ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE AFFARI DI CULTO
BUSTA N.° 40 - RICHIESTA DEL 9/1995
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FASCICOLO 41 - 1931 COMMMISSIONE RESTAURI CATTEDRALE DELLA
SICILIA
RELAZIONE PRESENTATA AI MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI
CULTI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA DALLA
Commissione istituita col Regio Decreto 16 maggio 1904 per
istudiare i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione
delle Cattedrali ed altri edifizi sacri, ed i mezzi per ottenerne
l'adempimento.
Alle L.L. E. E. Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e
della Pubblica Istruzione.
La questione proposta allo studio della Commissione, cioè
quali siano "i limiti degli obblighi dei vescovi di Sicilia per la
conservazione delle Cattedrali ed altri edifici sacri, ed i mezzi per ottenerne
l'adempimento" non è nuova nella storia del diritto siciliano
ecclesiastico e civile. Così il Parlamento come i Sovrani dell'Isola han dovuto
più volte provvedere alla sorte delle chiese cattedrali e degli annessi edifici,
troppo spesso lasciati in abbandono da chi avrebbe dovuto averne la cura
maggiore, nonostante il pregio storico ed artistico e la ricchezza delle loro
dotazioni.
Il Parlamento ne prese interesse, con una particolare
deliberazione, durante il Regno di Ferdinando il Cattolico. Per voto comune di
tutte le tre camere fu domandato al Re che facesse legge dello Stato la
prescrizione canonica, per la quale la quarta parte delle rendite diocesane
doveva essere assegnata per la conservazione ed il restauro dei sacri edifici,
e che affidasse l'amministrazione del patrimonio così formato a persone elette
e vigilate dal governo, affinchè ne fosse impedito qualunque altro non
legittimo uso. Rispose il re che egli aveva pur allora provveduto su tal
materia, e che si osservassero le sue disposizioni ([1]).
Così dicendo, il re si riferiva ad una pragmatica ch'egli
aveva diretto al vicerè Moncada, con la data del 22 gennaio 1514. Premessa in
questo atto, la dichiarazione che ai re di Sicilia spetta anche la giurisdizione ecclesiastica, pel
privilegio apostolico che loro aveva conferita la qualità di legati del
pontefice; e dichiarato, inoltre, che delle pericolose condizioni delle chiese
monumentali doveva la colpa addedditarsi principalmente alle autorità
diocesane; Ferdinando il Cattolico ordina al Vicerè che imponga a queste il
pagamento annuale della quinta parte delle rendite proprie, che ne curi,
servendosi de' mezzi privilegiati pel fisco, la riscossione esatta, e che ne
dia l'amministrazione a tali persone che ne garantiscano l'uso a vantaggio del
culto e degli edifizi, secondo i bisogni e tenendo conto della volontà dei
fondatori ([2])
Questi sono stati ordinariamente i Normanni; i quali, a
grado a grado che rivendicavano il territorio dalla dominazione degli Arabi,
facevano risorgere le antiche chiese, fabbricando i monumentali edifici ed
assegnando ricche dotazioni, affinchè fosse provveduto con larghezza e con
sicurezza a qualunque bisogno. Perciò Ferdinando il Cattolico altro non fece
che richiamare i capi delle chiese locali, e principalmente i vescovi, alla
osservanza degli obblighi loro imposti dai fondatori; la nonità fu soltanto
questa che, avendo la esperienza dimostrato ch'era vano sperare da parte di
quelli l'adempimento spontaneo del proprio dovere, si diede alla potestà civile
l'incarico della riscossione anche per costringimento, e per l'impiego delle
somme riscosse s'istituì, luogo per luogo, un'amministrazione indipendente dai
vescovi.
La prammatica del 1514 rimase a fondamento del diritto
siciliano sulla presente questione. E' vero che, secondo il pensiero del
sovrano, non doveva essere che un provvedimento transitorio, da osservare sino
al giorno che le chiese fossero tornate a
non avere altro bisogno che della ordinaria sovvenzione ([3]).
Ma è pur vero che tal giorno non venne mai, sia per la vecchiezza dei tempi
(Forse templi) ed il troppo grave abbandono, sia per la resistenza, sempre
opposta dai debitori a farsi togliere
una parte di quelle rendite che erano abituati a considerare tutte come
proprie. Così è dichiarato espressamente in un decreto del vicerè De Vega nel
1552, col quale, per ordine sovrano, viene nominato un visitatore, ossia un
ispettore o commissario, fornito di ogni potestà, affinchè, recandosi sui luoghi,
prenda cognizione dello stato delle chiese, e da per tutto provveda in modo che
torni in piena osservanza la prammatica di Ferdinando il Cattolico ([4]).
I visitatori erano regi delegati; questo era il titolo della potestà che
esercitavano; e in conseguenza essi avevano, nel proprio ufficio, le facoltà
stesse del sovrano (4 bis ).
Qualora non si fossero fatte speciali riserve o non fossero sopravvenute
correzioni o disapprovazioni da parte del re, i decreti dei visitatori erano
quasi li avesse il re stesso emanati, ed avevano efficacia come di legge. Ciò
interessa la qui trattata questione, perchè è proprio nei decreti dei regi
visitatori che devono cercarsi le norme con le quali essa fu risoluta,
ripetutamente, nel diritto siciliano; sia perchè tali decreti avevano, come ora
si è detto, valore di legge, e sia perchè l'ufficio dei visitatoriera in
special modo di osservare qual fosse lo stato degli edifizi pel culto, e di
provvedere che non si deviasse, per loro riguardo, dalla volontà dei fondatori
e dalle leggi del regno ([5])
. I visitatori, succedendosi dal principiodel secolo XVI alla metà del XVIII, e
riferendosi ciascuno di essi al proprio predecessore , di cui confermava, o
rendeva più complete e più efficaci od anche modificava le disposizioni secondo
la esperienza ed i bisogni propri dei tempi e de' luoghi, vennero a formare una
specie di diritto tralatizio, che poi fece capo e rimase costante ne decreti
della visita del De Ciocchis, la più importante fra tutte. Egli fu visitatore
per Carlo III; nel 1743 ne furono raccolti gli atti, che il sovrano approvò e
per la cui esecuzione diede ripetuti provvedimenti ([6]).
Depositati negli archivi, essi fecero legge per quanto ne costituiva l'oggetto,
nè più perdettero tal qualità. Nel 1833, un regio decreto, fatto per riordinare
le amministrazioni dei patrimoni ecclesiastici in Sicilia, dichiarava sempre
vigenti le regole stabilite nella visita del De Ciocchis ([7]);
le quali regole, in un editto vicereale del 1835 è dichiarato che non hanno
bisogno di essere munite di forza di esecuzioned, poichè l'hanno per sè stesse,
essendo simili alle leggi fin da quando Carlo III le ebbe approvate ([8]).
Quindi nelle stesse regole è contenuto ed esposto il diritto siciliano a
riguardo della partecipazione de' vescovi nelle spese di conservazione e
restauro dei monumenti sacri e a riguardo de' mezzi che garantiscono
l'adempimento esatto di questa loro obbligazione.
Riassunte nelle loro più interessanti parti, queste regole
sono le seguenti.
A. - Quota del contributo vescovile.
Da nessuna parte si leva dubbio sull'obbligo de' vescovi a
concorrere, colle proprie rendite, al mantenimento e restauro delle cattedrali
e dei dipendenti edifizi. La questione si limita a fissare la quantità della
contribuzione vescovile. Stando all'anzidetta deliberazione del Parlamento anche
in Sicilia si praticava l'antica ripartizione canonica delle rendite diocesane,
per la quale, assegnate tre parti rispettivamente alla mensa del vescovo, al
mantenimento del clero ed ai bisogni vari della beneficenza, la quarta si
devolveva alla conservazione degli edifizi del culto. La prammatica di
ferdinando il Cattolico mutò alquanto, portando il contributo vescovile alla
quinta parte. Certo, egli poteva farlo; non solo perchè quella regola canonica
era più di consuetudine, per quanto diffusa, che di legge; ma perchè, per la
sua triplice qualità di sovrano, di patrono e di legato pontificio, egli era
investito di ogni potere sulla disciplina e molto più sull'amministrazione
delle chiese del regno. Ma di questa stessa autorità erano, per delegazione, investiti i regi
visitatori: essi quindi, pur sempre richiamandosi ai canoni ed alle leggi
civili, ed a quella in particolare di Ferdinando il Cattolico, non erano poi
obbligati a tenersi rigidamente alle quote già stabilite; ma avevano facoltà di variarle, come le
variarono di fatto in più modi, per corrispondere a quelle che realmente erano
condizioni speciali de' luoghi e de' tempi.
.....
B - Determinazione della rendita da tassarsi.
.....
C - Edifizi da conservarsi o restaurarsi colla contribuzione
dei vescovi.
....
Al contrario, se le spese occorrono per la conservazione e
riparazione strettamente necessaria ai palazzi vescovili, esse gravano sulla
detta amministrazione, e vanno perciò a formare uno dei fini pei quali le tasse
gravanti sui vescovi debbono essere erogate (18 )
......
D - Riscossione delle somme da pagarsi dai vescovi.
Fu cosa importante il provvedere alla sicura riscossione
delle somme dovute dai vescovi ed alla loro erogazione nel modo voluto dalla
legge. In antico, e secondo i canoni, i vescovi stessi dovevano aver cura che
si adempissero tutte le obbligazioni gravanti il patrimonio della loro chiesa.
Ma siccome da tutti e costantemente veniva riconosciuto che ai vescovi stessi
era da darsi colpa dell'abbandono e del danno dei sacri edifizi; il Parlamento,
i re, i visitatori furono sempre concorsi nel sottrarre all'amministrazione
vescovile le rendite per quelli destinate, dandole invece a speciali
deputazioni, elette e vigilate dal governo. Il vicerè, il tribunale del regio
patrimonio, il giudice della monarchia, rappresentando il sovrano, nella sua
qualità politica, di patrono e di legato pontificio, partecipavano nelle
amministrazioni ora dette, le quali poi per loro uffici ordinari avevano le
maramme, vale a dire le fabbriche (24 ) ... I vescovi, per mezzo dei loro
procuratori dovevano pagare, per lo più ogni sei mesi, il proprio debito alle
maramme; queste per mezzo dei propri componenti, i marammieri, dovevano
riscuotere le somme, tenerle in deposito, erogarle a tempo opportuno nei fini
coluti dalle leggi; i visitatori si rendevano conto di tutto di tempo in tempo,
e provvedevano secondo i bisogni; le autorità del governo vigilavano sempre, ed
erano o avrebbero dovuto esser pronte ad intervenire contro il pericolo di
qualsiasi abuso. Se il pagamento non fosse avvenuto regolarmente, le maramme
avevano diritto ed insieme dovere, con personale responsabilità dei loro
amministratori, di esigerlo per costringimento, servendosi anche dei pribilegi
fiscali. Unico diritto riconosciuto al vescovo era, oltre a quello già detto
del far ricosro al re quando si credesse soverchiamente tassato, l'altro di
osservare e provvedere che la maramma non spendesse il proprio patrimonio, e
non erogasse in altri usi, che nelle riparazioni delle chiese e degli edifizi
dipendenti, le somme da lui pagategli (25)
Queste sono, in generale, le disposizioni del diritto siciliano intorno
alla questione proposta. E tutte, in particolare, si trovano ripetute ed
applicate alla chiesa anche di cefalù, che nella questione stessa oggi ha parte
principale (26 bis ) .
Anche la chiesa di cefalù fu restaurata per la conquista
normanna. Il tempio monumentale fu opera di re Ruggero, che assegnò alla sede
vescovile assai ricco patrimonio
(........)
(...)
Finalmente, per la eventualità che si debba ricorrere a
mezzi coattivi per ottenere il pagamento sia della quota ordinaria che della
straordinaria da parte de' vescovi, la Commissione ritiene che si possa e sia
sufficiente valersi del sequestro di manoregia, in conformità del'art. 17 del
vigente regolamento economale, in data 2 marzo 1899, n. 64.
=======
Roma, 29 Settembre 1904
I componenti la Commissione:
Carlo Fiorilli; (direttore generale per le antichità e Belle
Arti)
Nicola Cocucci, Comm.
Direttore generale dei Culti;
Carlo CALISSE, relatore, della Regia Università di Pisa
Il Segretario Gaetano Trigona.
^^^^^^^^
Prospetto delle rendite e dei pesi delle Mense Arcivescovili
e vescovili della Sicilia.
(....)
6 Girgenti: 172.040,39 (rendite) - 143.999,74 (pesi) - 20.840, 65 (reddito netto) - Osservazioni:
fra le attività sono comprese soltanto le decime di sicura origine per L.
5.383,13 - Non sono comprese invece le decime di dubbia esazione per l'importo
annuo di L. 84.113,77. N.B. Le rendite (1) comprendono le seguenti categorie di
cespiti: Rendite di beni immobili - Rendita sul Debito Pubblico - Censi e
Canoni - Decime - Altre Rendite.
N.B. (2) I pesi comprendono le seguenti partite: Tassa
fabbricati e fondiaria - Ritenuta sulla rendita e ricchezza mobile su altri
redditi - Tassa di manomorta - Quota di concorso - Legati ed oneri passivi -
Altre passività speciali - Terzo pensionabile, cui vanno soggette le mense
aventi nel presente prospetto un reddito netto annuo non minore di L. 12.750.
Maramma: Girgenti - Rendite così distinte: Assegno sulla
mensa Vescovile: parziale L. 2.570, 00 - In totale: 2.570 - SPESE così distinte: Assegni al personale L.
126,48; Tassa manomorta L. 122,88; Assicurazione contro l'incendio: L. 109,20;
Costruzione e riparazioni varie L. 1.800,88; Cancelleria, posta etc. L. 103, 75
- In totale L. 2.263,19.
^^^^^
Intendenza di Finanza di Girgenti - Girgenti 29 luglio 1904
In adempimento della richiesta fatta col dispaccio
controdistinto, trasmetto a codesto On. Ministero copia delle ultime denunzie
presentate dalla Mensa Vescovile di questa Diocesi per gli effetti della
liquidazione della tassa di manomorta e della quota di concorso. L'intendente (
Illeggibile)
^^
DENUNZIA DEI REDDITI E DEI PESI
(in applicazione dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n.
3036, e dell'art. 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, fa il sottoscritto
nella sua qualità di Vescovo ed Amministratore della Mensa suddetta.
A Girgenti li 29 Dicembre 1903.
IL DICHIARANTE: f.t Bartolomeo M. Lagumina Vescovo
(presentata oggi 30 dicembre 1903 e preso nota al n.° 615
del giornale di riscossioni Mod. 72 Fondo Culto - Il Reggente f.to Marino
ATTIVO
Beni Rurali 0
Fabbricati L. 2.359,50
Capitali =
Rendite fondiarie, censi ed annualità diverse L. 103.073, 97
Rendite sul debito pubblico L. 50.027,32
Attività
§ 1 Beni rurali
Come da denunzia del 31 dicembre 1902 (fitto di lotti 66 e
67 di Mandiascato) L. 1707,72 di rendita - L. 268,55 di contribuzione diretta -
rendita tassabile L. 1.439,17
Si deduce il fitto suddetto perchè i lotti 66 e 67 dell'ex
feudo Mandiascaro passati al demanio Asse ecclesiastico agli effetti della
conversione, come da lverbale di presa di possesso del 2 luglio 1903 _ L.
1707,72 di rendita - contr. dirette L. 268,55 Rendita tassabile L. 1.439, 19.
§ 2 Fabbricati
Come dalla precedente
denunzia del 31 dicembre 1902.
§ 3 Capitali
Nessuno, come dalla precedente denunzia 31 dicembre 1902.
§ 4 Rendite fondiarie, censi annualità diverse.
Come dalla precedente denunzia 31 dicembre 1902
Si deducono i canoni di L. 4,45 e di L. 1,77 descritti ai
nn. 48.50 della denunzia del 1899 perchè riconosciuti inesigibili e perciò
cancellati dallo stato di temporalità della Mensa, previa autorizzazione
ministeriale partecipata dal r. Economato Generale dei Benefici Vacanti di
Palermo con nota 31 luglio 1903 n. 4492 qui annessi in copia.
(....)
^^^
Spoglio stampa:
La Battaglia - Giornale Socialista - Palermo 18 giugno 1905
"Mensa Vescovile di Cefalù - Gravi rivelazioni"
"Questo splendido monumento d'arte che è il Duomo di cefalù, si sa da tutti
ormai in quale stato deplorevole è ridotto. Sempre qualcuno ha chiesto al
vescovo D'Alessandro di riparare almeno il tempio ... "
A s: E. Finocchiaro Aprile..
L'ORA - Giornale della Sicilia - 10 giugno 1905 -
La difesa dei nostri monumenti - A proposito del discorso
dell'on. Di Scalea - R. Varvaro - Roma 8 giugno 1905.
LA PATRIA - ROMA - 4
giugno 1905
Ingordigie vescovili.
(Alberto Orsi)
IL CITTADINO - Roma - 5 giugno 1905
Mense Vescovili - Una lettera dell'on. Morgari -
Oddino Morgari - Presidente del Comitato parlamentare in
difesa dei diritti cittadini contro le mense vescovili siciliane.
^^^^
Cefalù - Vescovo
Ricorsi contro per
rifiuto a provvedere ai restauri della Cattedrale in
osservanza dellla legge riguardante l'enfiteusi ecclesiastica della Sicilia.
danni arrecati al patrimonio dell'Ente.
Articoli di giornali - Interrogazioni alla Camera
Relazioni della dir.ne - Risposta di S. E. Facta.
^^^
6174 - Giornale "AVANTI" Circa restauri cattedrale
Cefalù
AVANTI - Organo del Partito Socialista - 9 aprile 1904
Nel regno del vescovo D'Alessandro
R. Varvaro
^^^^
Il GIORNALE D'Italia - 4 agosto 1903
Scienze, Lettere ed Arte.
"breve
trafiletto del prof. Carlo CALISSE
idem 13 febbraio 1904
... l'On. Colaianni non ripeterà le accuse che si muovono al
vescovo di cefalù ... Poichè egli ha mandato una specie di piccolo Verre ad
amministrare le sue terre in Sicilia. E questo malvagio uomo, un suo parente,
ha letteralmente spogliati i suoi contadini ...
^^^^
L'ORA del 27-28 luglio 1903
L'ORA del 27-28 luglio 1903
La difesa dei nostri monumenti - Le chiese regie in Sicilia
(di R. Varvaro)
.. sempre su Cefalù, lungo articolo ove anche si cita il
prof. Calisse.
^^
Giornale d'Italia del 23 luglio 1903
Articolo su Cefalù del prof. Carlo Calisse (Ruggero Varvaro)
.....
ARCHICIO CENTRALE DELLO STATO
FONDO CULTO
BUSTA N. 1404
RICHIESTA DELL'11.1.1995
(INVENTARIO 13/53^8 - PAG. 1317 . RACALMUTO - Chiesa
Parrocchiale del Carmine - brini 1947 - fascicolo n. 30757)
Racalmuto Agrigento - Legato Giuseppina Brini (rectius
Parisi)
Onle Ministero dell'Interno
Il sottoscritto sac. Farrauto Salvatore fu Gioacchino
Parroco pro-tempore della Madonna della Rocca con sede nella chiesa del Carmine
inn Racalmuto (agrigento) espone a cotesto On.le Ministero quanto segue:
La sig.a Giuseppina Parisi fu Calogero con testamento del
venti febbraio 1942 rogato in Notar Matrona da Racalmuto e registrato con
verbale del giorno 16.4 stesso anno al n.° 652, di cui si allega estratto, ha
lasciato la nuda proprietà della mettà di un fabbricato indiviso alla detta
Parrocchia mentre l'usufrutto a certa Morreale Ignazia fu Vincenzo da
racalmuto. Quest'ultima in data 23 maggio 1945 è morta sicchè l'usufrutto,
secondo il volere della de cuius Parisi deve unirsi alla nuda proprietà.
Pertanto il sottoscritto nella qualità sopra spiegata chiede che codesto On. Ministero lo autorizzi
ad accettare tale lascito per i fini voluti dalla testatrice. Con osservanza
Racalmuto 20 luglio 1945 - Sac. Salvatore Farrauto - Parroco pro-tempore della
Mad. Rocca. (Carta Bollata da L. 3 + l. 3) - Nulla osta da parte dell'Ordinario
Diocesano - Agrigento 28.5.1946 - + Gio - Battista Vescovo
^^^
Prefettura agrigento del 17 gennaio 1947
Racalmuto Legato Giuseppina Parisi in favore della Chiesa
parrocchiale di maria SS. del Carmelo -
In relazione alle richieste di cui alla ministeriale n. 30757/9304 del
13.8.1946, ho il pregio di comunicare che la Chiesa di cui in oggetto è stata
riconosciuta agli effetti civili in virtù del R. Decreto 21.11.1940, reg.to
alla Corte dei Conti il 9.5.1941 reg. n. 433 f.° 44.
Con tale decreto veniva istituita la Parrocchia della
Madonna della Rocca e le veniva assegnata come sede la Chiesa, divenuta
parrocchiale, di Maria SS. del carmelo. - Il Prefetto (Salvatore)
^^^
Ministero interno
Con giurata perizia 28 giugno 16 luglio 1945 del Geom. Vinci
Saverio, è stato attribuito il valore di L. 106.000,00 all'immobile formante oggeto del legato
esposto, a favore del seminario Vescovile di agrigento, dalla fu Giuseppina
Parisi con testamento pubblico 20 febbraio 1942.
....
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BUSTA N. 1428
RICHIESTA DELL'11.1.1995
(INVENTARIO 13/53^8 - PAG.
. RACALMUTO - Chiesa Parrocchiale S. Anna - Romano - 1952 - fascicolo n. 33434)
Racalmuto Chiesa S. Anna - Legato Grazia Romano
Prefettura di Agrigento - Accettazione lascito.
Chiesa di S. Anna in Racalmuto - Accettazione lascito.
On.le Ministero dell'Interno - Direzione Gen. dei Culti -
Roma -
Per i provvedimenti di competenza, ai termini dell'art. 9
della legge 27.5.1929, n.° 848, modificata con la legge 13.10.1950, n. 846 e 18
Reggolamento, approvato con R.D. 2.12.1939 n. 2262, si trasmette la documentata
istanza con la quale il sacerdote Rosario Messinese, rettore della Chiesa di S.
Anna in Racalmuto, chiede l'autorizzazione ad accettare il lascito consistente
nella nuda proprietà di due appezzamenti di terreno aventi rispettivamente
l'estensione di ettari 1.22.69 e di are 81.60 e di due case di abitazione site
nella via Asaro di quel Comune, disposto con testamento olografo del 30.5.1937 dalla signora Grazia
Romano fu Francesco a favore dell'arciprete pro-tempore della Chiesa Madre e
del Rettore della Chiesa Maria SS.ma del Monte del predetto Comune perchè col
ricavato della vendita di detti beni si costituiscano presso la Casa Diocesana
di Agrigento rendite da destinare alla celebrazione di Messe nella Chiesa di S.
Anna.
Si trasmette altresì l'avviso ai successibili per legge
munito del referto di pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'albo del
Comune di Racalmuto.
In considerazione dello scopo di culto della donazione, si
esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione. Il
Prefetto Bilancia.
^^^
Roma 4.12.1952 - Al Prefetto di Agrigento
Racalmuto - Chiesa di S. Anna - Eredità Romano
Dall'esame della scheda testamentaria si rileva
indirettamente interessate all'eredità disposta dalla fu Maria Grazia Romano
sono la Chiesa Madre di Maria SS. Annunziata e la chiesa della Madonna del
Monte, entrambe in Racalmuto, e non già la chiesa di S. Anna, nella quale, per
espressa volontà della pia testatrice dovranno essere celebrate le messe di
suffragio.
Ciò posto occorrerà che vengano presentate due separate
istanze da parte dei legali rappresentanti delle anzidette chiese, precisando
se gli immobili compresi nel legato siano tuttora gravati da usufrutto a favore
di Calogera Romano e se il cugino della "de cuius" sia a lei
premorto.
Si rinviano all'uopo gli atti con preghiera di fare analoghe
comunicazioni al parraco interessato. Per il Ministro f.to Cardamone.
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BUSTA N. 1404
RICHIESTA DELL'11.1.1995
(INVENTARIO 13/53^8 - PAG. . RACALMUTO - Chiesa Parrocchiale
S. Giuliano - Parisi 1953 - fascicolo n. 40418)
Racalmuto Chiesa di S. Giuliano - Legato Parisi Carmelo
Decreto (copia)
La Chiesa Parrocchiale di S. Giuliano in Racalmuto
civilmente riconosciuta con Decreto Presidenziale 11 gennaio 1951, è
autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto Carmelo Parisi fu
Vincenzo ai temini del testamento pubblico 28 giugno 1951 n. 210 di rep. per
notaro Severino Urbani, in Roma, registrato con verbale 28 marzo 1952, n.°
27196 di rep. a rogito del medesimo notaio: legato consistente in titoli di
rendita pubblica del complessivo valore nominale di lire 100.000 - Il
Ministro ... 30 luglio 1953. Reg. to alla Corte dei Conti 23 settembre
1953 reg. 27/211 - De Rossi.
^^^
Racalmuto 8.11.1953
Il sottoscritto nella qualità di Parroco pro tempore della
Chiesa di S. Giuliano di Racalmuto, visto il legato di L. 100.000 nominali a
favore della detta Chiesa dal compianto Mons. Carmelo Parisi di Roma con suo
testamento pubblico del 28.6.1951 ...
domanda ... etc etc, Parr. Calogero Picone.
^^^
Estratto di ... Morte ..
L'anno 1952 il giorno 10 di marzo ... alle ore due nella
casa posta in Via Bravetta 190 è morto Parisi Carmelo di anni 75 di condizione
sacerdote residente in Roma nato a
Racalmuto da fu Vincenzo e da fu Morreale Pasqua
^^^^
E' comparso (dal notaio) il Signor Carmelo Franco fu Gaspare
nato a Racalmuto dom. in Roma via
Giuseppe Palombini n. 2, impiegato ...
L'anno 1951 il 28.6 nel villino di via Bravetta n. 190, alle
ore 12.50 avanti a me notaro dr.
Severino Urbani in via Arenula n. 16...
Lire 400.000 a favore delle mie nipoti Franco Concettina
vedova Di Raimondo dimorante in America a Buffalo via Edwin n. 34, Franco
Chiarina in Cutaja, res. in Racalmuto, Franco Maria in Sbalanca res. a
Villarosa (Enna), Franco Vincenza in Falletta residente in Palermo via Plauto
n. 28.
L. 100.000 siano date alla Chiesa Matrice di Racalmuto con
preghiera di celebrare un solenne funerale e per la durata di un anno una messa
al mese in suffragio dell'anima mia.
L. 50.000 per abbellire la custodia della Madonna del monte
di Racalmuto;
L. 100.000 alla parrocchia di S. Giuliano di Racalmuto.
Le somme di cui sora siano affidate a S.E. Rev.ma il Vescovo
pro-tempore di Agrigento...
...
L. 50.000 siano date alle Suore Missionarie di Maria SS.ma
con casa madre in Massa Via cavour, perchè preghino per l'anima mia.
...
le eventuali mensilità di pensione dovutami all'epoca della
mia morte dalla Santa Sede, quale ex impiegato della Sacra Congregazione dei
Religiosi, e qualsiasi mio credito verso lo Stato Italiano per supplemento
all'assegno canonicale
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BUSTA N. 88
RICHIESTA DELL'11.1.1995
(INVENTARIO 13/52 -
GIRGENTI (R.P.) 1872 N.S. 192; V.S. 114, BUSTA 88 - SERIE I EPISCOPII)
88 B
n.b. la Busta 88 B. riguarda Gorizia
(soltanto) Per Girgenti vedere meglio. 11.1.1995.
[1])
Capitula Regni Siciliae , I, p. 575, 576, cap. CXIII: "Placet v. Maiestati
quod super hoc servatur v. pragmatica, a M. Sua diebus preteritis
emanata".
[2])
ivi, p. 576; Gallo, Cod. eccl. sicil., 126: " omni mora dilatione que
postipositis, ex omnibus reditibus et proventibus archiepiscopatuum,
episcopatuum .... capiatis capique faciatis indistincte quintam partem quolibet
anno; quam erogare faciatis per viros habiles. ...... pro reparatione et
ornamentis ipsarum ecclesiarum et earumdem officinarum, illud prae omnibus
intuentes ut cultus divinus in aliquo non minuatur a forma et voluntate
primorum fundatorum ....."
[3])
ivi, ...., Hoc enim mandatum nostrum et pragmatica sanctionem praecipimus
duraturum et duraturum quo usque ecclesiae praedictae et eorum officinae
fuerint separatae ornatae et celebratae",
[4])
Gallo, I, 134: " In nome della Magestà Cesarea, .... essendo informati che
per lo dicto regno si ritrovano alcune ecclesie ... delle quali, si per
l'antiquità del tempo, come per lo poco zelo si ha tenuto del divino servizio,
parti son rovinati e parti minacciano ruina et altri se retrovano senza jogali
et ornamenti .... Datum Panormi die 10 m. dec. 1552".
4 bis ) Ivi, Carlo III nella
nomina del visitatore De Ciocchis, 4 maggio 1741: "damos y conferimos
nuestras vezes, poder y auctoritad complida per las presentes, con las quales y
en virtud de nuestra cierta ciencia y r. auctoritad emargamos y mandamos
..."
[5])
Ivi: ".... mandamus que .... os
informereis con todo mydado y diligencia ... se se han reparado las fabricas de
los templos, y si estan estos con la decencia y decoro que se sequiere segun lo
que desponen los sacros canones ... "
[6])
Ivi, p. 144 e seg.
[7])
Decr. di Ferdinando II, 3 giugno 1833: Coll. delle leggi, Napoli 1833, pag. 177
e seguenti.
[8])
9 novembre 1835: Gallo, I, 146, 47: "la visita di M. De Ciocchis è
divenuta legge del regno per un editto dell'immortal Carlo III e si riguarda
come emanata dal supremo legislatore."
18 ) Ivi, (De Ciocchis) I,
289 (Girgenti) " decrevit quod unicae biscentum pro fabricis et jocalibus
non erogentur nisi vere et stricte pro ipsis et pro reparatione domus
episcopalis; ... et proinde quod nullatenus impendantur pro mobilibus domus
episcopalis vel in his quae ad commodiorem usum episcoporum pertinent, sed pro
effectiva fabbricarum reparatione in suo vero et proprio sensu". Id. I,
399, II, 46.
24 )(coll. leggi Napoli
1833) Cap. 53, Alfonso, I 224.
25 ) De Ciocchis, II, 156.
Cf. Istruzioni da eseguirsi dai deputati
delle maramme etc., in aggiunta al citato r. decreto 3 giugno 1833.
26 bis ) Ivi, II, 509, Illm
et Rm Ds. r. Genlis Visitator, confirmans taxationem ..., unc. 120, declaravit
eam intelligi pro ordinaris indindentiis ut quidem si maior aliquando
necessitas urserit , eae suplendae quoque episcopus strcte teneatur".
25 bis ) La necessità di
gravi ed urgenti restauri nella cattedrale di Cefalù fu l'occasione per far
rivivere e rendere di pubblica discussione la questione degli obblighi dei
vescovi di Sicilia nella conservazione degli edifici sacri specialmente
monumentali.
La stampa se ne occupò, massime per la zelante
attività in ciò spiegata dal pubblicista prof. R. Vàrvaro.
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