di sotto dei 35 mila abitanti, il regime subisce strette applicative per le autorità impositive;
In questi casi resta ribadita la natura di Tassa che giammai può venire elevata ad imposta;
Se resta tassa l’importo deve essere commisurato al servizio prestato;
Vero è che incombe sul contribuente l’obbligo della denuncia, ma questi deve essere messo in condizioni di potere fare segnalazioni pertinenti in base a regolamenti specifici e aggiornati, avendo facile conoscenza a che tipo di tassazione è soggetto per caratteristiche del fabbricato, per corretta misurazione delle distanze dalla perimetrazione ed altro;
Deve esserci una corretta e tempestiva iscrizione a ruolo; per le evasioni e le elusioni, necessitano notifiche bonarie (a mio avviso non interruttivi dei termini di prescrizione e comunque non iugulatorie).
Ogni punto va chiarito ed approfondito ma non è questa la sede: non compete certo a me.
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.
Traggo da un post che si accoda ad altri in ordine a questo evento di grande rilevanza per il mantenimento della quiete sociale a Racalmuto, relativamnte s'intende ad un improvviso risveglio amministrativo per una grandinata fiscale volta al repupero di un quarto di secolo di inadempienze TARSU
Vi sollevo obiezioni, interpretazioni, dubbi, smmarrimaneti e chiedevo delucidazioni in fin dei conti a LOR SIGNORI.
Mi è stata data risposta sia pure indiretta ieri nell'incontro fra ... amici?Mi sono centellinato il processo verbale nella piccola gazzetta comunale e malgradotutto non vi ho trovato nulla al riguardo. Reitero dunque i miei dubbi. C'è speranza di una risposta sia pure stizzosa?
Tutti ne parlano, tutti sanno, tutti sentenziano: ma la TARSU che cosa veramente è?
Mi permetto di esporre semplificazioni non autorevoli ma meglio di niente.
A leggere queste esemplificazioni mi pare non esservi dubbio che la TARSU (ma poi si parlò di TIA) non è certo una IMPOSTA PATRIMONIALE.
Il fatto che taluni comuni (e tra questi il nostro) tendono a rifugiarsi in una imposizione di naturale patrimoniale è solo il segno di inadeguatezza culturale ed amministrativa della macchina di siffatta amministrazione locale.
Finché tarsu è, questi punti sembrano indubitabili:
Sono oneri da parametrare alle superfici atte a produrre rifiuti di qualsiasi genere; venendo meno tale idoneità la tassa non sarebbe dovuta; se l’idoneità è saltuaria non sarebbe equa una pretesa continuità contributiva;
La tassa è dovuta al comune (e non ad altri);
Il comune opera in regime di privativa; regole per imposizioni sul reddito o patrimoniali non possono invocarsi per obbligazioni di natura più privata che pubblicistica;
Occorrono delibere comunali puntuali e tempestive, atte a non procurare palesi difficoltà applicative;
Per i comuni al di sotto dei 35 mila abitanti, il regime subisce strette applicative per le autorità impositive;
In questi casi resta ribadita la natura di Tassa che giammai può venire elevata ad imposta;
Se resta tassa l’importo deve essere commisurato al servizio prestato;
Vero è che incombe sul contribuente l’obbligo della denuncia, ma questi deve essere messo in condizioni di potere fare segnalazioni pertinenti in base a regolamenti specifici e aggiornati, avendo facile conoscenza a che tipo di tassazione è soggetto per caratteristiche del fabbricato, per corretta misurazione delle distanze dalla perimetrazione ed altro;
Deve esserci una corretta e tempestiva iscrizione a ruolo; per le evasioni e le elusioni, necessitano notifiche bonarie (a mio avviso non interruttivi dei termini di prescrizione e comunque non iugulatorie).
Ogni punto va chiarito ed approfondito ma non è questa la sede: non compete certo a me.
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.
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