domenica 6 marzo 2016

I calunniatori mi aggrediscono perché mi rivolto contro la loro calunnia.

Questa la chiusa di un processo contro CASARRUBEA- Il giudice salomonicamente se ne lava le mani. Impossibile stabilire giudiziariamente la verità dei fatti. Giudizio rinviato alla storia. MA NON SUL MESSANA, ma su Giallombardo che di certo aveva costellato la morte di Ferreri (fra Diavoli) di perniciose menzogne. Comunque il Casarrubea aveva DIFFAMATO. Non perseguibile solo per decorrenza dei termini. Ma la diffamazione c'erra stata. Casarrubea aveva raccontato FROTTOLE. Dunque la sua tesi che Messana aveva ordinato la stage degli innocenti a Portella della Ginestra, FALSA Caro Lillo Alaimo di Loro. Sì: Ferreri confidente di Messana (che bella scoperta: gliela aveva imposto Aldisio!!!)

Ma qui si può credere tutto ma per nulla si può sospettare che sia stato il Messana in quella ornai certa telefonata del Giallombardo ad ordinare l'esecuzione del Ferreri per timore che svelasse il presunto suo ordine ad eseguire la stage di Portella. Per tutta una vita (giornalistica) dunque il Casarrubea aveva diffamato Messana ed ora mi tocca subire gli attacchi di Colpi di Spillo perché   difenderei un Messana a loro avviso "capo del banditismo siciliano" autore della strage di Portella. I calunniatori mi aggrediscono perché mi rivolto contro la loro calunnia.


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in considerazione delle molteplici contraddizioni e falsità evidenziate, nonché del lungo lasso di tempo intercorso dal fatto, non sembra oggi possibile ricostruire una verità processuale sull’uccisione di SALVATORE FERRERI: la vicenda pertanto rimane affidata al giudizio della storia e dei suoi studiosi. Casarrubea Giuseppe DEVE QUINDI ESSERE ASSOLTO DAL REATO ASCRITTOGLI AL CAPO B) perché IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, IN QUANTO COMMESSO NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA STORICA. Diversamente, in ordine al reato contestato al capo a), non risulta dagli atti evidente, ai sensi dell’art. 129, secondo comma c.p.p. che il fatto non costituisce reato. In primo luogo si osserva infatti che le dichiarazioni contestate non sono contenute in un libro di storia, ma sono state pronunciate dall’imputato nel corso di un’intervista televisiva che non può certo essere qualificata come opera letteraria tutelata dall’art. 33 della Costituzione. (pag. 29). Le gravi parole profferite, “eliminato a freddo”, “esecuzione”, “fatto assolutamente criminale”, non hanno trovato adeguata spiegazione nel corso della breve intervista. In sostanza, mentre il lettore del testo del CASARRUBEA ha la possibilità di apprendere tutto il contesto storico ivi descritto, compresa la versione ufficiale della vicenda, di conoscere le fonti su cui lo storico basa il suo ragionamento, ed eventualmente di giungere a conclusioni diverse da quelle dello scrittore, lo spettatore della trasmissione televisiva del 30.04.1997 ha potuto solo ascoltare la tesi dello scrittore, presentata come unica possibile versione dei fatti: in tal modo non sembrano essere stati rispettati i limiti del diritto di cronaca o di critica, poiché appunto la te3si dello scrittore è stata esposta come unica verità e poiché l’espressione “fatto assolutamente criminale”, peraltro pronunciata al di fuori di un contesto più ampio, viola il sopra descritto principio di continenza. Ciò posto, il reato ascritto all’imputato al capo a) della rubrica deve essere dichiarato estinto per essere decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge (artt. 157-160 c.p.), rilevato che si tratta di reato commesso in data 30.04.1997 e ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato e della sua personalità. P.Q.M. Visti gli artt. 157 e ss. C.p., 531 c.p.p. DICHIARA Non doversi procedere nei confronti di CASARRUBEA GIUSEPPE in ordine al reato di cui al capo A), essendo lo stesso estinto per sopravvenuta prescrizione; Visto l’art. 530 primo e terzo comma s.p.p. (pag.30) ASSOLVE CASARRUBEA GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo b) perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso nell’esercizio del diritto di critica storica; indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Partinico, lì 27 gennaio 2006-06-29
 

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