Tutti ne parlano, tutti sanno,
tutti sentenziano: ma la TARSU che cosa veramente è? Mi permetto di esporre
semplificazioni non autorevoli ma meglio
di niente.
A leggere queste
esemplificazioni mi pare non esservi dubbio che la TARSU (ma poi si parlò di
TIA) non è certo una IMPOSTA PATRIMONIALE.
Il fatto che taluni comuni (e
tra questi il nostro) tendono a rifugiarsi in una imposizione di naturale
patrimoniale è solo il segno di inadeguatezza culturale ed amministrativa della
macchina di siffatta amministrazione locale.
Finché tarsu è, questi punti
sembrano indubitabili:
-
Trattasi di oneri commisurabili al costo
del servizio effettivo;
-
Sperperi, superfetazioni lucrative, aggiramenti
delle regole sugli appalti pubblici sono DEVIANZE censurabili dai cittadini succubi:
-
Sono oneri da parametrare alle superfici atte a
produrre rifiuti di qualsiasi genere; venendo meno tale idoneità la tassa non
sarebbe dovuta; se l’idoneità è saltuaria non sarebbe equa una pretesa
continuità contributiva;
-
La tassa è dovuta al comune (e non ad altri);
-
Il comune opera in regime di privativa; regole
per imposizioni sul reddito o patrimoniali non possono invocarsi per
obbligazioni di natura più privata che pubblicistica;
-
Occorrono delibere comunali puntuali e
tempestive, atte a non procurare palesi difficoltà applicative;
-
-il comune deve assicurare un servizio
continuativo;
-
Per i comuni al di sotto dei 35 mila abitanti,
il regime subisce strette applicative per le autorità impositive;
-
In questi casi resta ribadita la natura di Tassa
che giammai può venire elevata ad imposta;
-
Se resta tassa l’importo deve essere
commisurato al servizio prestato;
-
Vero è che incombe sul contribuente l’obbligo
della denuncia, ma questi deve essere messo in condizioni di potere fare
segnalazioni pertinenti in base a regolamenti specifici e aggiornati, avendo
facile conoscenza a che tipo di tassazione è soggetto per caratteristiche del
fabbricato, per corretta misurazione delle distanze dalla perimetrazione ed
altro;
-
Deve esserci una corretta e tempestiva
iscrizione a ruolo; per le evasioni e le elusioni, necessitano notifiche
bonarie (a mio avviso non interruttivi dei termini di prescrizione e comunque
non iugulatorie).
Ogni punto va chiarito ed
approfondito ma non è questa la sede: non compete certo a me.
Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è
prevista dal Decreto
Legislativo n. 507/1993
che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta
e successivo smaltimento
dei rifiuti usando come
parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono
avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosiddetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.
Indice
|
Natura della tassa [modifica]
Il
presupposto della tassa è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a
qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di
smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto
impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a
produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Infatti, fatta
eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, l’importo
da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiuti prodotti, ma
alla quantità di spazi occupati. Tali presupposti danno a questa tassa natura
di imposta anziché di tassa, il cui importo viene invece commisurato al
servizio prestato. Un altro elemento che lascia propendere verso la natura di
tributo è dato dal fatto che la TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque tipo di
servizio.
Soggetti passivi [modifica]
Soggetti
passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte
operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune
impositore.
Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.
Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.
Le categorie [modifica]
L'Ente
territoriale, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui
corrispondono delle tariffe al metro quadro: ogni categoria identifica dei
gruppi all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di
immobili destinati ad attività economiche o a scopo residenziale. Le categorie
possono essere suddivise in due gruppi principali: gli immobili a uso domestico
e quelli ad uso non domestico. Un negozio sarà inserito nella categoria
"non domestico", mentre in quello "domestico" andranno le
abitazioni o i box se pertinenze delle abitazioni stesse. La tariffa, applicata
al metro quadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia e potenziale quantità
di rifiuto prodotto. Al supermercato o al negozio di frutta e verdura o
alla pescheria sarà applicato di norma una tariffa più alta rispetto
all'abitazione. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata
all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile
dell'immobile. Un solo abitante di una casa di 100 m2 paga di più di
cinque persone che risiedono in un alloggio di 50 m2, tranne che nel
comune di Teramo dove invece la TARSU è calcolata
tenendo conto anche del numero dei componenti residenti presso l'abitazione.
Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
Riscossione del tributo [modifica]
Il comune
riscuote la tassa con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con
l'emissione di cartelle esattoriali che possono essere anticipate da un avviso
di pagamento detto anche avviso bonario che permette al cittadino di pagare
senza i costi di notifica della cartella e al comune di incassare prima le
somme.
Il Comune non può comunque incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e smaltimento
Il Comune non può comunque incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e smaltimento
Normativa attualmente in vigore [modifica]
- Legge 15 novembre 1993, n.
507, in
materia di Normativa TARSU
Collegamenti esterni [modifica]
- Governo Locale, un sito, completamente
gratuito, con tutte le norme, i contratti di lavoro, la prassi e la
modulistica di interesse degli enti locali.
- Forum del Governo Locale, forum per gli scambi di
opinioni tra operatori degli enti locali.
- Legislazione e giurisprudenza -
Comunitaria, Nazionale e regionale in materia di rifiuti, Rivista Giuridica On Line
- Ed. AmbienteDiritto.it - ISSN 1974-9562
Da gennaio 2013 arriva Tares, la nuova Tassa sui rifiuti
Che cos’è la Tares?
Questo tributo, previsto già un anno fa dal Decreto Salva-Italia, andrà a sostituire l’ormai obsoleta Tarsu o la Tia e (con un apposito incremento studiato ad hoc, pari a 30 centesimi per metro quadrato) servirà anche per finanziare i cosiddetti “Servizi indivisibili” prestati dagli Enti Locali, vale a dire quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
Un esempio di servizio indivisibile è rappresentato dall’illuminazione pubblica o dalla manutenzione delle strade pubbliche. Servizi di cui indubbiamente beneficiamo tutti, ma per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro.
Chi è tenuto al pagamento della Tares?
Non è necessario essere proprietari di una casa per essere annoverati tra i soggetti obbligati al versamento del nuovo tributo.
La nuova Tares, infatti, colpirà tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzeranno un bene immobile.
Quali sono i termini di versamento?
Per l’anno 2013, l’importo totale sarà suddiviso in 4 rate con scadenze prefissate nei mesi di:
-gennaio;
-aprile;
-giugno;
-dicembre.
In riferimento ai termini di scadenza, non sembra essere contemplata alcuna possibilità di variazione da parte degli Enti Locali, ma dal 2014 sarà possibile effettuare il versamento totale in un’unica soluzione con scadenza a giugno.
Si ma… quanto ci costa?
Vista la novità del tributo, vale la pena soffermarsi un istante per chiarire in che modo la nuova Tares graverà sul bilancio familiare di ogni singolo cittadino.
In prima battuta, è d’obbligo chiarire subito che sarà sicuramente più onerosa della vecchia Tarsu e della Tia, poiché dovrà assolvere ad una triplice funzione.
Infatti, oltre a coprire l’importo delle attuali tasse per i rifiuti, la Tares dovrà:
-garantire la totale copertura dell’onere sostenuto per l’annesso servizio;
-assicurare un introito aggiuntivo pari a 30 centesimi a metro quadrato per finanziare i servizi indivisibili.
Per quest’ultimo aspetto, si deve precisare che l’incremento dei 30 centesimi potrà essere innalzato dai comuni fino a 10 centesimi in più.
In buona sostanza, le prime tre rate del 2013 (gennaio, aprile e giugno) saranno calcolate considerando l’incremento di 30 centesimi a metro quadrato.
Sulla rata di dicembre infine, ci sarà la resa dei conti con rispettivi conguagli, laddove i vari comuni decidessero di applicare l’aumento unitario di 10 centesimi per ogni metro quadrato.
Un meccanismo semplice dunque e, a guardar bene, nemmeno così sconosciuto.
Analizzandolo attentamente, infatti, ci si rende conto che quest’ultimo ricorda molto il procedimento operativo attuato per l’Imu e, come vedremo prossimamente non è l’unico punto in comune che la Tares condivide con l’ormai ben nota imposta.
19 dicembre 2012 alle 19:46 Ci stanno massacrando , perchè non tassate anche l’aria che respiriamo…….siamo stanchi manca veramente poco per esplodere.
19 dicembre 2012 alle 20:11 Vogliamo sapere come saranno fatti i conti, quanto ci costera’, perche’.
Vogliamo saper quanto ci costate e perche’.
Vogliamo sapere chi sono i politici che la approvano cosi’ da evitare di dare loro il voto.
SiamoLogiciPerdiana
19.12.2012 ore 20:11
20 dicembre 2012 alle 00:32 la nuova Tares graverà sul bilancio familiare di ogni singolo cittadino.
ma ! non era piu semplice eliminare tutti gli imboscati che siedono nelle nostre “ENTI LOCALI”.
20 dicembre 2012 alle 09:22 nuovi oneri per i cittadini….e poi l’illuminazione e le strade sono un disastro!
Dove abito io bisogna stare attenti a dove si corre, spesso in bicicletta diventa difficoltoso riuscire a rimanere in sella e per le strade molti lampioni non funzionano. Prima il minimo indispensabile cioè strade in ordine e luci funzionanti e forse la gente sarà più “felice” di pagare!
20 dicembre 2012 alle 09:46 Un altro salasso che renderà più precaria la vita delle fasce meno abbienti.
21 dicembre 2012 alle 13:30 oltre a dirci quanto si spende prego il giornalista di dire che bisogna guardare bene le detrazioni o riduzioni che si possono avere in special modo in quelle attività dove si producono rifiuti speciali. Nessuno ne parla ma sono previste riduzioni anche per alcune tipologie familiari (persona sola, figlio con handicap, …..) riportete ne regolamento comunale
21 dicembre 2012 alle 20:32 La colpa è solo nostra! Tanto in Italia tutti vanno in vacanza tutti e dico tutti fanno veramente pochi sacrIfici! Tanto se nn paghi ti tolgono tutto! È noi zitti e paghiamo! Bisogna che ci svegliamo!
22 dicembre 2012 alle 14:29 Questa nuova Tares, insieme all’addizionale sui cosiddetti “servizi indivisibili” è stata introdotta con il decreto fiscale sul federalismo del marzo 2011, con partenza dal 2013. Così come l’IMU, con le aliquote fino al 10,6 per mille. L’unica modifica operata da Monti è stata anticipare l’IMU di un anno e applicarla, con detrazione di 200 euro, anche sulla prima casa (ma la stragrande maggioranza del gettito della nuova imposta, 21 miliardi su 24, deriva dalla tassazione delle seconde case e simili, come previsto nel decreto). Inoltre entrambe le nuove tasse (o imposte che dir si voglia) sono indipendenti dal reddito; in più per l’IMU non si considera il numero degli immobili posseduti (aliquote uguali per tutti, niente progressività, come dice la Costituzione), mentre per quanto riguarda la Tares non si tiene conto del numero degli occupanti la casa né della durata del’utilizzo nell’arco dell’anno.
23 dicembre 2012 alle 15:58 In questo Paese si parla solo di imposizioni fiscali, mai una notizia rassicurante!
10 gennaio 2013 alle 08:15 ma per gli esercizi commerciali quanto sara’ l’aumento?
11 gennaio 2013 alle 10:18 Vediamo se qualcuno puo’ darmi una risposta…….
Io abito in campagna, non ho illuminazione, fogne, strade, la manutenzione delle stesse e’ da molti anni totalmente sulle mie spalle (pur essendo strada comunale), i rifiuti li carico sulla mia auto quasi tutte le mattine e li scarico a 2 km di distanza questo perche’ mi e’ stato risposto dal comune che gli automezzi per la raccolta porta a porta rischiano di rompersi se arrivassero fino a casa mia,……..
Ovviamente nonostante cio’ ho sempre continuato a pagare la TARSU( circa 450 euro all’anno) senza nessun tipo di sconto…….. Adesso mi dite: PERCHE’ DOVREI PAGARE 0.40 CENTESIMI IN PIU’ PER I COSIDETTI SERVIZI INDIVISIBILI?
13 gennaio 2013 alle 16:06 ci avevano detto che l’I.C.I. era onnicomprensiva di tributi vari ( bollatura metro, tassa sui cani, ed altro) ! Ora bisogna pagare l’illuminazione delle strade !
17 gennaio 2013 alle 13:30 Aumenta tutto e ovviamente perchè non aumentare la tassa sui rifiuti. Ma rispetto a quale valore aggiunto? Dove vivo, non la raccolgono neppure e raramente c’è un operatore addetto alla pulizia delle strade. Di che parliamo?