Una controversia del XVI
secolo con i Del Carretto
Negli
anni 60-70 del XVI secolo ferveva a Racalmuto la controversia sul mero e misto impero del
barone e sugli oneri del terraggio e del terraggiolo. I documenti del fondo
Palagonia ci ragguagliano a tal proposito. Stralciamo da un diploma del 1580[1] del
predetto fondo:
Die decimo quinto Januarij nonae ind.
1580. Cum infra universitatem terrae Racalmuti et spectabiles et illustres
dominos Barones terrae eiusdem, et antecessores illustrissimi domini D.
Hieronymi de Carrettis comitis terrae predictae …….. Illustrissimo et eccellentissimo Signore, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Giacomo Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio
Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonio Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella,
Antonio Gulpi e Giacomo
Morreale, li quali furo deputati eletti per consiglio congregato circa la
questione e lite vertenti tra l’altri, e l’illustris.mo Conte di Racalmuto in la R.G.C.
esponino a Vostra Eccellenza che sono più anni che in detta R.G.C. ha vertuto
lite fra detto conte e suoi antecessori in detto contato ex una, e li Sindaci
di detta terra ex altera sopra diversi pretenzioni, particularmente addutti nel
libello, e processo fra loro compilato per li quali intendiano detti Sindaci
essere esenti, e liberi di certi raggioni e pagamenti, come in detto processo
si contiene, e poichè s’have trattato certo accordio fra esso conte ed essi
esponenti come deputati eletti per detta università circa le pretentioni predetti,
e circa il detto accordio s’hanno da publicare per mano di publico notaro per
comuni cautela dell’uno, e l’altro, e stante che è notorio che detti capitoli
s’habbiano da publicare con vocarsi per consiglio onde habbiano da intervenire
li genti di detta università, e la maggior parte di quella per ciò supplicano a
V. E. si degni restar servita provedere che s’abbia a destinare uno delegato
dottore degente in la città di Girgenti per manco
dispendio (o di spesa) dell’esponenti, e benvista a V.E. il quale s’abbia da
conferire in detta università di Racalmuto, ed in quella abbia da congregare
consiglio si la detta università è contenta si o no di pubblicare il detto atto
d’accordio, li quali si abbiano di fari leggiri per il detto delegato a tutte
le persone che interverrano in detto consiglio per potersi stipulare il detto
atto con lo consenso di tutta l’università, o maggior parte di quella - e
restando l’esponenti d’accordio V.E. sia servita al detto delegato concederli
autorità, e potestà di tutto quello e quanto sarrà concluso per detto accordio
che possa interponere l’authorità, potestà, e decreto di V.E. e sopra questo
possa interponere perpetuo silenzio, e decreto con tutte le clausole, e
condizioni solite, e necessarie farsi in detti atti ut Altissimus.
Data Panormi die sexto octobris
octavae Ind.s 1579 ex parte E.S. illustrissimi proregis Magna Curio referat Hieronymus Carbonus
Secretarius, et referendarius ….. fuerunt electi per dictum consilium prefati
Antoninus Lo Brutto, et Antonutius
Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio
et coram dictis personis prenominatis
videlicet:
Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo signor
D. Hieronimo Carretto conte della terra di
Racalmuto
e per esso suoi
figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu per lo quali si
havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti
contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età sì habbiano
da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam
primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che
rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e
cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di
succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro
modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo
Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella
ed Antonio Gulpi eletto di nuovo
per la morte dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa
la questione e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università
di detta terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo
quali accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:
In primis perché è consuetudine ed osservanza
nella terra di Racalmuto che tutti
quelli cittadini ed abitaturi di detta terra che tenino gallini sono obligati
ogn’anno darne una al Conte di detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì
quelli che tenino pollastri averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e
similmente di quelli che tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di
grana cinque, per tanto stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è
convenuto ed accordato che tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno
gallini, galluzzi ò pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo
ed una pollastra tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori
in detto contato in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana
dieci tantum si è gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata
che terranno detti pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli
sopradetti tre nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli
di quelli secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra
per una volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti
pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel
presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di
detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli
darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
Item perché è antica consuetudine ed
osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li canali
di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che in tali
lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10 applicata
detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al presente al
Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova convenzione ed
accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare bando per
ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo detto bando di
proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si proibiscono tutti e
qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto di qualsivoglia
stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso eccetto che
li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e casa, ma che
tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10 applicati del modo
infrascritto, cioè delli tt. 7.10 alli
Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano d’entrare in potere delli magnifici
giurati della detta terra, e cossì similmente pagandosi le dette onze 4 si
debbano di partiri onze 2 à detto Conti ed onze 2 in potiri delli jurati, delli
quali dinari di pena che intriranno à
detti jurati s’abbiano da fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij
di detta fontana ed aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno
dell’università putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà,
ita che li lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di
casa di detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della
quale pena sia data l’autorità e potestà
alli giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona
deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le
sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale
in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali
cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa
nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale
pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana
come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto
alla pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte
s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
Item ch’è solito e consueto li cittadini ed
habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli molini del
conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta terra, e non à
quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per tanto stante la
presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che di qua innanti
li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese di aprile per
tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente vagliano a loro
libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in l’altri molini,
che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del mese di ottobre
insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti cittadini ed abitatori
vorrà andari à macinari al altri molina che non
à quelli del Conti fora lo territorio, ch’innanti siano tenuti ed
obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli molina di detta terra di
detto conte, ed andando di giorno e trovando che li sia macina per tutto detto
giorno, nello quale giorno, non pozza macinari, pozza e voglia liberamente
andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à macinari di notte, avendo
detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello quale lo detto cittadino
non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare à macinare dove li
piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di questo se n’abbia
di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della detta terra, e di
questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed habitatore
della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed habitatori di potere
jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello giorno, per tutta quella
notte, quando avirà andato à macinare in detti molini di detto signor conte, e
che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri molini di fora lo territorio
di detta terra, e non osservando la forma di detto capitolo, incorrono nella
sudetta pena, applicata conforme allo bando solito prumulgarsi, benvero che
provandosi per testimonij non si stia allo juramento predetto si non alli detti
testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini, eccettuando li molina dello
Raffo intendendo
dello jorno della spunta del sole per insina ad ore ventidue, e la notte
s’intenda dalli detti ore ventidue innanti.
Item che è solito e consueto che li baglij
tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni
delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli
pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo
giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di
sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per
la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni
del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra,
abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia
da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella
persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo
territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
Item perché è di consuetudine ed osservanza in
questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more fora la
terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia altra
bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li
cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo
gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente convenzione
e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e vacchina che verrà
morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed abitatori di detta
terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto allo gabelloto della
bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli bocceri, conforme alla
gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne, che venderà delli
sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed ogn’altro animale
salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica s’abbia
d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al presente, e non
li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che disfarranno come
sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non fossero mortizzi,
eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che fossero mortizzi,
sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato sempre
consuetudine ed è presenti intra la terra.
Item in quanto alli Borgesi e Massari che
siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e carriare alla
massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij, e delle manne
[a.v.: manni] che si dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali
gravizij, benvero li giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti
locarsi alli servizij siano obligati serviri secondo l’osservanza e
consuetudine di detta terra, e cossì ancora s’intenda per le donne, che solino
filare e servire, benvero che quelli massari con tutto che siano massari e
borgesi e farranno offizio di giornatari siano obligati servire non ostante che
fossero massari e borgesi, quando che non aviranno à fare servizij in la robba
loro, e che vorranno fare li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da
stare allo juramento di detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà
da afre uno servizio in la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte
pagarli sicome si pagano l’altri massari e borgesi, e similmente le donne
pagarle il prezzo che li pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite
fare servizio stiano e non siano angariate per detto illustre signor conte, nè
per suoi in futurum nelli cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio,
e che fanno li fatti loro siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li
bestij di quelli massari e borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso
siano obligati servire come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto
signor conte sia tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare
li massari di detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri
e di qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno
tantum, l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano
franchi delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della
baglia per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire
del modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che
paghiranno l’altri di detta terra.
Item stante l’animo bono che detto signor
conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di detta
terra, ci fà grazia che li terraggi non
esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì tutti l’anni
passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor conte, terraggi
nelli quali fossero dati li terri à più sommadi salme due di terraggio per ogni
salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano allo presente
pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per salmata di terre,
cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e relascia.
Item perché è consuetudine in detta terra ed
osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare la decima
dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e concordia
perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta decima.
Item perché è osservanza e consuetudine in
detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel territorio di
Racalmuto, per tanto stante la presente convenzione e concordia detto signor conte
concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno
vigna in detto territorio, volendo quella seu
quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di
detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che
quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale
licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e d’altri
arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis cum
juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
Item perché è consuetudine ed antica
osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto[2], lo quale have eletto e creato detto conte e suoi
antecessori baroni di detta terra, per tanto stante la presente convenzione e
concordia si statuisce che ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta
terra possano per consiglio da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza
di detto conte e suoi successori eligersi tre persone cittadini di detta terra,
à tale officio di rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto
consiglio lo rabicoto sia quello delli tre eletti per detto consiglio, lo
rabbicoto sia quello delli detti tre sarrà confirmato per il conte il quale
statim abbia di dare la pleggeria conforme alla prammatica.
Item che è consuetudine ed osservanza in detta
terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì della gabella della
baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li cittadini ed habitatori e
loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per la presente concordia e
convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli baglij non possano
pogliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno, che poi non sia
condannato per dette pene che domandano, e per quello che è condannato non
pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la presente in
quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari s’osserva quello
che per lo passato s’have osservato e per lo presente s’osserva, cioè cui è
obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari paga denari, e benvero
che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto lo giorno di S. Vito
per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari non sia tenuto nè
obligato pagare formento.
Item perché è antica consuetudine ed
osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e
suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al
conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché
la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente
concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà
in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli
venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed
arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di
detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di
grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta
quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare
conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la
quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli
padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in
pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
Item perché è antica consuetudine ed
osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li raggioni
di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e feghi
fora dello territorio di Racalmuto pagare allo
barone, che pro tempore sù stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è
quella quantità medesima per raggione di terraggio[3], che pagano alli padroni che ci dunano detti terri,
si come per lo presente si paga, per tanto per la presente convenzione e
concordia si patta, e perpetuamente statuisce, che li cittadini ed habitatori
di detta terra, li quali farranno li loro arbitrij di massaria e seminari in
altri lochi, feghi e territorio ultra lo fego di Racalmuto, che per raggione di
tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e
deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che
seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto
pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran
somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la
detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno,
perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo;
e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque
modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà
terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera
raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata
di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per
ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita
che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione
alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio
facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi
bandi, alli quali bandipromettino stare ed acquiescere.
Item che è antica consuetudine [4] ed osservanza in detta terra li cittadini ed
abitatori di quella che tanto intra lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra
chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato
alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse
loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e
contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li
chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto
di terra che semineranno ed hanno
seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e
tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente
convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa
raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo
presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto
terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
Item che è antica consuetudine ed osservanza
li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora dello territorio di detta terra averanno
maisi, ristucci ò li vendono à forasteri di quelli che non obstante non
seminano pagarni lo terraggio come hanno pagato alli baroni che pro tempore
sono stati ed al presente al conto, per tanto per la presente convenzione e
concordia si patta e statuisce che li cittadini ed abitatori di detta terra, li
quali fora di detto territorio di Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che
aviranno maisi e li venderanno à forestieri, che per detti maisi aviaranno
avuto le terre a due terraggi o più di detti non li pagano, né debbiano pagare
più di salme due di formento per ogni salma di terre di detti maisi e
restuccie, e si per manco per ogni salmata di terre di dette maesi e restuccie
haviranno havuto le terre per manco siano obligati pagare li dui terraggi non
innovando cosa alcuna della consuetudine e confirmandosi nel modo del pagamento
di lo terraggio con la promissione del capitolo della paga dello terraggio di
fora.
Item perché è di consuetudine ed osservanza
in questa terra di Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo
territorio e fego di Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li
loro bestij somerinini et bestij grossi che s’osservano del modo e dorma che al
presente si costuma ed è consuetudine.
Item per la presente convenzione e concordia il signor conte si ha contentato
e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed habitatori di Racalmuto patroni di loro
vigne e chiuse andando a lavorare le dette vigne e chiuse per lo tempo statuito
solito e consueto che per tale effetto li cittadini predetti ponno portare le
loro bestiame lavoratori, si concede ch’essendoci vacche lavoratori con le
quali lavoreranno dette loro vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero
vitelli loro figli, quelli detti cittadini
ed habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano
liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò
ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si
ha detto di sopra.
Item perché è antica consuetudine ed osservanza
in detta terra e territorio di Racalmuto li cittadini
ed habitatori di quella ed altri genti che in detta terra e territorio
vendessero li loro beni stabili senza licenza delli baroni, che pro tempore sù
stati ed al presente del conte incurriri in la pena di perdiri detti beni, e
perché si ritrovano al presente alcuni beni stabili in detta terra e territorio
venduti senza ottenere licenza del conte, onde sono incorsi nella caducità et
omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia
e convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li
dimitti la pena delli detti beni venduti
senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce
che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili
esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si
habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e
statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non
si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la
detta licenza pagare la debita raggione di censi.
Item perché sole succederi spessissime volti
persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per travagliare ed
interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia da supplicare à
S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare e statuire si
come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia predicta e non
altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando alcuno à qualche
persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima di la continenzia
di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione contral’accusato,
pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la somma tassata farsila
pagare di l’accusaturi contra lo quali
si pozza procedere realiter et personaliter absque quindena e che in questo non si abbia
d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
Item che è consuetudine ed accordio che l’una
e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come li sindachi ed
università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte le spese fatte
usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et extra, benvero che
declararo e declarano le presente spese essere alla somma di scudi ventimila
per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo tentare detto illustre
conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in perpetuum alcuna cosa
directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas, contra la forma,
continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu d’altra cosain
quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto condannato à
pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese un cosa
alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo ipsi
sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum
expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum perché
cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
Item e qualsivoglia altre prerogative,
consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità, franchizzi,
servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti osservanzii non
previsti nè statuti nè fattane espressa
menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia s’abbiano di
guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati al presente
non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li presenti
capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori competino e
competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di detta università
e dello conte e suoi successori.
Item che per l’avvenire né in nessuno tempo
s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e consuetudini
per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in perpetuum eccetto che
non si mettessero ed imponessero con solito ed universale consiglio more
solito.
Item che delli presenti capitulazioni e
concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte quelle clausole,
cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est et non aliter nec
alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e corroborazione si Sua
Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re nostro signore, le
quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si forzerà impetrarle e
fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non altrimente né in altro modo.
Item che è antica consuetudine ed osservanza
che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che principalmente hanno in gabella tenuti di terra
inclusi et strasattati, ed altri territorij per quanto importa pro rata la
gabella delli dette terre seù territorij inclusi e strasattati, si patta e
statuisce perpetuamente che di qui innanzi quella persona che ingabellerà
tenuti di terre, che sia di salmi 50 di terre, non sia obligato se non pagare
uno terraggio per salmata di terre di quello seminerà intendendosici in detta
somma di salme 50 tutte le terre salvaggie che si troveranno in dette terre e
territorij, ita che la gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda
ingabellata per una persona tantum e non per più persone ed ingabellandosi per
più persone che siano obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento
giusta la forma dello capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia
non sia più della terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe
vel indirecte, tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
Item che li predetti capitoli s’abbiano
d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente è come
per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università, quanto per
li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in detta terra.
Item che tutte quelle persone tanto cittadini
quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero manco di salme
cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini quanto come
abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di
pagare à detto signor conte à raggione di salma una di formento per ogni
salmata di terre che seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi
separati si come sono al presente.
Item perché è stato ed è consuetudine ed
osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta terra di Racalmuto che tengono
chiuse dentro lo territorio di Racalmuto, Garamoli e Colmitelli di
potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per una salma di terre due
per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia d’osservare detta
consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri lo bestiame
somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che per lo
passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius de Barone delegatus.
L’importante
accordo fra il conte e l’universitas
di Racalmuto (di grosso risalto per il diritto feudale e per le vicende del
terraggio e del terraggiolo, l’odiate tasse baronali) avviene sotto il
patrocinio dell’arciprete Romano, molto vicino ai del Carretto. L’arciprete
mette a disposizione la chiesa madre per il raduno civico puntualmente
descritto nel documento riportato. Mi sembra, comunque, che il Romano si sia mantenuto al di sopra delle parti.
Costui era succeduto al D’Averna, ammesso che questi sia mai arrivato ad avere
le insegne arcipretali dell’importante Ecclesia racalmutese, nel 1578, e vi
resta in sella sino sino al giorno 28 luglio 1587, data della sua morte.
L’arciprete ritorna alla ribalta della storia locale dopo il
suo decesso. In Vaticano si conservano le lettere del vescovo spagnolo di
Agrigento che reclama lo spoglio dell’eredità Romano
contro le pretese del conte del Carretto.
E taluni passi di quella missiva, datata 1599 ,[5] ci
paiono esplicativi della microstoria cinquecentesca racalmutese.
Il detto Conte di
Raxhalmuto per respetto che s’ha voluto occupare la spoglia del arciprete morto di detta
sua terra facendoci far certi testamenti et atti fittitij, falsi et litigiosi,
per levar la detta spoglia toccante à detta Ecclesia, per la qual causa,
trovandosi esso Conte debitore di detto condam Arciprete per diverse partite et
parti delli vassalli di esso Conte, per occuparseli esso conte, come se l’have
occupato, et per non pagare ne lassar quello che si deve per conto di detta
spoglia, usao tal termino che per la gran Corte di detto Regno fece destinare
un delegato seculare sotto nome di persone sue confidenti per far privare ad
esso exponente della possessione di detta spoglia, come in effetto ni lo fece
privare, con intento di far mettere in condentione la giurisditione
ecclesiastica con lo regitor di detto Regno. Et l’exponente processe con tanta
pacientia che la medesme giustitia seculare conoscio haver fatto errore et
comandao fosse restituta ad esso exponente la detta spoglia. Ma con tutto
questo, esso Conte non ha voluto pagare quello che si deve et si tene molti
migliara di scudi et molti animali toccanti à detta spoglia, non ostanti
l’excommuniche, censure et monitorij promulgati per esso exponente et che detta
spoglia tocca al exponente appare per fede che fanno li giurati, per
consuetudine provata, et per le misme lettere della giustitia secolare che
ordinao fosse restituta al exponente.
Et più esso Conte ha voluto et vole
conoscere et haver giurisditione sopra li clerici che habitano in detta sua
terra di Raxhalmuto et vole che stiano à sua devotione privi della libertà
ecclesiastica, con poterli carcerare et mal trattare come ha fatto à Cler:
Jacopo Vella che l’ha tenuto con tanto vituperio et dispregio dell’Ecclesia in
una oscura fossa “in umbra mortis”, con ceppi, ferri et muffuli per spatio di
doi anni et fin hoggi non ha voluto ne vole remetterlo al foro ecclesiastico.
Anzi, perchè il vicario generale d’esso exponente impedio a don Geronimo Russo, genniro d’esso
Conte et gubernatore di detta sua terra, che non dasse, come volia dare, certi
tratti di corda à detto clerico et essendo stato bisognoso per tal causa
procedere à monitorij et excommunica, il detto Conte fece tanto strepito
appresso lo regitore di detto Regno che fece congregare il Consiglio per farlo
deliberare che chiamasse ad esso exponente et al detto Vicario Generale et lo
reprendesse, che è, stata la prima volta che in detto Regno si mettesse in
difficultà la potestà delli prelati per la potentia di detto Conte.
Con lo quale di più esso exponente
have liti civili per causa di detti beni ecclesiastici, per causa di detto
archipretato.
Et di più don Cesare parente di detto Conte, per il suo favore, fece scappare
dalle carceri à doi prosecuti dalla corte episcopale di Girgente, et perchè ni
fù prosecuto, diventano innimici delli prelati.
Altri accenni alla chiesa di Racalmuto sul finire del Cinquecento, si trovano in un
nostro lavoro “Racalmuto in Microsoft”, che
riguardando tra l’altro il successore dell’arciprete Romano e cioè: .
[1])
ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO : FONDO ARCHIVISTICO PALAGONIA - SERIE ATTI
PRIVATI - UNITA’ N.° 631 - anni 1502-1706 - Transactio Pro Ill.mo don Hieronimo
del Carretto Comite huius terrae Racalmuti cum Universitate
dictae terrae Racalmuti. [Palagonia n.° 1 p. 29-123] [fondo n.° 631]
[2])
Rabbicoto: commissario del grano.
[3]) A
margine dell’analogo fondo Palagonia n.° 709 (f.30v) viene segnato
il termine “terragiolo”, ma è definizione del n.° 14 delle consuetudini ad uso
dei fruitori del XVIII secolo, del tutto spuria rispetto al testo del 1580.
[4])
Annotato a margine di questa consuetudine: “terragioli” (però nel documento del
Fondo Palagonia n.° 631 f. 708v.)
[5])
ARCHIVIO SEGRETO VATICANO - ASV - SACRA
CONGREGAZIONE VESCOVI E REGOLARI - Anno
1599 - pos. C-L (posizione G).
Sulle
vicende fornisce notizie Mons. De Gregorio (Domenico De Gregorio - Giovanni Horozco de
Covarruvias de
Leyva, Vescovo di Agrigento (1594-1606), in Miscellanea in onore di Mons. Canv. Dr. Angelo Noto - per
la sua messa d’oro - Agrigento 1985, pag. 73. Le raccoglie dall’Archivio
Curia Vescovile di Agrigento - Reg. 1595.): «Le controversie
poi per la giurisdizione o esenzione ecclesiastica non erano infrequenti. A
Racalmuto il chierico in minoribus Jacopu Vella fu “infamato” della
morte di un vassallo del Conte il quale lo fece arrestare e volle procedere
contro di lui, nonostante monitori e
censure, e per sottrarlo al vescovo lo fece prima portare nelle carceri
di Palermo e poi in quelle di Agrigento. “In detta terra li preti e clerici non
godono franchezza nixuna et per ordine del conte non si da la franchezza della
gabella et mali imposti et comprano come li seculari denegandoli la franchezza.
”In detta terra, essendo mandati Vincenzo Carusio, sollicitaturi fiscali, e
Giuseppi Gatta commissario per prendere a notaro Oruntio Gualtieri, foro
detenuti dalli uffiziali temporali, carzerati per molti giorni tenendoli a lassari exequiri l’ordini contra detto
prosecuto”. Nella stessa terra lungamente il conte contrastò con il vescovo e
il capitolo per il diritto di spoglio alla morte dell’arciprete Michele Romano.»
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