venerdì 25 luglio 2014

Messana non fu criminale di guerra. La Cernigoi mente.


Per la Cernigoi v’è certezza assoluta: il Messana è CRIMINALE di GUERRA. Il suo giudizio è inappellabile. Lei si arroga il diritto di giudicare e condannare. Con quale autorità, con quali prove, con quale istruttoria? Non ha titolo, non ha elementi, non può provare nulla. Per me  diffamare qualcuno a mezzo stampa quale criminale di guerra sapendo che giammai costui era stato condannato per siffatto gravissimo crimine è materia da codice penale. Io l’art. 595 u.c. C.P.  ce lo vedrei tutto ma non sono né pubblico ufficiale né magistrato, né istituzione pubblica (in questo caso il Viminale quale parte offesa).

La Cernigoi non poteva non sapere che all’Archivio centrale di Stato vi sono faldoni e faldoni del SIS, seconda sezione ove il caso è ben sviscerato e l’adamantino comportamento del Messana vi riluce inconfutabile.

Scrive la Cernigoi:

 Criminali di guerra

 

Il nome di Messana risulta nell’elenco dei criminali di guerra denunciati dalla Jugoslavia alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra (United Nations War Crimes Commission). Il rapporto di denuncia, redatto in lingua inglese ed inviato dalla Commissione statale jugoslava in data 14/7/45 [7], lo accusa, sulla base di documentazione che era stata trovata in possesso della Divisione “Isonzo” dell’Esercito italiano di occupazione, di crimini vari: “assassinio e massacri; terrorismo sistematico; torture ai civili; violenza carnale; deportazioni di civili; detenzione di civili in condizioni disumane; tentativo di denazionalizzare gli abitanti dei territori occupati; violazione degli articoli 4, 5, 45 e 46 della Convenzione dell’Aja del 1907 e dell’articolo 13 del Codice militare jugoslavo del 1944”.

 

Nello specifico viene addebitata a Messana (in concorso con il commissario di PS Pellegrino e col giudice del Tribunale militare di Lubiana dott. Macis) la costruzione di false prove che servirono a condannare diversi imputati (tra i quali Anton Tomsič alla pena capitale, eseguita in data 21/5/42) per dei reati che non avevano commesso. La responsabilità di Messana e Pellegrino in questo fatto è confermata da documenti dell’archivio della questura di Lubiana [8], che fanno riferimento ad una “operazione di polizia politica” condotte dal vicequestore Mario Ferrante e dal vicecommissario Antonio Pellegrina sotto la direzione personale di Messana, contro una “cellula sovversiva di Lubiana” della quale facevano parte, oltre al Tomsič prima citato, anche Michele Marinko (condannato a 30 anni di reclusione), Vida Bernot (a 25 anni), Giuseppina Maček (a 18 anni) ed altri tre a pene minori.

Messana e gli altri furono anche accusati di avere creato false prove nel corso di una indagine da loro condotta, in conseguenza della quale 16 persone innocenti furono fucilate dopo la condanna comminata dal giudice Macis. Si tratta dell’indagine per l’attentato al ponte ferroviario di Prešerje del 15/12/41, per la quale indagine, come risulta da altri documenti della questura di Lubiana dell’epoca, Messana, il suo vice Ferrante, l’ufficiale dei Carabinieri Raffaele Lombardi ed altri agenti e militi furono proposti per onorificenze e premi in denaro per la buona riuscita delle indagini relative all’attentato di Preserje. Nello specifico Messana ricevette come riconoscimento per il suo operato la “commenda dell’Ordine di S. Maurizio e Lazzaro”.

 

Ettore Messana fu anche segnalato con nota del 21/9/45 dall’Alto Commissario Aggiunto per l’Epurazione di Roma al Prefetto di Trieste, che richiese un’indagine alla Polizia Civile del GMA [9]. Il risultato di questa indagine è contenuto in una relazione datata 6/10/45 e firmata dall’ispettore Feliciano Ricciardelli della Divisione Criminale Investigativa [10], dalla quale citiamo alcuni passaggi.

 

“… il Messana era preceduto da pessima fama per le sue malefatte quale Questore di Lubiana. Si vociferava infatti che in quella città aveva infierito contro i perseguitati politici permettendo di usare dei mezzi brutali e inumani nei confronti di essi per indurli a fare delle rivelazioni (…) vi era anche (la voce, n.d.r.) che ordinava arresti di persone facoltose contro cui venivano mossi addebiti infondati al solo scopo di conseguire profitti personali. Difatti si diceva che tali detenuti venivano poi avvicinati in carcere da un poliziotto sloveno, compare del Messana, che prometteva loro la liberazione mediante il pagamento di ingenti importi di denaro. Inoltre gli si faceva carico che a Lubiana si era dedicato al commercio in pellami da cui aveva ricavato lauti profitti.

 

Durante la sua permanenza a Trieste, ove rimase fino al giugno 1943, per la creazione in questa città del famigerato e tristemente noto Ispettorato Speciale di polizia diretto dal comm. Giuseppe Gueli, amico del Messana, costui non riuscì ad effettuare operazioni di polizia politica degne di particolare rilievo.

Ma anche qui, così come a Lubiana, egli si volle distinguere per la mancanza assoluta di ogni senso di umanità e di giustizia, che dimostrò chiaramente nella trattazione di pratiche relative a perseguitati politici (…)”.

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Ma al Ministero degl’Interni, al SIS si sa bene che trattasi di  tentativo titino di criminalizzare l’intera Italia.

Siamo nel 1945-46. Orde di ex partigiani titini scendono persino col paracadute in Italia a tentare vendette, a commettere atti di giustizia sommaria, a macchiarsi di infami delitti. Le carte del SIS sono molteplici e inequivocabili. Non punge vaghezza alla Cernigoi di contestualizzare le effervescenze punitive slave con questo clima terroristico che disseminano in  Italia?

 

In Jugoslavia da parte dei Partigiani Titini si confezionano reboanti capi di accusa contro i nostri concittadini rei soltanto di esservi stati comandati in tempi di guerra magari con incarichi polizieschi; si mandano granguignoleschi papielli accusatori.

Ma sono le stesse commissioni di guerra estere che rimettono, dopo una prima sbozzata, le accuse alle competenti autorità italiane. E in Italia queste più ponderate carte arrivano e queste carte si trovano a Roma, al SIS ed ora in ACS.

Ebbene di tutta quella paccottiglia della Cernigoi relativa al Messana, al Ministero giunge il foglietto che noi pubblichiamo. Trattasi dello “STRALCIO RELAZIONE 12”: L’accusa titina infierisce contro magistrati italiani, funzionari di P.S. e soprattutto contro Grazioli che fu un personaggio non del tutto negativo stando agli studi di Sala. 

Il MESSANA vi viene fatto entrare per il rotto della cuffia: non c’è nulla di specifico contro di lui. Pretestuoso, prevenuto  e diffamatorio è volere a tutti i costi il questore come colui “che esortava personalmente  gli aguzzini ad infierire  contro le proprie vittime”. 

Quali prove? Nessuna, quali testimonianze? Nessuna, come si poteva affermare. e dalla parte lesa, qualcosa del genere? Fandonia: un questore se ne sta nei suoi uffici, non scende negli scantinati ad incitare scherani ai suoi ordini a  violentare innocenti vittime.

Fantasie da menti malate o si vede che non si è mai stati in questura a rispondere ad interrogatori sia pure serrati ma per la cultura giuridica italiana sempre con il senso del limite. 

Tanto è vero che in Italia il SIS neppure prende in considerazione questa calunniosa accusa  titina contro il Messana.

Anzi il Messana viene inviato persino in Sicilia nell’aspra lotta al banditismo filoamericano del fuori legge Giuliano di Montelepre.

E il Questore Ettore Messana viene promosso Ispettore generale di P.S., insignito di onorificenze di altissimo livello e viene nominato Grande Ufficiale; e guarda caso ottiene l’esclusiva commenda dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro, roba sabauda insomma.

La ruggine slava, che si può comprendere ma giammai condividere, è solo appiglio per postumi scoop giornalistici che francamente sono disgustosi.

 La Cernigoi sa che il Messana neppure fu scalfito da quelle infamanti farneticazioni slave. Non c’era materia alcuna. Eppure quando gli slavi accennarono a fatti e vicende che potevano destare sospetto, l’istruttoria scattò accurata, precisa, inflessibile. Le carte del SIS lo dimostrano. Consultarle per credere.

 

Singolare la chiusa degli accusatori slavi: “secondo le istruzioni di GRAZIOLI operavano anche i suoi organi civili e principalmente il questore di Lubiana Ettore Messana, uno dei maggiori carnefici” Ma di grazia quale furono queste “carneficine del Messana? Nulla di nulla.

Vi fu l’esecuzione di Tone TOMISIC  che invero mi lascia perplesso. Ma quella nacque da una sentenza “del tribunale di guerra di Lubiana preseduto dal dr. MACIS”.

Il Sis fece, dopo, una accurata inchiesta. Al SIS si ebbe modo di appurare quale fu il ruolo del Messana.  Il Messana aveva minuziosamente ragguagliato la magistratura su l’operato della questura di Libiana.

All’ Acs abbiamo trovato il fascicolo. Trattasi della denuncia del 4 aprile del 1942 n. 05698/1942 Gab, di Prot.  Il Messana è esaustivo, preciso, formale. Ne riportiamo qui sotto alcune fotocopie. Basta darvi uno sguardo per sbugiardare la Cernigoi  e i titini circa l’inventata accusa che il processo era stato intentato “in base a false testimonianze del commissario di P.S. PELLEGRINI e di altre persone al servizio di Grazioli”. 

No! Invero erano stati i tedeschi che avevano scoperto il covo dei partigiani slavi e avevano costretto la questura ad irruzioni, interrogatori ed arresti0.

 Noi pensiamo che la stessa sentenza del MACIS sia stata imposta dalla Ghestapo. Ma qui il Messana non c’entrava più. Anzi tutto lascia capire che il Messana fosse tanto poco gradito ai tedeschi da giubilarlo subito dopo quella esecuzione che tantò impressionò; le SS non furono certamente estranei allo sbolognamento del Questore.

Appare infatti non gradito ai falchi del Viminale per cui ritirarsi come in subordine a Trieste. Il suo ruolo fu così defilato da fare poi scrivere ai suoi denigratori che ”costui non riuscì ad effettuare operazioni di polizia politica degne di particolare rilievo”. L’addebito dispregiativo negli intenti di allora, oggi suona come epitaffio  laudativo del Messana: questi non fu 0 quindi per nulla  complice delle famose Foibe che oggi si sono riesumate per doverose condanne.






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