giovedì 24 gennaio 2013

SIGNOR COMMISSARI non sono tipo né flesso, né rispettoso, né sussiegoso! A ottant’anni mica debbo far carriera come giornalista o magari come romanziere di fatti storici inesistenti!


 

Il mio grande amico, diligentissimo talora sino alla pedanteria ma sempre di acutissimo intelletto, LILLO MENDOLA da Regalpetra (nato a Racalmuto e residente a Bari, cognominato in più come PIGNATEDDU non pi ‘ngiuria ma per capirci date le tantissime omonimie) mi rimette questa scottantissima decisione del CONSIGLIO DI STATO, non dell’altro millennio ma dell’altro giorno insomma, forse in tempo per far passare un’altra notte insonne alla nostra eccellente minista in gonnella e spingerla a far dichiarare che Lei a Racalmuto il 24 gennaio non mette piede. Forse così mi spinge a vantarmi che il mio secondo invito a non mettere piede nel Circolo che si onora di onorarla dichiarandola socia onorario è andato a buon fine. E qui devo stare attento perché certi suoi MISSI ROMANI sono di pelle diafana e pronti ad avvalersi dei loro avvocati di fiducia ( ma pagati dal Comune?) per fare scattare non so se denunce o querele anche se in fondo tu li elogi come credo di aver fatto io nella mia veste di dichiarato e confermato blogger di questo blog. Anche se ti spertichi in elogi, magari per captatio benevolentiae? Anche! Non parlare al Conducente stava scritto una volta negli scassatissimi autobus di Ruguardu Savatteri che mi portavano in  Seminario a Giurgenti (e mi facevano venire anche il mal d’auto per quei mefitici effluvi da pessima nafta). Ma in fin dei conti avrò scritto sei o sette postulazioni denunciando usi ed abusi degli uffici a loro sottoposti. Apprendo naturalmente dal loro giornaletto di fiducia MALGRADOTUTTO che, insomma, si sono incazzati e chiederanno giustizia con i loro ”legali di fiducia”. Spero in Dio. Ho fatto l’esame di coscienza come quando impubere me lo facevano fare in seminario, e forse un peccatuccio di lesa  maestà l’ho commesso. Confiteor. Quanti pater ave e gloria devo recitare? Ma in fin dei conti quale il mio peccato? Ho ammonito i miei tre amministratori di nomina romana da lontano perché in Comune ci stanno sì e no una volta la settimana, perché invitati da Sergio Scimè in un importante ed affollatissimo comizio cittadino, il povero Scimé se l’è vista brutta per assenza del reclamato interlocutore e manco il massimo nostro tassaiolo comunale si è visto (ha preferito la comoda poltrona di Sergio Rizzo). E li ho ammoniti che se ritengono il loro alto mandato come semplice attività tecnico-amministrativo, quando qualcuno firma 1600 ingiunzioni (salvo errori al ribasso) in LIMINE (27 dicembre se non erro) non sai se per presa visione del COMUNE dei commissari, per avallo o per rinvio ricettizio o per supplenza o per reiterazione di incomprensibili AUTORIZZAZIONI i MISSI ROMANI non possono lavarsi le mani: mi dovrebbero ringraziare, no? E in certo qual senso l’hanno fatto convocando in fretta e furia non so chi? A me non mi hanno invitato, altri blogger petulanti non li ho visti in una foto di famiglia in cui come in un quadro di un certo Leonardo da Vinci ho visto il solito emergente giornalista di paese con la faccia ossequiente rivolta a lor signori.  Mi sono detto: meglio di niente.

Vien fuori ora questa decisione del Consiglio di Stato. Mi vien fatto di domandare quale è il quadro NON INDIZIARIO ma di elementi “concreti, univoci e rilevanti”? Le ciarlate di “GIOCHI DI POTERE”? I poveri magistrati giudicanti non riescono ancora a trarre un ragno dal buco e rinviano, secondo me sine die! Le grandi manovre mafiose di due bravissimi RACALMUTESI che i giudici non amministrativi hanno detto: ma costoro che cosa c’entrano? Condanniamo il MINISTERO DELL’INTERNO alle spese! Le quisquilie o parvae materiae di qualche incarico di qualche centinaia di euro al marito di una certa signora o altre sciocchezzuole? Quando leggo le sapide difese (attacchi) del ex sindaco Totò Petrotto, io mi convinco; gli do ragione anche dall’alto della mia semisecolare attività ispettiva pubblica d’alto bordo. E’ peccato fidanzarsi (e purtroppo lasciarsi) con una splendida fanciulla di una famiglia chiacchierata? E’ crimine essere figlia di un mio affine di ampia ossatura che dicono che fu quello che fu, ma nessuno l’ha mai provato? E’ infiltrazione mafiosa essere incappati nei rigori della giustizia per qualche sigaretta fumata o passata all’amico appena nominati assessori ma subito rinunciando quasi una diecina di anni fa? A mio avviso invece finire sotto inchiesta e magari prosciolti PENALMENTE  e senza indagini amministrative tornare come nulla fosse stato addirittura ad un doppio incarico pubblico  forse la dice lunga.

Tutto ciò detto, la pubblica amministrazione, il signor ministro debitamente ragguagliato dai suoi MISSI e chi di dovere (come si dice) dovrebbero fare atto di RESIPISCENZA e procedere ad atto (stavolta, sì) di AUTOTUTELA ed annullare il proprio atto di scioglimento degli organi elettivi del Comune. Manca il famoso “quadro di elementi, certi, univoci e rilevanti”. Bordello amministrativo? Quanto se ne vuole, omesse iscrizioni in bilancio di entrate tributarie accertate, anche; svista del fatto che se si dichiara CERTO un onore tributario di pertinenza esiste il dovere dell’immediata iscrizione in bilancio comunale e basterebbero tutte le pretese che io ho scandagliato in lunghi files dell ALBO PRETORIO racalmutese in quel di maggio luglio perché il patto di stabilità o altre  f… si ribaltasse e non fosse più ammessa l’adozione di aliquote massime  nell’applicare l’IMU. Comincio a temere che vi sia una flessione nell’obbligo di vigilanza. Così detto che faccio diffamazione a mezzo stampa (informatica)? Certo non sono tipo né flesso, né rispettoso, né sussiegoso! A ottant’anni mica debbo far carriera come giornalista o magari come romanziere di fatti storici inesistenti!



Amministrativo o 2013, 00:03

Scioglimento Comune per infiltrazione mafiosa: no indizi, ma elementi concreti ed univoci

Per il Consiglio di Stato, non basta un semplice quadro indiziario ma per superare la volontà elettorale e procedere allo scioglimento dell’ente, ma servono elementi concreti,univoci e rilevanti

 

Il Consiglio di Stato (sezione terza) con la sentenza n.00126/2013 ha deciso che il consiglio comunale di Bordighera non andava sciolto per infiltrazioni mafiose; i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, presentato dall’ ex Sindaco Giovanni Bosio e dalla sua ex maggioranza consiliare, contro la sentenza di primo grado del Tar Lazio che aveva confermato i rilievi del Ministero dell’Interno circa la sussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento delle ente locale ex art. 143 d.lgs. 267/2000.

Il supremo organo della giustizia amministrativa ha esaminato le doglianze dei ricorrenti circa la “la violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall’ art. 2 comma 30, della legge n. 94 del 2009, nonché per eccesso di potere nei profili della contraddittorietà e del difetto di motivazione della relazione ministeriale”, osservando al riguardo che l’art.143 nel testo originario, elevava a presupposto dello scioglimento del consiglio il riscontro di “elementi” che siano espressione di “collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata”, ovvero di “forme di condizionamento degli amministratori stessi”, tali da alterare la libertà di determinazione degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità dell’ Amministrazione comunale “nonché il regolare funzionamento dei servizi” ovvero ”che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Il testo novellato(nel 2009) ha previsto che detti elementi devono qualificarsi come “concreti, univoci e rilevanti”, in contrario all’ ordine argomentativo del T.A.R., non è quindi sufficiente un mero quadro indiziario fondato su “semplici elementi”, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale.

Secondo il Consiglio di Stato, il Prefetto di Imperia si era mosso con coerenza rispetto al dato normativo e alla circolare del Ministero dell’interno per l’attuazione della norma(ex art.143 d.lgs. 267/2000), rilevando l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del comune di Bordighera; di avviso contrario invece l’allora ministro Maroni che propose la misura amministrativa al Presidente della Repubblica, ma per i giudici: “si rende tuttavia necessario che il contrario avviso sia sostenuto da uno congruo corredo motivazionale che dia puntualmente atto, anche a mezzo di un supplemento di istruttoria, delle ragioni che rendono prevalente lo scioglimento del consiglio comunale con incidenza sul consenso a suo tempo espresso dall’elettorato e i ricorrenti correttamente deducono che la proposta ministeriale non aggiunge ulteriori elementi motivazionali idonei a consentire il superamento delle risultanze istruttorie che, sul piano fattuale, avevano escluso l’esistenza dei presupposti per pervenire alla misura dissolutoria.”

Questa vicenda mette in luce ancora una volta la questione circa i presupposti che devono stare alla base di un provvedimento cosi duro come il decreto di scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose. Al riguardo, rappresentava un orientamento consolidato della giurisprudenza: “che l’uso, da parte della legge, di una terminologia ampia e indeterminata nell’individuazione dei presupposti per il ricorso alla misura straordinaria è indicativo della volontà del legislatore di consentire un’indagine sulla ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe ( C. Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2615)”.

Ma le modifiche apportate nel 2009, con il famoso pacchetto sicurezza del governo Berlusconi, incidono sulla disciplina dei presupposti e per alcuni rendono più difficoltosa l’interpretazione e l’applicazione della legge (come dimostra il caso in oggetto) tanto che un autorevole magistrato di Cassazione il Dott. Raffaele Cantone ha osservato: “la riforma del 2009, che ha modificato lo scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose ha indebolito moltissimo, l’Istituto; i comuni che vengono sciolti sono molto meno e in gran parte di quei casi, il Tar sta annullando tutti gli scioglimenti”; secondo altri invece l’intervento del legislatore, al fine di rendere più rigoroso l’onere probatorio alla base del provvedimento di scioglimento, è stato utile per evitare la troppa discrezionalità, nell’utilizzo dello strumento normativo, presente prima della riforma. Una situazione quindi che potrebbe aprire nuovi scenari circa l’orientamento dell’attività d’indagine dell’autorità amministrativa ma anche nell’ambito del controllo giurisdizionale dei giudici amministrativi, con una nota non di poco conto l’inquinamento della Pubblica Amministrazione ad opera della criminalità organizzata cesserà o si ridurrà notevolmente solo se i partiti politici,la società civile e il mondo della burocrazia rifiuteranno in maniera decisa ogni tipologia di malaffare.

 

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