domenica 6 marzo 2016


BIBLIOTEC A NAZIONALE - SALA RISERVATA UMANISTICA

 

GALLO AVV. ANDREA  CODICE ECCLESIATICO SICOLO - PALERMO DALLA STAMPERIA CARINI - 1846  (VOL. 1 E 2)

 

COLLOC. 202.10.E. 5 e 6

 

Si riordanino e si ricompongono le cose ecclesiastiche del regno delle due Sicilie.

(pag. 119)

 

Ferdinando I re del regno delle due Sicilie e Sua Santità Papa Pio VII

Concordato fatto in Terracina il 16 febbraio 1818. Sanzionato con legge data in Napoli a 21 marzo dello stesso anno. Collez. delle LL. e DD. anno 1818 1 Sem. pag.

 

Diploma CCXII

Sua Santità il sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, animati da un egual desiderio di riparare i disordini che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra loro una nuova convenzione. Quindi Su Santità il sommo Pontefice Pio VII ha nominato suo plenipotenziario l'Eminentissimo signor Ercole Consalvi Cardinale della S.R.C.  diacono di S. Maria ad Martires, suo Segretario di Stato. e sua Maestà Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, l'Eccellentissimo signor D. Luigi de Medici cavaliere dei reali ordini di San Gennaro, gran Croce dei reali ordini di San Ferdinando e del merito, e Costantiniano di S. Giorgio, e dell'imperial ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e Segretario  di Stato Ministro delle finanze.

...

art. 2 In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle regie università, collegi scuole, sì pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.

art. 3 Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati ...  e questa unione che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadenzadelel suddette ed altre mense ....

 

art. 4 Ciascuna Mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila di beni stabili, libera dai pubblici pesi. La Santità Sua  di concerto con sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, ai quali sarà applicabile la seguente disposizione.

art. 5 Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo e seminario ai quali sarà conservata, se sufficiente, o accresciuta, se mancante in parte, e se fosse necessario, anche per intero, assegnata una sufficiente dote in beni stabili.    ......

...

art. 11La Santità Sua accorda ai vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni anno. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiraranno ai soggetti fra gli approvati, che eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patronato ecclesiastico presenterà come i più degni  fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio, e laicale, il vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia ritenuto idoneo.

....

art. 14 I beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i conventi da

riaprirsi  senza avere alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti. I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patrimonio regolare; ed essendovi utilità del detto patrimonio potranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero dei conventi tuttavia esistenti de' religiosi osservanti, riformati, alcantarini, e cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni lo richieggano.

art. 21 Gli Arcivescovi e Vescovi promoveranno ai Sacri Ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessari o utili alle loro diocesi; con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1 luglio 1623 della Sa. Me. di gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, cap. 4, che ha per titolo Requisiti per i promovendi: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato. ....

 

Napoli il dì 21 di Marzo 1818 - Firmato Ferdinando.

(pag. 126)

TITOLO IV

Della potestà legislativa de' Re di Sicilia circa le cose sacre e spirituali, e della polizia ecclesiastica siciliana.

Si dichiara che il re ha la potestà di dettar leggi tanto in affari temporali, che spirituali. E quindi in esercizio di questo supremo diritto della Monarchia di Sicilia, si comanda a tutti i Prelati del regno, sotto pena d'incorrere nella sovrana indignazione, e di esser privati d'ufficio, d'impiegare in ogni anno la quinta parte delle rendite e proventi degli arcivescovadi, vescovadi, abbazie ed altri benefici per la riparazione ed ornamenti delle rispettive loro Chiese.

Ferdinando II il Cattolico Re di Sicilia. Sanzion prammatica al Vicerè Ugo de Moncada. Majoreto 22 gennaro 1514. Cap. regni Siciliae, tom. I

....

Si sanzionano alcuni Regolamenti intorno la Polizia Ecclesiastica di Sicilia. (pag. 127)

Ferdinando III di Borbone Re di Sicilia - R. Dispaccio dato in Palermo li 10 aprile 1810. Mia coll. MSSS vol. III

 

X (pag. 131)

Abolitosi in questo regno nel 1782 il S. Officio, il Re con un suo provido stabilimento volle supplire alla giurisdizione che in materia di fede esercitavasi dal detto tribunale del S. Officio; ed a questo effetto emanò un suo Real Rescritto per modo di legge, e per essere esattamente eseguito in questo Regno (97 ) Or la M.S. per rendere più spediti giudizi in materia di fede, che in luogo del S. Officio debbano essere fatti dai vescovi delle rispettive diocesi, vuole che le ordinazioni disposte nella detta sovrana risoluzione sieno regolate e moderate colla norma seguente.

1. I giudici originari delle accuse in materia di fede e della conservazione della purità della dottrina della nostra S. Religione sono i vescovi nelle loro rispettive diocesi. Costoro ricevute le accuse procederanno col rito che si osserva nella Gran Corte, e ch'è comune a tutte le curie del Regno, e che tante volte fu inculcato agli inquisitori del S. Officio, ma non mai eseguito con positivo pregiudizio dell'innocenza e della giustizia. Compilato il processo informativo, prima di venirsi a citazione o ad esecuzione qualunque personale, dovranno i vescovi riservatamente rimettere processi cosiffatti direttamente alla M.S., e per lo bene dello Stato e per la conservazione della santa dottrina comunicherà a detti vescovi le sue sovrane risoluzioni. Emanata che avranno la sentenza, serberanno prima di pubblicarla quello istesso che si è detto pel processo informativo. Dichiara il re per pacatezza della coscienza de' vescovi, e perchè essi nel disimpegno di questo sovrano ministero non si arrestino per tema d'inopportune dilazioni, o di altri simili impedimenti che possano sperimentarsi ne' tribunali ordinari, che processi cosiffatti non saranno rimessi, nè all'esame nè alla ricognizione di detti tribunali e giunte che sieno, ma si bene S.M. si riserba di farne le dovute osservazioni o per se medesima, o per mezzo di qualche suo intimo ministro.

 

XI (pag. 131

 

Non ostante che il Concilio di Trento con un suo provvido Stabilimento avesse dichiarato (98 ), che i monitorii i quali si spedivano dalle curie vescovili ad finem revelationis pro deperditis seu subtractis rebus, fossero  contrari alla sacra dottrina della Chiesa, e che in questi casi i soli vescovi per se stessi e per motivi urgentissimi potessero spedirli, pure l'esperienza costante dal dì che fu pubblicato il concilio di trento, ha dimostrato sì in questo regno, come in altri luoghi, che gli abusi de' monitorj per i motivi additati eransi resi insoffribili, in grave pregiudizio non meno della giustizia, che in aperto disprezzo delel censure ecclesiastiche, le quali non debbono mai fulminarsi che per gli soli motivi canonici, di pubblico scandalo, di peccatori ostinati e di altri simili eccessi, ma non mai per causa meramente temporale, e per cui le parti offese, per essere ristorati de' loro danni, o per recuperare le robe perdute, o per impedire gli effetti delle false testimonianze, hanno aperto la strada ne' tribunali ordinarj dove per lo appunto queste materie debbono trattare colla dovuta imparzialità ed esattezza. Cotesti monitorj provvidamente furono anni sono proibiti in questo regno (99 S.M. ora non trova ragionevole motivo per recedere da una cotanto salutare disposizione uniforme a' sacri canoni ed all'utilità delel censure, le quali, per essere proficue, non debbano vagare sopra di oggetti estranei, e contrarj al fine per cui sono state inculcate.

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TITOLO V

(PAG. 133)

DELL'AUTORITA' CHE HA IL RE DI SICILIA DI EMANAR LEGGI ECCLESIASTICHE PER MEZZO DI PRELATI COL CARATTERE DI REGII VISITATORI DI TUTTE LE CHIESE DEL REGNO.

 

Si elegge un visitatore di tutte le Chiese di Sicilia, al quale si conferisce la potestà di far decreti relativi al culto divino.

L'imperatore Carlo V re di Sicilia - A Pietro Pujades Ab. del Monistero di Noara dell'Ordine di S. Bernardo. Bruxelles 22 dicembre  V Ind. 1516 apud Dichiara de regio Sacram. Visit. per Sicil. jure; Mantis. monument. num. III, pag. 5

 

DIPLOMA CCXVIII

Joanna et Carolus gratia Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem etc. Venerabili et dilecto nostro Petro Pujades abbati Monasterii de Noharia Ordinis S. Bernardi salutem, et delectionem. Catholicus Dominus Rex Ferdinandus, patruus et praedecessor noster gloriosae memoriae, cui semper curae fuit spiritualia in Regni et Dominis suis omni veneratione coli ... providit et mandavit quadam sua pragmatica sanctione per eum edita in Oppido nostro Majoreti, vigesimo secundo die  mensis januarii anno 1514 (vedi Dipl. CCXVI) ...  .. Pro rex noster in isto regno, ut recta informatione percepimus, vos eligit ... nos autem volentes .. tenore praesentium ... ac visitationem omnium Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, Prioratuum, Beneficiorum, Ecclesiarum, et Monasteriorum, in isto regno existentium, regio beneplacito perdurante committimus, et commendamus, admonentes vos, vestramque conscientiam onerantes, ut in executione, et visitatione praedictis absque aliqua personarum exceptione, secundum Deum et conscientiam vestram vos geratis, visitetis, judicetis, atque taxetis. Datum in Oppido Brusellis 22 mensis decembris, 5 inditionis, anno a nativitate Domini 1516 (103) 

  YO EL REY

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Si destina un nuovo visitatore delle chiese e monisteri del Regno, onde occorre a quanto fosse necessario pel maggior servizio di Dio, e di dette chiese e monisteri.

(pag. 133)

lo stesso Imperatore Carlo V Al Vicerè Ettore Pignatelli Conte di Monteleone Burgos 15 aprile 1524 apud citata Di Chiara n. IV pag. 7.

 

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Si nomina un Visitatore di tutte le chiese del regno per provvedere a' bisogni delle medesime chiese, ed al culto divino, con facoltà di emettere i corrispondenti decreti.

(pag. 134)

Giovanni De Vega Vicerè di Sicilia

Nel real nome al rev. Giacomo Arnedo dottore in Sacra teologia, e Vicario generale della Diocesi di Siracusa. Palermo 10 dicembre VII ind. 1552. Apud cit. Di Chiara.  n. V. pag. 8.

....per questo vi incarichiamo, et ordiniamo, che conferendovi, per ciascuna de le tre Valli de questo prefato regno, debiati con ogni diligentia, industria et sagacità informarve in le cità, terre et lochi dove dette ecclesie del regno, jus patronato se trovano fundati, tam intus quam extra moenia, et in campis, et in quelli particolarmente conferirve, e visitarle, e far particular notamento di tutti le introiti, frutti, rendite, proventi, et beni delle ecclesie, et de divino officio, et dove trovirete in ciascheduna di quelli, cosi de fabrici, come de jogali, et ornamenti, di celebrationi di missi, et divino officio, et dove trovirete in chiascheduna di quelli, che sarà di bisogno de presti e celeri reparationi de fabrici, et che non ve ne saranno  ornamenti, jugali convenienti, e necessari, nè sacerdori convenienti, et altre cose che sono bisogno al culto divino, quali conveni havere celeri provisioni per non fare falta alla celebrationi de dicti divini offici, providerete et darete ordini, che de supradetti frutti, renditi, e proventi di detti prelati, e beneficiali de ditte ecclesie, ogni anno se ne depositi in potere de una persona facultosa a voi benvista in chiascheduna delle citati, terre e luochi dove si trovano fundati ognuna delle ecclesie, una quinta parte, acciocchè di quella persona dui altre persone parendove integre, et approbate per voi, da eligersi juntamenti con detti prelati, abbati, priori, commendatori, et beneficiati, e per la loro absentia, con lo intervento de li vicari ..... e consegnerete al retorno vostro, dandone relatione dell'exequto ... abbiate de consequitare tt. 24 lo jorno, mentre che vaghirete in detta visita, e per lo accesso e receso che farete da una ad altra ecclesia; le quali tt. 24 lo jorno avirete di conseguitare sopra le introiti, frutti e proventi de ogni una di esse ecclesie, per quelli jorni che vi vacherete, et serite stato per camino de andarce, attento, che  ...

datum Panormi die 10 mensis decembris 7 ind. 1552 - JOANNES DE VEGA

 

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Si elegge altro Visitatore di tutte le chiese regie di Val di Mazara e di Valdemone, con gli incarichi come sopra. M. Antonio Colonna Vicerè di Sicilia.

Nel rela nome al rev. D. Nicolò Daneo ab. di s. Maria di Terrana, Palermo 19 maggio VII ind. 1579 apud cit. Di Chiara n. VI pag. 10

(pag. 135)

DIPLOMA CCXXI

 

... vi eligemo, deputamo, e nominamo visitatore, e commissario generale delle Prelazie, Abbatie, Commende, Priorati, ed altri beneficii del jus patronato regio, i quali siano fondati nelle Valli di Mazzara, e Demini, et anche etc. .. e delli loro membri, pertinentie, grancie, accicchè abbiate a provvedere ...

Datum Panormi die 19 Maii 7 ind. 1579.

 

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(apag. 136)

Si nomina un visitatore delle chiese di regio patronato, per la reintegrazione dei beni usurpati ed alienati in danno di dette chiese, al quale si conferiscono pieni poteri.

Filippo II re di Sicilia.

A Lupo del Campo. Madrid 24  febbraio 1588. apud. Cit. Di Chiara n. VII pag. 12.

DIPLOMA CCXXII

... tibi dicto Doctori D. Lupo del Campo commictimus, praecipimus, et mandamus etc. ....

Datum Matriti die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1588 - YO EL REY

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Si destina l'Ab. Domenico Brancato in Regio Visitatore  della chiesa e vescivato di catania --- L'imperatore Carlo VI - al Vicerè Fernandez de Cordova. Vienna 2 aprile 1752 - apud Di Chiara n. XI pag. 34.

 

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Si elegge un nuovo Visitatore di tutte le Chiese di regio Patronato, al quale si conferiscono ampie facoltà, onde con opportuni decreti  e regolamenti si provveda alle cose pertinenti  il culto divino, e si emendino gli abusi e i disordini invalsi nella disciplina ecclesiastica delle medesime chiese.

CARLO III DI BORBONE RE DI SICILIA

a GIOVANNANGELO DE CIOCCHIS, VICARIO GENERALE DELLA METROPOLITANA CHIESA DI SALERNO. PORTICI 4 MAGGIO 1741 E NAPOLI 20 MARZO E 11 DICEMBRE 1842. ACTA, DECRET. SACRAE REGIAE VISIT. PAN. TYPIS DIARII LITERARII 1836, VOL. I, II, III.

 

DIPLOMA CCXXV

(pag. 140)

 ... y comprehendidos  en el Valle de Mazara ... y bien amado nuestro D. Juan Angel de Ciocchis, Vicario general de la Mensa Arçobispal  de la Ciutad de Salerno...

Dado en el Regal Sitio de Portici à 4 de mayo de 1741. Yo el Rey.

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Si prendono delle misure, di rigore contro i Cavalieri dell'Ordine Gerosolomitano, per essersi opposto alla sacra visita della Chiesa vescovile di Malta. Re Carlo III al Vicerè Duca di Vie fuille, Caserta 4 gennaro 1756.

 

--- (pag. 144)

Si determina il metodo come si debbe regolare e dar corso ai reclami avverso i decreti del regio visitatore ecclesiastico Giannangelo de Ciocchis restando a questo effetto delegato il Vicerè pro-tempore, con avere per assessore in tali cause il Giudice della Regia Monarchia. - Carlo III di Borbone re di sicilia e nel di lui nome il Vicerè Bartolomeo Corsini . Alla deputazione del regno. Palermo 25 dicembre 1744. Sicul. Sanct. vol. I, pag. 387

Diploma CCXXVIII

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(pag. 145)

Si danno varie disposizioni relative alla pubblicazione ed esecuzione dei decreti della regia visita di sudetto monsignor de Ciocchis.

lo stesso Re Carlo III e nel nome il vicerè Duca di Laviefuille - al giudice della Regia Monarchia. Palermo 17 novembre 1748 Sicul. Sanct. vol. 1 pag. 392.

Diploma CCXXIX

Avendo inteso il Re l'esposto della Giunta di Presidenti e Consultore per sua consulta dei 24 di settembre dell'anno p.p., rispetto alla visita generale fatta da don Giov. Angelo de Ciocchis, ed alla pubblicazione degli atti di quella del Val di Mazara, come altresì quanto ha rappresentato il Tribunale del Real Patrimonio nella sua dei 31 di agosto del presente anno, sulla difficoltà incontrata per la pubblicazione degli atti della visita nelle due Valli Demone e Noto, fatti dal medesimo Ciocchis, è piaciuto a Sua Maestà di prender le seguenti Reali determinazioni.

§ 1. Che si sopprim, annulli ed estingua la Giunta istituita dal detto visitator Ciocchis, dei tre Commissari per l'esecuzione degli atti, e decreti della sua visita, per esser novità non mai da alcuno degli antichi Visitatori pretesa e praticata, e che sorpassa i limiti della facoltà dei Visitatori, pregiudiziale al corso legittimo della giustizia..

 

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(pag. 146)

 

Si dichiara che gli atti e decreti del regio Visitatore Monsignor de Ciocchis non fa d'uopo d'intitolarsi, essendo in se stessi titolo esecutivo e legge del Regno.

Il Principe di campofranco.

Luogotenente generale in Sicilia. All'intendente di catania. Palermo 9 novembre 1835. Giorn. dell'Intendenza di Catania novembre 1835 n. 256 pag. 4 e 5.

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pag. 147

 

Trascelti decreti dagli atti della Sacra Regia Visitazione delle Chiese di Sicilia, cominciata il di 21 luglio 1741, e finita nel 27 giugno 1743, per

MONSIGNOR GIOVANNANGELO DE CHIOCCHIS.

 Vicario generale della Metropolitana chiesa di salerno, Regio Visitatore generale in Sicilia.

DIPLOMA CCXXXI

 

(*) Acta Sacr. Reg. Visit. Prodom. gen. § 3 vol. I, pag. XII

XIV. Della riparazione delle chiese, delle Maramme e degli spogli dei prelati.

Ill.mus et rev.us Dominus visitator generalis ... Ecclesiae reparationi et decori consulere intendens, decrevit atque mandavit... Quod si qua  introitus Maragmatis non sufficiant respective pro occurrentiis fabricae, et jocalium, vel corpus alterum satis non sit pro divini cultus necessitatibus, reliquisque usibus  et commodis Ecclesiae, teneatur ab eadem Archiepiscous ex reditibus Mensae ...  Porro reditus Maragmatis  administrantur antiquitus per duos Maragmerios qui a rege tamquam Ecclesiae Patrono eligebantur,  ... tam hi duo Maragmerii non ecclesiastici a solo Senatu ... pacti a Carolo V, ... dato diplomate Granatae die 9 mensis decembris 1526.....

Caeterum quod expensiones, quietantiae, mandata syngraphe de recepto, ac omnes quicunmque actus, ab utroque simul Maragmerio fiant sub poena           nullitatis...

Quod administratores Maragmatis confirmari non possint, nisi a praeteritis rationibus fuerit liberati...

Quod capsa depositi Maragmatis, servetur in thesauro Ecclesiae...

....

Postremo ... Visitator .. mandavit quod spolia Praelatorum, non Maragmeriis, sed depositariis consignetur; ea autem non vendantur nisi sub hasta, publicoque urbis loco solito; interdicens eisdem Maragmeris, aliisque, qui spoliorum eiusmodi curam habent, ne eadel emere quoque praesumant. Ut vero spolia praedicta libenter Ecclesiae absque figura judicii, impendiisque judicialibus opem excmi Proregis, cum opportuerit, implorabunt. (117)

Quod taxa innocentiana jam olim in hoc Regno regiis exequutorialibus munita, et in caeteris Ecclesiis Cathedralibus totius vallis Agrigentina ... riligiosissime retenta....

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(pag. 155)

Si promulgano le costituzioni ordinate nel Concilio Provinciale tenuto in Palermo, relative al culto divino e alla vita ed onestà dei chierici.

Maria d'Aragona Regina di sicilia. e col di lei assenso et autorità - Ludovico Bonito Arciv. di Palermo - Ai vescovi, Prelati ed ecclesiastici tutti della provincia palermitana. Palermo 10 novembre 1388. Apud Amatode pincipe Templo Panormit. lib. XIII, cap. II pag. 429, et seg.

DIPLOMA CCXXXIV

Constitutiones factae, et ordinatae in Concilio Provinciali per rev.m in Christo Patrem D.D. Ludovicum, Archiep. Pan. de consilio et assensu Reverendorum D. Matthaei, Episc. Agrig. .... die 10 novembris XII Ind. A. Domini 1388.

quod clerici non teneant concubinam (seu fornicariam mulierem publice in domo propria, vel aliena)

quod clerici non intrent in tabernam in locis et terris, in quibus habitant, et de prohibito ludo taxillorum.  (nec ludant ad aleas, vel taxillos, aut inhoneste in nuptiis chorizent, sub poena  unciae unius persolvendae Diocesano suo).

De prohibita portatione armorum per clericos.

Quomodo clerici habeant portare capillos, barbam et coronam: § 6 Item mandamus omnibus clericis  ... quod portent capillos usque ad aures tantum, et non infra aures pertonsos, barbamque rasam, vel tonsam, et coronam portent in capite congruentem magnam...

Quod nullus clericus vendat vinum manibus propriis..

De prohibito exercitio mercantiarum, et emptionum, vel venditionum ad tempus (vendere res aliquas ad tempus)..

De modo indumentorum portandorum per clericos: § XIX Item quod nullus clericus  ... debeat indumenta rubra, vel viridia apportare, nec cappucceos de scarleto, nec sub talares cum punta (127 ) , nec corrigias de argento (128 ), nec annulos, nisi quibus ex dignitate competit.

De non discendendo sine literis dimissoriis.

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CODICE ECCLESIASTICO SICOLO - OPERA DELL'AVV. ANDREA GALLO PALERMO , CARINI 1846 . LEGATO INSIEME AL PRIMO

........

 

(PAG. 104)

 

TITOLO V - 

 

DELLA SACRA EPISCOPALE VISITAZIONE  E DEI  DIRITTI  SPETTANTI  IN CORSO DI ESSA E IN OGNI ALTRO TEMPO; E DEL CATTEDRATICO.

CAPO I

Della  Sacra Visita Episcopale e dei diritti in corso di essa.

Si stabilisce  che il Vescovo debbe eseguire la Visita della Diocesi con tutto il pastorale suo zelo; e affinché poi un così sacro ufficio non si converta in odiabile sopruso, si comanda di osservarsi religiosamente le istruzioni di San Carlo Borromeo, la Innocenziana, il Tridentino ed i pontifici decreti sull'assunto. Per tutt'altre materie però non previste dall?innocenziana, dovrà il Vescovo, sia in Sinodo, sia convocato almeno il Capitolo, fare una distinta tassa, la quale debbe rimanere, assieme coll'Innocenziana, affissa nella Cancelleria Episcopale.

Carlo III di Borbone legato nato apostolico in Sicilia - E nel suo real nome Mr. Giovannangelo de Ciocchis regio visitator generale delle Chiese di Sicilia. Acta atque decreta Sacrae Regalis Visitationis tom. II, pag. 492. Panormi Typograph. Diarii liter. 1836. ( ho trovato soltanto in CLIO:  DE CIOCCHIS, GIOVANNI ANGELO: SACRAE REGIAE VISITATIONIS PER SICILIAM  ACTA DECRETAQUE OMNIA,  che secondo Collura (pag. 412) Palermo 1836, I Vallis Mazariae, pp. 235-372  per Agrigento - Secondo Clio: Palermo 1836, Diari Letterarii - II voll. presso Biblioteca Universitaria di Messina.

 

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Tassa innocenziana ... (pag. 106)

Carlo II re di sicilia - Nel real nome il conte di Santo Stefano Vicerè in Sicilia  ai vescovi ... Palermo 22 aprile 1670. Pragm. Siciliae Regni tom. IV lib. I tit. I. Pragm. I et apud Giarrizzo Codex Siculus lib. I tit. VIII § 3 pAG. 337 e seg.

 

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(pag. 115)

Capo IV dei luoghi ne' quali il Vescovo possa eseguire la sacra Visita.

Consulta umiliata a S.M. Palermo 18 aprile 1736, si conserva nel grande Archivio di palermo vol. IX f. 186 R.

DIPLOMA CLIX

Ricevè riverente la Giunta compiegate in un biglietto di V.E. de' 27 dicembre dell'anno scorso, una consulta dello spettabile Avvocato fiscale del R.Patrimonio don Isidoro Terrana, una rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ed altra del Vicario Generale di essa città, toccanti alla visita pretende fare in quella Cattedrale il rev.mi Vescovo, incaricandoci V.E. con detto biglietto, che in vista di tutto dovessimo col nostro parere informare, dovendo nell'esame di tal punto intervenire l'Illustre Presidente don Giacomo Longo Giudice della regia Monarchia, in sequela di commissione particolare ordinata da V.E. con biglietto de' 3 gennaro passato al riferito illustre Presidente Longo drizzato.

Rappresenta l'accennato Avvocato fiscale Terrana, che sin dal principio della sua fondazione la Cattedrale di Girgenti ha goduto l'immediata protezione del re senza mai fosse stata da alcun Vescovo visitata, per quello concerne lo temporale amministrato da quel capitolo sotto titolo di sacra distribuzione, ma solo visitata dal Visitatore regio ed apostolico, come si vede dalle visite di Monsignor don Francesco del Pozzo, e di don Filippo Jordi, e che pretendendosi dal presente Vescovo Monsignor Gioeni non ostante il regio Patronato ab immemorabili, visitare sudetta Cattedrale, secondo le costituzioni del sacro Concilio di Trento, ottenne nell'anno 1732 dalla Sacra Congregazione decreto di visitarla, quale fu portato sotto l'occhio per l'esecuzione dell'Illustre Presidente don Girolamo Arena allora in qualità di Avvocato fiscale del Tribunale del real Patrimonio, e che scordatosi adesso sudetto Prelato della pendenza del sudetto decreto senza il regio exequatur, passò ultimamente ad ordinare al suo vicario Generale, acciò intimasse tutti gli Economi, Procuradori, e Deputati ed Amministratori di tutti gl'introiti, rendite ed effetti della succennata Chiesa Cattedrale, e delle Cappelle, Oratori Deputazioni, ed altre a dover fra il termine di giorni otto esibire tutti i conti, raziocini ed altri per esaminarsi dal suddetto Vescovo  col'assistenza di altri due soggetti a tal fine eletti combinando pene di censure, carcerazione, ed altre a detto Prelato ben viste, come dall'editto pubblicato si scorge. Or ponderanno lo Avvocato fiscale Terrana il pregiudizio risulta una tal visita al regio diritto e la pendenza dell'esecuzione del Decreto, quando per altro del Sacro Concilio di Trento non viene derogata la immemorabile, nè in alcun modo vulnerata la regia protezione, sente doversi dal Vescovo restituirsi tutto al primiero stato, senza che si faccia novità alcuna, affine si esamini questo affare.

Delle stesse ragioni sopradddotte dall'Avvocato fiscale Terrana scorgendosi vestita la rappresentanza del Capitolo della Cattedrale di Girgenti, ove allegando que' Canonici l'annesse copie del citato Breve della Sacra Congregazione e del riferito editto, al fine conchiudono acciò V.E. si servisse disporre gli opportuni ripari per impedire l'esecuzione del già enunciato editto, e così evitarsi le pregiudizievoli conseguenze della lesione delle regie prerogative, e delle censure.

Dalla rappresentanza però del Vicario generale di Girgenti, fatta a vostra E. in esecuzione di un riverito suo biglietto

Inoltre si prova non esser la Chiesa di gius patronato, ma

 



97 ) (pag. 216) Ved. i RR. Dispacci cit. nella prefaz. pag. X, nota 3 (Dipl. CCXVII, § X, R. Disp. dei 29 aprile 1782, 16 ottobre 1785, e 22 genn. 1786) Qui è opportuno farsi un semplice cenno dell'inquisizione di sicilia. Bisogna distinguere l'inquisizione dal Tribunale dell'Inquisizione. L'inquisizione fu introdotta in Sicilia pria  dell'anno 1224 in cui il nostro Re Federico II Imp., con suo dispaccio segnato in Palermo, comandò che tutti gli eretici ed ebrei provvedessero del bisognevole gli inquisitori della fede, allorchè passavano per i luoghi da essi abitati, imponendo loro di pagare un grosso. Franchina, Breve rapporto del Tribunale dell'Inquisizione di Sicilia, pag. 19. Sul grosso v. Carti su le monete. E però il vero e formale giuridico tribunale dell'inquisizione contro gli eretici, con particolari leggi e regolamenti ebbe il suo principio in Sicilia sotto Ferdinando II il Cattolico nell'anno 1487. Franchina ibidem. I giudici di questo tribunale furono da prima i religiosi dell'Ordine de' Predicatori. Ma a 20 gennaio 1513 fu tolto questo tribunale dalle mani de' domenicani, ed affidato a preti secolari: Pirri Not. Eccles. Pan. pag. 185. Però i Napoletani   si meritano i più alti elogi, per essersi in tutti i tempi con maschia fermezza opposti, che si fosse fra loro immesso questo s. Tribunale. E la Sicilia tributa lodi di riconoscenza ad un Marchese caracciolo, per la cui opera il nostro sovrano Ferdinando III, con suo Real Dispaccio, dato in Napoli il dì 16 marzo 1782, abolì ed estinse siffatto Tribunale. Era allora inquisitor supremo e generale Mr. Ventimiglia già vescovo di Catania e poi arcivescovo in partibus di Nicomedia; quando a 12 marzo 1782, giorno del pontefice s. Gregorio, il Consultor del Governo Saverio Simonetti si portò al Palazzo del S. Officio, una volta chiamato Palazzo Steri che significa domum cospicuam (Amico Lex. Topograph. t.I p. II, pag. 372) oggi de' Tribunali, e sigillò l'Archivio. Nel dì 27 dello stesso Marzo, mattina del Mercoledì Santo, il Vicerè Marchese Caracciolo si recò a quel Palazzo; entrò nella sala del Segreto, in cui trovavansi riuniti lo Arcivescovo di Palermo, il giudice della Monarchia, il Consultore ed il Segretario del Governo, tutto il Sacro Consiglio, il Pretore ed il Capitano della Città. Preso ciascuno il suo posto, dal segretario del Governo fu letto il Diploma dell'abolizione. Dopo tale lettura il Vicerè entrò nell'Archivio Segreto stato sigillato nel giorno 12 dal Consultor Simonetti, ed indi nelle carceri segrete, dando libertà a que' meschini che vi si ritrovavano rinchiusi.
Nell'anno appresso, a 27 giugno, nel giardino dell'alcaide barone Zappino, per ordine sovrano fu in presenza dello stesso Vicerè dato principio all'abbruciamento di tutto l'archivio segreto, che durò per due giorni sino a mezzodì, vigilia dei SS. apostoli Pietro e Paolo, fintantochè col fuoco fu consumata ogni minima memoria del S. Officio, comprese le mitre, abiti gialli, ritratti d'inquisiti, e qualunque altra minuzia appartenente all'inquisizione: che anzi, per togliere qualsivoglia vestigio e rimembranza del già abolito Tribunale, quel vicerè, la cui memoria ci sarà sempre grata, con suo biglietto dei 3 luglio 1782 ordinò, come fu infatti eseguito, che il Crocifisso, il quale trovavasi nella cappella della sala del segreto, si fosse trasportato nella chiesa sotterranea della real cappella di S. Pietro nel regio Palazzo: Ved. il Parroco Alessi Miscell. Sicilient. n. 485. MSS. che si conserva  nella Bibl. del Comune di Palermo .
98 ) Conc. Trid. sess. XXIII, cap. IX de Reformat.
99 ) Ved. Diploma CCX, § 24 e Dispaccio 15 gennaio 1783.
103 ) (pag. 217) Un'altra fonte di eccelsiastica giurisdizione annessa alla sovranità in Sicilia sono le visite, tanto delle chiese di fondazione regia, come anche di quelle che sono state erette dalla pietà e munificenza de' sudditi. Nostris Principibus, così Mr. Testa, utpote Pontificis maximi legatis, potiori jure, quam olim Gallorum Regibus Missos dominicos, Regios, ut dicitur, Visitatores, qui sacras aedes, ac sacerdotia inviserunt, praesertim illa, quae juris Regii, ut aiunt, patronatus sunt, delegandi potestas est: Testa ad cap. LV reg. Caroli V Imp. nota (b). Perlochè i re nostri, esercitando questa sovrana loro prerogativa, siccome è apertissimo da' Diplomi che abbiamo inserito, hanno di tempo in tempo spedito in Sicilia de' regi visitatori ecclesiastici, come lor delegati straordinarii, con amplissima facoltà di prender conto dello stato de' fondi, delle rendite, degli strumenti e diplomi delle chiese, descriverli e farne annotazioni e registri, di visitare gli arredi e le sacre puppellettili, e massimamente di prender conoscenza sullo stato del servizio ecclesiastico di ciascuna Chiesa, facoltandoli ancora di formare ordinazioni e decreti relativi agli anzidetti oggetti, e quelli servire  di norme e di regole non solo ai prelati ed alle chiese, ma anche ai tribunali tutti: Gregorio Consideraz. lib. VII, cap. VII, pag. 250, Di Chiara diritto Eccles. Pub. di sicilia Epoca VI, pag. 71, e 72.
117 )  pag. 218 - Nei primi tempi della chiesa sicola i chierici non avevano facoltà di disporre per testamento dei beni profettizii o sia di que' di cui eglino avean goduto o acquistato sacerdotii causa, giacchè tali beni appartenevano di diritto a quella stessa chiesa cui erano stati incardinati: Testa ad cap. 244. Caroli V Imp. cap. 1 extra de peculio clericorum; cap. 7 et seg. extr. de testamentis; l. 41, § 2, Cod. de Episc. et Cleric.
Così durò  fino al secolo XV, quando Giovanni Paternò arcivescovo di Palermo accordò ai canonici della sua cattedrale la facoltà di testare; e Tommaso d'Herbes vescovo di Siracusa l'accordò pure a chierici della sua Diocesi, come papa Eugenio IV nel 1444 a que' di Noto: Giampal. Diritto Eccles. Sicol. tom 3, pag. ..
Or di questo medesimo diritto  sul peculio profettizio, o sia spoglio de' prelati delle Chiese regie o di regio patronato, han fatto uso per antichissima prerogativa i nostri monarchi: lo esercitò liberamente il Re Martino; che anzi papa Eugenio, in ricompensa di seggnalati servizi resi da Alfonso alla chiesa romana, concedette a questo principe e a di lui successori lo sposglio ossia l'eredità dei defunti prelati, e i frutti delle Chiese vacanti: Ved. Diploma Regis Martini 18 octob. 1399 apud Pirrum de elect. praesul. siciiens. pag. 113. cap. 478 Reg. Alphonsi; Gregorio, Consid. li. VI, cap. 8; Di Chiara adnot. jur. Eccl. Sicol. pag. 70.
E però l'imperatore Carlo V, dietro replicate istanze del parlamento, concesse la grazia a' prelati del regno, di poter disporre per testamento della quarta parte dello spoglio per la riparazione ed ornamento delle rispettive chiese: cap. 16 e 244. Caroli V Imp. Ved. cap. 58, 81, 100,  e 132 Regis Philippi II, const. M.A. Columnae tit. 12.
Ma siccome il raccorre questi peculî o spogli cagionava gravi disturbi a' moribondi prelati, così ad evitarli , fecesi nel parlamento del 1738 un appuntamento del braccio ecclesiastico, d'implorarsi da sua M. cattolica la grazia dell'esenzione delo spoglio: la quale fu da prima negata. R. Disp. 10 aprile 1745: ma indi si degnò di accordarla, dovendo però restare esclusi da questa esenzione tutti i nomi de' debitori, i frutti pendenti, o maturati e non esatti sino al giorno della loro morte; coll'obbligo inoltre di pagare alla regia Corte la somma di onze mille all'anno, da distribuirsi a carico di tutti i prelati soggetti, a spoglio ed in rata proporzione della rendita del rispettivo beneficio: R. Dispos. 6 maggio 1747; apud Giarrizzo Cod. Sicul. pag. 441 et seq.
 Questa grazia fu poi confermata da Ferdinando III con Dispaccio del 13 dicembre 1776; con che siffatta esenzione non
dovesse essere di pregiudizio al diritto, ed alla consuetudine stabilita a favore delel Chiese cattedrali, di conseguire alla morte del loro rispettivo prelato l'apparato di messa ed argenti, in un cogli utensili che aveva usato nella celebrazione dei suoi pontificali: mie Add. alle Pandette di Eineccio, lib. 15, vol. 5, pagina 146 e 147.
127 ) Sotularis cum puncta: Calzari con estremità acuta proibiti a' chierici da P. Innocenzo III, cap. XV de vita et honestate clericorum.
128 ) corrigias de argento: fermagli e fibbie inargentate; cadevano pure sotto lo stesso divieto della citata decretale d'Innocenzo.
253 ) pag. 224 - La Sacra Congregazione con decreto de' 10 settembre 1637, confermato da Urbano VIII, proibì dipingersi S. Agostino vescovo con abito monacale: con più ragione si dovrebbe proibire, che fosse dipinto nella maniera che si osserva nel quadro di questo santo, nella chiesa dei padri Agostiniani scalzi o Nicolini di Palermo. 256) pag. 224 . Sino al 1600 non si fe' uso in Sicilia di candelieri d'argento per l'adorno degli altari .... Le prediche quaresimali furono introdotte in Sicilia nel 1570 dal P. Girolamo Otelli gesuita bassanese in Alessi Miscell. Sicilientia.... Oggi le curie non hanno più ingerenza sui notai, dipendendo unicamente dal governo e dalla camera notarile stabilita in ciascuna provincia. L. 9 giugno 1819.

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