APPENDICE SECONDA
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ATTI GIURAZIA DELL’UNIVERSITA’ DI
RACALMUTO
DEL 7 AGOSTO 1577
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I documenti qui trascritti si rinvengono nel Fondo dei
Palagonia dell’Archivio di Stato di Palermo. A trovarli è stato il prof.
Giuseppe Nalbone[1]. Trattasi di una raccolta di atti di massima
importanza per la conoscenza delle vicende di Racalmuto all’alba della Contea
dei Del Carretto. Peste del 1576; drastica contrazione della popolazione
(passata dai 5279 abitanti del 1570[2] al lamentato esiguo numero di 2400 nel marzo del
1577); inidoneità a pagare le tasse (le tande) al governo spagnolo per il
verticale ridursi della tassa sul macinato; impellenza a soddisfare gli impegni
erariali e sordità viceregia per la sciagura della peste; giurati e modalità
dell’allora consiglio comunale; raduno del popolo al suono della campanella
nella chiesa della Nunziata, sita in piazza; raddoppio od aumento delle imposte
indirette su ogni manifestazione economica di quella grama economia contadina e
feudataria; atti consiliari e approvazione viceregia; accensione di prestito
per assolvere agli oneri fiscali pregressi con il facoltoso strozzino
d’Agrigento, il Magnifico Caputo; mero avallo del neo-conte Girolamo del
Carretto; tutto ciò ed altro si rinviene in questo lungo inserto che qui
trascriviamo in attesa di studi approfonditi ed esplicativi dell’intensa storia locale di quella pesante
congiuntura.
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[f. 173 219 227 - 1577 (anno)]
Die Settimo
Aug.ti quintae Ind.: Millesimo quincentesimo septuagesimo septimo =
In castro
Terrae Racalmuti.
Notum
facimus et testamur quod existente debitrice universitate Terrae Racalmuti in
maxima summa Regiae Curiae tam pro donativis ordinarijs, et extraordinarijs, et
alijs obligationibus factis per Regnum Suae Catholichae Maiestatis, quam pro tandis macinae et non habentibus
magnificis Juratis dictae Terrae aliquem modum satisfaciendi dictae Regiae
Curiae occurrissent Eccellentiae olim Ill.mi Domini Locumtenentis et ab eo
petierint ut eis concederint potestatem eligendi personas facultuosas, et alias
petictiones pro ut in eorum memoriale continetur, de quo memoriale facta
relactione in consilio Patrimoniali fuit provisum congregetur consilium et
trasmictatur, de qua provisione fuerint emanatae literae Viceregiae, et dicto
Consilio Patrimoniali tenoris sequentis videlicet.
Nob: Reg:
fid: dil: Siamo stati supplicati del tenor sequente videlicet
Ill.mo et
Ecc.mo Signore, li Giurati della terra di Racalmuto exponino à vostra
Eccellenza, dovendosi per l’Università di quella Terra molta quantità e somma
di denari alla Regia Corte cossì per donativi ordinarij, et extraordinarij et
altri orationi [per oblationi ?]
fatti per il Regno à Sua Maestà come per le tande della Macina, non havendo
quelli possuto satisfare per lo contaggio del morbo che in quella s’ha
ritrovato che sono stati morti da tre mila persone restando solamente quella da
due mila e quattrocento delli quali la maggior parte sono figgiti assentati e
rovinati per li molti mali à vostra Eccellenza . .
. . . l’esponenti anno supplicato che se li
concedesse à pagare quel tanto che detta università deve alcuna dilattione
competente circa à detta Università fossero devenute li tandi maxime quella
della macina che si doveva pagare per lo chi attendo la diminutione delle
persone morti è stato per vostra Eccellenza provisto quod non convenit quo ad dilactionem [ f. 228] e poiche l’esponenti
per li Commissarij che alla giornata si destinano contro loro, e detta città
per l’officio del spettabile percettore s’assentano, e non ponno ritrovare modo
alcuno di satisfare à detta Regia Corte e se li causano eccessivi danni, et interessi
supplicano Vostra Eccellenza resta servita concederli potestà di poter fare
eligere persona facultosa, poiche pochi vi sono in detta Terra di poter vendere
augumentare, e raddoppiare alcune delle gabelle di detta università, e fare
quel tanto che per consiglio si concluderà, acciò potersi sodisfare nullo
preiudicio generato ad essa università circa detta diminuttione, e difalcatione
che hanno supplicato doversi fare à detta Terra per detta mortalità, e
mancamento di persone, e resti servita Vostra Eccellenza sia quello mezzo che si concluderà quello che
di sopra si è detto per detto conseglio concederli dilattione almeno di mesi
due, altrimente stando assentati non potriano effettuare cosa alcuna à detta
Regia Corte non verria ad esser sodisfatta ne tenendo detta università modo
alcuno di sodisfare, ne tener altro patrimonio ut Altissimus. dello quale per inserto memoriale fattone la
relatione per conseglio patrimoniale provisum
Panormi 5. Martij 5^ ind. 1577. congregetur
consilium et trasmictatur de Aurelio Magister Notarius per esecutione della
quale vostra provista
vi diciamo, et ordiniamo che debbiate in giorno di
festa é sono di campana come è di costume congregare il vostro solito consiglio
sopra le cose contenute nel preinserto memoriale, e quello che per detto
conseglio seù maggior parte di quello sarà concluso, et accordato, e sigillato
lo trasmitterete nel Tribunale del real Patrimonio acciò di quello fattone
relatione possiamo provedere come conviene. - data Panormi 11. Martij 5^ ind.
1577. Don Carlo d’ Aragona - Petrus Augustinus Sucadellus ... conservatore [f. 229] Marianus Magister
Rationalis, de Bullis Magister Rationalis, Franciscus de Aurello Magister
Notarius, Nobilibus Juratis Terrae Racalmuti fidelibus Regijs dilectis, vigore
quarum quidem preinsertarum literarum eisdem magnificis Juratis Terrae
Racalmuti presentatarum et per eos executarum die 15. Martij 5^ Ind. 1577.
Fuerit per eos congregatum detentum, et conclusum consilium huiusmodi sub
tenore videlicet.
Racalmuti die 25. Aprilis 5^ Ind. 1577. die festivo
Supradicti Martij in Ecclesia Sanctae Mariae Annuntiatae dictae Civitatis
existens in platia publica.=1
Consilium detentum die predicto in Ecclesia predicta
ad sonum campanae more solito in quod magnificos Juratos iuxta formam literarum
Secretarum Eccellentiae Suae et Tribunalis Regij Patrimonij eis directarum datarum Panormi die 11. Martij
prox: pret: 5^ ind. instantis 1577. iuxta formam propositionum, et hoc ad
informandum predictam Eccellentiam Suam et Tribunal predictum Regij Patrimonij
super infrascriptis.
Perche
ritrovandosi l’università di questa Terra di Racalmuto debitrice in molta somma
cossì alla Regia Corte per donativi ordinarij, et altri oblationi fatti per il
Regno à Sua Maestà, et alcuni tandi imposti sopra la Macina, come ancora per
alcuni debiti correnti non havendo passuto in tutto satisfare per la tanta
mortalità successa in quella del contagio, e tanta diminutione di persone, è
stato supplicato da parte di detta Università per li Giurati di quella à Sua
Eccellenza che per li detti debiti se li concedesse dilatione competente per
potersi ritrovare il modo di quelle sodisfare, et in quanto à quelli della
macina poiche avendosi fatto offerta à Sua Maestà, et ordinatosi quella dovere
pagare per poche di persone di tutte città, e terre del Regno à raggione di
denari novi per ogni tummino [f. 230] che per il ripartimento e numero di
persone che allora vi erano in detta terra tocca à detta Università pagare in
due tande once 24.5.11.2. che allora concesse Sua Eccellenza potestà alli
Giurati, che volendo et apportandosi per consiglio li cittadini pagare tali
tande di Macina alli Minuti del sopradetto modo à raggione di denari novi per
tummino, o veramente per tali pagamenti volessero imponere alcune gabelle
dummodo che quelli se imponessero sopra cose comestibili, e potabili stasse in
loro arbitrio, e volontà, e per tale causa sono imposte per la sodisfatione di
dette tande di macina alcune gabelle, li quali per la diminutione, e mortalità
di persone sono mancanti in tal modo che non possono assuplire, ma in poche
parti alla sodisfatione predetta che restasse Sua Eccellenza servita difalcare
detta Università per tale diminutione non si potendo per tali tandi di Macina
tassare ne ritrovare il modo di pagarsi, fù provisto quod non convenit quo ad dilationem, e tuttavia alla giornata si
causano à detta Università mille danni di spese, et interesse di giornate di
Commissarij, che nel spesso si destinano, et in tal forma che appena si può
esigere quello che per giornate di Commissarij si paga, e vedendosi che
tuttavia detta Università non si vederà libera à tal debito supplicano detti Giurati
un’altra volta à Sua Eccellenza che resti servita concederli potestà di poter
eligere persone facultose, ò vendere et augumentare, e raddoppiare alcune delli
gabelle di detta Università, e fare quel tanto che si potesse per consiglio
concludere acciò si potesse detta Università liberare di tal debito et
interesse nullo prejudicio generato à
detta Università sopra la diminutione, e difalcatione che se li deve fare per
detta Regia Corte stante le raggioni predette come si contiene per memoriale
alli quali s’abbia in tutto relatione [f. 231] et essendo stato provisto per la
prefata Eccellenza Sua e Tribunale del Real Patrimonio che si congregasse sopra
le cose contente in detto memoriale consiglio, e quello si trasmettesse per
poter provvedere come convenisse, per ciò s’ha devenuto alla congregatione del
presente consiglio come intesa la presente proposta habbiano sopra le cose
prenominate ogn’uno possi liberamente dire il suo voto, e parere.
Il
Magnifico Vincenzo d’Randazzo uno delli Magnifici Giurati di detta Terra, e
locotenente del Magnifico Capitano di quella, è di voto, e parere che
s’aggiongano onze quaranta di rendita da pagarsi quolibet anno come meglio e
per manco interesse di detta Università si potrà accordare con quelle persone
che vorranno attendere à tal compra di rendita, e per l’altri pagamenti cosi di
donativi ordinarij, et extraordinarij come per quelli detti debiti correnti per
ritrovarsi li genti che sono remasti in detta Terra tutti quasi rovinati che
s’habbiano di raddoppiare tutte le infrascritte gabelle accioche per futuro il
provento di quelle vengono à convertirsi in sodisfattione di quello che
annualmente si deve à detta Regia Corte, li quali denari che si perciperanno di
detta suggiogatione s’habbiano à convertere in sodisfattione di quello si deve
per detta Università a detta Regia Corte o per li debiti correnti ut supra alli
quali suggiugatarij che compriranno detta rendita se l’haveranno d’hypotecare
expresse quello che avanzerà d’augumento, et accriscimento che si raddopierà et
imponerà danno sopra le infrascritte gabelle, lo quale novo imposto habbia da
servire per corpo e capitale di tal rendita, della quale vendittione s’haverà à
fare atto publico con obligarsi li Giurati nomine
Universitatis, et Juratorio nomine modo con quelle debite clausole justi
cauteli, e patti che sopra ciò si [f. 232]
ricercano, e come meglio si potrà accordare con li compratori, con
questo che detta rendita s’habbia à pagare in tre terzi, cioè lo primo, al primo
di Gennaro, il Secondo al primo di maggio, e l’Ultimo a l’ultimo del mese
d’Agosto ogn’anno con la rata del tempo che vi entrerà nel giorno che si farà
tal atto di vendittione, e per facilitare l’effetto di tal negotio per liberare
detta Università di tal debito et interesse che alla giornata che ci causano,
quanto prima s’habbia da mandare à persona seria, à suplicare à Sua Eccellenza,
e Real Patrimonio sopra le cose preservate, e principalmente sopra la
difalcazione che si deve fare à detta Università, cossi delle tande della
Macina come di quelli altri donativi ordinarij et extraordinarij, e novi
pagamenti per la tanta Mortalità e mancamento di persone come ancora per quel
tanto che occorse farsi intorno conversione che si ha da fare della venditione
di detta rendita, et altro che succedesse tentarsi in beneficio di detta
Università le gabelle che averanno da raddoppiare, et accrescere sopra le quali
s’haverà d’imponere il novo imposto il quale sarà per il corpo, e capitale
della detta rendita che s’haverà d’obligare et hypotecare expresse alli
suggiugatarij e s’intenderà per superato, e segregato dalle gabelle obligate
alla Regia Corte in parte per le predette tande saranno le unfrascritte.
E prima
sopra la gabella del vino siccome il passato s’ha pagato à raggione di tarì uno
per botte di Musto, e vino, da pagarsi per li venditori et al minuto à raggione
di tarì uno per botte s’intende de futuro
à detta gabella novamente imposta altro
tarì uno per botte, et al minuto altro tarì uno per botte.
[f. 233]
Sopra la gabella deo Pani, fogli, fiori, e frutti virdi, e sicchi, sicome
pagava sopra quelle delli Pani à raggione di tarì uno, e grana dieci per onza,
s’intende de futuro di novo imposto
sopra quella, altro tarì uno, e sicome quella delli fogli, fiori, e frutti si
pagava à raggione di tarì uno per onza s’intendono sopra quelle de futuro imposti di nuovo altri tarì
uno e grana dieci per onza alla quale gabella, s’intendda sottoposta la
venditione di qualsivoglia sorte di legumi che si vendirà à minuto da pagarsi
per lo venditore à raggione di tarì tre per salma, e tarì tre per ogni salma
d’orgio si vendirà a minuto.
Sopra la
gabella delli panni, arbascie, cannavazzi, e cordi si come prima si pagava à
raggione di tarì uno per onza s’intendano sopra quella de futuro di nuova imposta
altri tarì due per ogn’onza da pagarsi per li venditori.
Sopra la
gabella dello pilo di qualsivoglia animale sicome prima si pagava à raggione di
grani dieci per onza, cioè prima cinque per lo venditore, e grana cinque per lo
compratore, e permutazione d’animali grossi si paga à raggione di tarì uno per
ogn’uno delli permutanti, e per l’animali sumerini à raggione di grana dieci
per ogn’uno similmente di detti permutanti de
futuro s’intendano sopra detta gabella novamente imposta altri tarì uno per
uno nella permutazione si debbia pagare de
futuro tarì due da qualsivoglia che permuterà animali grossi, et sumerini à
raggione di tarì uno per ogn’uno che similmente permuterà.
Sopra la
gabella dello linu cànnavu (Canapo), ferro, e ramo rustico, e lavorato, e
legname d’ogni sorte rustica, e lavorata che viene di fora, e legnami di
cittadini, ò qualsivoglia persona siccome prima si pagava di tt. uno per onza
s’intenda de futuro sopra quella di
nuovo imposta [f. 234] e si debba di nuovo pagare à raggione d’altro tarì uno
per onza da pagarsi per li venditori.
Sopra la
gabella delli Pisci, e Salsizzi, siccome prima si pagava à raggione di tarì sei
per ogni carico di pisci de futuro si
debbiano pagare à tarì novi per ogni carici, e siccome si pagava per ogni porco
che si macellava per farsi salsizzi alla raggione di tarì tre per ogni porco, de cetero s’intenda altro tarì uno di
novo imposto per ogni porco.
Sopra la
gabella delli Pani, formaggi, cascavalli, Meli, e cera si come prima si pagava à raggione di tarì uno per onza
s’intenda de futuro sopra quella
devono imposta altro tarì uno per onza, e cosi in tutto à raggione di tarì due
per onza d’esigersi in vendita del venditore, e la metà del compratore.
Per le
quali gabelle, e loro pagamenti s’haveranno da fare li capitoli per li
Magnifici Jurati, e con l’impositione delle pene solite come sono l’altri
capitoli.
RICHIEDENTE: NALBONE GIUSEPPE
Fondo Archivistico: Palagonia
Serie: Fondi
Privati
Unità
archivistica n. 633
Anni 1505-1599
Pagine da
riprodurre 1) da pag. 227r a pag. 250v = (pag. 46)
2) da pag.
378r a p. 391r = (pgg. 17)
Data, 17/2/1995 - Firma: Giuseppe Nalbone
[2])
Anche Sciascia ne parla nella MORTE DELL’INQUISITORE ( pag. 183 dell’edizione
del 1982) che pur mostra un qualche scetticismo. Si dà il caso che al grande
scrittore era sfuggita la causa della contrazione, non essendo a quel tempo
disponibile una qualche seria ricerca di statistica demografica relativa al
nostro paese. Quella del Maggiore-Perni ha altre ambizioni e non è presente
interesse alcuno per la microstoria.
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