lunedì 14 marzo 2016


ARCHIVIO DI STATO - PALERMO - RICHIEDENTE NALBONE GIUSEPPE - REAL CANCELLERIA - BUSTA N. 17 - (Anni 1390-1400) pag. 109 recto a pag. 110 recto - Data 8/4/1993

 

Pro Gerardo de Carretto marchione Sahone

Martino ecc..

Con la presente pubblica scrittura vogliamo che seriamente sia noto a tutti quanti presenti e futuri che da parte del nobile Gerardo del Carreto, marchese di Savona, familiare e amico nostro carissimo, è stata alla Maestà Nostra prosternata un’umile supplica a che - essendo suo proposito e intendimento di vendere ed alienare al nobile Matteo del Carretto, milite suo fratello e consigliere nostro diletto, tutti i diritti e le azioni che ha e che possa o debba avere, a qualsisi titolo o causa, nel e sopra la località di Rayalmuto, nonché su qualsivoglia bene feudale posto nel detto Regno di Sicilia - la nostra serenità di degni benevolmente di accordare la facoltà di effettuare la predetta vendita.

Noi, invero, avendo considerato la supplica della vendita al predetto nobile Matteo e volendo compiacere il predetto nobile Gerardo accordandogli la licenza, diamo istruzione affinchè siano accordati i permessi, le facoltà e la potestà di procedere alla vendita del luogo e dei beni feudali di spettanza al richedente per la vendita al fratello.

 

E così siffatta vendita di diritti come di diritto avvenga per nostra licenza espressa da essere valida in ogni tempo e sempre efficace, salvi tuttavia i diritti di servizio militare della nostra Curia sul predetto casale e sui beni feudali, nonché di ogni altro  diritto dovuto e consueto, riservato alla nostra Curia  giusta il contenuto e la forma delel Sacre Costituzioni Imperiali.

 

A conferma ed avvaloramento della presente patente, comandiamo che il diploma sia corroborato con l’apposizione sul dorso del nostro Sigillo grande.

 

Data in Catania (?) nell’anno dell’incarnazione del Signore 1309 il primo di gennaio dell’Ottava Indizione.

Re Martino.

 

Il signore Re lo ha mandato a me Giacomo d’Arezzo, protonotaro per l’annotazione.

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Martinus etc. per hunc presentem scriptum serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod pro parte nobilis Gerardi de Carrecto marchionis Sahone familiaris et amici nostri carissimi fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut, cum ipse nobilis proponat.. et intendat vendere et alienare nobili Matheo de Carrecto, militi fratri suo consiliario nostro dilecto omnia iura acciones et rationes que et quas habet habere debet et posset, quacumque ratione titulo vel causa, in et super loco de Rayalmuto et alijs quibusque bonis feudalibus in dicto nostro Regno Sicilie situatis/ Licet ad dictam venditionem faciendi concedere benigne nostra serenitas dignaretur nos nostro/ dictam supplicationem admisse considerantes dictam venditionem predicto nobili Matheo fieri volentes, nec minus dicto nobili Gerardo de huiusmodi licentia complacere et licentiam auctoritatem et potestatem dicta iura et raciones ipsum gerardum contingentia in loco et bonis feudalibus supradictis/ prefato nobili fratri suo facienda tenore presentis penitus impartimus. / Itaque dicta venditio iurium eorumdem veluti de iure (?) expressa nostra licentia facta semper et omni tempore rata maneat et quamlibet obtineat roboris firmitatem  iuribus tamen(?) et servitio militari nostre curie ex dicto loco et bonis feudalibus debito et consueto iuxta sacrarum constitutionum imperialium continentiam et tenorem eidem nostre curie/ penitus reservatis, in .. rey testimonium presentis patentis litteras nostra ex ina8'9 fieri iussimus nostri magni sigilli in dorso munimine roboratas. Datum Cathanie anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo xcviiii die primi ianuarii VIII ind. Rex Martinus.

Dminus Rex mihi mandavit Iacobo de Aricio prothonotario per notacionem

 

Martinus etc.

 

[altra mia trascrizione del documento]

 

 

Pro Gerardo de Carretto marchione Sahone

Martinus etc. per hunc presentis scripti serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod pro parte nobilis Geradi de Carretto marchionis Sahaone familiaris et amicus nostri carissimi fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut cum ipse nobilis proponat et intendat vendere et alienare nobili Matheo de Carretto militi fratri suo consiliario nostro dilecto omnia jura actiones et rationes que et quas habet habere debet et posset quacunque ratione titulo vel causa in et super loco de rayalmuto et aliis quibuscumque bonis feudalibus in dicto nostro regno sicilie situatis; licentiam antedittam venditionem faciendi concedere benigne nostra serenitas dignaretur nos vero dittam supplicationem admissimus considerantes dittam venditionem preditto nobili Matheo firi volentes nec minus dicto nobili Gerardo de huiusmodi licentia complacere auctoritatem et  potestatem dicta jura egt raciones ipsum Gerardum contingentia in loco et bonis feudalibussupra dictis, prefato nobili fratri suo faciendam tenore presentis penitus impartimur; itaque dicta venditio jurium eorum veluti de jura expressa nostra licentia facta semper in omni tempore rata maneat et quamlibet obtineat roboris firmitatem juribus tam provicio militari nostre curie ex dicto loco et bonis feudalibus debito et consueto jure sacrarum costitutionum imperialium continentiam et tenorem eidem nostre curie penitus reservatis, in cuius rey testimonium presentis patentis littera ex nostri fieri iussimus nostri magni sigilli in dorso munimine roboratis.

Datis Cathanie anno dominice incarnationis Millessimo trecentesimo XCVIIII die primo Januari VIII Ind.

Rex Martinus

Dominus Rex mandat m. Jacobo de Aretio Prothonotaro

 

 

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Al Milite Matteo del Carretto

 

Con la presente sia noto a tutti, presenti come futuri, che la nostra serenità, andando incontro alle umili intercessioni di alcuni baroni, nostri consiglieri, ha concesso al nobile Gerardo del Carretto, a noi caro, piena licenza e libera potestà sul casale e feudo di Racalmuto, nonché sui diritti di costui e su ogni altro e singolo diritto che al predetto Gerardo spettano e competono quale primogenito del condam nobile Antonio del Carretto, trattisi di beni feudali come burgensatici ovunque posti nel nostro predetto regno e ciò al fine di poterli vendere ed alienare, come concesso graziosamente  in altre nostre lettere-patenti, al fratello, il nobile Matteo del Carretto, nostro fedele consigliere.

In effetti a lui ed ai suoi eredi e successori ha venduto quei beni per un certo prezzo fra loro stabilito ed è avvenuta l’assegnazione con pubblico istrumento redatto agli atti del notaio Antonio Rusata di Agrigento della nostra Curia. Si vuole che ci si degni di accettare e ratificare siffatta vendita.

Orbene, viene ammessa benignamente tale richiesta in considerazione della devota fedeltà, pura e sincera, che lo stesso Matteo ha dimostrato  e prestato e che speriamo sia ancora migliore in avvenire. Tutto ciò beninteso purché sia stato integralmente soddisfatto ogni diritto della Curia da parte di entrambi i fratelli Gerardo e Matteo, quale è dovuto in ragione di decima per la vendita di beni feudali e burgensatici secondo le apposite tabelle, e con le modalità d’uso.

Ed atteso il pagamento al tesoriere, tale vendita è da considerarsi inviolabile di tal che chiunque osasse molestare il predetto Matteo o i suoi eredi e successori, nei suoi beni o nei suoi diritti,  sia assoggettato ad una multa di 100 onze da devolvere alla nostra Curia.

In testimonianza di ciò ed a cautela del predetto Matteo e suoi successori, comandiamo che alla presente patente sia apposto il nostro sigillo.

Date in Catania, li 13 aprile VIII [o 9^?] indizione, anno dall’Incarnazione del Signore, 1400

 

Re Martino   

Il signore Re lo ha mandato a me Giacomo d’Arezzo, protonotaro per l’annotazione

 

 

Pro Matheo de Carretto milite

Harum scr (?) pateat universis tam presentibus quam futuris quod ad humiles intercessiones aliquorum morum baronum consiliarium/ pro die (?) serenitas nostra nobili Gerardo de Carretto nobis diletto/ plenam licentiam et liberam potestatem locum et pheudum Rachalmuti et iura ipsius ac omnia et singula iura que eidem Gerardo tamquam primogenito condam nobilis Antonij de Carretto in quibuscumque bonis tam feudalibus quam burgensaticis positis in dicto nostro Regno competebant et habebant vendendi et alienandi gratiose concessimus prout in quibusdem alijs nostris patentibus ... .. haec et alia ... continentur que Gerardus habita ... ab excellentia nostra datam licentiam dictum locum et feudum Rachalmuti et omnia et singula iura que  .. mobilibus sibi competebant tam in rebus feudalibus quam burgensaticis positis in eodem nostro regno nobili Matheo de Carretto ei fratri consiliario et fideli nostro, et eius heredibus et successoribus perpetum vendidit pro certo pretio inter eos statuto et assignavit/ prout in quod, publico instrumento facto manu natarii Antonii Rusata de Agrigento nostre curie per publica ... constat.. satis .. .. noviter aut -.. dicti gra -- dus .. et Matheus nostro culmini humiliter supplicavit ut dittam venditionem de omnibus et quibuscumque bonis et eorum successoribus .. Gerardo in eodem regno competentibus ... per ipsum Gerardum dicto Mayheo et cum heredibus ut ... acceptare et confirmare benignius dignaremur/ qua supplicatione benigne admissa considerantes fidem puram et devotionem sincaram ac grata sententia per eundem Matheum nobilem fideliter prestata quam erga excellentiam nostram gessit et gerit de .. et in futurum meliora speramus/ soluto .. et integre satisfatto nostre curie per dictos Gerardum et Matheum aomni et quocumque iure quod eidem nostre curue debebantur/ ratione venditionis bonorum feudalium et burgensaticorum ta (?) videlicet ratione decime pro bonis feudalibus quam tebelle tarenij pro ipsis bonis feudalibus et burgensaticis quod.. decime et cabelle predittarum ipsi Matheo et Gerardo nostro mandato thesario nostre camere integraliter assignarunt dictam venditionem  ... acceptantis et pleno nostro favore regio ipso Matheo et eius heredibus perpetuo confirmantes eumdem Matheum et eius heredes et successores in perpetuum ac iuribus debitis nostre curie ratione ditte venditionis ipsorum bonorum tam iure dit ... quam cabelle harum si.. ... ... et absolventes con sitem.. per ... quodlibet ius ipsi nostre curie competens tam ratione decime quam cabelle tareni ut supra/ pro venditione dictorum bonirum feudalium et burgensaticorum nostro thesaurio propter nostre curie esse solutum et per ipsum thesauriumintegre receptum mandatur magistris secretis et alijs officialibus et personis dicti nostri Regni quos presens  ta... negotium presentibus et futuris fidelibus nostris q.. dictum Matheum  et eius heredes et successorespro tam  ... dictorum bonorum .. molestent de cento (?) in ius eidem curie debitum pro causa premissa exigere ab eisdem minime debeant nec eosdem aliquis compellant In cuius rey testimunium et ad cautelam dicto Mathei et eius perpetuo successores presentes fieri (?) et sigillo nostro in dorso iussimus com ... Datum cathanie die xiii aprilis viii Ind. Anno dominice Incarnationis M CCCC - Rex Martinus

Dominus Rex mandavit michi Jacobo de Aricio prothonotario.  

 

 

ARCHIVIO DI STATO - PALERMO - RICHIEDENTE NALBONE GIUSEPPE - REAL CANCELLERIA - BUSTA N. 38 - (Anni 1399-1401) pag. 177 recto a pag. 181 - Data 9/4/1993

Martino per grazia di Dio re di Aragona e Martino per la medesima grazia re di Sicilia nonché etc.

Il Trono egemone si innalza quando ricompensa i propri sudditi fedeli e benemeriti, degni di riconoscimenti.

Così, con il presente privilegio vogliamo che sia seriamente noto a tutti quanti, presenti e futuri, che si è prosternato alla nostra venerabile presenza il nobile Giovanni del Carretto, [i]figlio legittimo e naturale del condam Nobile Matteo del Carretto, milite e consigliere nostro fedele.

Invero, è stato promulgato un privilegio della nostra Maestà con il quale veniva confermata la vendita al predetto Matteo

dal nobile Gerardo del Carretto, fratello di costui, relativa alla baronia di Racalmuto ed agli altri beni feudali e burgensatici. Tale privilegio risulta avallato con il sigillo apposto nel solito modo ed è redatto nella debita forma solenne: esso ci viene presentato umilmente ed il suo tenore viene integralmente qui trascritto.

Martino per grazia di Dio re di Aragona e Martino per la medesima grazia re di Sicilia etc.

Con il presente privilegio vogliamo seriamente rendere noto a tutti quanti sia presenti che futuri che si è nuovamente presentato il nobile Matteo del Carretto per fare ratificare un suo strumento di vendita di tutti e di ciascuno dei diritti relativi tanto al castello, al casale ed ai feudi di Racalmuto, nonché ad ogni altro bene feudale, quanto ai beni burgensatici ovunque siti nel nostro Regno ed in specie alla Baronia di Racalmuto predetta, che erano di spettanza del nobile Gerardo del Carretto, fratello del predetto milite, quale primogenito del quondam Antonio del Carretto, padre di entrambii predetti Gerardo e Matteo. La predetta vendita è stata fatta recentissimamente [nuperrime] allo stesso Matteo del Carretto, ed ai suoi eredi e successori, in perpetuo dal nobile Gerardo del Carretto suo fratello, che vende a nome proprio e per parte della moglie e dei figli ad un prezzo preciso  stabilito fra loro. L’atto appare non abraso né viziato in alcuna parte ed è esente da ogni vizio, divieto o riserva: è anche corroborato da ogni debita forma solenne. Così infatti è risultato dopo che abbiamo fatto vedere e ispezionare dalla nostra Curia lo strumento umilmente presentato, che testualmente recita:

 

 

Nel nome del signore amen.

Nell’anno dall’incarnazione del Signore 1399, nel mese di marzo, il giorno 12 dell’ottava Indizione, regnando i serenssimi signori nostri padroni Re Martino e la Regina Maria, per grazia di Dio re di Sicilia, nonché duca e duchessa di Atene e Neopatria, anno ottavo del loro regno di Sicilia e 24° del regno della illustrissima Regina predetta,

noi: giudice Giacomo di Randazzo, giudice della città di Agrigento, Antonio de Rosata pubblico notaio in utroque per autorità apostolica nonché giudice ordinario, e testi sottoscritti, appositamente chiamati e rogati a quest’atto, facciamo noto e attestiamo che in nostra presenza si è costituito il magnifico ed egregio signore don Gerardo del Carretto tanto per sé quanto a nome e per parte della magnifica ed egregia signora Bianca sua consorte nonché di Salvagia di Antonio Nicolosi Aloy (?) e di Caterina e Stefano, figli suoi e della predetta signora Bianca, coniugi, dei quali promise  il consenso e la ratifica sotto ipoteca ed obbligo di tutti i suoi beni presenti e futuri, mobili e stabili, avendone il consenso nostro e dei giudici suoi e notai, e constando per scienza nostra di giudici e notai che questo atto avviene spontanemante, senza costrizione ma di buona e beneaccetta e spontanea volonta, per proprio diritto ed in perpetuo, per sé e suoi eredi e successori.

Pertanto, il predetto Gerado vende  e avendone il potere di vendita concede e per tratto della nostra penna di notaio trasferì ed assegnò al Magnifico ed Egregio don Matteo, milite, marchese di Savona, suo fratello, presente e compratore, che riceve ed accetta per sé e suoi eredi e successori, in perpetuo, tutti i diritti e tutte le azioni reali e personali, universali, dirette, miste, perentorie, tacite, civili ed espresse, che e quali il predetto don Gerardo, come primogenito, ha e può o deve avere, per diritto di successione o ereditario riveniente dalla quondam magnifica donna Costanza di Chiaramonte sua nonna, nonché per diritto ereditario riveniente dal quondam  magnifico signore don Giacomino [Jacobinus] del Carretto, suo fratello, così pure per diritto di successione ed eredità riveniente da quondam magnifico Matteo Doria ed anche per qualunque altro diritto spettante al detto don Gerardo per qualsiasi ragione, occasione o causa e segnatamente in ordine alla baronia di Racalmuto - come primogenito dei defunti suoi magnifici genitori ed erede di suo fratello Giacomino - ed al pertinente territorio, castello e casale, nonché in ordine ai beni burgensatici siti nel territorio di Garamoli e Ruviceto [Rovetto ?] e nei pressi di  Siguliana,[ii] con i gravami verso i canonici della città di Agrigento, ed anche in ordine ad un tale palazzo esistente nella città di Agrigento vicino al palazzo del magnifico dalla parte di mezzogiorno,[iii]alla chiesa di Matteo ed ai casalini degli eredi del fu don Federico di Aloisio nella parte orientale, e prospiciente la via pubblica ad occidente e con altri confini. Del pari, viene venduto un giardino che chiamano “lu jardinu di l’arangi” posto nella contrada di S. Antonio il Vecchio, con terre vacue, vigne, e l’intero distretto ove scorre il fiume della detta città nella parte orientale e confinante con la via pubblica ad occidente ed altri confini, e sopra di esso gravano gli oneri che ha la chiesa di S. Domenico di Agrigento. Inoltre, il predetto atto si estende a tutti e singoli i beni feudali, burgensatici e censi esistenti nella città di Palermo e nel suo territorio con i suoi diritti su tutti e singoli beni stabili, castelli, villaggi baronali, feudali e burgensatici ovunque esistenti nell’intero Regno di Sicilia.

Pertanto,  tutti i beni sopradetti di pertinenza e spettanti al detto don Gerardo, a qualsiasi titolo, tanto a suo nome, quanto a nome e per parte della consorte e dei figli sono venduti dal predetto Gerardo al predetto don Matteo, come sopra viene precisato e con le indicazioni, precisazioni, spettanze premesse.

Si ribadisce che il predetto don Gerardo spontaneamente per il prezzo pattuito, per se ed i suoi eredi e successori, vende al medesimo don Matteo, compratore, che entra in possesso dei beni con diritto di usarne, prenderli, riceverli a nome proprio e degli eredi e, avendone ottenuta debita licenza, li può ereditare, possedere, tenere, vendere, dare, alienare, permutare, assegnarli per il bene dell’anima, costituirli in dote e farne tutto ciò che più aggrada al detto don Matteo ed ai suoi eredi, in perpetuo. Il medesimo don Gerardo cede al detto don Matteo tutti i diritti e le azioni che ha e che potrà avere sulle baronie e casali anzidetti e ciò per il prezzo di fiorini 3250  che rappresentano  650 once. A parziale pagamento delle dette seicentocinquanta  once il predetto magnifico Matteo del Carretto e la Magnifica Eleonora, sua moglie, col consenso e la volontà del detto magnifico Matteo e di sua moglie diedero, trasferirono ed assegnarono allo stesso don Gerardo, percepiente e ricevente per sé e suoi eredi, per tatto della penna di me notaio, 28 tenute e mezzo, dichiarate in comune, site nella contrada detta di ‘Santu Paulu’ della città di Genova ed in località Susgile, valutati in 2000 fiorini d’oro che rappresentano 400 once. Il predetto magnifico Gerardo per tatto della penna di me notaio ebbe le predette tenute e le ricevette e confessò di averle avute e ricevute pacificamente e soddisfacentemente per il prezzo anzidetto ed altresì ebbe per altro verso [figurativamente in ‘altra mano’] e ricevette e confessò di avere avuto in moneta  da detto don Matteo 250 once d’oro. Il venditore, pertanto, rinuncia, limitatamente a ciò, all’eccezione di non avere avuto o ricevuto la predetta moneta sopra future remunerazioni o futuri incassi. 

Promette il  detto venditore, il magnifico don Gerardo, la predetta baronia  di Racalmuto e le tenute più sopra segnate, così come i diritti, le azioni e le rendite di cui sopra, integri, validi, garantiti e liberi da evizione.

Specie per quanto attiene la baronia, i diritti e le azioni che ha, il venditore s’impegna nella relativa difesa presso i serenissimi principi nostri signori, il Re e la Regina di Sicilia, a proprie spese nel caso in cui dovesse sorgere una qualche lite. Del resto ciò vale anche verso qualsiasi persona, ecclesiastica o secolare, in giudizio o fuori, sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni mobili e stabili ovunque esistenti e specialmente di quelle tenute che il detto don Gerardo ha avuto a parziale soddisfazione del prezzo di vendita che si trovano nella città di Genova come è stato sopra detto.

Va esentato il caso in cui il predetto don Matteo per avventura dovesse rispondere in ordine alla predetta baronia ed ai predetti beni per  donazione paterna o per qualche altro contratto paterno o per qualsiasi ragione, occasione o causa da far risalire al padre: allora il predetto magnifico Gerardo non è tenuto ad alcuna evizione verso il predetto Matteo o verso i suoi eredi.

Ma viene stabilito che se a causa della presente vendita qualche diritto dovesse appartenere o spettare al serenissimo principe nostro Re o qualche altra ragione, allora il detto Gerardo come venditore è tenuto a tali obblighi con i suoi propri beni. E così anche se dovesse insorgere, a motivo del venditore, qualche altro diritto lesivo dei diritti di compratore del detto don matteo. Analogamente, se per caso per la detta baronia dovesse insorgere una qualche controversia col Re o con la Curia, il detto don Gerardo a sue spese dovrà sostenere la lite e le cause.

 

Infine il predetto don Gerardo promise, sotto il vincolo del giuramento, di inviare da Genova In Sicilia  tutti i privilegi, le scritture e i rogiti relativi ai beni venduti come sopra e specialmente alla baronia di Racalmuto, che rimasero presso lo stesso don Gerardo dopo la morte del magnifico quondam don Antonio del Carretto, suo padre, che ebbe a morire in potere e presso il detto don Gerardo, per consegnarli al detto don Matteo ed ai suoi eredi sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i suoi beni, nonché della moglie e dei figli, mobili e stabili, posseduti e posedendi ovunque esistenti e specialmente quelle tenute date ed assegnate al predetto gerardo in partiale soddisfazione della detta vendita.

Così come il predetto don Gerardo promise e si obbligò di far confermare, ratificare ed accettare la vendita della predetta baronia di Racalmuto dai serenissimi principi signori nostri  in favore del detto magnifico don Matteo e dei suoi figli e successori.

In cambio i predetti magnifici don Matteo e donna Eleonora, coniugi, promisero ed in solido rinunciarono alle 28 tenute sopra cennate, poste in località di Santu Paulu, che sono state assegnate come detto sopra al predetto don Gerardo, impegnandosi a difebderle e garantirle da eventuali pretese dei propri figli e successori e degli altri aventi causa; verso di loro tuttavia e non verso gli altri pretendenti vale la garanzia, di tal che i predetti restano obbligati all’evizione in giudizio e fuori sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i loro beni mobili e stabili, presenti e futuri, e specialmente per quanto attiene al casale di Racalmuto, promettendo una parte all’altra di stipulare legittimamente ogni e singola cosa avendola per rata e confermata e di non volere constrastare né contravvenire ad alcunché, sotto  ipoteca e obbligazione di tutti i loro beni mobili e stabili, e sotto  pena di once 500 della quale una metà spettante al fisco e l’altra metà da devolvere alla parte lesa.

Tutto ciò viene stabilito innanzi a me notaio per dar maggior forza al contratto e perché rimanga sempre valido ed esente da eccezioni di dolo, timore, ignoranza della causa o della legge o del fatto etc.

 

Specialmente il predetto don Gerardo risponde dei danni nei confronti del compratore in caso di prezzo maggiorato del doppio ed altrettanto avviene nei confronti del venditore in caso di prezzo al di sotto della metà  rispetto al giusto prezzo dimostrabile con ogni mezzo legittimo, scritto e non scritto, canonico e civile, secondo gli usi, le leggi, le consuetudini le costituzioni regali ed imperiali.

 

Tutto ciò prenmesso, e per meglio rendere chiaro il tutto,  viene innanzitutto ragguagliata  da me notaio donna Eleonora dei suoi diritti e resa edotta di quanto sopra attraverso una traduzione del testo in lingua volgare.

Dal canto suo don Gerardo dichiara che se per caso i predetti beni e diritti ceduti come sopra dovessero valere molto di più del prezzo stabilito, ebbene spontaneamente e senza coazione tanto a nome proprio tanto a nome di quanti sopra menzionati, a titolo di fratellaza e per diritto di sangue, considerati altresì i tanti servizi e benefici ricevuti dal medesimo don Matteo vuol fargliene donazione.

 

Pertanto il predetto don Matteo, presente, riceve quanto sopra per sé ed i suoi eredi, senza che sia riservato alcun diritto o alcuna azione al predetto don Gerardo o ai suoi eredi, fatti salvi in ogni tempo i diritti regali.



[i][Inveges, Cartag. Sic. lib. 2 cap. 6 f. 228  e segg.]. Ammogliossi il riferito Antonio del CARRETTO e CHIARAMONTE figlio primogenito di essa Costanza, come sopra accennai, con SALVASIA, di cui non si fa il cognome per l'antichità dei secoli, e con essa diede i natali a GERARDO, il quale servito avendo il Rè MARTINO nel 1398. contro i Baroni di lui ribelli in questo Regno, come dice SURITA Ann. Arag. par. 2 lib. 10 cap. 67 f. 429. c. 1 volle ritornare in Genova a godere gli antichi suoi vassallaggi degl'incliti suoi predecessori, e gli antichi domini della Città di Savona, e del Finale; sicché per far questo, quasi obbligato videsi a far rinunzia del presente Stato di RAGALMUTO a MATTEO DEL CARRETTO suo fratello germano, accompagnato co' Feudi di Sigliana, o sia Siculiana, Garriolo, e Concietto, ricevendo da lui a titolo di prezzo fiorini 3250 negli atti di Notar Antonio de ROSATA  in Agosto 1399, come dice INVEGES nel suo Palermo Nob. Famiglia del Carretto fog. 55 c. 1 e SAVASTA Caso di Sciacca tratt. 2 cap. 14 fog. 42. Ciò non ostante voglio credere essere stato fatto tale atto tra essi due fratelli in vim actus di divisione de' beni loro paterni, e materni, e di atto finale di accordo piuttosto, che di vendizione, avvegnaché esso MATTEO ottenuto avea prima l'invest. dello Stato di RAGALMUTO per privilegio di Rè MARTINO data in Palermo a dì 4. Giugno 4. Ind. 1392 (b) [R. CANCELL. lib. an. 1391. fog. 71], e per regie lettere di esso a 5. Frebbraro di detto anno, nelle queli viene egli chiamato da esso Sovrano col titolo di B. di RAGALMUTO, e con il trattamento, che più importa, di Marchese di Savona (c) [PROT. an. 1392. Sign. lit. E. f. 95]. Ed in quest'anno appare altresì aver liberato esso stesso C. MATTEO la Città di Palermo dalla tirannide de i CHIARAMONTANI, restituendola al real Demanio coll'opera insieme di Francesco VALGUARNERA giuniore B. del Godrano, e di Raimondo de Aptilia Pretore di essa città, come dice BARONE nel suo lib. De Majest. Panorm. lib. 3 cap. 11. Fam. Valguarnera, e del Carretto. Quindi è, che in considerazione di tali servigi fu a lui data da esso Sovrano l'eccelsa carica di Vicario Generale del regno, col'altra insieme di Camerlengo, e Maestro Razionale, notandosi da Pirri CHRON. REGUM f. 81. tra i personaggi piu' grandi della Città di Palermo, benemeriti di esso Rè Martino. Fu egli Signore delle Terre di Siculiana, e Calatabia[203]no, come si legge in BARONE loc. cit., ed in tutti i predetti Stati ebbe successore il figlio GIOVANNI, che di essi investissi jure haereditario nel 1401, sotto li 5. Agosto 9. Indiz. per privilegio del summontovato  rè Martino (a) [R. CANCELL. an. 1399. f. 177. - MINUTOLO, Mem. Prior. lib. 9. f. 294 - BARONE, loc. cit.], scorgendosi per essi ancora arruolato nel s ervizio militare de' Feudatari del regno, così presso MUSCIA, Sic. Nob. f. 69. «D. Joannes de CARRETTO pro Casali RAGALMUTI, et Feudis Columbuden, et mediate Sigliane ..7...Aggiunge egli al retaggio paterno i Feudi di Cabacia, Rjava, e Salamone, come appare sulla nota del detto real servizio f. 114 «D. Joannes de Carretto tenet feudum Cabariae, annui redditus unciarum XXXX. Feuda Rayavae, et Salamuni unciarum LXX».
[ii]conseguì dal fratello GERARDO tutti i beni di Sicilia, fra cui i feudi di SICULIANA, GARRIOLO e CONCIETTO; in complesso versò al fratello 3250 fiorini. Questi si cooperò con FRANCESCO VALGUARNERA, juniore, B.ne del GODRANO, e con RAIMONDO de APTILIA, Pretore [Spucches]
[iii]sp. don Caesarem del Carretto procuratorem cum testibus infrascriptis  extra terram Racalmuti et ad feudum dictum de Racalmuto, feuda de Donnacale (Donnafala?), Garamuli. Culmitelli viridarum  flumarias vineas dicti comitatus et apprehensa possessio ad nomen dicti ill.mi do. don Joannis intoitum et exitum  ... concessionorum herbarum ob ren.. arborum inter lapidum de conce... aquarum  et alia signa et sollemnius demostrantia ipsam possessionem  ... testis Nicolaus de mastro Simone, m.° Petrus de pomis et m.° Petrus Buxemus. [anno 1583]
 

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