GIOVANNI III
DEL CARRETTO
Figura centrale nello snodo dei feudatari di Racalmuto, fu anche colui che seppe portare all’apice la signoria carrettesca della nostra terra. Alla morte del padre s’insedia nel castello baronale con puntiglioso rispetto della liturgia feudale. Invia a Palermo come suo procuratore il magnifico Artale Tudisco - di cui sopra - ed il 28 gennaio 1519 ottiene la rituale investitura.
Giovanni III del Carretto, appena barone, si sarebbe macchiato della committenza di un delitto contro i Barresi di Castronuovo. Così racconta il suo lontano pronipote Vincenzo di Giovanni. Ma sarà stato poi vero? Si dà il caso che gli atti disponibili ce lo raffigurano - per quel che vedremo - un uomo religiosissimo, al limite del bigottismo, prodigo con preti, monaci e chiese. Anche con il suo notaio, quel Jacopo Damiano che finì sotto tortura nelle segrete del Santo Uffizio. Per eresia, si scrisse. Per eccessiva indulgenza verso gli eccessivi empiti di prodiga religiosità del suo assistito in punto di morte, abbiamo voglia di pensare noi.
Il Baronio ce lo descrive ovviamente in termini esageratamente elogiativi. Traducendo dal latino, per quello storico di casa del Carretto «Da Ercole si ebbe Giovanni III, singolare figura per prudenza e per intemerata virtù. Carlo V quando fu a Palermo lo coprì di mirabili onori. Di tal che, sia per la propria che per l’avita nobiltà, fu degno di stare con grande onore tra i Dinasti. Giovanni ebbe due figli: il primogenito Girolamo ed il glorioso Federico che divenne barone di Sciabica.» (vedi op. cit. §§ 75 e 76)
Sul citato Giovanni fornisce lumi il processo n. 1175.() Ne abbiamo fatto già qualche richiamo. Siccome lo riteniamo basilare per la storia racalmutese del secolo XVI, lo trascriviamo, traducendo, quando occorre, dal latino.
«N.° 1175 - In Palermo nell’ufficio del Protonotaro del Regno di Sicilia, sotto la data del 28 gennaio, VII^ Ind., 1519.
«Memoriale esibito e presentato nell’Ufficio del Protonotaro del Regno di Sicilia, dall’ill. Artale de Tudisco, procuratore del magnifico signore don Giovanni del Carretto, figlio primogenito, legittimo e naturale, unico ed universale erede del quondam magnifico Ercole del Carretto, un tempo signore e barone della terra di Racalmuto (Rayalmuti), che teneva e possedeva la detta terra di Racalmuto con il suo castello e fortilizio, nonché con i suoi diritti e pertinenze a seguito della morte del prefato quondam magnifico Ercole, suo padre.
E tanto per prendere l’investitura della detta baronia con i suoi diritti e pertinenze tanto per la morte del signor nostro Re Ferdinando, di gloriosa memoria, quanto per la successione delle maestà cattoliche, la Regina Giovanna ed il Re Carlo, signori nostri invittissimi, quant’anche per la morte del prefato quondam magnifico Ercole del Carretto, suo padre.
«Innanzitutto, si afferma che il detto quondam magnifico Ercole del Carretto, padre del detto magnifico don Giovanni, al tempo della sua vita, e fino alla sua morte, tenne e possedette la terra di Racalmuto, con il suo castello e fortilizio, nonché con i suoi diritti e pertinenze, cambiando tutti gli ufficiali tutte le volte che piacque al medesimo quondam magnifico barone Ercole e percependo e facendo percepire i relativi frutti, redditi e proventi da vero signore e padrone.
«Del pari, si testimonia che il prefato magnifico signore Giovanni del Carretto fu ed è figlio primogenito, legittimo e naturale del detto quondam magnifico Ercole e come tale e per tale lo teneva, trattava e reputava, così come era dagli altri tenuto, trattato e reputato.
«Del pari, si afferma che il detto quondam magnifico Ercole del Carretto, un tempo signore e barone della detta terra e padre del detto magnifico signor Giovanni del Carretto, quando piacque al Signore, morì e defunse nel castello della predetta terra di Racalmuto, sotto la data del mese di gennaio, VI^ Ind., 1517, lasciando superstite e successore in detta baronia il detto magnifico quondam Giovanni del Carretto, dello stesso quondam magnifico Ercole figlio unico, legittimo e naturale, ed avendo prima redatto testamento solenne in mano del notaio Antonio Quaglia del città di Agrigento, sotto il giorno 27 del predetto mese di gennaio, testamento nel quale venne istituito suo universale erede il detto magnifico signor Giovanni.
«Del pari, si afferma che, morto e defunto il detto magnifico Ercole, il detto magnifico don Giovanni del Carretto, quale figlio legittimo e naturale del detto quondam magnifico Ercole, e come successore legittimo in detta baronia, ebbe per il tramite del suo procuratore, prese e conseguì l’attuale, reale e corporale possesso della detta terra di Racalmuto con il suo castello e fortilizio, nonché con i suoi diritti e pertinenze, secondo quanto risulta dal rogito celebrato nella terra e nel castello predetti dal notaio Antonio Quaglia della città di Agrigento in data 16 di gennaio VI^ Ind. 1517.
«Del pari, si afferma che in questo regno di Sicilia fu ed è fama pubblica e voce notoria che il prefato cattolico Re Ferdinando, di gloriosa memoria, morì e che il suo ultimo giorno di vita cadde nel mese di gennaio della IV^ indizione [1516] passata prossima ed a lui successe in tutti i suoi dominî e regni la serenissima Regina donna Giovanna, sua figlia legittima e naturale, nonché il cattolico ed invittissimo Re Carlo, della stessa regina Giovanna figlio primogenito e naturale. Così fu ed è la verità.
«Del pari, si afferma che al fine di prestare il debito giuramento e l’omaggio della dovuta fedeltà e del vassallaggio, nonché di ottenere l’investitura della predetta terra e castello, con tutti i suoi diritti e pertinenze - tanto per la morte di Re Ferdinando, di gloriosa memoria, quanto per la morte del proprio padre - seriamente creò ed istituì suo procuratore il magnifico illustre Artale de Tudisco, come risulta dalla procura agli atti dell’egregio notaio Giovanni de Malta, in data 26 del presente mese di gennaio VII^ Ind. 1519.
«Testi ricevuti ed esaminati nell’ufficio del Protonotaro del Regno a richiesta ed istanza del magnifico don Giovanni del Carretto, figlio legittimo e naturale del quondam magnifico don Giovanni del Carretto, al fine di prendere l’investitura della baronia di Racalmuto, tanto per la morte del Re Ferdinando, di gloriosa memoria, quanto per la morte del magnifico Ercole del Carretto, suo padre e signore di detta terra.
«Il Nobile Alonsio de Calderone giura solennemente per testimoniare che: “stando ipsu testimonio como uno degli domestichi di lo quondam magnifico Herculi lu Garretto baruni di Rayhalmuto vidia dicto magnifico regiri et governari la dicta terra et in quella permutari li officiali et rescotiri et fachendosi rescotirj li renditi et proventi di dicta terra comu veru signuri et patruni; et canuxi lo dicto don Joanni de Carrectis esseri figlo primogenito et unico di dicto quondam signuri Erculi lu Garrecto, a lo quali lo dicto quondam magnifico Herculi tenia et reputava per figlo unico et primo genito et da tucti accussì era tenuto, trattato et reputato; lo quali dicto quondam magnifico Herculi baruni fu mortu in lo castello di dicta terra et lo presenti testimonio lo vitti sepelliri et secondo intisi dicto testimonio dicto magnifico Herculi innanti sua morti fichi testamento ...”
«Francesco Maganero giura solennemente per testimoniare in modo del tutto conforme alla testimonianza resa prima.
«Il nobile Andrea de Milazzo giura solennemente per testimoniare in modo del tutto conforme alle testimonianze rese prima.
«I nobili Antonino Palumbo, Alonso de Silvestro e Gaspare Sabia giurano solennemente per testimoniare che: “in questo Regno di Sicilia fu ed è fama pubblica e voce notoria che il prefato cattolico Re Ferdinando, di religiosa memoria, haviri passato de questa vita in sancta gloria in lo misi di ginnaro anni IIIJ Ind. proximae decursae a lu quali successiru in tutti soj reamj et segnurij la serenissima regina dop.na Johanna sua figla legittima et naturali et lo catholico et invictissimo re Carlo della stessa Giovanna figlio primogenito, legittimo e naturale ... “
«E’ da sapere come fra gli altri capitoli del testamento del quondam spettabile Ercole del Carretto, barone della terra di Racalmuto, vi è l’infrascritto capitolo.
«Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, amen. Nell’anno dall’incarnazione 1517, nel mese di gennaio, il giorno 27, VII^ indizione, in Racalmuto e nel castello del magnifico e spettabile signor Ercole del Carretto [si raccolgono le ultime volontà testamentarie], accese tre candele verso la quinta ora della notte.
«E poiché capo e principio di ogni testamento fu ed è l’istituzione dell’erede universale, così il detto magnifico e spettabile signor Ercole, testatore, istituì, fece ed ordinò suo erede universale il magnifico e spettabile signor D. Giovanni del Carretto, suo figlio legittimo e naturale, nato e procreato da lui e dalla quondam magnifica e spettabile donna Marchisa del Carretto, un tempo prima moglie dell’illustre e spettabile testatore sopraddetto.
«E tale eredità si estende sopra tutti i beni suoi, mobili e stabili, presenti e futuri, amovibili ed inamovibili, nonché in ordine a tutti i debitori ovunque esistenti e meglio individuabili e designati, e principalmente nella baronia, nei feudi e nei territori di Racalmuto, con tutti i suoi diritti, redditi, emolumenti, proventi, onori ed oneri della detta baronia a giusto titolo spettanti e pertinenti, secondo la serie ed il tenore dei suoi privilegi e dei suoi indulti e concessioni, in una con l’amministrazione della giustizia giusta la forma dei suoi privilegi.
«Dagli atti miei, notaio Antonino Quaglia agrigentino.
«26 marzo - VI^ Ind. - 1518.
«A tutti e singoli i chiamati ad ispezionare seriamente, vedere e leggere il presente atto pubblico, sia evidente e noto che esso fu redatto da me notaio, con i testimoni infrascritti, presso il castello della terra e baronia di Racalmuto nel Regno di Sicilia.
« Si è costituito il magnifico signor Cesare del Carretto quale procuratore del magnifico e spettabile signor don Giovanni del Carretto, signore e barone della predetta terra e baronia di Racalmuto, figlio primogenito, legittimo e naturale del magnifico e spettabile quondam signor Ercole del Carretto, morto di recente nella detta terra e dipartitosi da questa vita adempiendo tutte le formalità necessarie per conferire alle sue ultime volontà la totale validità.
«Peraltro, con pubblico strumento redatto in carta membrana, sono state espletate le conseguenti formalità in modo solenne presso la città di Napoli il primo marzo VI^ indizione 1518 per mano del nobile ed egregio Bartolo Carloni della stessa città di Napoli, abilitato notaio per tutto il regno di Napoli .
«Di tal che è stato preso, recepito e tenuto - così come si prende, si recepisce e si tiene - il naturale, reale e corporale possesso della predetta terra e baronia di Racalmuto per tatto e tocco delle chiavi del castello della stessa terra e baronia, nonché della porta e del cantone dello stesso castello, aprendo e chiudendo, entrando ed uscendo dal castello ad libitum senza l’opposizione di alcuno.
«Se ne attesta quindi il possesso con tutti i singoli relativi diritti e pertinenze. E se ne redige atto in segno di vera presa del possesso naturale, reale e corporale della predetta terra e baronia, con tutti i singoli suoi diritti e pertinenze, acquisendone l’integrità dello stato della stessa terra e baronia sotto il profilo del dominio, quale configuratosi con le sue spettanze e pertinenze giusta la forma, la serie ed il contenuto dei privilegi della ripetuta baronia.
«E continuando nella presa di possesso, fattane l’acquisizione, il procuratore mutò e depose nella detta terra gli ufficiali; in essa quindi nominò altri ufficiali e cioè: innanzitutto istituì e nominò capitano della medesima terra Nardu lu Nobili; giudice il nobile Scipione lu Carretto; giudice ordinario e militare, il magnifico signore don Paolo de Mistrectis.
«Del pari, nominò Giurati: Enrico lu Nobili; Pietro d’Acquisto, Vito Taibi e Andrea Gulpi. Come Castellano del predetto castello fu chiamato il magnifico signore don Giovanni Benigno de Tudisco; come Segreto, il magnifico Silvestro de Urso; come Maestro Notaro il magnifico Gilberto de Tudisco.
«E per segno di quanto precede, il predetto procuratore - a tal ultimo titolo - fece redigere il presente atto pubblico da valere per ogni luogo e tempo.
«Testi: il magnifico Matteo del Carretto, il magnifico Jo: Artale Tudisco, il magnifico Teseo de Torres ed il nobile Giacomo de Alletto.
«Dai miei atti, notaro Antonino Quaglia agrigentino»
«26 gennaio VII^ Ind. 1519
«Il magnifico don Giovanni del Carretto, barone e signore della terra di Racalmuto, presente innanzi a noi, spontaneamente - con ogni miglior modo e forma con cui più preclarmente può essere detto e fatto - costituì, scelse, creò e solennemente nominò come suo vero ed indubitato procuratore, attore, nuncio speciale il magnifico Giovanni Artale Todisco.
«Questi, presente ed accettando l’onere della infrascritta procura del tutto volontariamente, compare a nome e per conto e parte del predetto magnifico costituente dinanzi l’ill. signor Viceré per prendere l’investitura della terra e baronia con relativo castello di Racalmuto, nell’integrità del suo stato e nella pienezza dei suoi diritti e pertinenze, sia per la morte di Re Ferdinando, di gloriosa memoria, sia per la successione delle invittissime cattoliche maestà, la regina Giovanna ed il Re Carlo, signori nostri invittissimi, e sia per la morte del quondam magnifico Ercole del Carretto, il di lui padre.
«Al contempo, il procuratore, in nome e per parte del predetto magnifico mandante, si presenta per prestare il giuramento e rendere l’omaggio di debita fedeltà e vassallaggio nelle mani dell’illustre e potente signore viceré, nonché per svolgere quant’altro occorra per prendere la predetta investitura, non mancando il detto magnifico mandante di obbligarsi sotto vincolo di ipoteca etc. Così giurò etc.
« Testi: nobile Pietro Pasta e magnifico Vito Paladello.
«Ex actis meis no. Joannis de Malta de Panhormo, extratta est praesens copia manu aliena. - Collatione salva.»
«Pro Magnifici don Joannis de Carrectis baronis Rayhalmuti investitura
VII^ Ind. 1519 - 1518-19 - p.° februarii VII^ ind. [1519] : fiat investitura solemnibus adimpletis processibus».
Da questo processo, che - pur nella sua contorsione - è il meno complesso dei processi d’investitura dei Del Carretto, emergono due o tre istituti molto peculiari del diritto feudale della nostra terra di Racalmuto:
- Diritto dei baroni all’amministrazione della giustizia. Un secolo dopo, il pingue vescovo di Agrigento Horozco cerca pretestuosamente di contrastarlo, fingendosi paladino di un omicida, il chierico Jacobo Vella.
- Diritto alla destituzione e nomina di tutte le cariche, civili e militari, di Racalmuto. I Tudisco, i Promontorio, i Piamontesi, i Neglia, i Puma, i Nobili, gli Acquisto, i Taibi, i Fanara, i La Licata, i Gulpi, i Rizzo, i Morreali, i Vaccari, i Capobianco etc. hanno, tra il XIV ed il XVI secolo possibilità di farsi apprezzare dagli stravaganti baroni di Racalmuto: ne diventano fiduciari; spesso si arricchiscono alle loro spalle; in ogni caso attecchiscono nella fertile terra del grano. Poi tanti svaniscono nel nulla. Qualcuno resta tuttora, ma senza più il ruolo di profittatori del regime.
- Non emerge ancora un chiaro affermarsi del diritto al terraggio ed al terraggiolo [prestazioni in natura da parte dei coltivatori delle terre del barone, nel primo caso, e fuori la baronia, nel secondo - stando almeno alla volgarizzazione della fine del Settecento].
- Il mero e misto impero dei baroni fa capolino nel Cinquecento, ma piuttosto tardivamente.
Giovanni III del Carretto eredita la boronia di Racalmuto qualche tempo prima dell’iniziale investitura; alla morte del padre Ercole e cioè il 27 gennaio (o un paio di giorni dopo) del 1517. Il 16 marzo di quell’anno il neo barone manda come suo procuratore Cesare del Carretto per la formale acquisizione della baronia. Il relativo atto viene stilato con rogito del notaio Bartolo Carloni di Napoli in data 1° marzo 1518. Il successivo 26 gennaio 1518 nomina procuratore il già detto Giovanni Artale Tudico per gli adempimenti presso la curia vicereale di Palermo. L’investitura risulta definita il 31 gennaio del 1519. “Fiat investitura” la nota finale del processo. Ina ricostruzione del 1558 si dice che Giovanni fu costretto all’investitura “per la morte del cattolico ed invittissimo re Ferdinando di gloriosa memoria e per la successione delle cattoliche maestà la regina Giovanna ed il re Carlo”. Adempimenti che comportavano aggravi fiscali in prima battuta per il barone, ma per ricaduta sui malcapitati nostri compaesani del ‘500. E poi si vuol far credere che i grandi eventi della storia non avessero incidenza sulla villica popolazione racalmutese!
Ma non è finita: l’11 marzo 1558 Giovanni III del Carretto è costretto a rifare il giuramento di fedeltà nella forma solenne, come attesta un diploma rilasciato a Messina. Altre formalità, altre spese, altre tasse.
Il 2 gennaio 1560 Giovanni del Carretto cessava di vivere: aveva tenuto saldamente in pugno la baronia di Racalmuto per oltre quarantatré anni, un’egemonia lunghissima specie se si tiene conto della irrisoria vita media di quel tempo.
Ebbe a sposare una signora di riguardo, tale Aldonza, nome spagnoleggiante, di cui sappiamo ben poco. Alla data della morte del marito era già deceduta: quoddam spectabilis Domina Aldonsia, la si indica nel testamento.
Nulla ha a che fare con la celebre Aldonza del Carretto, questa moglie di Giovanni III: trattasi della nipote. Ella lascerà un legato per la costruzione della badia di Racalmuto, ed al contempo inguaierà fratello, nipote e pronipote per il suo bizzarro disporre dei beni di “paraggio” che le spettavano. Ma questa è storia del Seicento.
Nel 1375 la terra di Racalmuto contava appena 136 fuochi cui si possono attribuire non più di n.° 500 abitanti, elevabili a 600/700 se si vuol credere ad errori dell’arcidiacono Bertrando du Mazel, inviato dal papa di Avignone per una tassazione dei singoli fuochi in cambio della rimozione dell’interdetto. In quel tempo non vi erano più di due chiese, fragili e malandate.
In piena signoria di Giovanni III del Carretto, le cose erano notevolmente cambiate a Racalmuto: la popolazione si era enormemente accresciuta.
Abbiamo pubblicato nel citato nostro lavoro sul Cinquecento racalmutese dati e note sul censimento del 1548 - Giovanni III del Carretto era barone già da 31 anni - che sintetizziamo con questa tavola:
Censimento del 1548
|
Ceti paganti
|
ceti esenti
|
evasori
|
totali
|
N.° Fuochi
|
896
|
0
|
90
|
986
|
Abitanti (fuochi * 3,53)
|
3.163
|
0
|
316
|
3479
|
Dai 1600 del 1505 ai quasi 3500 abitati del 1548 il salto era stato rimarchevole: non poteva trattarsi solo di normale crescita demografica; sotto il barone di Racalmuto si erano quindi determinate condizioni di vita accettabili, da preferire a quelle dei feudi circostanti; contadini, mastri e forse anche mendicanti ebbero ad affrottarsi nei quattro quartieri che ormai si erano stabilmente definiti: a) Santa Margaritella, tra l’attuale Carmine, bar Parisi e la Guardia; b) San Giuliano, tra Guardia, tabaccheria Fantauzzo, Collegio, Fontana e attuale chiesa di San Giuliano; c) Fontana o quartiere fontis, l’altro spicchio di nord-est tra la Fontana, il castello, la Matrice e l’attuale chiesa dell’Itria; d) quartiere del Monte o montis comprendente l’ultimo quarto a ridosso dell’omonima chiesa esistente anche allora.
Era tutto suolo baronale; per ergervi una casa occorreva pagare uno jus proprietatis ai del Carretto; se poi si era contadini e si andava a coltivare terre altrui nell’ambito del feudo (o Stato di Racalmuto) scattavano tributi in natura; se la coltivazione avveniva in feudi circostanti (Gibillini, Cometi, Grutticelli, Bigini, Aquilìa, Cimicìa, ed altri ancora), il tributo raddoppiava: terraggio (quello infrafeudo) e terraggiolo (quello extrafeudo) furono termini presto entrati in uso, a significare balzelli che pur tuttavia si accettavano non essendo diverso altrove. Sfuggì il particolare a Tinebra; vi fece eco Sciascia e l’odiosità delle presunte angherie comitali cade tuttora sul malaticcio Girolamo II del Carretto, quello ucciso dal servo arbitrariamente chiamato con il rispettabile patronimico Di Vita.
Un vescovo agrigentino del tempo, il nobile Tagliavia nutrì eccessivo interesse per la comunità ecclesiastica di Racalmuto. Nel 1540 mandò suoi pignoli visitatori; tre anni dopo fece visita inquisitoria lui stesso. Poteva considerarsi apparentato con il bigotto Giovanni III del Carretto, ma il barone non viene neppure adombrato nelle relazioni episcopali che per nostra fortuna si conservano nell’archivio vescovile di Agrigento.
In tali atti vescovili viene descritta piuttosto diffusamente la condizione dell’organizzazione ecclesiale di Racalmuto.
Un fenomeno nuovo emerge con il suo peso sociale, economico e soprattutto bancario: quello delle confraternite. Le confraternite cinquecentesche di Racalmuto nascono come associazioni per garantire la “buona morte” che è come dire una onorevole sepoltura - il culto dei morti da noi è stato sempre presente, ossessivo, dispendioso - ma subito, venute in possesso di disponibilità finanziaria e monetarie, cosa di gran rilievo in un’angusta economia curtense, assurgono a potentati economici molto simili alle attuali banche: finanziano, danno in affitto gli immobili di proprietà (sia pure relativa), fanno committenze per costruire chiese (fonte prima del loro guadagno per le sepolture a pagamento che vi vengono fatte), le fanno riparare, e così via di seguito. Non sono corporazioni di arti e mestieri, anzi sono essenzialmente interclassiste. Il prete visvolge un ruolo, ma solamente religioso: è soltanto il cappellano spirituale. Nasce da qui il detto tutto racalmutese: monaci e parrini, vidici la missa e stoccaci li rini. Come dire i preti ed i monaci nelle confraternite ci stano per celebrar messa, ma dopo bisogna loro “stuccarici li rini” beffarda espressione per specificare che ognuno deve poi girarsi su se stesso per le mansioni e competenze proprie, in assoluta indipendenza. I preti infatti non potevano inserirsi nella gestione economica, tutta affidata al governatore laico ed agli altrettanto laici deputati che ogni anno si eleggevano. Il vescovo Tagliavia cerca di irreggimentare il tutto, ma con evidente scarso successo.
Dai rapporti episcopali emerge questo interessantissimo quadro delle caratteristiche istituzioni e affiorano, sia pure con una fioca luce questi nostri antenati () :
- Luminaria del Santissimo Corpo di Cristo, istituita nella chiesa maggiore di S. Antonio (che però essendo pressoché distrutta [v. op. cit. pag. 210] non era praticabile ed al suo posto operava provvisoriamente l’ “Ecclesiola” dell’Annunciazione della Gloriosa Vergine Maria): ne era Governatore mastro Antonino La Licata, che introitava la detta luminaria sopra alcune case di Racalmuto, che erano costituite in 17 corpi di fabbricati, e che si solevano locare per circa otto once, con affitti peraltro crescenti. In più il Governatore raccoglieva le elemosine giornaliere e curava i legati.
- Nella detta ecclesiola vi era anche la confraternita della Nunziata: ne erano i rettori:
- Montana mastro Paolo;
- Cacciatore mastro Paolo;
- Santa Lucia Cesare;
- Vaccari Giovanni.
Avevano dodici once di reddito sopra diverse case che appartenevano alla detta Confraternita, che si solevano locare per le stesse dodici once.
- Confraternita della chiesa di Santa Maria del Monte: ne erano rettori:
- Cacciatore mastro Pietro;
- Vaccari Pietro;
- de Agrò Mirardo;
- Fanara Addario.
Erano al contempo Governatori ed avevano quattro once e venti tarì di reddito sopra diversi possedimenti terrieri.
- Confraternita di Santa Maria di Gesù: ne erano rettori:
- de Agrò Natale;
- Vurchillino (Borsellino) Antonino;
- Murriali Giuliano;
- de Alaimo Michele.
Erano al contempo Governatori ed avevano dodici carpi di case in Racalmuto che solevano locare per dieci once all’anno.
- Confraternita di S. Giuliano: ne erano rettori:
- Curto Angelo;
- Lauricella Andrea;
- Curto Stefano;
- Picuni Antonino.
Avevano una certa somma di rendita. Fu loro imposto di esibire il legittimo inventario, sotto pena d’interdetto.
Gli aridi inventari episcopali del 1540 e del 1543 ci consentono comunque di fare una ricognizione critica - senza le grandi sbavature cui gli storici locali indulgono - delle chiese veramente esistenti all’epoca. Abbiamo innanzitutto la vetusta chiesa di S. Antonio: è parrocchiale, risale ad epoca immemorabile (noi pensiamo alla prima metà del Quattrocento). Al tempo di Giovanni III del Carretto è fatiscente; nessuno pensa a ricostruirla; la si lascia in abbandon0 ma alla fine la solerzia del vescovo Tagliavia è tale che risorge a nuova vita e il culto in essa perdura sino alle soglie del Settecento.
Monsignor Pietro Tagliavia ed Aragona, nel tempo in cui fu vescovo di Agrigento curò molto le visite pastorali. Racalmuto fu prima, nel 1540, assoggettato ad un’ispezione sommaria la cui verbalizzazione è contenuta in cinque fogli ove è riportata, in sostanza, una secca inventariazione dei beni delle più importanti chiese di allora: Nunziata, Santa Maria di Gesù, Santa Margherita, Madonna del Monte e San Giuliano. Tre anni dopo, il paese subì, come si è accennato, una più seria indagine da parte del vescovo in persona, che vi si recò il giorno 11 giugno 1543. Il taglio del resoconto è ora molto più articolato, e viene fornito uno spaccato della vita religiosa locale di grande interesse.
Al centro della locale comunità religiosa è l’arciprete don Nicolò Gallotto (o de Gallottis). E’ originario della terra di San Marco, diocesi di Messina; è anche canonico agrigentino (“est etiam canonicus agrigentinus”). Non riusciamo a sapere, però, se risiede in paese. Gode di metà delle rendite e degli emolumenti, perché l’altra metà serve per il sostentamento di quattro cappellani che accudiscono alla chiesa e amministrano tutti i sacramenti all’intera popolazione (“dictus dopnis Nicolaus habet dimidiam omnium redditum et emolumentorum ... alia dimidia est assignata quatuor capellanis qui serviunt dicte ecclesie et administrant populo ecclesiastica Sacramenta.”).
Ricade su Racalmuto l’onere del sostentamento del suo arciprete, cui spetta per antico diritto (“ex disposictione”), il beneficio della “primizia”. E’ questo un gravame tributario in forza del quale ogni fuoco (famiglia) è assoggettato alla corresponsione di un tumolo di frumento ed un altro di orzo all’anno; le vedove sono obbligate solo per il tumolo di frumento; i non abbienti sono esonerati (”primitiam .. contigit dictus archipresbiter seu eius locum tenentes unaquaque domo dicte terre et illam solvunt hoc modo: unaqueque domus solvit tumulum unum frumenti et unum ordei, exceptuatis viduis, que solvunt tumulum unum frumenti tantum singulo anno”.)
Nella visita del 1540 era stato precisato che il Gallotto percepiva annualmente tale primizia nella misura di 25 salme di frumento e 22 di orzo. Considerando una salma formata di 16 tumoli, avremmo 400 fuochi di cui 48 quelli di vedove capo-famiglia. La popolazione abbiente ascenderebbe quindi a circa 1600 abitanti. Ma siamo molto lontani dai dati disponibili per quell’epoca. Nel rivelo del 1548, sotto Carlo V, Racalmuto risulta forte di 890 fuochi per oltre 3100 abitanti. Non crediamo che vi fossero 490 case di indigenti; il numero degli esonerati e degli evasori doveva essere molto elevato. Ed il fenomeno dovette essere duraturo. Un paio di secoli dopo, nel 1731, l’arciprete Algozini dava i seguenti ragguagli sulla primizia di Racalmuto, un diritto che evidentemente si perpetuava: «questa chiesa non ha decime ma la Matrice solamente ha ogni anno in primizie, tolti li miserabili e fuggitivi, formenti di lordo in circa salme quarantaquattro, in orzi salme sedici in circa, dovendo pagare ogni capo di casa tum.lo uno di formento e tum.lo uno d’orgio.» Tradotto in statistica demografica, abbiamo una popolazione di 2800 abitanti, a fronte di una popolazione effettiva dichiarata dallo stesso Algozini in 5134 anime suddivisa in 1200 famiglie. Sorprendono le analogie e le concomitanze con il fenomeno elusivo del 1540. A meno che in entrambi i casi si dichiarasse soltanto la metà (la dimidia pars di spettanza dell’arciprete).
Oltre alle primizie, l’arciprete Gallotto percepiva i proventi per quelli che l’Algozini due secoli dopo chiama diritti di stola: i proventi cioè dei funerali e dell’amministrazione dei servizi religiosi (“mortilitia et alia provenientia ex administratione cure”).
Nel 1540 si constatava che la chiesa dell’Annunziata dell’omonima confraternita fungeva anche da chiesa parrocchiale al posto della Matrice intitolata a S. Antonio e non si aveva nulla da eccepire. Visitata per prima, se ne annotava la doppia funzione: «Ecclesia di la Nuntiata confraternitati et servi pro maiori ecclesia di ditta terra». E’ comunque alla chiesa maggiore che spetta il diritto delle primizie: essa, in quanto “maior ecclesia”, «habet primitias videlicet salme 25 frumenti et salme 22 ordei in persona domini Nicolai Gallocti cum onere unius misse quotidie» Ma tre anni dopo, il vescovo Tagliavia ha di che ridire: per lui, l’Annunziata è “ecclesiola” e quindi non può fungere da chiesa madre; è un tempio «valde parvulum et angustum pro tanto populo”. La vecchia matrice di S. Antonio è diruta; ma poiché essa sarebbe adeguata alle esigenze di spazio dell’accresciuta popolazione, viene ordinato dal presule che venga restaurata e riedificata. «Et quia .. ecclesia [maior] est diructa, et hec que servit pro maiori ecclesia est valde angusta, ideo iussit provideri quo dicta maior ecclesia restauretur et reedificetur.» Non si mancò di eseguire gli ordini vescovili: sappiamo di certo che nel 1561 la chiesa Madre è proprio S. Antonio.
Le nostre notizie sull’arciprete venuto dalla diocesi di Messina sono tutte qui. Non abbiamo neppure un appiglio per formulare un qualsiasi giudizio sulla sua figura. Poté essere un bravo sacerdote, ma poté essere un semplice percettore di benefici ecclesiastici. Dei quattro cappellani che lo coadiuvarono (o lo sostituirono) non sappiamo neppure i nomi.
Le carte episcopali richiamate a proposito dell’arciprete Gallotto contengono accenni ad altri sacerdoti racalmutesi della metà del Cinquecento: fra loro spicca don Francesco de Leo, vicario foraneo della terra di Racalmuto. Si sa quanto importante fosse il ruolo del vicario che fungeva da rappresentante del vescovo sul luogo. A lui venivano demandati i compiti esecutivi della giurisdizione della Curia agrigentina, specie in materia penale. Il vicario era uomo temuto e rispettato, forse ancor più dell’arciprete, che spesso si limitava a percepire i frutti del beneficio ottenuto per entrature curiali e non metteva neppure piede nella parrocchia di cui era titolare.
Il de Leo era vicario, dunque, al tempo dell’arciprete Gallotto. Tra gli altri compiti aveva quello di curare gli interessi del canonico don Giovanni Puiates, titolare del beneficio di Santa Margherita. Naturalmente, anche questi si limitava a percepire i pingui proventi racalmutesi senza interessarsi neppure della chiesa che sorgeva accanto a quella di Santa Maria di Gesù: a ciò pensava il vicario d. Francesco de Leo ed era incarico che espletava encomiabilmente. Il vescovo Tagliavia nel visitare, nel 1543, la chiesa di Santa Margherita la trova «satis bene compositam» ed il merito l’attribuisce al vicario, «hoc propter bonam curam dopni Francisci de Leo, vicarii dicte terre.»
Del solerte vicario, oltre a questa notizia, non sappiamo null’altro. Possiamo giudicarlo, comunque, positivamente e tutto fa pensare che fosse racalmutese. Si spiega così perchè tenesse alla vetusta chiesa di S. Margherita che, se è da dubitare che risalisse al 1108 come scrisse nel 1641 il Pirri, era pur sempre un luogo di culto di cui ad un diploma del 1398. Il de Leo sembra avere care le tradizioni indigene. La chiesa, varie volte rinnovata e ricostruita, era da tempo immemorabile sede di un titolo canonicale agrigentino. «Ecclesia Sancte Margarite - si sa dalla visita del 1543 - est titulus canonicatus” che al tempo spettava al cennato canonico Pujades. I contadini racalmutesi dovevano corrispondere le decime al canonicato della Cattedrale di Agrigento e non risulta che il beneficiario sia stato mai un racalmutese. Quando si trattò di giustificarne il titolo originario, si assunsero a documenti due antichissimi diplomi del 1108. In essi si descrive la donazione di un fondo da parte di Roberto Malconvenant ad un suo parente, il milite Gilberto, a condizione che vi edificasseuna chiesa. Gilberto accetta, si fa chierico ed inizia, costruisce e completa un tempio nella sua terra intitolandolo a Santa Margherita Vergine. Il vescovo Guarino in una domenica del 1108 consacra chierico e chiesa inquadrandoli nella giurisdizione della Cattedrale agrigentina.
L’ubicazione del centro agricolo è di ardua individuazione. Nel diploma viene così descritta l’estensione del fondo: se ne specificano i confini; emergono quindi punti di riferimento e località che nulla hanno a che vedere con Racalmuto. Quella antica chiesa “normanna” non è posta pertanto vicino a Santa Maria, non ci compete e lasciamola al suo destino. Il fascino della storia racalmuetese non si appanna certo per il venire meno di una tale tradizione.
Resta assodato che a Racalmuto il culto di Santa Rosalia è ben antico. Non sembra, però, che vi sia qualcosa su S. Rosalia nelle primissime visite pastorali agrigentine del 1540-3, dato che in quella del 1543 si accenna solo alle seguenti chiese racalmutesi:
1) Chiesa Maggiore, sotto il titolo di S. Antonio;
2) “Ecclesiola” sub titulo Annuntiationis Gloriose Virginis Marie, da tempo sede di una Confraternita e dove era stato trasferito il Santissimo , chiesa adibita ormai al posto di quella Maggiore, a quanto pare fatiscente;
3) Chiesa di Santa Maria del Monte;
4) Chiesa di santa Maria di Gesù;
5) Chiesa di Santa Margherita;
6) Chiesa di San Giuliano;
Nella precedente visita del 1540 abbiamo:
1) Chiesa della “NUNTIATA”
2) Chiesa di Santa Maria di Gesù (Jhù)
3) Chiesa di Santa Margherita;
4) Chiesa di “Santa Maria di lo Munti”;
5) Chiesa di S. Giuliano.
(Cfr. le pagine 196v-198v della Visita)
|
Passando al setaccio i radi accenni delle carte episcopali del 1540-1543 abbiamo che non proprio recenti erano le chiese quali:
- la Nunziata, visto che vi si trovava una vecchia tunichella di damasco turchino ( Item uno paro di tunichelli una di villuto iridato cum soj frinzi di varij coluri et l’altra di damasco turchino vechia);
- Santa Maria di Gesù col suo vecchio paramento di borchie stagnate (Item uno casubolo di borcati vecho stagnato);
- Santa Margherita sia per quel che sappiamo dalle antiche fonti sia come testimoniano i “avantiletto” lisi (item dui avantiletti vechi). Significativo invece che a S. Giuliano non v’era nulla di vecchio.
Di Giovanni del Carretto è consultabile il testamento () steso sul letto di morte: a raccoglierlo il notaio Jacopo Damiano, quello finito sotto le grinfie del Santo Ufficio. L’inventario della vita del barone viene in qualche modo stilato.
In epigrafe, la data: 2 gennaio 1650. Riguarda il “molto spettabile signor D. Giovanni de Carrectis, domino e barone della terra di Racalmuto, cittadino della felice città di Palermo, dimorante nel Castello della detta terra e baronia di Racalmuto, che fa testamento dinanzi il notaio ed i testi”. “Sebbene infermo nel corpo, è tuttavia sano di mente ed intelletto, con la parola ed i sensi integri”.
Il testamento esordisce con una sorpresa: erede universale non viene nominato il primogenito (Girolamo, futuro primo conte di Racalmuto), ma il secondogenito, “lo spettabile signor don Federico de Carrectis barone di Sciabica, secondogenito legittimo e naturale nato e procreato dallo stesso spettabile signor testatore e dalla fu spettabile donna Aldonza consorte del medesimo”.
Ripete in dialetto, il morente barone: “legitimo e naturali, procreatu da me e dalla condam Aldonsa mia mugleri in tutti e singuli beni, e cosi mei mobili e stabili presenti, e futuri, e massime in la Vigna e loco chiamato di lo Zaccanello, con tutti soi raggiuni e pertinentij, e suo integro statu, pretensioni, attioni, e ragiuni, frumenti, orzi, cavalli, e scavi; superlectili di casa, massarij, boi et altri animali, et instrumenti di massaria, vasi di argento manufatti esistenti in lo detto Castello con li nomi di miei debitori ubicumque esistenti e meglio apparenti”.
Se si è avuta la pazienza di scorrere questa specie d’inventario, si ha un’idea di quanto ricco e bene arredato fosse il Castello; vi era una frotta di servitù e vi erano veri e propri schiavi (“scavi”).
A don Federico vanno 200 once di rendita annuale, oltre alla definitiva proprietà di mille once promesse a suo tempo dal testatore come dote assegnata nel contrarre matrimonio con donna Eleonora di Valguarnera.
“Del pari il prefato signor testatore volle e diede mandato che lo stesso spettabile D. Federico erede universale abbia e debba sopra la restante eredità versare al signor don Girolamo del Carretto la somma occorrente per le spese del funerale quale dovrà essere celebrato in relazione alla qualità della persona dello stesso spettabile testatore sino alla somma di once 100 da prelevarsi da quelle 600 once che stanno nella cassaforte (in Arca) del medesimo testatore ed essendoci più bisogno di più si aviranno da pagare communiter da entrambi gli eredi don Federico e don Girolamo”.
“Del pari il prefato testatore istituisce suo erede particolare il molto spettabile signor D. Girolamo de Carrectis suo figlio dilettissimo primogenito, legittimo e naturale nato dal medesimo Testatore e dalla spettabile quondam Donna D. Aldonza sua consorte, cui va la baronia nonché i feudi della terra di Racalmuto con tutti ed ogni giusto diritto, con le giurisdizioni civili e criminali, il mero e misto impero giusta la forma dei privilegi ottenuti nella regia curia, con le prerogative sui feudi, sul Castello, sugli stabili e con tutti gli altri diritti quali il terraggiolo, le gabelle ed ogni altra consuetudine spettante alla predetta baronia. A questo del Carretto suo indubitato figlio primogenito spetta pertanto nella detta Baronia ogni pretesa, azione, ed imposizione: Gli competono altresì denaro, frumento, orzo, servi, suppellettili di casa, buoi e messi ovunque esistenti, nonché gli animali ovunque si trovino, come i frumenti nelle masserie, i vasi d’argento esistenti nel Castello e tutte le ragioni creditorie con le eccezioni che seguono”.
Giovanni III morente pensa alla sua cappella privata nel castello e la dota: «Item praefatus spectabilis dominus Testator voluit, et mandavit quod omnes raubae sericae, et jugalia Cappellae existentes in Castro dictae Terrae quae inservierunt pro Culto Divino, etiam illae raubae quae sunt, ut dicitur de carmisino, et imburrato remanere debeant in Cappella dicti Castri pro uso dictae Cappellae in Culto divino.»
“E così il predetto testatore volle e diede mandato, ordinò e invitò come ordina ed invita il detto spettabile don Girolamo suo figlio primogenito, futuro ed indubitato successore nella detta Baronia affinché voglia e debba bene trattare, reggere e governare tutti ed ogni singolo vassallo della predetta terra e non permettere che vengano molestati da chicchessia, e ciò per amore di nostro Signore Gesù Cristo e per quanto abbia cara la salute dell’anima del testatore.»
Non crediamo che Girolamo I del Carretto abbia dato troppo peso alla retorica raccomandazione paterna. Se ne dipartì anzi per Palermo e Racalmuto fu solo il luogo da dove provenivano le sue cospicue disponibilità liquide, spese soprattutto per ottenere prestigiosi quanto tronfi titoli dalla corte spagnola.
“Del pari il testatore lascia il legato a carico di Girolamo di far dire tante messe nel convento di San Francesco di Racalmuto. Là doveva pure essere eretta una Cappella bene adornata per cui dovevano essere spese almeno 100 once.”
“Al Convento dovevano pure andare le 7 once di reddito annuole cui era tenuto il magnifico Giovanni de Guglielmo, barone di Bigini.”
Di quella Cappella a San Francesco, nulla è dato sapere: crediamo che Girolamo del Carretto aveva ben altro a cui pensare a Palermo per spendere soldi per una tomba regale nel lontano e spregiato Racalmuto. Crediamo, anzi, che di quell’eccesso di devozione sia stato considerato artefice ed inspiratore il notaio. Come familiare del Santo Ufficio, Girolamo I del Carretto ebbe quindi modo di incolpare il malcapitato Jacopo Damiano e farne un eretico che ebbe il danno della privazione dei beni e la beffa del sanbenito. Leggere il commento di Sciascia per la letteraria rievocazione storica.
Il morente barone dichiara di avere speso 130 once nella compera di legname e tavole per il tramite di mastro Paolo Monreale e mastro Giacomo Valente. Sancisce che devono essere bonificate 27 once per la costruzione della chiesa di Santa Maria di Gesù e 11 once per completare il tetto “della chiesa di Santa Maria di lu Carminu”.
Giovanni del Carretto ha anche figlie femmine da dotare:
- donna Beatrice del Carretto, moglie di don Vincenzo de Carea, barone di San Fratello e di Santo Stefano (150 once in contanti da prelevare dalle casse del castello);
- donna Porzia del Carretto, moglie di don Gaspare Barresi (altro che lotta intestina con i Barresi, dunque). Si parla di altre 50 once in contanti da erogare;
- Suor Maria del Carretto, dilettissima figlia legittima, monaca del convento di Santa Caterina della felice città di Palermo. Oltre alla dote per la monacazione, altre 20 once a carico dell’erede Girolamo;
Il notaio Jacopo Damiano fu forse anche un tantinello venale: introdusse una clausola che, se non fu determinante, contribuì quasi certamente alla sua rovina ed al suo deferimento al Santo Uffizio da parte dei potenti ed ammanigliati del Carretto. La clausola in latino recita: «Item ipse spectabilis Dominus testator legavit mihi notario infrascripto pro confectione praesentis, et inventarij, et pro copijs praesentis testamenti, et inventarij uncias quinque, nec non relaxavit et relaxit mihi infrascripto notario omnia jura terraggiorum, censualium, et gravorum omnium praesentium, et praeteriturum anni praesentis tertiae inditionis pro Deo, et Anima dicti Domini Testatoris per esserci stato buono Vassallo, et Servituri, et ita voluit et mandavit.» Vada per le cinque once di parcella: cara ma tollerabile; l’esonero dal terraggio e dai censi, no. Francamente era troppo. Ed a troppo caro prezzo Jacopo pagò quella sua cupidigia. Un accenno veloce alle sue disavventure: Jacopo Damiano, notaro fu imputato di opinioni luterane ma “riconciliato” nell’Atto di fede che si celebrò in Palermo il 13 di aprile del 1563 (tre anni dopo la morte ed il testamento di Giovanni III del Carretto). Ebbe salva la vita, ma non i beni né l’onore. Impetra accoratamente: «... per molti modi ed expedienti che ipso ha cercato, non trova forma nixuna di potirisi alimentari si non di ritornarsi in sua terra di Racalmuto [in effetti ci sembra originario di Agrigento, n.d.r.]. .... [ed i parenti, uomini d’onore] vedendo ad esso exponenti con lo ditto habito a nullo modo lo recogliriano, anzi lo cacciriano et lo lassiriano andar morendo de fame et necessità ...».
Tanta la beneficenza del barone morente (ma era compos sui, o il ‘luterano’ notaio inventava?):
- 5 once al venerabile convento di San Domenico della città di Agrigento;
- 5 once alla venerabile chiesa di Santa Maria del Monte;
- 10 once al venerabile ospedale della terra di Racalmuto;
- 5 once alla venerabile confraternita di San Nicola di Racalmuto;
- 5 once alla venerabile chiesa di San Giuliano; inoltre poiché il testatore ha una certa quantità di calce e detenendo una fabbrica di calce (“calcaria”) esistente in territorio di Garamuli, dispone che se ne dia sino a concorrenza di 500 salme per la chiesa di San Giuliano
- 5 once alla chiesa di S. Antonio (che quindi è ritornata in auge);
- 5 once in onore del glorioso Corpo del Signore quale si venera nella Matrice.
Al servo di provata fedeltà debbono andare ben 20 once per i tanti servizi prestati; 10 once, invece, al servo (famulus) Francesco de Milia.
Il barone è grato al clero; gli è stato vicino ed amico. Ecco perché raccomanda al successore d. Girolamo del Carretto «quod omnes et singulae Personae Ecclesiasticae dictae Terrae Racalmuti sint, et esse debeant immunes, liberi, et exempti ab omnibus, et singulis gabellis, et constitutionibus solvendis spectabili Domino eius successori, videlicet à gabella saluminis, vini, carnis, granorum, et olei, et hoc pro usu tantum dictarum personarum ecclesiasticarum, et ita voluit, et mandavit.»
I preti debbono dunque essere immuni dai balzelli baronali come la gabella dei salami, del vino, della carne, del grano, dell’olio: una sfilza di tasse sui consumi che la dice lunga sull’assetto fiscale della realtà feudale di metà secolo XVI a Racalmuto.
Il barone ha due consanguinee nel convento di Santo Spirito di Agrigento: suor Scolastica e suor Giovanna Nudizzo. Se ne ricorda in punto di morte stabilisce un legato di 5 once per ognuna di loro. Ne avrà avuto preghiere ardenti.
Il barone ha un obbligo di coscienza: deve chiarire le dubbie ascendenze di don Matteo del Carretto. «Item praefatus dominus Testator - ha voglia di dichiarare - ad instantiam Magnifici Domini Matthei de Carrectis, et Dominae Antoninae eius filiae dixit et declaravit qualiter tempore vitae condam spectabilis Cesaris de Carrectis audivit ab eodem domino Cesare, qualiter ipse dominus Cesar erat filius Dominae condam Contissae de Valguarnera, cuius pater erat olim filius dominorum Sigismondi, et Valentini de Valguarnera condam Cesaris [...]Unde ad instantiam dictorum Magnificorum Matthei et Antoninae Patris, et filiae pro eis stipulantibus me notario publico, factum est praesens capitulum pro exoneratione conscientiae jacens in lecto infirmus, confessus et contritus ut dixit etc.»
Il barone resta, comunque, legato alla sua terra; vuole essere seppellito nella chiesa di San Francesco, vestito con l’abito di San Francesco (dobbiamo almeno ammettere che alla fine dei suoi giorni, la sua fede era intensa): «Item elegit eius corpus sepelliri in Ecclesia Sancti Francisci dictae Terrae indutus ordinis ditti Sancti Francisci et ita voluit, et mandavit.»
Ancora un ritorno alla beneficenza: «Item dictus dominus Testator dixit et declaravit quod super bonis praedictis Petri de Cachertone habet uncias duas censuales, annuales, et rendales. Ideo de eis legavit, et legat Venerabili Conventui di lu Carmino unciam unam. et tt. sex [f. 56] pro illis uncia una et tt. sex quos restabunt super eius bonis Sanctae La Lomia quae bona voluit quod intelligantur, et sint de cetero dissobligata, restans supradictorum reddituum ad complementum dictarum unciarum duarum relaxavit, et relaxat heredibus dicti condam de Cachertone, quia fuerunt male impositae et ita voluit, et mandavit.» Sembra una resipiscenza; un volere riparare nel terrore della morte a malefatte, o almeno a qualcuna delle malefatte, delle vessatorie imposizioni, degli arbitrii predatori.
Fiducia al prete De Leo, di cui abbiamo detto sopra: «Item instituit in eius fideicommissarium et praesentis testamenti exequutorem Reverendum D, Franciscum Deleo, Vicarium praedictae Terrae Racalmuti cum pacto intradicto.» Come si vede, l’arciprete non è neppure considerato: era un burocrate in abito talare; a Racalmuto era presente solo per riscuotere.
La chiusa del testamento è rituale, con i testi e la firma, con l’indicazione del notaio redigente: Testes sunt hij Videlicet Ego frater Sigismundus de Agrigento testor; Ego Antoninus de Russis U.J. Doctor interfui et testor; Ego Sacerdos de Leo interfui, et testor; Ego Marcus Piemontisius interfui, et testor; Ego Vincentius Damianus interfui, et testor; Ego Mattheus Damianus interfui, et testor.
Ex actis condam Jacobi Damiano copia per me notarium Michaelem Angelum Vaccaro notario Racalmuti dictorum et aliorum act. conservatorem generalem. - Coll. Salv. .
Il processo d’investitura del successore Girolamo I del Carretto ci attesta che in gennaio del 1560 Giovanni III del Carretto cessò effettivamente di vivere; morì in Racalmuto e fu davvero sepolto nella chiesa di San Francesco.
GIROLAMO I
DEL CARRETTO
Il Baronio diviene ora piuttosto loquace. Ecco come descrive quello che fu l’ultimo barone ed il primo conte di Racalmuto (cfr. § 78 op. cit.):
«A Girolamo primo, il maggiore dei figli maschi di Giovanni, dunque ritorniamo. Su di lui ebbe a scrivere distesamente in lettere inviate a Filippo II re di Spagna, Rodolfo Imperatore nobile figlio di Massimiliano che la famiglia del Carretto stimò moltissimo. Il re, dato che gli antenati di Girolamo vantavano il titolo di marchesi di Savona, volle che il nostro Girolamo fosse chiamato ed avesse in quel tempo il titolo di conte di Racalmuto, lasciando intendere che in avvenire avrebbe amplificato la gloria di tanta illustre famiglia con titoli di maggior risalto.
« Le lettere del re, dove Girolamo è gratificato con il titolo di conte, sono da riportare. Niente è più preclaro. Esse sono datate: 28 giugno 5 ind. 1577 e recitano: “Filippo etc. A tutti quanti etc. Avendo lo spettabile fedele ed a noi caro D. Girolamo Carretto dei marchesi di Savona documentato l’insigne virtù non disgiunta da grandi fortune della propria stirpe, abbiamo considerato i tanti servizi che ai nostri predecessori, di felice memoria, sono stati dai del Carretto prestati quando necessità l’ha richiesto; del pari abbiamo considerato l’antica nobiltà e lo splendore della famiglia carrettesca, che non soltanto in questo Regno ma in tante altre nostre province si è a diverso titolo resa celebre e meritevole. E omettiamo di considerare gli altri celebri uomini della medesima famiglia che meritevolmente sono assurti a preclare e altissime dignità dello stato ecclesiastico. Volendo pertanto mostrarci grati verso il lodato D. Girolamo Carretto etc.”
«Noto è per di più quanto l’imperatore Rodolfo fu prodigo di lodi per iscritto quando riesumò la lettera del padre, l’imperatore Massimiliano, per tornare sul fatto che si gratificasse Girolamo con il promesso onore del marchesato. Ecco il testo della lettera:
«Rodolfo etc. Serenissimo etc. Premesso che negli anni scorsi il fu imperatore Massimiliano, signore e genitore nostro colendissimo di augusta memoria, ebbe ad inviare alla serenità vostra lettere in favore del fedele al nostro Sacro Impero ed a noi caro Girolamo de Carretto barone in Racalmuto dei marchesi di Savona, con le quali lettere benevolmente si pregava la Serenità vostra affinché Girolamo del Carretto, i suoi figli ed i suoi discendenti primogeniti successori nella baronia Rachalmutana, potessero fregiarsi del titolo grado e dignità marchionale e volesse pertanto erigere la detta baronia in marchesato; ne conseguì che la vostra Serenità decretò quella baronia con il titolo di contea.
«Tuttavia il nostro divo genitore ingenerò in D. Girolamo la speranza che in altro tempo gli potesse venire concesso il titolo di marchese. Ed è per questo che il predetto Girolamo de Carretto conte in Rachalmuto umilmente ci ha esposto che oggi ciò tanto desidera essendo noto che egli discende dall’antica stirpe dei Marchesi di Savona, la quale ha origini antichissime dal Duca di Sassonia.
«Ragion per cui così alla fine egregiamente concluse l’Imperatore:
«Pertanto con fraterno amore preghiamo la Serenità vostra affinché vengano restituite al predetto Girolamo le avite prerogative, rinverdite dalle virtù dei suoi antenati; e così anche per la nostra intercessione possa realizzarsi la sua antica speranza. Ciò, peraltro, ci tornerebbe come cosa graditissima. Etc. Date in Praga il giorno 12 febbraio 1580.»
Siffatto pasticcio epistolare non sortì effetto alcuno. La baronia “rachalmutana” di cui si parlò nelle corti degli Asburgo ascese solo di un grado e divenne contea, ma marchesato giammai. Diociotto anni dopo, nel 1598, i del Carretto tornarono alla carica, ma invano. Il Baronio infatti prosegue:
«Esiste un’altra missiva, molto ben fatta, del 1598. Fra l’altro vi si diceva: “Antica e regale è la famiglia dei del Carretto che è stata fedele alla nostra Augusta Casa e che è stata bene accetta ai nostri Antenati per molteplici meriti. Pertanto Girolamo del Carretto, conte di Racalmuto, siciliano ed il suo figliolo Giovanni meritarono le grazie di nostro padre Massimiliano Secondo. Anche noi li degniamo della nostra benevolenza e volentieri ci adoperiamo perché sia loro concesso tutto ciò che possa accrescere il loro prestigio; ne abbiamo ben ragione etc.”
«Da quanto sopra è ben chiaro che Girolamo e la famiglia del Carretto furono tenuti in gran conto dagli imperatori come le citate missive, altri documenti che non ho citato ed autorevoli testimoni ampiamente comprovano.»
Le note del Baronio rendono invece a noi chiaro che i del Carretto, giunti all’apice della ricchezza con la baronia di Racalmuto, presero il largo e andarono a dimorare a Palermo. Lì, la fatua e neghittosa nobiltà aveva solo l’angoscia delle preminenze negli onori. Agli immigrati del Carretto, il titolo di barone suonava stretto: si prodigarono in regalie, bussarono a varie porte regali, impetrarono favori, ma non riuscirono a superare la soglia del titolo comitale.
Il Villabianca lesse il Baronio e vi si ispira quando redige questo profilo sul nostro Girolamo I del Carretto:
«GIROLAMO nel retaggio di questo Stato dopo la morte di Giovanni suo genitore, lo ridusse egli all'onor di Contea per privilegio del serenissimo Rè Filippo Secondo, dato nell'Escuriale di S. Lorenzo a dì 27.Giugno 1576, esecutoriato in Palermo a 28 Giugno 1577. Fu pretore di Palermo nell'anno 1559 , e Don Vincenzo Di Giovanni nel suo PALERMO RISTORATO lib. 2 f. 138. giustamente l'annovera fra 'l chiaro stuolo de' Padri della Patria mercé il lodevolissimo governo, ch'egli fece, procacciato avendone gloria, ed ornamento. Presiedette altresì la Compagnia della Carità di essa Città di Palermo nel 1549., e adorno videsi di distintissimi elogi fattigli da Rodolfo Imperatore con le sue Imperiali lettere al Rè Filippo II. negli anni 1580 e 1598., rapportate per extensum da BARONE loc. cit. lib. 3. c. 11 De Majest. Panormit. - Da esso fu dato al mondo [p. 205] GIOVANNI del CARRETTO, quarto di questo nome. il quale fu il secondo C. di RAGALMUTO, e Pretore di Palermo nel 1600. di non minor merito di quello del genitore come vuole il citato DI GIOVANNI nell'istesso luogo notato di sopra, avvegnachè fu egli dotato di tanta prudenza, valore, ed abilità, che nella onorevol carriera di reggere gli affari pubblici avanzò tutti gli altri cavalieri suoi pari, e magnati suoi contemporanei.»
Sciascia dileggia questo nostro barone assurto al rango di conte. «Il primo Girolamo - riecheggia il grande racalmutese - fu invece, ad opinione del Di Giovanni, uomo di grandi meriti. Per lui Filippo II datava dall’Escuriale di San Lorenzo, il 27 giugno del 1576, un privilegio che elevava Regalpetra a contea. Ma sui meriti di Girolamo primo non sappiamo molto: fu pretore a Palermo, e non credo dovuta a “bizzarra opinione seu presunzione”, come invece afferma il Paruta, la sollevazione dei palermitani contro la sua autorità. Né mi pare che sia da ascrivere a sua gloria il fatto che per suo ordine, il giorno sedici del mese di marzo dell’anno milleseicento, trentasette facchini abbiano subita la pena della frusta: notizia che senza commento offre il già ricordato erudito regalpetrese [alias il Tinebra, n.d.r.]». Tutto bene, salvo il fatto che nel 1600 Girolamo primo del Carretto era già morto da diciotto anni. L’abbaglio nasce da imprecise letture da parte del Tinebra dell’opera del Villabianca.
Dai processi ricaviamo questi dati biografici. Girolamo I del Carretto fu il primogenito di Giovanni III, come si evince dal testamento redatto dal notaio Jacopo Damiano il 2 gennaio del 1560. L’8 gennaio 1560 Girolamo s’insedia quale barone di Racalmuto. Nel rito lo rappresenta il suo procuratore, il magnifico Giovanni Antonio Piamontesi. La formula recita che il barone prese “l’attuale, vera, naturale, corporale baronia del castello, dei feudi e del territorio di Racalmuto con ogni diritto e pertinenza, con il mero e misto impero, con le giurisdizioni civile e criminale su tutto lo stato, risultato integro giusta la forma dei privilegi baronali”. Il procuratore rispetta il meticoloso ed emblematico rituale: “esibisce la chiave del portone del castello; di propria mano apre e chiude quella porta; entra ed esce; si reca presso i feudi; ne prende alcune pietre in segno di libera disponibilità di quelle terre; revoca e rinomina tutti gli ufficiali locali: il castellano nella persona del nobile Scipione de Selvagio; il capitano nella persona di Giovanni Piamontesi; il giudice nella persona del nobile Marco Promontori; i giurati nelle persone di Cesare di Niglia, Leonardo La Licata e Giacomo Caravello; il maestro notaio nella persona del nobile Innocenzo de Puma”. Viene redatto pubblico atto. I testi sono: il nobil homo Maragliano, il nob. Antonino de Averna, l’onorabile Antonuccio Morriali e l’onorabile Gerlando de Pitrozella. Il notaio è ancora il povero Jacopo Damiano che però si dichiara agrigentino.
Girolamo I del Carretto muore nel gennaio del 1582. Sono ancora i processi d’investitura a dirci che esternò le sue ultime volontà dinanzi il notaio Giacomo Devanti di Palermo il 14 gennaio del 1582, ma il testamento fu aperto un anno dopo, il 9 agosto del 1583. Fu sepolto nella chiesa di Santa Maria di Gesù fuori le mura in Palermo proprio sotto quella data. Ne fa fede l’atto parrocchiale della chiesa di San Giacomo alla Marina del 14 luglio 1584.
Sposa di Girolamo I del Carretto fu una Elisabetta di ignoto casato.
Ma come si è visto, i del Carretto non stanno più a Racalmuto: quella lontana terra, quel loro ‘stato’ serve solo per approvvigionare di fondi questi nobili accasatisi a Palermo. Nel castello racalmutese siede e dispone un ‘governatore’. In Matrice non abbiamo trovato neppure un atto che attesti la presenza del barone ora conte di Racalmuto, magari come padrino in un qualche battesimo. Qualche membro dei rami cadetti, sì, ma il conte giammai. Vi farà ritorno solo Girolamo II del Carretto per venirvi trucidato (se ciò corrisponde al vero) nel 1622.
In altra parte del presente lavoro pubblichiamo il privilegio di Filippo II che erige a contea Racalmuto: è una sfilza di vacue formule da cui non riusciamo a cavare alcun briciolo di microstoria locale. Non abbiamo qui note in proposito da proporre.
Da questo momento la vicenda familiare dei del Carretto è cosa che solo di striscio colpisce Racalmuto. Vale di più per la storia della città di Palermo.
Ciò non vuol dire che non vi furono riflessi tributari su Racalmuto a seguito della concessione dell’onore di farne una contea da parte di Filippo II a tutto vantaggio di Girolamo I del Carretto. Anzi. I riflessi ci furono e gravi. Una ricerca del prof. Giuseppe Nalbone fra le carte del fondo Palagonia dell’archivio di Stato di Palermo ha consentito di rinvenire documenti di quel tempo, estremamente significativi per la riesumazione delle vicende vessatorie cui sottostarono i nostri antenati racalmutesi del Cinquecento.
Il carteggio illumina sull’esoso fiscalismo spagnolo ai danni dell’università feudale ed ha tratti inquietanti circa la disumanità viceregia.
Nel 1576 si era abbattuto su Racalmuto quella immane pestilenza che colpì l’Italia intera.
Del pari sconvolgente dovette essere lo scenario racalmutese: leggiamo nel carteggio che «per lo contaggio del morbo che in quella s’ha ritrovato che sono stati morti da tre mila persone [a Racalmuto] restano solamente ... due mila e quattrocento delli quali la maggior parte sono fuggiti assentati e rovinati ...».
Nel precedente Rivelo del 1570 Racalmuto in effetti contava 5279 abitanti; ma in quello del 1583 scenderà ad appena 3823: una flessione che sinora nessuno era riuscito a spiegarsi e che Sciascia scarica sui del Carretto e sulle sue tasse enfiteutiche del terraggio e del terraggiolo [Morte dell’Inquisitore, pag. 181].
Confesso che anch’io ero scettico su questo crollo demografico di Racalmuto prima della consultazione dei documenti del Fondo Palagonia. Ancor oggi non è che creda in pieno in questo tracollo: ci fu un’opportunità per sgravi fiscali e si cercò di scontare la tragedia della peste racalmutese del 1576 con qualche beneficio tributario.
Tuttavia, la flessione vi fu e forte. I nostri antichi progenitori parlano di un dimezzamento della popolazione nel vano intento di intenerire gli agenti delle tasse palermitani; ma per bocca del viceré don Carlo d’Aragona e della sua corte Sucadello, De Bullis ed Aurello, costoro non se ne diedero per intesi. Le “tande” - o più graziosamente “donativi” - andavano pagate sino all’ultimo grano a Sua Maestà Cattolica il re di Spagna. Ed andavano pagate anche le tasse arretrate, senza ulteriori indugi.
V’è agli atti una secca e perentoria negativa alla seguente perorazione dei Giurati racalmutesi:
«Ill.mo et Ecc.mo Signore, li Giurati della terra di Racalmuto exponino à vostra Eccellenza, dovendosi per l’Università di quella Terra molta quantità e somma di denari alla Regia Corte cossì per donativi ordinarij, et extraordinarij et altri orationi [per oblationi ?] fatti per il Regno à Sua Maestà, come per le tande della Macina, non havendo quelli possuto satisfare per lo contaggio del morbo che in quella s’hanno ritrovato ... , à vostra Eccellenza l’esponenti hanno supplicato che se li concedesse à pagare quel tanto che detta università deve alcuna dilattione competente [e che ] à detta Università fossero devenute [condonate] li tandi maxime quella della macina che si doveva pagare ..»
La burocratica risposta palermitana è spietata: la decisione (provista) di Sua Eccellenza si compendia in un “non convenit” “non conviene”. La tragedia racalmutese agli occhi palermitani si traduce in una gretta questione di convenienza. L’abbuono di tasse non è ammesso, non conviene alle esigenze del bilancio dello stato. Una storia dunque che si ripete; un localismo, il nostro, quello di Racalmuto, che ha valenza oltre il tempo, oltre la landa municipale. Altro che isola nell’isola ..
Remissivamente i giurati di Racalmuto nel 1577 accettano il loro fato e fatalisticamente annotano:
[Ma tale petizione non ha avuto esito] “per lo chi attendo [attesa] la diminutione delle persone morti è stato per vostra Eccellenza provisto quod non convenit quo ad dilactionem [ f. 228] e poiche l’esponenti per li Commissarij che alla giornata si destinano contro loro, e detta città per l’officio del spettabile percettore s’assentano, e non ponno ritrovare modo alcuno di satisfare à detta Regia Corte e se li causano eccessivi danni, et interessi supplicano Vostra Eccellenza resta servita concederli potestà di poter fare eligere persona facultosa, poiche pochi vi sono in detta Terra di poter vedere augumentare, e raddoppiare alcune delle gabelle di detta università, e fare quel tanto che per consiglio si concluderà, acciò potersi sodisfare nullo preiudicio generato ad essa università circa detta diminuttione, e difalcatione che hanno supplicato doversi fare à detta Terra per detta mortalità, e mancamento di persone, e resti servita Vostra Eccellenza sia quello mezzo che si concluderà quello che di sopra si è detto per detto consiglio concederli dilattione almeno di mesi due, altrimente stando assentati non potriano effettuare cosa alcuna e detta Regia Corte non verria ad esser sodisfatta ne tenendo detta università modo alcuno di sodisfare, ne tener altro patrimonio ut Altissimus. ..”»
La messa in mora della locale amministrazione per ritardo nel versamento delle tande sulla macina scatena dunque la cupidigia di commissari palermitani sguinzagliati nel malcapitato paese moroso ad esigere, oltre alle imposte, pingui “giornate” (le attuali diarie per missioni) e ad aggravare le esauste finanze locali «con eccessivi danni ed interessi».
Si accordino - si chiede da Racalmuto - due mesi di dilazione per trovare un sistema di reperimento dei fondi ed assolvere il cumulo tributario.
Questa seconda istanza viene accolta. Ma l’invadente autorità viceregia detta una serie di disposizioni sui modi, tempi e luogo delle procedure per un nuovo sovraccarico fiscale sulla cittadinanza racalmutese.
Il carteggio qui va attentamente studiato raffigurando istituti, costumi, organizzazioni pubbliche e territoriali del primo secolo dell’epoca moderna. Hanno una originalità che non mi pare sia stata debitamente messa in luce dalla cultura storica degli accademici.
Viene fuori uno spaccato dell’organizzazione statuale che non può ridursi al mero dato tributario (la gabella per assolvere gli oneri fiscali) ma che fa trasparire una vocazione democratica impensata. Per sopperire alle necessità tributarie, Racalmuto assurge al ruolo di Comune libero, democraticamente organato, con una sua assise plebiscitaria, avente poteri decisionali.
L’ordine, certo, arriva da Palermo, dall’autorità centrale, ma è ordine volto ad attivare le istituzioni democratiche comunali. Con aperture sociali che gli attuali consigli comunali sono ben lungi dall’avere, è il popolo che viene chiamato a raccolta, è il popolo che decide sui propri ineludibili gravami tributari, ovviamente sotto la guida e la direzione di quella che oggi chiameremmo la giunta comunale: la giurazia.
Affascinano questi passaggi delle carte palermitane:
vi diciamo, et ordiniamo che debbiate in giorno di festa e sono di campana come è di costume congregare il vostro solito consiglio sopra le cose contenute nel preinserto memoriale, e quello che per detto conseglio seù maggior parte di quello sarà concluso, et accordato, e sigillato lo trasmitterete nel Tribunale del real Patrimonio acciò di quello fattone relatione possiamo provedere come conviene. - data Panormi 11. Martij 5^ ind. 1577. Don Carlo d’ Aragona - Petrus Augustinus Sucadellus ... conservatore [f. 229] Marianus Magister Rationalis, de Bullis Magister Rationalis, Franciscus de Aurello Magister Notarius, ..»
Il Consiglio comunale si svolge nella chiesa dell’Annunziata - che anche allora, molto prima che nascesse don Santo d’Agrò, era bene operante a Racalmuto - ed abbiamo anche il verbale consiliare che mi pare opportuno rileggere, almeno nelle sue parti essenziali:
Racalmuti die 25. Aprilis 5^ Ind. 1577.
Die festivo Supradicti Martij in Ecclesia Sanctae Mariae Annuntiatae dictae Civitatis existens in platea publica.=
[Consilium detentum die predicto in Ecclesia predicta ad sonum campanae more solito in qua magnifici Jurati iuxta formam literarum Secretarum Eccellentiae Suae et Tribunalis Regij Patrimonij eis directarum datarum Panormi die 11. Martij prox: pret: 5^ ind. instantis 1577. iuxta formam propositionum, et hoc ad informandum predictam Eccellentiam Suam et Tribunal predictum Regij Patrimonij super infrascriptis. ]
Perche ritrovandosi l’università di questa Terra di Racalmuto debitrice in molta somma cossì alla Regia Corte
per donativi ordinarij, et altri oblationi fatti per il Regno à Sua Maestà, et alcuni tandi imposti sopra la Macina, come ancora per alcuni debiti correnti non havendo possuto in tutto satisfare per la tanta mortalità successa in quella del contagio, e tanta diminutione di persone,
è stato supplicato da parte di detta Università per li Giurati di quella à Sua Eccellenza che per li detti debiti se li concedesse dilatione competente per potersi ritrovare il modo di quelle sodisfare, et in quanto à quelli della macina poiche avendosi fatto offerta à Sua Maestà, et ordinatosi quella dovere pagare per poche di persone di tutte città, e terre del Regno à raggione di denari novi per ogni tummino [f. 230] che per il ripartimento e numero di persone che allora vi erano in detta terra tocca à detta Università pagare in due tande once 24.5.11.2.
che allora concesse Sua Eccellenza potestà alli Giurati, che volendo et apportandosi per consiglio li cittadini pagare tali tande di Macina alli Minuti del sopradetto modo à raggione di denari novi per tummino, o veramente per tali pagamenti volessero imponere alcune gabelle dummodo che quelli se imponessero sopra cose comestibili, e potabili stasse in loro arbitrio, e volontà, e per tale causa sono imposte per la sodisfatione di dette tande di macina alcune gabelle, li quali per la diminutione, e mortalità di persone sono mancanti in tal modo che non possono assuplire, ma in poche parti alla sodisfatione predetta che restasse Sua Eccellenza servita difalcare detta Università per tale diminutione non si potendo per tali tandi di Macina tassare ne ritrovare il modo di pagarsi, fù provisto quod non convenit quo ad dilationem, e tuttavia alla giornata si causano à detta Università mille danni di spese, et interesse di giornate di Commissarij, che nel spesso si destinano, et in tal forma che appena si può esigere quello che per giornate di Commissarij si paga,
e vedendosi che tuttavia detta Università non si vederà libera à tal debito supplicano detti Giurati un’altra volta à Sua Eccellenza che resti servita concederli potestà di poter eligere persone facultose, ò vendere et augumentare, e raddoppiare alcune delli gabelle di detta Università, e fare quel tanto che si potesse per consiglio concludere acciò si potesse detta Università liberare di tal debito et interesse nullo prejudicio generato à detta Università sopra la diminutione, e difalcatione che se li deve fare per detta Regia Corte stante le raggioni predette come si contiene per memoriale alli quali s’abbia in tutto relatione [f. 231] et essendo stato provisto per la prefata Eccellenza Sua e Tribunale del Real Patrimonio che si congregasse sopra le cose contente in detto memoriale consiglio, e quello si trasmettesse per poter provvedere come convenisse, per ciò s’ha devenuto alla congregatione del presente consiglio come intesa la presente proposta habbiano sopra le cose prenominate ogn’uno possi liberamente dire il suo voto, e parere.
Il Magnifico Vincenzo d’Randazzo uno delli Magnifici Giurati di detta Terra, e locotenente del Magnifico Capitano di quella, è di voto, e parere che s’aggiongano onze quaranta di rendita da pagarsi quolibet anno come meglio e per manco interesse di detta Università si potrà accordare con quelle persone che vorranno attendere à tal compra di rendita,
[e per l’altri pagamenti cosi di donativi ordinarij, et extraordinarij come per quelli detti debiti correnti per ritrovarsi li genti che sono remasti in detta Terra tutti quasi rovinati che s’habbiano di raddoppiare tutte le infrascritte gabelle accioche per futuro il provento di quelle vengono à convertirsi in sodisfattione di quello che annualmente si deve à detta Regia Corte, li quali denari che si perciperanno di detta suggiogatione s’habbiano à convertere in sodisfattione di quello si deve per detta Università a detta Regia Corte o per li debiti correnti ut supra alli quali suggiugatarij che compriranno detta rendita se l’haveranno d’hypotecare expresse quello che avanzerà d’augumento, et accriscimento che si raddopierà et imponerà danno sopra le infrascritte gabelle, lo quale novo imposto habbia da servire per corpo e capitale di tal rendita, della quale vendittione s’haverà à fare atto publico con obligarsi li Giurati nomine Universitatis, et Juratorio nomine modo con quelle debite clausole justi cauteli, e patti che sopra ciò si [f. 232] ricercano, e come meglio si potrà accordare con li compratori, con questo che detta rendita s’habbia à pagare in tre terzi, cioè lo primo, al primo di Gennaro, il Secondo al primo di maggio, e l’Ultimo al’ultimo del mese d’Agosto ogn’anno con la rata del tempo che vi entrerà nel giorno che si farà tal atto di vendittione, e per facilitare l’effetto di tal negotio per liberare detta Università di tal debito et interesse che alla giornata che ci causano, quanto prima s’habbia da mandare à persona seria, à suplicare à Sua Eccellenza, e Real Patrimonio sopra le cose preservate, e principalmente sopra la difalcazione che si deve fare à detta Università, cossi delle tande della Macina come di quelli altri donativi ordinarij et extraordinarij, e novi pagamenti per la tanta Mortalità e mancamento di persone come ancora per quel tanto che occorse farsi intorno conversione che si ha da fare della venditione di detta rendita, et altro che succedesse tentarsi in beneficio di detta Università
E pertanto
le gabelle ... averanno da raddoppiare, et accrescere
sopra le quali s’haverà d’imponere il novo imposto il quale sarà per il corpo, e capitale della detta rendita
che s’haverà d’obligare et hypotecare expresse alli suggiugatarij e s’intenderà per superato, e segregato dalle gabelle obligate alla Regia Corte in parte per le predette tande saranno le unfrascritte.
E prima sopra la gabella del vino
siccome il passato s’ha pagato à raggione di tarì uno per botte di Musto, e vino, da pagarsi per li venditori et al minuto à raggione di tarì uno per botte s’intende de futuro à detta gabella novamente imposta altro tarì uno per botte, et al minuto altro tarì uno per botte.
[f. 233] Sopra la gabella dello Pani, fogli, fiori, e frutti virdi, e sicchi,
sicome pagava sopra quelle delli Pani à raggione di tarì uno, e grana dieci per onza, s’intende de futuro di novo imposto sopra quella, altro tarì uno, e sicome quella delli fogli, fiori, e frutti si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intendono sopra quelle de futuro imposti di nuovo altri tarì uno e grana dieci per onza alla quale gabella, s’intendda sottoposta la venditione di qualsivoglia sorte di legumi che si vendirà à minuto da pagarsi per lo venditore à raggione di tarì tre per salma, e tarì tre per ogni salma d’orgio si vendirà a minuto.
Sopra la gabella delli panni, arbascie, cannavazzi, e cordi
si come prima si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intendano sopra quella de futuro di nuova imposta altri tarì due per ogn’onza da pagarsi per li venditori.
Sopra la gabella dello pilo di qualsivoglia animale sicome prima si pagava à raggione di grani dieci per onza, cioè prima cinque per lo venditore, e grana cinque per lo compratore, e permutazione d’animali grossi si paga à raggione di tarì uno per ogn’uno delli permutanti, e per l’animali sumerini à raggione di grana dieci per ogn’uno similmente di detti permutanti de futuro s’intendano sopra detta gabella novamente imposta altri tarì uno per uno nella permutazione si debbia pagare de futuro tarì due da qualsivoglia che permuterà animali grossi, et sumerini à raggione di tarì uno per ogn’uno che similmente permuterà.
Sopra la gabella dello linu cànnavu (canapo), ferro, e ramo rustico, e lavorato, e legname d’ogni sorte rustica, e lavorata
che viene di fora, e legnami di cittadini, ò qualsivoglia persona siccome prima si pagava di tt. uno per onza s’intenda de futuro sopra quella di nuovo imposta [f. 234] e si debba di nuovo pagare à raggione d’altro tarì uno per onza da pagarsi per li venditori.
Sopra la gabella delli Pisci, e Salsizzi,
siccome prima si pagava à raggione di tarì sei per ogni carico di pisci de futuro si debbiano pagare à tarì novi per ogni carici, e siccome si pagava per ogni porco che si macellava per farsi salsizzi alla raggione di tarì tre per ogni porco, de cetero s’intenda altro tarì uno di novo imposto per ogni porco.
Sopra la gabella delli Pani, formaggi, cascavalli, Meli, e cera
si come prima si pagava à raggione di tarì uno per onza s’intenda de futuro sopra quella devono imposta altro tarì uno per onza, e cosi in tutto à raggione di tarì due per onza d’esigersi in vendita del venditore, e la metà del compratore.
Per le quali gabelle, e loro pagamenti s’haveranno da fare li capitoli per li Magnifici Jurati, e con l’impositione delle pene solite come sono l’altri capitoli.
Il Magnifico Jacobo Piamontese Giurato è del sopra parere.
Il Magnifico Jacobo Sciurtino ut supra.
Il Magnifico Signor Giovanni Artale Tudisco ut supra.
Il Magnifico Giuseppe d’Ugo ut supra.
Petro Barberi ut supra.
Martino Rizzo ut supra.
Magistro Antonio Vulpi ut supra.
Il Mastro Notaro Giovan Vito d’Amella è di parere come di sopra, et si, et quatenus lo raddoppiamento raccrescimento che si farà alli gabelli predette non bastassero per la sodisfatione di quello che si deve alla Regia Corte quolibet anno, e per la soggiugatione che si farà quod utique dette gabelle s’habbiano da aggumentare, e raddoppiare, et accrescere, tante volte, quante sarà f. 235] di bisogno in modo che si complisca il pagamento predetto, e che s’habbiano d’imporre altre gabelle essendo di bisogno in modo che detta Università non venghi a pagare al minuto, e per tassa, e che si debbia fare thesaureri persona sicura, d’eligersi per li giurati quolibet anno per li pagamenti predetti e suoi spisi, con salario d’onze vinti l’anno il quale s’habbia d’obligare nomine proprio et à fare li pagamenti predetti con li debiti cauteli per atto publico come à detti Giurati parerà.
- Giovanni Curto ut supra.
- Martino Curto ut supra.
- Mastro Valerio Faccipinta ut supra.
- Petro Murriali ut supra.
- Angelo La Ficarra ut supra.
- Antonio Mulé di Palermo ut supra.
- Simone di Geraci ut supra.
- Mastro Antonio Malifera ut supra.
- Giovanni Romano ut supra.
- Mastro Petro Lo Nobili ut supra.
- Cola Capobianco ut supra.
- Antonuccio Rizzo ut supra.
- Antonio La Porta ut supra.
- Vincenzo Romano ut supra.
- Jacobo di Lintini ut supra
- Mastro Francesco Erbicella ut supra.
- Mastro Lisi Macaluso ut supra.
- Vincenzo di Spina ut supra.
- Cola di Migliuri ut supra.
- Francesco La Serra ut supra.
- Geronimo La Scalia ut supra.
- Jacobo La Licata ut supra.
- Petro La Sthorana ut supra.
- Santo La Matina ut supra.
- Giuseppi Juliana ut supra.
- Geronimo Castronovo ut supra.
- Francesco Martorana ut supra.
- Carlo Sicili ut supra.
- Giovanne di Randazzo ut supra.
- Mastro Gioseppe Cacciatore ut supra.
- Antonino Ferlazza ut supra.
- Petro Lo Jodici ut supra.
- Petro di Regula ut supra.
- Gerlando La Licata ut supra.
- [f.236] Marco d’Alaymo ut supra.
- Philippo di Poma ut supra
- Notaio Gaspare Monteleone ut supra
- Jacobo Macaluso [di Palermo?] ut supra
- Mastro Giacomo di Milia ut supra
- Francesco Giaccuni ut supra
- Jacobo Picuni ut supra
- Geronimo d’Alaymo ut supra
- Antonino Gagliano ut supra
- Petro d’Antonio Curto ut supra
- Mastro Giulio di Racusa [rectius: di Ragusa, n.d.r.] ut supra
- Orlando Borsellino ut supra
- Antonino Murriali ut supra
- Vincenzo Collura ut supra
- Fabio di Palermo ut supra
- Mastro Petro Facciponti ut supra
- Notaro Bartolomeo Curto ut supra
- Mariano di Palermo ut supra
- Jacobo La Matina ut supra
- Francesco Macaluso ut supra
- Philippo l’Avarello ut supra
- Gerlando d’Averna ut supra
- Giuliano Picuni ut supra
- Antoni d’Amella ut supra
- Antoni l’Amorella ut supra
- Jacobo Macaluso ut supra
- Jacobo di Benedetto ut supra
- Francesco di Montura (?)ut supra
- Battista Palumbo ut supra
- Giovanni Fiderico ut supra
- Enrico di Marco ut supra
- Vito Lo Sardo ut supra
- Geronimo Sciandra ut supra
- Paulo di Gueli ut supra
- Gerardo Predilicaro ut supra
- Mundo Taibbi ut supra
- Alfio di Giraci ut supra
- Cola Curto ut supra
- Leonardo La Matina ut supra
- Antonino Sfirlazza ut supra
- Petro La Matina ut supra
- Mastro Antonino d’Alaymo ut supra
- Antonino Nalbuna ut supra
- Roggerio di Jassio (?)ut supra.
* * *
Per inciso, richiamiamo l’attenzione sul menzionato giurato racalmutese del 1577 Vincenzo Randazzo che sembra farla da presidente della giurazia. Viene indicato con il titolo di Magnifico, ma è plebeo, forse appartenente alla piccola borghesia agricola, un “burgisi” come si direbbe oggi. La madre di Diego La Matina era una Randazzo, famiglia questa genuinamente racalmutese. Il padre di Diego La Matina, Vincenzo era invece figlio di un oriundo da Pietraperzia.
Ritornando al nostro tema del carteggio del 1577, resta evidente che vi si trova uno spaccato della vita pubblica comunale, dal taglio democratico, con istituzioni pubbliche che esulano dal diritto romano e da quello del sorgere dello stato moderno; affiora qualche dato che fa pensare alla tipica organizzazione greca della Polis, con la sua Ecclesìa, e con il ricorso al voto cittadino espresso in una solenne adunanza tenuta nell’Ecclesiastérion.
Al suono della campana della Ecclesia dell’Annunziata, sita nel centro della grande piazza di Racalmuto che dal vecchio Santissimo si allargava nello spiazzo ove ora sorgono le torri campanarie della Matrice e si riversava nell’attuale Piazza Castello per risalire nel largo ove ora sorgono i palazzotti degli invadenti Matrona [la vaniddruzza di Matrona].
Nel confrontare l’attuale assetto urbanistico con quello che l’ex voto del Monte ci fa intravedere, c’è da esecrare la mania piccolo borghese degli arricchiti di Racalmuto dello scorso secolo di piazzarsi con i loro casamenti sopraelevati sulle case terrane (o al massimo solerate) nel bel mezzo della storica piazza dell’Università di Racalmuto. E dire che riuscirono a farsi credere anche dalle menti più elette del nostro paese come dei benemeriti filantropi!
Certo marginale appare il ruolo dei del Carretto in questa vicenda fiscale. Quel che rileva è il ricorso pubblico al prestito, quello cioè che oggi avviene tra i Comuni e la Cassa Depositi e Prestiti. Solo che allora per Racalmuto siffatta Cassa DD.PP. era nient’altro che uno strozzino di Agrigento, tal Caputo, superriverito ed adulato dal pubblico notaio.
Sembra opportuno tracciare il grafico della popolazione di Racalmuto che tenga conto dei dati del carteggio del 1577.
La curva dell’andamento demografico della Racalmuto del ’500 si avvalla vistosamente, come è ovvio, nell’anno della peste del 1576, e così si dispiega:
Il crollo demografico del 1576, come si vede, sembra irreversibile (anche se fu dovuto più alla fuga che alla morte dei racalmutesi: i superstiti quindi ebbero poi modo di ritornare nelle loro case di paese, lasciando - riteniamo - quelle di campagna). Occorrerà aspettare il 1658 (un secolo) per risalire a quota 5.165 e solo nel 1660 la popolazione supererà quella del 1570 assestandosi a quota 5488.
Quanto alle finanze locali, la crisi del 1577 fu in qualche modo tamponata; il bilancio comunale toccherà nel 1593 un disavanzo di appena 28 onze, un tarì e quattro grani (460 onze d’introito ed onze 488, tarì 1 e grana quattro d’esito). La forte pressione fiscale - tutta basata sulle imposte indirette - portarono ad una asfissiante strozzatura dei consumi da parte dei poveri. I proventi dalle rinomate salsicce racalmutesi furono pressoché nulli: pane, foglie, pilo, vino, formaggio, legname, pesci e qualche altra voce diedero un gettito tributario che si volatizzò essenzialmente per le spese militari e per oltre la metà per ciò che era dovuto alla regia Corte a titolo imprecisato. Per di più si pagavano sei onze annue per “tande”.
* * *
In prossimità della morte, Girolamo primo del Carretto riusciva a raggiungere un accordo con i suoi vassalli di Racalmuto. Era l’anno 1580. Il 15 gennaio, a rogito del notaio Nicolò Monteleone di Racalmuto veniva stilata una transazione (transactio et accordium) tra il conte e l’università variamente articolata; tra l’altro i cittadini e gli abitanti di Racalmuto s’impegnavano per loro e per i propri successori di corrispondere al conte e suoi successori il terraggiolo (tirragiolum) in ragione di due salme di frumento per ogni salma di terra dai racalmutesi seminata fuori del territorio dello stato comitale di Racalmuto.
Il carteggio relativo a tale transazione del 1580 è disponibile presso il Fondo Palagonia dell’archivio di Stato di Palermo. Per i riverberi sulla storia locale, ci si deve qui dilungare nello stralciare ampi passi.
Iniziamo dal testo della lettera inviata dai deputati racalmutesi eletti in un apposito consiglio del 1580:
«Illustrissimo et eccellentissimo Signore, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Giacomo Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonio Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella, Antonio Gulpi e Giacomo Morreale, li quali furo deputati eletti per consiglio congregato circa la questione e lite vertenti tra l’altri, e l’illustris.mo Conte di Racalmuto in la R.G.C. esponino a Vostra Eccellenza che sono più anni che in detta R.G.C. ha vertuto lite fra detto conte e suoi antecessori in detto contato ex una, e li Sindaci di detta terra ex altera sopra diversi pretenzioni, particularmente addutti nel libello, e processo fra loro compilato per li quali intendiano detti Sindaci essere esenti, e liberi di certi raggioni e pagamenti, come in detto processo si contiene, e poichè s’have trattato certo accordio fra esso conte ed essi esponenti come deputati eletti per detta università circa le pretentioni predetti, e circa il detto accordio s’hanno da publicare per mano di publico notaro per comuni cautela dell’uno, e l’altro, e stante che è notorio che detti capitoli s’habbiano da publicare con vocarsi per consiglio onde habbiano da intervenire li genti di detta università, e la maggior parte di quella per ciò supplicano a V. E. si degni restar servita provedere che s’abbia a destinare uno delegato dottore degente in la città di Girgenti per manco dispendio (o di spesa) dell’esponenti, e benvista a V.E. il quale s’abbia da conferire in detta università di Racalmuto,, ed in quella abbia da congregare consiglio si la detta università è contenta si o no di pubblicare il detto atto d’accordio, li quali si abbiano di fari leggiri per il detto delegato a tutte le persone che interverrano in detto consiglio per potersi stipulare il detto atto con lo consenso di tutta l’università, o maggior parte di quella - e restando l’esponenti d’accordio V.E. sia servita al detto delegato concederli autorità, e potestà di tutto quello e quanto sarrà concluso per detto accordio che possa interponere l’authorità, potestà, e decreto di V.E. e sopra questo possa interponere perpetuo silenzio, e decreto con tutte le clausole, e condizioni solite, e necessarie farsi in detti atti ut Altissimus. »
La curia viceregia acconsente ed impartisce le opportune istruzioni con lettera Data Panormi die vigesimo nono Februarij nonae Ind. 1580. Questa la sfilza delle firme in calce: Marcus Antonius Colonna, vidit Grimaldus, dominus vicerex mandavit mihi Valerio Arcabaxio; visis per Grimaldum, presententur et exequantur, Ascanius de Barone delegatus.
Il 3 gennaio 1581 si presenta a Racalmuto il magnifico ed esimio Ascanio de Barone della città di Agrigento con le sue credenziali. Il successivo giorno 5 si aprono i lavori del «Consilium congregatum » sotto la presidenza dell’esimio signor Ascanio de Barone “ad sonum campanae in maiori Ecclesia terrae Racalmuti die dominicae” chiamati e convocati i due terzi del popolo. I giurati Lorenzo Giustiniano, Giacomo Monteleone e Antonio Alaimo assicurano la regolarità della convocazione e certificano la presenza del numero legale. All’ordine del giorno è l’approvazione dell’accordo fatto con l’illustre don Girolamo del Carretto.
Viene subito introdotto l’argomento:
Magnifici Nobili, et persone decorate [a.v.: honorati] et altri populani, siti congregati in questo loco; sapiti ch’avendosi tanto tempo ed anni litigato infra l’università di questa terra con li spettabili illustri ed illustrissimi signori Baroni e Conti di questa terra sopra alcuni pretenzioni ed esenzioni di tirraggi di fora [a.v.: supra alcuni pretenzioni et exemptioni di alcuni soluptioni di dupli terragi di fora] et altri esenzioni come più largamente si contiene per lo libello e processo contenti nella R.G.C. con detti spettabili ed illustri signori Baroni e Conti di questa sudetta terra, ed avendosi tant’anni litigato non s’have mai finito per tanto si congregao consiglio, e si elessero deputati lo magnifico Gio: Vito d’Amella, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino lo Brutto, Pietro d’Alaymo, Antonino Gulpi e Giacomo Morreale, li quali deputati esposiro a S.E. e R.G.C. che avendo più anni litigato in detta R.G.C. con li predecessori dell’illustre signor Conte di questa terra di Racalmuto ed anche con detto signor conte sopra diversi pretenzioni d’essere esenti e liberi di diversi raggioni e pagamenti in detto processo e libello addutti, e contenti, e che s’ave trattato accordio fra l’università e detto signor conte, e sopra ciò fatti certi capitoli li quali s’hanno da publicare per notaro publico per commune cautela ed era di publicarsi con la volontà della maggior parte del Popolo congregato per consiglio supplicando S.E. resti servita provedere e comandare che si destinasse un delegato in questa terra per congregare detto consiglio, ed essendo la maggior parte contenta dell’ accordio, farrà leggere li capitoli ed essendo contenti quelli detto delegato farrà publicare, e stipulare ed interponere l’authorità di S.E. e R.G.C. per ciò S.E. mi ha destinato delegato in questa terra, undechè personalmente mi conferisca a congregare detto consiglio, ed intendere la vostra volontà se volete accordio per questo siti convocati in questa maggior chiesa acciò ognuno di voi dasse il suo parere [a. v.: siti convocati in questa maggior Ecclesia a tal che ogn’uno di voi dugna lo suo pariri e vuci si vuliti accordio], se volete accordio con detto signor conte, perché volendo accordio si leggiranno li capitoli che mi sono stati presentati per detti deputati e notar publico, ed essendo contenti di detti capitoli per voi s’eligeranno dui Sindaci e procuratori per potere quelli publicare e fare instrumento pubblico con li soliti obligazioni, renunciationi, stipulazioni giuramento firmato in forma, alli quali Io come delegato di S.E. e R.G.C. interponissi l’autorità e decreto acciò omni futuro tempore s’habbiano inviolabilmente osservare siché ogn’uno venga, e dona la sua vuci, e pariri, lo magnifico Gio: Vito d’Amella capo di detta terra di Racalmuto dice che è di voto, e parere, e si contenta che si faccia accordio stante li lite e questioni che sono stati et su infiniti e sono immortali e non hanno mai diffinizioni e sono dubbij ed incerti e per evitarsi tante spese che s’hanno fatto e si potranno fare tanto più che s’ha visto la buona volontà dell’illustrissimo signor conte lo quale per li capituli ni ha fatto molte grazie ed esenzioni in favore di quest’Università di Racalmuto e non facendosi accordio interim esigirà come per il passato s’have fatto e perché in l’accordio e in mancari quelle raggioni che siamo obligati paghari per questo è contente come è detto di sopra che si faccia detto accordio e si leggano li capitoli e doppo si contratta in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano giurato contiene [a.v.: concurri] con il detto magnifico Gio: Vito d’Amella,
1 AMELLA (D') MAGNIFICO JO: VITO Capitano della terra di Racalmuto magnifico
2 JUSTINIANO MAGNIFICO LORENZO GIURATO d'accordo con il d'Amella magnifico
3 MONTELEONE MAGNIFICO GIACOMO dixit ut proximus magnifico
4 ALAYMO (D') NOBILE ANTONINO ut supra nobile
5 TODISCO MAGNIFICO SIGNOR ARTALE ut supra magnifico - signore
6 PIOMENTESE MAGNIFICO GIACOMO ut proximus magnifico
7 PROMONTORO MAGNIFICO BALDASSARE ut proximus magnifico
8 PUMA (DI) MAGNIFICO GIACOMO ut proximus magnifico
9 TODISCO MAGNIFICO PIETRO ut proximus magnifico
10 BLUNDO MAGNIFICO GIUSEPPE ut proximus magnifico
11 PIOMONTESE MAGNIFICO GIO:ANTONIO ut proximus magnifico
12 ROMANO MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
13 PANATA MATTHEO ut proximus
14 TAYBBI ALESSANDRO ut proximus
15 CAPOBIANCO COLA ut proximus
16 MARTORANA GIACOMO ut proximus
17 MONTELEONE ANTONINO ut proximus
18 PILLITTERI GERONIMO ut proximus
19 CATALANO MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
20 DI BLASI DOMENICO ut proximus
21 GULPI MASTRO SIMONE ut proximus mastro
22 SFERRAZZA GERONIMO ut proximus
23 GRACI (DI) ANTONINO ut proximus
24 FALLETTA GIACOMO ut proximus
25 AGRO' (D') FRANCESCO ut proximus
26 ALAYMO (D') VINCENZO ut proximus
27 BRUCCULERI MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
28 FARINA ANTONINO ut proximus
29 VITILLARO PIETRO ut proximus
30 MULE' (DI) MICHELE ut proximus
31 MORREALE GERLANDO DI PIETRO ut proximus
32 GRACI (DI) BATTISTA ut proximus
33 BURGIO PIETRO ut proximus
34 MULE' (DI) MICHELE MINORE ut proximus
35 ALAYMO (D') PAULO ut proximus
36 ALAYMO (D') MARCO ut proximus
37 BURGIO VITO ut proximus
38 LA LICATA MARIO ut proximus
39 FORTE PIETRO ut proximus
40 GRACI (DI) FRANCESCO ut proximus
41 LO BELLO FILIPPO ut proximus
42 TAYBBI TIBERIO ut proximus
43 GOLTISI GIULIANO ut proximus
44 FACCIPONTI MASTRO PAOLO ut proximus mastro
45 LA MATINA PIETRO DI NICOLO' ut proximus
46 XICHILI (DI) JACOBO ut proximus
47 CASUCCIA PIETRO ut proximus
48 LA PAGLIA ANTONIO ut proximus
49 ACQUISTA (D') GIO: ANTONIO ut proximus
50 D'AMICO MASTRO PAOLO ut proximus mastro
51 TORRETTA ANTONIO ut proximus
52 MICCICHE' PAULO ut proximus
53 SANFILIPPO MINGAO SIMUNI ut proximus
54 GRACI (DI) MULFALETTO JO: ut proximus
55 GAGLIANO FRANCESCO ut proximus
56 VILLINA VINCENZO ut proximus
57 MARIA PIETRO ut proximus
58 MIRENDA LUCA ut proximus
59 AGRO' (D') PIETRO ut proximus
60 CARLINO MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
61 MARTORANA ANDREA ut proximus
62 BARBERI BLASI ut proximus
63 TODARO MASTRO VINCENZO ut proximus mastro
64 GRACI (DI) ANTONIO ut proximus
65 TERRANA GERONIMO ut proximus
66 GENTILE GIULIANO ut proximus
67 MAURO SILVESTRO ut proximus
68 ARNUNI (D') PIETRO ut proximus
69 PICONE GIULIANO ut proximus
70 LONDO GIO: DOMENICO ut proximus
71 GULPI MARCO ut proximus
72 RUGERI (DI) LISI ut proximus
73 DI PAOLINO FRANCESCO ut proximus
74 GULPI PIETRO DI GERONIMO ut proximus
75 D'ANNA FILIPPO ut proximus
76 TINEBRA GIRONIMO ut proximus
77 SALVO (DI) FILIPPO ut proximus
78 DIANA ANDREANO ut proximus
79 RANDAZZO (DI) JO: ut proximus
80 LO NOBILE PIETRO ut proximus
81 VACCARO LUCA ut proximus
82 ZUCCARELLO SANTORO ut proximus
83 PETROZELLA FRANCESCO ut proximus
84 BELLOMO PIETRO ut proximus
85 LUPO FRANCESCO ut proximus
86 MAZZA (DI) DOMENICO ut proximus
87 RIZZO FRANCESCO DI PIETRO ut proximus
88 LO CONTI GERONIMO ut proximus
89 GIGLIA (DI) FILIPPO ut proximus
90 LO MASSARO GIUSEPPE ut proximus
91 ROMANO ANTONINO ut proximus
92 LO MALIGNO MATTHEO ut proximus
93 DRAGO MARIANO ut proximus
94 GILARDO (DI) VINCENZO ut proximus
95 CIRAMI GIO:BATTISTA ut proximus
96 MACALUSO SEBASTIANO ut proximus
97 LA LOMIA SIMONE ut proximus
98 SIGNORINO VITO ut proximus
99 PETROZELLA LEONARDO ut proximus
100 MARTORANA GIACOMO ut proximus
101 RIZZO PIETRO DI ANTONINO ut proximus
102 GARLISI AGOSTINO ut proximus
103 LA CHIANA GIUSEPPE ut proximus
104 ALLETTO (D') GREGORIO ut proximus
105 BUCCULERI ANTONIO ut proximus
106 SAVARINO GIOVANNI ut proximus
107 CIRIO SANTO ut proximus
108 NOTO (DI) MARCO ut proximus
109 BRUNO FRANCESCO ut proximus
110 CASUCCIA FRANCESCO ut proximus
111 ALLETTO (DI) FILIPPO ut proximus
112 CURTO FRANCESCO ut proximus
113 D'AMICO FRANCESCO ut proximus
114 FURMUSO ANTONINO ut proximus
115 DI FRANCO GIOVANNI DI PIETRO ut proximus
116 CASTILLANO STEFANO ut proximus
117 CACCIATORE GIUSEPPE ut proximus
118 CAVALLARO NICOLO' ut proximus
119 MORREALE FRANCESCO ut proximus
120 SIGNORINO PAULO ut proximus
121 PLACENTA FRANCESCO ut proximus
122 LA LICATA PIETRO DI NARDO ut proximus
123 AGRO' (D') GIACOMO ut proximus
124 CASTILLANO AGOSTINO ut proximus
125 CASTRONOVO PAOLO ut proximus
126 TAIBBI PIETRO DI MARTINO ut proximus
127 PICONE MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
128 SARAGUSA MASTRO GIULIANO ut proximus mastro
129 LA LICATA ANGELO DI LEONARDO ut proximus
130 JANNUNI GIACOMO ut proximus
131 BARBERI SIMONE ut proximus
132 MISTRETTA FRANCESCO ut proximus
133 CHIAVITTELLI MASTRO FRANCESCO ut proximus mastro
134 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO ut proximus
135 ROTULO ANTONINO ut proximus
136 LA LUMIA ANDREA ut proximus
137 D'ALBERTO LEONARDO ut proximus
138 PERNA (DI) MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
139 LA LICATA ANTONINO ut proximus
140 FIDERICO GIOVANNI ut proximus
141 MULE' (DI) ANTONINO ut proximus
142 FAILLA GERONIMO ut proximus
143 FACCIPONTI MASTRO PIETRO ut proximus mastro
144 DI LIO MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
145 CACCIATORE PAOLO ut proximus
146 BARBERI PIETRO ut proximus
147 PROMUNTORIO DI PROMONTORIO ut proximus
148 PUMA (DI) MASTRO LISI ut proximus mastro
149 INGRAO FILIPPO ut proximus
150 MESSINA MARTINO ut proximus
151 ACQUISTA (D') GIUSEPPE ut proximus
152 CASTRONOVO GIUSEPPE ut proximus
153 FALLETTA ANTONINO ut proximus
154 AMATO (D') VINCENZO ut proximus
155 AMATO (D') RAYMUNDO ut proximus
156 CAMMALLERI ANTONINO ut proximus
157 XALICI GUGLIELMO ut proximus
158 VELLA PIETRO ut proximus
159 GUARNERI VINCENZO ut proximus
160 FORMUSO BLASI ut proximus
161 AGRO' (D') VENTO GERONIMO ut proximus
162 MASTRO SIMONE CALOGGERO ut proximus
163 POMA (DI) MASTRO FILIPPO ut proximus mastro
164 GULPI MASTRO GIOVANNI ut proximus mastro
165 GALIFI MARCO ut proximus
166 GANDOLFO GIO:BATTISTA ut proximus
167 LA LOMIA PAOLO ut proximus
168 LA PORTA GERARDO ut proximus
169 SCHILLACI PIETRO ut proximus
170 CASTRONOVO TESEO ut proximus
171 DI BENEDETTO AGOSTINO ut proximus
172 PROMONTORO MARCO ut proximus
173 CURTO BARTOLO ut proximus
174 PITROZELLA MASTRO MARIANO ut proximus mastro
175 MACALUSO GIOVANNI ut proximus
176 GULPI ANDREA ut proximus
177 DI MARTINO GIUSEPPE ut proximus
178 CASUCCIA GIACOMO ut proximus
179 PIRRERA PASQUALE ut proximus
180 SANTALUCIA SILVESTRO ut proximus
181 RINALDO GIACOMO ut proximus
182 MULE' (DI) PAOLINO ut proximus
183 LA LICATA GIACOMO ut proximus
184 SURCI MARCO ut proximus
185 GUELI (DI) GIACOMO ut proximus
186 BETULO FRANCESCO ut proximus
187 MESSINA (DI) GERONIMO ut proximus
188 LA LICATA PAULINO ut proximus
189 D'ARATA MATTEO ut proximus
190 DI MARTINO GIACOMO ut proximus
191 D'ALLETTO MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
192 MILIOTO PAULO ut proximus
193 SFERRAZZA PIETRO DI LEONARDO ut proximus
194 MAURO PAOLINO ut proximus
195 TAIBBI MASTRO FRANCESCO ut proximus mastro
196 VASTA ALOISIO ut proximus
197 LEGGIA COLA ut proximus
198 D'ALBERTO ANTONINO ut proximus
199 SALVO (DI) VINCENZO ut proximus
200 D'AVERNA RADAMONTE ut proximus
201 SANTANGELO PAOLINO ut proximus
202 VASCUSO ANTONINO ut proximus
203 LA LOMIA PAULO ut proximus
204 LA LUMIA LEONARDO ut proximus
205 MONASTERI MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
206 CASTRONOVO ANDREA ut proximus
207 MAURO ANTONINO ut proximus
208 CARROBBA ANGELO ALIAS FASCHERA O FICARRA? ut proximus
209 MORREALE VINCENZO ut proximus
210 COLLURA GIACOMO ut proximus
211 TERRANOVA MARIANO ut proximus
212 LO PILATO GIUSEPPE ut proximus
213 GRILLETTA COLA ut proximus
214 MALTA FILIPPO ut proximus
215 BORDUNARO VITO ut proximus
216 GIANCANI FRANCESCO ut proximus
217 DI FIORENZA MATTEO ut proximus
218 TUTTOBENI GIACOMO (A.V.: GERONIMO) ut proximus
219 GINGUNI GRIGOLI ut proximus
220 LA MATINA GIOVANNI DI PASQUALI ut proximus
221 RAGUSA (DI) TOMASI ut proximus
222 MISURACA (A.V.: MISSANA) GERONIMO ut proximus
223 DI NATALI MICHELE ut proximus
224 BELLANCA (A.V.: VALLANCA) PAOLINO ut proximus
225 LA LICATA COLA ut proximus
226 CARAVELLO FILIPPO ut proximus
227 MORREALE ANTONINO ut proximus
228 BONGIORNO VITO ut proximus
229 AGRO'(D') SIMONE ut proximus
230 VASTA ANTONIO ut proximus
231 GERACI (DE) GIACOMO ut proximus
232 CASUCCIA GIOVANNI ut proximus
233 D'ALLETTO COLA ut proximus
234 GULPI GERONIMO ut proximus
235 MELI (LO) MARIO ut proximus
236 FANARA SEBASTIANO ut proximus
237 PALUMBO GIO:BATTISTA ut proximus
238 TERRANOVA COLA ANTONIO ut proximus
239 LA MENDOLA ANGELO ut proximus
240 DI FATIO SANTORO ut proximus
241 ALAYMO (DE) ANTONIO ut proximus
242 LA MATINA PASQUALE ut proximus
243 MORREALE PIETRO NASCA ut proximus
244 SCHILLACI ANTONINO ut proximus
245 PALUMBO STEFANO ut proximus
246 LA LICATA PIETRO ut proximus
247 CASUCCIA SALVATORE ut proximus
248 ROTULO PIETRO DI NARDO ut proximus
249 LO PUZZO GIACOMO ut proximus
250 TAVERNA GIACOMO ut proximus
251 JANNUZZO GIOVANNI ut proximus
252 LA LICATA PIETRO DI FILIPPO ut proximus
253 PALERMO (DI) FABIO ut proximus
254 GUAGLIANO ANTONINO ut proximus
255 CURTO PIETRO ut proximus
256 MARINO GIACOMO ut proximus
257 BLUNDO MASTRO GREGORIO ut proximus mastro
258 LA LUMIA PIETRO ut proximus
259 RANDAZZO GERONIMO ut proximus
260 LO SARDO PAOLO ut proximus
261 RUGGERI FRANCESCO ut proximus
262 PIZZUTO GIACOMO ut proximus
263 CACCIATORE MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
264 CASUCCIA VINCENZO ut proximus
265 ROMANO GIOVANNI ut proximus
266 MIGLIURI NICOLO' ut proximus
267 MARTORANA CIUCIA MASTRO PIETRO ut proximus mastro
268 GIGLIA (DI) GIUSEPPE ut proximus
269 ALAYMO (D') MATTEO ut proximus
270 SABELLA ANTONINO ut proximus
271 CASUCCIA GIOVANNI ut proximus
272 LA LATTUCA PAOLINO ut proximus
273 SANFILIPPO PROSPERO ut proximus
274 BURGIO GIACOMO ut proximus
275 LA MENDOLA SIMONE ut proximus
276 LA MATINA ANTONINO ut proximus
277 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
278 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE ut proximus mastro
279 LA LOMIA GIUSEPPE ut proximus
280 POMA (DI) MAGNIFICO PIETRO ut proximus magnifico
281 CATALANO MAGNIFICO MICHELE ut proximus magnifico
282 SANGUINEO MASTRO TOMASO ut proximus mastro
283 FANARA NOBILE TOMASO (o RANERI) ut proximus nobile
284 GULPI MASTRO ANTONINO ut proximus mastro
285 BUTERA (DI) LEONARDO ut proximus
286 SALVO (DI) MASTRO ROGGERI ut proximus mastro
287 BUCCULERI CRISTOFORO ut proximus
288 TROVALI MASTRO ANTONUZZO ut proximus mastro
289 DI MARCO VINCENZO ut proximus
290 CANNELLA MASTRO BENEDETTO ut proximus mastro
291 APICELLA JO:LEONARDO MASTRO ut proximus mastro
292 FARINA (DI) FILIPPO ut proximus
293 RIZZO NANDO ut proximus
294 MACALUSO PIETRO ut proximus
295 ZITILLA GIOVANNI ut proximus
296 CAGLIARISI FILIPPO ut proximus
297 SPINA (DI) NICOLO' ut proximus
298 GUELI VITO ut proximus
299 FACCIPONTI MASTRO VALERIO ut proximus mastro
300 FACCIPONTI MASTRO PIETRO ut proximus mastro
301 MONTANA (DI) AMBROSIO ut proximus
302 MORREALE CATALDO ut proximus
303 SAVATTERI GERONIMO ut proximus
304 FORMUSO LEONARDO ut proximus
305 FALLETTA FRANCESCO ut proximus
306 MACALUSO GIACOMO ut proximus
307 LA MATINA ANTONIO ut proximus
308 MESSINA (DI) GERARDO ut proximus
309 GIGLIA (DI) ANTONINO ut proximus
310 BALDONE MAGNIFICO FRANCESCO ut proximus magnifico
311 RIZZO MARTINO ut proximus
312 RUSSO DOMENICO ut proximus
313 MACALUSO ALOISIO MASTRO ut proximus mastro
314 LUPARELLO FABRIZIO ut proximus
315 RANDAZZO GIACOMO ut proximus
316 LO CUCCO ERCOLE ut proximus
317 LO BRUTTO ANTONIO ut proximus
318 LA LICATA NICOLO' ut proximus
319 DRAGO (DI) MARIANO ut proximus
320 RAO VINCENZO ut proximus
321 GIULIANA (DI) PIETRO ut proximus
322 FAILLA ANTONINO ut proximus
323 VASTA VINCENZO ut proximus
324 SFERRAZZA GERONIMO ut proximus
325 RUSSO VINCENZO ut proximus
326 BUCCULERI VITO ut proximus
327 SURCI GIOVANNI ut proximus
328 SFERRAZZA ANTONINO ut proximus
329 GRACI (DI) PIETRO ut proximus
330 GRILLO GIOVANNI ut proximus
331 CAPOBIANCO VALERIO ut proximus
332 AGRO' (D') PIETRO ut proximus
333 AGRO' (D') VINCENZO ut proximus
334 LO BRUTTO LEONARDO ut proximus
335 SANFILIPPO VINCENZO ut proximus
336 POMA (DI) LEONARDO ut proximus
337 TRAPANISI PIETRO ut proximus
338 LUPARELLO LEONARDO ut proximus
339 CINO ANDREA ut proximus
340 AGRO' (D') ANTONINO ut proximus
341 MARTORANA ALESSANDRO ut proximus
342 LO RE FILIPPO ut proximus
343 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO ut proximus
344 JANNUZZO ANGELO ut proximus
345 MACALUSO NICOLO' ut proximus
346 SPINA ANDREA ut proximus
347 CARRUBBA (LA) GERARDO ut proximus
348 CRAPARO GIO:BATTISTA ut proximus
349 GIANCANI ANTONINO ut proximus
350 ALAYMO (D') GIOVANNI ut proximus
351 TROISI MASTRO GIACOMO ut proximus mastro
352 FLORIDIA MASTRO VINCENZO ut proximus mastro
353 MONTELEONE GIUSEPPE ut proximus
354 LO BELLO GIOVANNI ut proximus
355 SCARLATA ANTONINO ut proximus
356 GRACI (DI) ANDREA ut proximus
357 FIRRERA PIETRO ut proximus
358 LA LICATA GIO:BATTISTA ut proximus
359 RANDAZZO LEONARDO ut proximus
360 JANNUZZO ANTONINO ut proximus
361 SAVONA ANTONINO LO PICCIOLO ut proximus
362 GULPI ALOISI ut proximus
363 LA MANTIA PIETRO ut proximus
364 MARTORANA LEONARDO ut proximus
365 MOLE' (DI) FILIPPO ut proximus
366 CASUCCIA FRANCESCO DI FRANCESCO ut proximus
367 ALAYMO (D') CESARE ut proximus
368 SFERRAZZA ANTONINO ut proximus
369 CURTO GERARDO ut proximus
370 SENA (DI) ANTONINO ut proximus
371 FRANGIAMORE GIUSEPPE ut proximus
372 BARBERI GRISPINO ut proximus
373 SCOZZARO MARIANO ut proximus
374 AMORELLA (D') FRANCESCO ut proximus
Et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante eodem cum fuissent lecta dicta capitula per me notarium Nicolaum Monteleone alta voce in loco alto ubi ab omnibus intelligi posse fuit per dictum magnificum eximium dominum delegatum in dicto consilio fuit expositum tenoris sequentis videlicet:
Già tutti voi esistenti in lo consiglio aviti inteso leggiri detti capitoli per notar Cola Monteleone si restati contenti di detti capituli ognuno dugna la sua vuci, e pariri, ed eliggia dui sindaci e procuraturi ad effetto di putiri publicare detti capituli e farsi istrumento publico con suoi patti renunciazioni cum juramento firmati in forma, lo magnifico Joan Vito d’Amella capitano di detta terra dici ed è di pariri che si contenta di detti capitoli letti nelli quali ci sù multi relasciti e gratij fatti per lo signuri Conti, e che si pubblicano ed eliggiasi per sindaci e procuratori ad Antonino Lo Brutto ed Antonuzzo Morreale, ad effetto di putiri fari publicari detti capitoli dictae universitatis con li soliti obligazioni stipulazioni juramento fitmati in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano concurri con detto d’Amella; lo magnifico Giacomo Monteleone ut proximus, lo nobile Antonino d’Alaymo ut proximus et sic omnes et singulae prenominatae personae concurrerunt cum dicto de Amella et de Monteleone de Justiniano et de Alaymo, capitaneus et jurati,
et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante, et postquam fuit conclusum consilium predictum, de consensu dictorum capitulorum et electione sindacorum et procuratorum fuit facta nota electionis sindacarum et procuratorum in actis die quo supra et ideo concluso dicto consilio nemine discrepante de voluntate dicti accordij fuerunt de mandato dicti magnifici et eximij delegati et in eius presentia et coram dicto consilio et coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio dicta capitula per me notarium infrascriptum alta voce et in loco ubi ab omnibus facile intelligi possunt quibus quidem capitulis lectis a primo capitulo usque ad ultimum et eis bene intellectis fuit per totum dictum consilium nemine discrepante consilium convocatum quod sunt contenti de dictis capitulis accordatis ut publicentur et fuerunt electi per dictum consilium prefati Antoninus Lo Brutto, et Antonutius Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio et coram dictis personis prenominatis existentibus in dicto consilio ad contrahendum publicari faciendum et instrumentum publicum per notarium publicum in forma publica pro ut latius per dicta preinserta capitula accordij et capitulationis detemptorum per dictum eximium dominum delegatum approbari ad que in omnibus et per omnia plena relatio habeatur, et sic ad confectionem presentis transactionis et accordij et ratificationis dictorum capitulorum devenire decreverunt modo et dorma quibus infra quorum capitulorum tenor in omnibus et per omnia talis est ut infra sequitur, videlicet:
Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo signor D. Hieronimo Carretto conte della terra di Racalmuto e per esso suoi figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu
per lo quali si havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età si habbiano da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella ed Antonio Gulpi eletto di nuovo per la morte dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa la questione e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università di detta terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo quali accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:
- In primis perché è consuetudine ed osservanza nella terra di Racalmuto che tutti quelli cittadini ed abitaturi di detta terra che tenino gallini sono obligati ogn’anno darne una al Conte di detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì quelli che tenino pollastri averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e similmente di quelli che tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di grana cinque, per tanto stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è convenuto ed accordato che tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno gallini, galluzzi ò pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo ed una pollastra tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori in detto contato in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana dieci tantum si è gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata che terranno detti pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli sopradetti tre nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli di quelli secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra per una volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li canali di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che in tali lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10 applicata detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al presente al Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova convenzione ed accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare bando per ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo detto bando di proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si proibiscono tutti e qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto di qualsivoglia stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso eccetto che li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e casa, ma che tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10 applicati del modo infrascritto, cioè delli tt. 7.10 alli Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano d’entrare in potere delli magnifici giurati della detta terra, e cossì similmente pagandosi le dette onze 4 si debbano di partiri onze 2 à detto Conti ed onze 2 in potiri delli jurati, delli quali dinari di pena che intriranno à detti jurati s’abbiano da fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij di detta fontana ed aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno dell’università putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà, ita che li lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di casa di detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della quale pena sia data l’autorità e potestà alli giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto alla pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
- Item ch’è solito e consueto li cittadini ed habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli molini del conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta terra, e non à quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che di qua innanti li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese di aprile per tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente vagliano a loro libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in l’altri molini, che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del mese di ottobre insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti cittadini ed abitatori vorrà andari à macinari al altri molina che non à quelli del Conti fora lo territorio, ch’innanti siano tenuti ed obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli molina di detta terra di detto conte, ed andando di giorno e trovando che li sia macina per tutto detto giorno, nello quale giorno, non pozza macinari, pozza e voglia liberamente andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à macinari di notte, avendo detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello quale lo detto cittadino non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare à macinare dove li piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della detta terra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed habitatore della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed habitatori di potere jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello giorno, per tutta quella notte, quando avirà andato à macinare in detti molini di detto signor conte, e che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri molini di fora lo territorio di detta terra, e non osservando la forma di detto capitolo, incorrono nella sudetta pena, applicata conforme allo bando solito prumulgarsi, benvero che provandosi per testimonij non si stia allo juramento predetto si non alli detti testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini, eccettuando li molina dello Raffo intendendo dello jorno della spunta del sole per insina ad ore ventidue, e la notte s’intenda dalli detti ore ventidue innanti.
- Item che è solito e consueto che li baglij tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra, abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
- Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more fora la terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia altra bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e vacchina che verrà morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed abitatori di detta terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto allo gabelloto della bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli bocceri, conforme alla gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne, che venderà delli sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed ogn’altro animale salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica s’abbia d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al presente, e non li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che disfarranno come sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non fossero mortizzi, eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che fossero mortizzi, sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato sempre consuetudine ed è presenti intra la terra.
- Item in quanto alli Borgesi e Massari che siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e carriare alla massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij, e delle manne [a.v.: manni] che si dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali gravizij, benvero li giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti locarsi alli servizij siano obligati serviri secondo l’osservanza e consuetudine di detta terra, e cossì ancora s’intenda per le donne, che solino filare e servire, benvero che quelli massari con tutto che siano massari e borgesi e farranno offizio di giornatari siano obligati servire non ostante che fossero massari e borgesi, quando che non aviranno à fare servizij in la robba loro, e che vorranno fare li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da stare allo juramento di detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà da afre uno servizio in la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte pagarli sicome si pagano l’altri massari e borgesi, e similmente le donne pagarle il prezzo che li pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite fare servizio stiano e non siano angariate per detto illustre signor conte, nè per suoi in futurum nelli cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio, e che fanno li fatti loro siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li bestij di quelli massari e borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso siano obligati servire come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto signor conte sia tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare li massari di detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri e di qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno tantum, l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano franchi delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della baglia per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire del modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che paghiranno l’altri di detta terra.
- Item stante l’animo bono che detto signor conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di detta terra, ci fà grazia che li terraggi non esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì tutti l’anni passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor conte, terraggi nelli quali fossero dati li terri à più somma di salme due di terraggio per ogni salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano allo presente pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per salmata di terre, cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e relascia.
- Item perché è consuetudine in detta terra ed osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare la decima dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e concordia perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta decima.
- Item perché è osservanza e consuetudine in detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel territorio di Racalmuto, per tanto stante la presente convenzione e concordia detto signor conte concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno vigna in detto territorio, volendo quella seu quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e d’altri arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis cum juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
- Item perché è consuetudine ed antica osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto , lo quale have eletto e creato detto conte e suoi antecessori baroni di detta terra, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce che ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta terra possano per consiglio da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza di detto conte e suoi successori eligersi tre persone cittadini di detta terra, à tale officio di rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto consiglio lo rabicoto sia quello delli tre eletti per detto consiglio, lo rabbicoto sia quello delli detti tre sarrà confirmato per il conte il quale statim abbia di dare la pleggeria conforme alla prammatica.
- Item che è consuetudine ed osservanza in detta terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì della gabella della baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li cittadini ed habitatori e loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per la presente concordia e convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli baglij non possano pigliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno, che poi non sia condannato per dette pene che domandano, e per quello che è condannato non pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la presente in quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari s’osserva quello che per lo passato s’have osservato e per lo presente s’osserva, cioè cui è obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari paga denari, e benvero che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto lo giorno di S. Vito per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari non sia tenuto nè obligato pagare formento.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li raggioni di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e feghi fora dello territorio di Racalmuto pagare allo barone, che pro tempore sù stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è quella quantità medesima per raggione di terraggio, che pagano alli padroni che ci dunano detti terri, si come per lo presente si paga, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta, e perpetuamente statuisce, che li cittadini ed habitatori di detta terra, li quali farranno li loro arbitrij di massaria e seminari in altri lochi, feghi e territorio ultra lo fego di Racalmuto, che per raggione di tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno, perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo; e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi bandi, alli quali bandi promettino stare ed acquiescere.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza in detta terra li cittadini ed abitatori di quella che tanto intra lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto di terra che semineranno ed hanno seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora dello territorio di detta terra averanno maisi, ristucci ò li vendono à forasteri di quelli che non obstante non seminano pagarni lo terraggio come hanno pagato alli baroni che pro tempore sono stati ed al presente al conto, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che li cittadini ed abitatori di detta terra, li quali fora di detto territorio di Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che aviranno maisi e li venderanno à forestieri, che per detti maisi aviaranno avuto le terre a due terraggi o più di detti non li pagano, né debbiano pagare più di salme due di formento per ogni salma di terre di detti maisi e restuccie, e si per manco per ogni salmata di terre di dette maesi e restuccie haviranno havuto le terre per manco siano obligati pagare li dui terraggi non innovando cosa alcuna della consuetudine e confirmandosi nel modo del pagamento di lo terraggio con la promissione del capitolo della paga dello terraggio di fora.
- Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra di Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo territorio e fego di Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li loro bestij somerinini et bestij grossi che s’osservano del modo e forma che al presente si costuma ed è consuetudine.
- Item per la presente convenzione e concordia il signor conte si ha contentato e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed habitatori di Racalmuto patroni di loro vigne e chiuse andando a lavorare le dette vigne e chiuse per lo tempo statuito solito e consueto che per tale effetto li cittadini predetti ponno portare le loro bestiame lavoratori, si concede ch’essendoci vacche lavoratori con le quali lavoreranno dette loro vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero vitelli loro figli, quelli detti cittadini ed habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si ha detto di sopra.
- Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra e territorio di Racalmuto li cittadini ed habitatori di quella ed altri genti che in detta terra e territorio vendessero li loro beni stabili senza licenza delli baroni, che pro tempore sù stati ed al presente del conte incurriri in la pena di perdiri detti beni, e perché si ritrovano al presente alcuni beni stabili in detta terra e territorio venduti senza ottenere licenza del conte, onde sono incorsi nella caducità et omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia e convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li dimitti la pena delli detti beni venduti senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la detta licenza pagare la debita raggione di censi.
- Item perché sole succederi spessissime volti persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per travagliare ed interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia da supplicare à S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare e statuire si come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia predicta e non altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando alcuno à qualche persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima di la continenzia di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione contral’accusato, pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la somma tassata farsila pagare di l’accusaturi contra lo quali si pozza procedere realiter et personaliter absque quindena e che in questo non si abbia d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
- Item che è consuetudine ed accordio che l’una e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come li sindachi ed università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte le spese fatte usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et extra, benvero che declararo e declarano le presente spese essere alla somma di scudi ventimila per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo tentare detto illustre conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in perpetuum alcuna cosa directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas, contra la forma, continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu d’altra cosain quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto condannato à pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese un cosa alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo ipsi sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum perché cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
- Item e qualsivoglia altre prerogative, consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità, franchizzi, servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti osservanzii non previsti nè statuti nè fattane espressa menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia s’abbiano di guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati al presente non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li presenti capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori competino e competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di detta università e dello conte e suoi successori.
- Item che per l’avvenire né in nessuno tempo s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e consuetudini per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in perpetuum eccetto che non si mettessero ed imponessero con solito ed universale consiglio more solito.
- Item che delli presenti capitulazioni e concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte quelle clausole, cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est et non aliter nec alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e corroborazione di Sua Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re nostro signore, le quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si forzerà impetrarle e fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non altrimente né in altro modo.
- Item che è antica consuetudine ed osservanza che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che principalmente hanno in gabella tenuti di terra inclusi et strasattati, ed altri territorij per quanto importa pro rata la gabella delli dette terre seù territorij inclusi e strasattati, si patta e statuisce perpetuamente che di qui innanzi quella persona che ingabellerà tenuti di terre, che sia di salmi 50 di terre, non sia obligato se non pagare uno terraggio per salmata di terre di quello seminerà intendendosici in detta somma di salme 50 tutte le terre salvaggie che si troveranno in dette terre e territorij, ita che la gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda ingabellata per una persona tantum e non per più persone ed ingabellandosi per più persone che siano obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento giusta la forma dello capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia non sia più della terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe vel indirecte, tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
- Item che li predetti capitoli s’abbiano d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente è come per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università, quanto per li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in detta terra.
- Item che tutte quelle persone tanto cittadini quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero manco di salme cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini quanto come abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di pagare à detto signor conte à raggione di salma una di formento per ogni salmata di terre che seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi separati si come sono al presente.
- Item perché è stato ed è consuetudine ed osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta terra di Racalmuto che tengono chiuse dentro lo territorio di Racalmuto, Garamoli e Colmitelli di potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per una salma di terre due per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia d’osservare detta consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri lo bestiame somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che per lo passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius de Barone delegatus.
* * *
Propterea per me notarium infrascriptum hodie die preadnotato, lecto, declarato et patefacto toto tenore et continentia proximi preinsertorum capitulorum transactionis et accordij inter dictam universitatem et per consequens dictos sindacos et procuratores et dictum illustrem dominum don Hieronymum del Carretto comitem dictae terrae de verbo ad verbum et de prima linea usque ad ultimam formiter pro ut iacet, alta et intelligibili voce in vulgari eloquio et sermone prout sunt, magnifico domino Artali Tudisco de eadem terra Racalmuti veluti procuratori dicti illustrissimi comitis virtute procurationis factae paulo ante in actis meis notarij infrascripti, et prefato Antonutio Morreale et Antonino Lo Brutto sindacis et procuratoribus dictae universitatis per ipsam universitatem electis, creatis et nominatis virtute actus huiusmodi electionis etiam paulo ante factae in actis meis infrascripti notarij presentibus et audientibus coram dicto consilio congregato ac coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio congregato presentibus et audientibus et per eos bene intellecto et percepto prefatus magnificus Artalis procurator dicti illustrisssimi domini don Hieronymi Carretto comitis dictae terrae absentis pro quo ad cautelam de ratho promisit et promittit iuxta formam rithus M.R.C. quod presentem contractum transactionis et accordij et rathificationis dictorum capitulorum omniaque in eo continentia rathificabit confirmabis acceptabit laudabit approbabis etc sub hypoteca etc. ex una parte, Antoninus Lo Brutto et Antoniutius Morreale sindaci et procuratores dictae universitatis et nominati virtute dicti actus electionis ex alter, mihi notario cogniti presentes coram nobis, cum authoritate et consensu dicti magnifici et eximij domini Ascanij Barone delegati ut supra presentis suam judiciariam auctoritatem pariter et decretum prestantis et tribuentis dictique sindaci et procuratores cum auctoritate et expressa licentia, voluntate et decretu dicti consilij congregati in dicta maiori ecclesia presentis et audientis per modum ut supra, et suam auctoritatem et consensum prestantis coram me notario et testibus infrascriptis et acquiescentibus et se contentantibus de presenti contractu transactionis et accorfij et ratificationis preinsertorum capitulorum sponte dictis nominibus per eos et eorum in futurum heredes et successores in dicta preinserta capitula transactionis et accorfij omniaque et singula in eis contenta, descripta, specificata et adnotata rathificaverunt, publicaverunt, promulgaverunt, confirmaverunt, acceptaverunt, laudaverunt et approbaverunt, laudant et approbant iuxta eorum seriem, continentiam et tenorem, ac etiam ipsi contrahentes dicti nominibus, una pars alteri stipulanti et e converso se obligaverunt et obligant sub omnibus et singulis illis obligationibus, clausulis, cautelis, pactis, relaxatis, gratiis et alijs in dictis praeinsertis capitulis contentis et expressatis singula singulis se congrue referentes quibus capitulis ipsi contrahentes dictis nominibus promiserunt omni futuro tempore stare et quiescere inviolabiliter observare, et si enormiter et enormissime lesi fuissent quibus quidem lesionibus si essente tam de presenti quam de futuro quomodocumque et qualitercumque liti cesserunt et cedunt et omni actione careant et iura ipsarum lesionum in juficijs vel extra et non contravenire, nec contraveniente consentire aliquo iure, titulo, ratione seu causa scita vel ignorata, tacita vel expressa, intrinseca vel extrinseca, de jure vel de facto, quomodocumque et qualitercumque renunciantes exceptioni etiam, ac etiam beneficio restituctionis in integrum, et omni alio legum et juris auxilio in corpore juris clauso et non clauso in favorem dictae universitatis dittante, ac etiam dei eis de quibus hic oporteret fieri specialis mentio et non aliter nec alio modo , quae capitula transactionis et accordij praefatus magnificus eximius dominus delegatus confirmavit, acceptavit, laudavit et approbavit et suam seu verius parte parte Eccellentiae Suae et Magnae R.C. judiciariam authoritatem pariter et decretum prestitit et tribuit et non aliter nec alio modo, quae omnia et singula predicta et infrascripta partes sibi ipsis ad invicem solemnibus stipulantibus hinc inde intervenientibus dictis nominibus per eos eorumque in futurum heredes et successoribus promiserunt et convenerunt hinc ratha, grata et firma tenere, attendere et inviolabiliter obeservare contra non facere de jure vel de facto in omnem eventum et sine aliqua diminutione in pace etc. deplano sine lite curiae, queremonia, judiciorum strepitu et figura juditij, omni libello, petitione, oppositione et exceptione remotis, sub hypoteca et obligatione omnium et singulorum dictis nominibus bonorum eorum mobilium, stabilium, burgensaticorum presentium et futurorum habentium et habendorum cum refectione omnium et singulorum damnorum, interesse et expensarum litis et extra etiam viaticarum, algoritij et procuratoris, coniunctim vel divisim ad solitas dictas legitime vacatas et quod fiat rithus seu exequtio in persona et bonis contravenientis et presertim de summa scutorum viginti mille expensarum , pro qua quidem summa in casu predicto et pacto possit contra partem contravenientem via exequutiva cum pacto de non opponendo et variari possit de persona ad bona, et de bonis ad personam et è contra de bonis ad bona, semel bis et pluries adversus quem rithum et formam presentis contractus aut ratificationem extremorum non possit una pars contra alteram se opponere, excipere, defendere, aliquid dicere vel alligare, nec officium iudicis implorare, prevenire, presertim agere vel compensationem aliquam alligare, quantumcumque essent legitime perentorie gerere juridice etiam admittendi et tales quod orirentur ex proprio contractuex quibus exequutio eveniret retractando et annullando omnis adiecta et ab omni judiciorum limine excludantur quin prius adimpleant formam, continentiam et tenorem presentis contractus et pignora super quibus exequutio procedit et effectum habeat nullo modo adiucentur nec in solutum dentur parti creditrici in nonnullis servatis soluptionibus in talibus servari consuetis vendantur ad discursum et distrahantur ultimo emptori et plus offerenti M.R.C. ex quovis alio stilo curiae et ordinactione in contrarium disponentibus in aliquo non obstantibus quibus et eorum beneficio cum juramento renuntiaverunt et renuntiant, renuntiantes super premissis omnibus et singulisexceptionibus, doli, mali, metus et causa actioni, condictioni in facto sive causa propriorum et si convenerit omnibus et eis quoque non sit ut predicitur geste dictus magnificus dominus de Tudisco nomine dicti illustrissimi domini comitis renuncians pro comitu et personarum potentarum dictique sindaci et procuratores renunciarum expresse omnibus et quibuscumque privilegijs et gratijs foris, juribus, statutis et alijs de quibus letari possint et specialiter cum juramento beneficio moratoriae guidatici supercessoriae triennalis quinquennalis dilactionis, cessionis bonorum, refugio, domus etiam salvaconductus et cuiuscumque dilactionis alterius maioris et minoris impetratorum et impetrandorum quibus omnibus et singulis cum juramento renunciaverunt et renunciant generaliter omnibus et singulis alijs juribus legibus privilegiis pragmaticis quibus quibus et non scripturis et talibus quibus dictae partes dictis nominibus vel in aliquo predictorum invocare se possint aliquatenus vel tueri, et predicta omnia et singula cura esse eaque attendere et observare et non contrafacere vel venire nec contravenienti consentire aliquo jure titulo ratione vel causa de jure vel de facto quomodocumque et qualitercumque juraverunt iterumque juraverunt absoluptionem petere [a.v.: absolutionem non petere] a juramentis praedictis nec à presenti ultimo juramento nec petere habilitationem ad effectum agendi, unde ad cautelam dictorum contrahentium dictis nominibus in futurum heredum et successorum factus est presens actus transactionis et accordij suis die loco et tempore valiturus et obstensurus actum in terra Racalmuti et in predicta maiori ecclesia mense die et indictione premissis.
Testes magnificus Marianus Catalano, magnificus dominus Antonutius Cirami Ar: et Med: doctor, magnificus Gaspar Lo Giudice, Mazziotta di Neri, Franciscus la Vecchia de civitate Agrigenti, reverendus d. Joseph de Averna, clericus Orlandus de Averna, reverendus pater Monserratus de Agrò et magnificus Hieronimus Riggio.
Ex actis quondam notarij Nicolai Monteleone extracta est presens copia per me notarium Michaelem Castrojoanne Racalmuti; dictorum actorum conservatorem collectione salva.
* * *
Nei 27 articoli dell’accordo tra l’università di Racalmuto e il conte del Carretto abbiamo uno spaccato della vita sociale e civile del nostro paese, nell’ultimo ventennio del Cinquecento.
All’art. 1 abbiamo la singolare angheria di una gallina o di un galletto che ogni allevatore di polli doveva al governatore del castello, anche se a prezzo prestabilito.
All’art. 2 scatta il divieto di andare a lavare i panni alla fontana. La fontana dei nove cannoli c’era dunque anche allora e doveva avere l’aspetto che si arguisce dall’ex voto del Monte.
All’art. 3 viene imposta la macina nei mulini del conte, anche se ne viene attenuato il rigore con una disciplina abbastanza elastica. Interessante il richiamo ai mulini del Raffo, di cui ancor oggi è possibile ammirare la perizia della realizzazione, una pregevole opera di ingegneria idraulica del ’500.
L’art. 4 disciplina l’istituto della “baglia”, una magistratura feudale che giudicava dei piccoli forti e riscuoteva le multe per contravvenzioni ai locali regolamenti di polizia.
L’art. 5 compendia norme sulla gabella della carne bovina, vaccina, ovina.
L’art. 6 getta spiragli di luce sulle intollerabili angherie personali che massari, donne di servizio, lavoratori subivano da parte della corte feudale.
L’art. 7 è quello nodale: reimposta i diritti di terraggio e di terraggiolo al centro dell’annosa controversia con il conte. Emergono arretrati d’imposta che i racalmutesi non hanno alcuna voglia di estinguere.
L’art. 8 esonera dal terraggio sul lino, che non crediamo dovesse essere intensamente coltivato.
L’art. 11 impartisce disposizioni sulle modalità delle estirpazioni delle vigne e sulle licenze comitali occorrenti.
L’art. 10 concerne la nomina del “rabbicoto” il commissario per il grano.
L’art. 11 contiene giusti divieti ad esigere le contravvenzioni della baglia in natura come frumento, bestiame, etc.
L’art. 12 concerne le tasse feudali sui mosti.
Con l’art. 13 viene stilato un nuovo accordo sul terraggiolo.
L’art. 14 reimposta invece il diritto del terraggio.
L’art. 15 scende in dettaglio e disciplina i diritti dovuti quando gli abitanti di Racalmuto detengono campi di stoppie fuori dello stato o mantengono vacue le terre al di fuori del territorio feudale.
L’art. 16 ribadisce e approva la consuetudine circa il modo di tenere le bestie al tempo della mietitura nel territorio e nel feudo di Racalmuto e di Garamoli.
Con l’art. 17 viene disciplinato il diritto di portar seco animali quando si va a coltivare vigne o ‘chiuse’.
Con l’art. 18 si concede una sorta di sanatoria per le vendite abusive di abitazioni all’interno dell’abitato di Racalmuto.
L’art. 19 detta norme sui tempi e modi di addurre prove nei processi.
L’art. 20 stabilisce una transazione sulle spese processuali fin allora sostenute, una sorta di reciproca rinuncia alle rispettive pretese.
Con l’art. 21 si stabilisce un rinvio ricettizio delle norme e consuetudini per quanto non espressamente previsto e stabilito.
L’art. 22 contiene l’assicurazione da parte del conte che per l’avvenire non potranno essere imposti nuovi tributi, servitù, angherie e consuetudini se non nelle forme pattizie concertate con il consiglio dell’Università.
L’art. 23 attiene alle forme pubbliche da conferire all’accordo che si è raggiunto.
L’art 24 stabilisce il terraggio per le terre “strasattate”.
L’art. 25 prevede la perpetuità degli obblighi contratti sia da parte del conte che da parte dell’Università.
L’art. 26 disciplina il terraggio in misura ridotta per le terre ingabellate inferiori a salme 50.
L’art. 27 stabilisce il numero massimo di bestie che possono tenersi nel territorio di Racalmuto, Garamoli e Culmitella, presumibilmente in esenzioni d’imposta.
L’organizzazione feudale del centro agrario di Racalmuto.
Sorprendentemente, i religiosi del Carmelo di fine ’500 detenevano tutta una documentazione sugli strani debiti di uno di tali rami cadetti. Se ne ricava uno spaccato dell’organizzazione feudale di un centro agrario qual era Racalmuto. Con una “polisa” il 15 febbraio del 1569 il barone di Sciabica, don Federico del Carretto s’indebita con Antonio Pistone. «Io don Fidirico del Carretto per la presente polisa mi fazzo debitori ad Antoni Pistuni in salmi quaranta e tummina setti di frumento forti et sunno li detti ad complimento di salmi 70, tt.a 7 si comi chi mi prestao hora dui anni in lo fego di la Menta quali frumenti prometto darli per tutto lo misi di augusto proximo da veniri et ad sua cautela hajio fatto la presenti polisa scripta di mia propria mano in Girgenti a di 15 di frebaro XIJ^ Ind. 1579, dico salme 40 e tt.a 7 - ditto don Fiderico del Carretto.»
Quale il rapporto sottostante di questa transizione di frumento della Menta, non è dato di sapere. E’ da pensare ad una speculazione granaria. Il nobile agrigentino, un cadetto della celebre famiglia, ha entrature a Racalmuto. Qui pare che non manchino gli abbienti come questo Antonio Pistuni che può tranquillamente prestare ingenti quantità di frumento. Federico del Carretto cessò di vivere qualche anno dopo.
Si ricorda dei suoi debiti nel testamento: «E’ da sapere - si può volgere dal latino - come fra gli altri capitoli del testamento fatto a mio rogito il 9 novembre p.^ Ind. 1572 dal quondam spettabile signor don Federico del Carretto un tempo barone di Sciabica, sussista l’infrascritto capitolo del seguente tenore:
«Del pari lo stesso spettabile testatore volle e conferì mandato che qualsiasi persona dovesse ricevere od avere dal detto spettabile testatore qualsiasi somma di denaro o quantità di frumento, di orzo o di altro sia saldata dalla propria moglie secondo diritto a valere sui redditi del detto spettabile testatore, sempreché quei debiti appaiano in atti pubblici o con testi degni di fede o in scritture ricevute da qualsiasi curia. E ciò volle e non altrimenti né in altro modo.»
«Faccio fede, io notaio Giovan Battista Monteleone».
Vi è un atto esecutivo della Gran Corte del XV luglio 1573 dai toni pomposamente ultimativi ma che in definitiva non fanno altro che confermare i fatti suesposti.
La curialità cinquecentesca non scherzava davvero: «secondo la forma della nuova Prammatica, si dovrà procedere con l’accesso ed il recesso e per la soddisfazione di cui sopra pignorando qualsiasi bene e vendendo quelli privilegiati ... carcerando e scarcerando ed operando l’estradizione da un luogo ad un altro o da un castello all’altro ...» Ma ci limitiamo agli atti formali della locale curia racalmutese, emergendone procedure, figure locali, personaggi pubblici.
«Racalmuto 28 gennaio 1572 - atti contro donna Eleonora del Carretto per Gaspare La Matina, baiulo.
«Testi ricevuti - alcuni passi sono in latino, ma qui ne diamo la traduzione - ed esaminati a cura dello spettabile baiulo della terra di Racalmuto ad istanza e richiesta di Antonuzzo Pistuni avverso e contro la spettabile donna Eleonora del Carretto tutrice testamentaria dei propri figli e figlie, eredi del quondam spettabile don Federico del Carretto suo marito, in ordine alla verifica degli infrascritti documenti.
«Relazione del nobile Marco de Promontorio, giurato di questa stessa terra di Racalmuto, che ha prestato giuramento, in ordine al memoriale presentato in curiae, il quale punto per punto disse: “è tale e quale una polisa quali incomensa ‘Io don Fiderico del Carretto per la presenti polisa mi fazzo debbituri ad Antonj Pistuni in salmi quaranta e tt.na setti di frumento’ et finisci ‘ditto don Fidirico del Carretto’ fui et est scripta di manu propria di ditto quondam spettabile sig.r don Fiderico, si comi per signi, caratteri et figuri di quella appare et questo lo so come quello che havi multi anni che pratico con lo sopradetto spett. don Fiderico et ni havi avuto multi polisi de causa sua”. E questa è la sua relazione”.
Identica relazione fanno i sotto indicati personaggi:
- nob. Giovanni Antonio Piamontisi, Secreto della terra di Racalmuto, con don Federico ha avuto “pratica et canuxi la sua manu”;
- magnifico Jo: Saguales di Racalmuto, «che canuxi essiri la manu propria del ditto quondam et che ni havj multi polisi de causa sua et interrogatus dixit scire premissa per modum ut supra ditta sunt..»;
- hon. Vincenzo Lo Perno di Racalmuto, «como pratico che era con lo ditto quondam don Fiderico ...»;
- Diacono Martino Rizzo di Racalmuto, il quale «vitti quando ditto quondam don Fiderico scrivia la ditta polisa et la vitti scriviri et la ditta polisa scripta che fui l’appi in potiri lo ditto di Pistuni ....»;
- Reverendo don Alerico Tudisco di Racalmuto, che sa «come quillo che a pueritia usque in diem obitus canuxi a ditto quondam del Carretto et canuxi essiri ditta polisa la sua propria manu modo quo supra...».
Risulta il tutto dagli atti della curia del baiulo della terra di Racalmuto, essendone stata fatta copia dal maestro notaro Giuseppe de Ugone (gli Ugo del Rivelo).
Sotto Girolamo I Racalmuto dunque consolida il suo vivere contadino: il conte è lontano, ma i suoi esattori onnipresenti. L’accordo è tutto a favore del feudatario. I racalmutesi non lo gradirono; cercarono di aggirarlo; lo contestarono. Le contese continuarono sotto tutti gli altri conti di Racalmuto. Fino al tempo dei Requisenz, quando il prete Figliola e l’arciprete Campanella riuscirono a far caducare dalla corte borbonica il terraggio ed il terraggiolo. Era il 28 settembre 1787 quando il Tribunale borbonico sentenziò: “ius terragii et terragiolii tam intra, quam extra territorrium declaratur non deberi”.
Ecco perché ci appaiono settari gli aculei che Sciascia (sull’onda degli anatemi del Tinebra) scagliò contro il solo - ed appena ventiquattrenne - Girolamo II del Carretto: ben altre erano le responsabilità dei predecessori; ancor più inique le pretese dei suoi successori e persino dei feudatari settecenteschi che non portavano più l’esecrato nome dei del Carretto.
Oltre ad una caterva di figlie femmine, Girolamo I del Carretto lasciò tre figli maschi: Giovanni IV, suo successore nella contea di Racalmuto, Aleramo, che diverrà conte di Gagliano e resterà famoso per gli abusi amministrativi, ed un tal Giuseppe, di cui si occuparono le cronache nere del tempo.
GIOVANNI IV
DEL CARRETTO
Giovanni IV del Carretto fu un torbido personaggio di cui ebbero ad occuparsi le cronache nere del tempo, anche dopo la sua morte. Ma fu un personaggio che visse, operò, uccise e fu ucciso in quel di Palermo. Crediamo che a Racalmuto non abbia mai messo piede. Fece amministrare i suoi beni racalmutesi da un genero (Russo) che dovette essere parente della prima moglie e che fu sposo della figlia illegittima Elisabetta, alla quale però il conte teneva tanto da legittimarla.
Tinebra Martorana ed Eugenio Messana spendono varie pagine ad illustrare la figura di questo Giovanni del Carretto: i fatti di sangue che lo riguardano destano curiosità ed interesse cronachistico, anche a distanza di secoli. Non sono però molto attendibili questi nostri due storici locali. Sciascia, sul nostro conte Giovanni IV del Carretto, ragguaglia sapientemente nella sua ricostruzione delle vicende di fra Diego La Matina (vedasi la pag. 185 della Morte dell’Inquisitore, ed. 1982 cit.)
Ad onta del fatto che il conte se ne stava a Palermo, o forse appunto per questo, Racalmuto prospera dopo la terribile peste del 1576. Divenuto contea, sistemata in qualche modo la faccenda del terraggio e del terraggiolo sotto Girolamo I, questo nostro centro attira contadini, mastri, piccoli imprenditori, anche usurai specie da Mussomeli, e diviene un paesone enorme per quei tempi: il rivelo del 1593 annovera circa quattromila e cinquecento abitanti, e molti di loro hanno patrimoni apprezzabili.
I dati esplicativi dell’evoluzione demografica racalmutese, prima e dopo Giovanni IV del Carretto sono riepilogati nella tavola che segue:
Anno
|
fuochi trend
|
abitanti trend
|
fuochi ricalcolati
|
scostamento %
|
abitanti ricalcolati
|
scostamento %
|
fuochi riveli
|
Scostamento %
|
abitanti riveli
|
Scostamento %
|
1376
|
136
|
480
|
200
|
0,64
|
706
|
2,26
|
136
|
0,00
|
480
|
0,00
|
1404
|
282
|
974
|
220
|
-0,62
|
777
|
-1,97
|
150
|
-1,32
|
530
|
-4,44
|
1450
|
521
|
1.785
|
440
|
-0,81
|
1.553
|
-2,32
|
300
|
-2,21
|
1.059
|
-7,26
|
1505
|
807
|
2.754
|
694
|
-1,13
|
2.450
|
-3,04
|
473
|
-3,34
|
1.670
|
-10,84
|
1548
|
1030
|
3.512
|
986
|
-0,44
|
3.479
|
-0,33
|
896
|
-1,34
|
3.163
|
-3,49
|
1593
|
1264
|
4.306
|
890
|
-3,74
|
4.447
|
1,41
|
1.260
|
-0,04
|
4.447
|
1,41
|
1658
|
1602
|
5.452
|
1.239
|
-3,63
|
5.165
|
-2,87
|
1.239
|
-3,63
|
5.165
|
-2,87
|
1660
|
1614
|
5.488
|
1.614
|
0,00
|
5.488
|
0,00
|
1.614
|
0,00
|
5.488
|
0,00
|
In un siffatto contesto demografico, il ‘rivelo’ del 1593 si colloca come il primo censimento che si ispira ad un certo rigore statistico. Si può pensare che ciò si deve alla lontananza del conte Giovanni del Carretto. In questi anni, infatti, Giovanni del Carretto è nel bel mezzo della sua bufera giudiziaria. Vi era incappato per una vicenda avvenuta attorno al 1590.
Ecco come ce la racconta un suo parente Vincenzo di Giovanni«In questi tempi [tra il 1589 ed il 15 maggio 1591] successe che essendo riportato a D. Giovanni Carretto, conte di Racalmuto, che Gasparo la Cannita gli faceva mal’opera riportando alcune sue opere, ed avendo colui lasciatosi trasportar dalla colera, dicendo contro quello parole ingiuriose, il detto della Cannita ebbe ardire di mandargli un disfido per una lettera, dicendogli che aspettava la risposta in Napoli.
Gli mandò dietro il conte per farlo castigare della presunzione; ma fûro i messi ingannati ivi da quei, che gli avevano promesso far l’effetto: il che sentì gravemente il conte, ed attese a procurar meglio ricapito.
In questo, sentendo il conte di Albadalista, viceré in questo regno, tal negozio, fé venire il Cannita su la sua parola per farlo accordare col conte; ed assicuratosi di questo, si conferì a Palermo, non uscendo per la città, per dubbio, che aveva, se non quando andasse in palagio a trattare col viceré.
Tra tanto il conte di Racalmuto, sentita la venuta del Cannita, andava per le spie osservandogli i passi, perché aveva concertato genti per tal effetto.
Lo ingannâro due finalmente, che, offerendosi al Cannita di accompagnarlo a palagio, lo diedero in mano de’ nemici.
Aveva il conte concertato due con due pistole, e quattro per far salvar quelli dopo fatto il caso. Venendo a passare il pover’uomo, gli scaricarono coloro le pistole e l’uccisero; e quelli, che erano per salvarli, sbigottiti fuggirono.
Fuggì uno schiavo del conte: ma l’altro, essendo in fuggire, fu sopraggiunto dal marchese della Favara, e seguitandolo, fu preso e menato al viceré, dicendogli l’eccesso che fatto avea. Se corse [s’indispettì] assai quello, lo fé tormentare, e chiamato il conte, fé cercarlo con grande diligenza. Egli, vestito da monaco, fu uscito in cocchio da D. Francesco Moncata, principe di Paternò, e si salvò in modo, che per molti mesi non se ne seppe nova.
Salvatore lo Infossato, che era stato preso per l’omicidio, fu afforcato; e procedendosi in bando contro il conte, si fé dopo prendere in Messina da gente dell’Inquisizione, e pretese il foro.
Ma vennero lettere di Sua Maestà che fusse dato al viceré, perché era venuto ordine, che i signori non potessero essere del sant’Officio; ed in questo modo il viceré ebbe in potere il conte.
Pensò dargli il tormento della corda, con la clausola ‘citra paejudicium probatorium’, e gli aveva fatto provista, che non si eseguì per venire il giorno di festa con un altro seguente.
Si aspettava il dì di lavoro per eseguirsi la provista , quando la sera precedente venne un estraordinario con lettere, che aveva ottenuto D. Aleramo Carretto, suo fratello, che era alla corte, che soprasedesse il conte viceré sino ad altro ordine. Tra tanto era tenuto il conte di Racalmuto con dodici guardie.
Si adoperò in questo l’imperatore, che con i Carretti si trattava da parente; alle cui intercessioni vennero lettere di Sua Maestà, che il conte per qualche rispetto fusse rimesso al foro: il che sentì molto il conte d’Alba.
Fu rimesso; e fatte le sue defensioni in sant’Officio, dopo dieci anni di travagli e gravissime spese fu liberato, condennandolo solo ad onze mille, da pagarsi alla moglie del defunto, ed onze duecento al fisco. In questo modo ottenne il conte la sua liberazione.»
Il Tinebra Martorana ne fa una fantasiosa ricostruzione a pag. 120-123, apparendo partigiano dei Del Carretto e contro il povero La Cannita quando ricama sul testo - invero arduo - del Di Giovanni (che pure cita come fonte). Eugenio Napoleone Messana ricalca la narrazione, sia pure con qualche personale svolazzo e con qualche arbitraria annotazione (v. pag. 105-107).
L’intrico (veritiero) del conte Giovanni del Carretto.
Il Sant’Offizio.
Ma dobbiamo al Garufi queste esplicative note.
«S’aspettava ancora il giudizio della corte di Madrid su questa vertenza [quella relativa al caso Ferrante] - scrive l’illustre storico - e chi sa per quanto tempo se il Conte d’Albadalista insieme al reclamo non avesse forse fatto pervenire al re le sue dimissioni per mezzo del D.r Morasquino, quando il 19 dicembre ‘89 i due Inquisitori, don Lope Varona e don Ludovico Paramo, spedirono al G. Inquisitore di Spagna, col Cardinale don Gaspare de Quiroga, un altro rapporto con le copie d’un nuovo processo contro Don Vincenzo Ventimiglia, e le informazioni su due nuovi fattacci occorsi al fratello del conte di Racalmuto ed ai fratelli La Valle. [...]
[E sono fatti diversi dalle] due sole notizie tramandateci dai contemporanei: l’una riguardante il fatto di “Giovanni del Carretto conte di Racalmuto, rimesso al foro del S. Officio per essere giudicato d’assassinio, fatto commettere appositamente e liberatosi mediante la multa di once mille”, e l’altra riferentesi al caso gravissimo del conte di Mussomeli, che turbò la cittadinanza palermitana e diede origine all’interdizione del regno, volendo l’Inquisitore “sostenere la giurisdizione del S. Tribunale esposta, come dice il Franchina, ad esser gravemente vilipesa”. [...]».
Ed il Garufi così illustra il caso che avrebbe coinvolto un fratello di Giovanni del Carretto, Giuseppe del Carretto: « [Dopo avere affrontato la vicenda del Ventimiglia] il rapporto passa a parlare del fratello del conte di Racalmuto.
«Premetto che non è affatto a dubitare che il sistema di rappresaglia e soprattutto gli interessi materiali abbiano mosso gli Inquisitori a salvare don Giuseppe del Carretto, tramutato per l’occasione in un misero commensale del fratello conte di Racalmuto “teniente de oficial” del S. Officio.
«Arrestato costui per una serie di gravi ed atroci delitti, a servirci dei termini usati dalla G. Corte, nel luogo della sua dimora, Messina, da cui foro giudiziario per le consuetudini della città non poteva esser distratto, gl’Inquisitori, a favorire il conte di Racalmuto che ne faceva una questione di decoro di famiglia o meglio di salvezza per il fratello, imbastirono le prove necessarie a dimostrare ch’egli era commensale di lui dimorante in Palermo, avendolo alimentato e mantenuto anche a sue spese a Messina: sotto lo specioso pretesto che il diritto di commensalità non si perde finché non sia intervenuta una regolare sentenza di magistrato.
«E giacché la G. Corte suggeriva di definire tale questione per via di consulta, secondo il Concordato dell’80, gli Inquisitori si rifiutarono dicendo: che “di pieno diritto spettasse loro di giudicare se il Del Carretto fosse o pur no commensale del fratello”.
«Affermato codesto principio con la sicumera di un diritto indiscusso, procedettero alle inibitorie ed alle scomuniche, e quindi fu necessario che la G. Corte sospendesse il processo, e il Viceré indirizzasse nuove proteste e nuovi reclami a Filippo II
«La moralità di tutta questa vertenza fu l’assoluzione di Del Carretto con un mezzo molto simile a quello già fatto per il fratello di lui, conte di Racalmuto, condannato per assassinio ad una multa di mille fiorini.»
Nessun commento:
Posta un commento