ARCHIVIO DI STATO -
PALERMO - RICHIEDENTE NALBONE GIUSEPPE - REAL CANCELLERIA - BUSTA
N. 17 - (Anni 1390-1400) pag. 109 recto a pag. 110 recto - Data 8/4/1993
Pro Gerardo de Carretto marchione Sahone
|
Martino
ecc..
Con
la presente pubblica scrittura vogliamo che seriamente sia noto a tutti quanti
presenti e futuri che da parte del nobile
Gerardo del Carreto, marchese di Savona,
familiare e amico nostro carissimo, è stata alla Maestà Nostra prosternata
un’umile supplica a che - essendo suo proposito e intendimento di vendere ed
alienare al nobile Matteo del Carretto,
milite
suo fratello e consigliere nostro diletto, tutti i diritti e le azioni
che ha e che possa o debba avere, a qualsisi titolo o causa, nel e sopra la
località di Rayalmuto, nonché su qualsivoglia bene feudale posto nel detto
Regno di Sicilia - la nostra serenità di degni benevolmente di accordare la
facoltà di effettuare la predetta vendita.
Noi,
invero, avendo considerato la supplica della vendita al predetto nobile Matteo
e volendo compiacere il predetto nobile Gerardo accordandogli la licenza, diamo
istruzione affinchè siano accordati i permessi, le facoltà e la potestà di
procedere alla vendita del luogo e dei beni feudali di spettanza al richedente
per la vendita al fratello.
E
così siffatta vendita di diritti come di diritto avvenga per nostra licenza
espressa da essere valida in ogni tempo e sempre efficace, salvi tuttavia i
diritti di servizio militare della nostra Curia sul predetto casale e sui beni
feudali, nonché di ogni altro diritto
dovuto e consueto, riservato alla nostra Curia
giusta il contenuto e la forma delel Sacre Costituzioni Imperiali.
A
conferma ed avvaloramento della presente patente, comandiamo che il diploma sia
corroborato con l’apposizione sul dorso del nostro Sigillo grande.
Data
in Catania (?) nell’anno dell’incarnazione del Signore 1309 il primo di gennaio
dell’Ottava Indizione.
Re
Martino.
Il
signore Re lo ha mandato a me Giacomo d’Arezzo, protonotaro per l’annotazione.
------------
Martinus
etc. per hunc presentem scriptum serie notum fieri volumus universis tam
presentibus quam futuris quod pro parte nobilis Gerardi de Carrecto marchionis Sahone familiaris et amici nostri
carissimi fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut, cum ipse nobilis
proponat.. et intendat vendere et alienare nobili Matheo de Carrecto, militi
fratri suo consiliario nostro dilecto omnia iura acciones et rationes que et
quas habet habere debet et posset, quacumque ratione titulo vel causa, in et
super loco de Rayalmuto et alijs
quibusque bonis feudalibus in dicto nostro Regno Sicilie situatis/ Licet ad
dictam venditionem faciendi concedere benigne nostra serenitas dignaretur nos
nostro/ dictam supplicationem admisse considerantes dictam venditionem predicto
nobili Matheo fieri volentes, nec minus dicto nobili Gerardo de huiusmodi
licentia complacere et licentiam auctoritatem et potestatem dicta iura et
raciones ipsum gerardum contingentia in loco et bonis feudalibus supradictis/
prefato nobili fratri suo facienda tenore presentis penitus impartimus. /
Itaque dicta venditio iurium eorumdem veluti de iure (?) expressa nostra
licentia facta semper et omni tempore rata maneat et quamlibet obtineat roboris
firmitatem iuribus tamen(?) et servitio
militari nostre curie ex dicto loco et bonis feudalibus debito et consueto
iuxta sacrarum constitutionum imperialium continentiam et tenorem eidem nostre
curie/ penitus reservatis, in .. rey testimonium presentis patentis litteras
nostra ex ina8'9 fieri iussimus nostri magni sigilli in dorso munimine
roboratas. Datum Cathanie anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo
xcviiii die primi ianuarii VIII ind. Rex Martinus.
Dminus
Rex mihi mandavit Iacobo de Aricio prothonotario per notacionem
Martinus
etc.
[altra
mia trascrizione del documento]
Pro Gerardo de Carretto marchione Sahone
|
Martinus etc. per hunc
presentis scripti serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam
futuris quod pro parte nobilis Geradi de Carretto marchionis Sahaone familiaris
et amicus nostri carissimi fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut cum
ipse nobilis proponat et intendat vendere et alienare nobili Matheo de Carretto
militi fratri suo consiliario nostro dilecto omnia jura actiones et rationes
que et quas habet habere debet et posset quacunque ratione titulo vel causa in
et super loco de rayalmuto et aliis quibuscumque bonis feudalibus
in dicto nostro regno sicilie situatis; licentiam antedittam venditionem
faciendi concedere benigne nostra serenitas dignaretur nos vero dittam
supplicationem admissimus considerantes dittam venditionem preditto nobili
Matheo firi volentes nec minus dicto nobili Gerardo de huiusmodi licentia
complacere auctoritatem et potestatem
dicta jura egt raciones ipsum Gerardum contingentia in loco et bonis
feudalibussupra dictis, prefato nobili fratri suo faciendam tenore presentis
penitus impartimur; itaque dicta venditio jurium eorum veluti de jura expressa
nostra licentia facta semper in omni tempore rata maneat et quamlibet obtineat
roboris firmitatem juribus tam provicio militari nostre curie ex dicto loco et
bonis feudalibus debito et consueto jure sacrarum costitutionum imperialium
continentiam et tenorem eidem nostre curie penitus reservatis, in cuius rey
testimonium presentis patentis littera ex nostri fieri iussimus nostri magni
sigilli in dorso munimine roboratis.
Datis Cathanie anno
dominice incarnationis Millessimo trecentesimo XCVIIII die primo Januari VIII
Ind.
Rex Martinus
Dominus
Rex mandat m. Jacobo de Aretio Prothonotaro
--------------------
--------------------
Al Milite Matteo del
Carretto
Con
la presente sia noto a tutti, presenti come futuri, che la nostra serenità,
andando incontro alle umili intercessioni di alcuni baroni, nostri consiglieri,
ha concesso al nobile Gerardo del Carretto, a noi caro, piena licenza e libera
potestà sul casale e feudo di Racalmuto, nonché sui diritti di costui e su ogni
altro e singolo diritto che al predetto Gerardo spettano e competono quale
primogenito del condam nobile Antonio
del Carretto, trattisi di beni feudali come burgensatici ovunque posti nel
nostro predetto regno e ciò al fine di poterli vendere ed alienare, come
concesso graziosamente in altre nostre
lettere-patenti, al fratello, il nobile Matteo del Carretto, nostro fedele
consigliere.
In
effetti a lui ed ai suoi eredi e successori ha venduto quei beni per un certo
prezzo fra loro stabilito ed è avvenuta l’assegnazione con pubblico istrumento
redatto agli atti del notaio Antonio
Rusata di Agrigento della nostra Curia. Si vuole che ci si degni di
accettare e ratificare siffatta vendita.
Orbene,
viene ammessa benignamente tale richiesta in considerazione della devota
fedeltà, pura e sincera, che lo stesso Matteo ha dimostrato e prestato e che speriamo sia ancora migliore
in avvenire. Tutto ciò beninteso purché sia stato integralmente soddisfatto
ogni diritto della Curia da parte di entrambi i fratelli Gerardo e Matteo,
quale è dovuto in ragione di decima per la vendita di beni feudali e
burgensatici secondo le apposite tabelle, e con le modalità d’uso.
Ed
atteso il pagamento al tesoriere, tale vendita è da considerarsi inviolabile di
tal che chiunque osasse molestare il predetto Matteo o i suoi eredi e
successori, nei suoi beni o nei suoi diritti,
sia assoggettato ad una multa di 100 onze da devolvere alla nostra
Curia.
In
testimonianza di ciò ed a cautela del predetto Matteo e suoi successori,
comandiamo che alla presente patente sia apposto il nostro sigillo.
Date
in Catania, li 13 aprile VIII [o 9^?] indizione, anno dall’Incarnazione del
Signore, 1400
Re
Martino
Il
signore Re lo ha mandato a me Giacomo d’Arezzo, protonotaro per l’annotazione
Pro Matheo de Carretto
milite
|
Harum
scr (?) pateat universis tam presentibus quam futuris quod ad humiles
intercessiones aliquorum morum baronum consiliarium/ pro die (?) serenitas
nostra nobili Gerardo de Carretto nobis diletto/ plenam licentiam et liberam
potestatem locum et pheudum Rachalmuti et iura ipsius ac omnia et singula iura
que eidem Gerardo tamquam primogenito condam nobilis Antonij de Carretto in
quibuscumque bonis tam feudalibus quam burgensaticis positis in dicto nostro
Regno competebant et habebant vendendi et alienandi gratiose concessimus prout
in quibusdem alijs nostris patentibus ... .. haec et alia ... continentur que
Gerardus habita ... ab excellentia nostra datam licentiam dictum locum et
feudum Rachalmuti et omnia et singula iura que
.. mobilibus sibi competebant tam in rebus feudalibus quam burgensaticis
positis in eodem nostro regno nobili Matheo de Carretto ei fratri consiliario
et fideli nostro, et eius heredibus et successoribus perpetum vendidit pro
certo pretio inter eos statuto et assignavit/ prout in quod, publico
instrumento facto manu natarii Antonii Rusata de Agrigento nostre curie per
publica ... constat.. satis .. .. noviter aut -.. dicti gra -- dus .. et
Matheus nostro culmini humiliter supplicavit ut dittam venditionem de omnibus
et quibuscumque bonis et eorum successoribus .. Gerardo in eodem regno
competentibus ... per ipsum Gerardum dicto Mayheo et cum heredibus ut ... acceptare
et confirmare benignius dignaremur/ qua supplicatione benigne admissa
considerantes fidem puram et devotionem sincaram ac grata sententia per eundem
Matheum nobilem fideliter prestata quam erga excellentiam nostram gessit et
gerit de .. et in futurum meliora speramus/ soluto .. et integre satisfatto
nostre curie per dictos Gerardum et Matheum aomni et quocumque iure quod eidem
nostre curue debebantur/ ratione venditionis bonorum feudalium et
burgensaticorum ta (?) videlicet ratione decime pro bonis feudalibus quam
tebelle tarenij pro ipsis bonis feudalibus et burgensaticis quod.. decime et
cabelle predittarum ipsi Matheo et Gerardo nostro mandato thesario nostre
camere integraliter assignarunt dictam venditionem ... acceptantis et pleno nostro favore regio
ipso Matheo et eius heredibus perpetuo confirmantes eumdem Matheum et eius
heredes et successores in perpetuum ac iuribus debitis nostre curie ratione
ditte venditionis ipsorum bonorum tam iure dit ... quam cabelle harum si.. ...
... et absolventes con sitem.. per ... quodlibet ius ipsi nostre curie
competens tam ratione decime quam cabelle tareni ut supra/ pro venditione
dictorum bonirum feudalium et burgensaticorum nostro thesaurio propter nostre
curie esse solutum et per ipsum thesauriumintegre receptum mandatur magistris
secretis et alijs officialibus et personis dicti nostri Regni quos presens ta... negotium presentibus et futuris
fidelibus nostris q.. dictum Matheum et eius
heredes et successorespro tam ...
dictorum bonorum .. molestent de cento (?) in ius eidem curie debitum pro causa
premissa exigere ab eisdem minime debeant nec eosdem aliquis compellant In
cuius rey testimunium et ad cautelam dicto Mathei et eius perpetuo successores
presentes fieri (?) et sigillo nostro in dorso iussimus com ... Datum cathanie
die xiii aprilis viii Ind. Anno dominice Incarnationis M CCCC - Rex Martinus
Dominus
Rex mandavit michi Jacobo de Aricio prothonotario.
ARCHIVIO
DI STATO - PALERMO - RICHIEDENTE NALBONE GIUSEPPE - REAL CANCELLERIA - BUSTA
N. 38 - (Anni 1399-1401) pag. 177 recto a pag. 181 - Data 9/4/1993
Martino per grazia di Dio
re di Aragona e Martino per la medesima grazia re di Sicilia nonché etc.
Il Trono egemone si
innalza quando ricompensa i propri sudditi fedeli e benemeriti, degni di
riconoscimenti.
Così, con il presente
privilegio vogliamo che sia seriamente noto a tutti quanti, presenti e futuri,
che si è prosternato alla nostra venerabile presenza il nobile Giovanni del Carretto, [i]figlio
legittimo e naturale del condam Nobile
Matteo del Carretto, milite e consigliere nostro fedele.
Invero, è stato
promulgato un privilegio della nostra Maestà con il quale veniva confermata la
vendita al predetto Matteo
dal nobile Gerardo del
Carretto, fratello di costui, relativa alla baronia di Racalmuto ed agli altri
beni feudali e burgensatici. Tale privilegio risulta avallato con il sigillo
apposto nel solito modo ed è redatto nella debita forma solenne: esso ci viene
presentato umilmente ed il suo tenore viene integralmente qui trascritto.
Martino per grazia di Dio
re di Aragona e Martino per la medesima grazia re di Sicilia etc.
Con il presente
privilegio vogliamo seriamente rendere noto a tutti quanti sia presenti che
futuri che si è nuovamente presentato il nobile
Matteo del Carretto per fare
ratificare un suo strumento di vendita di tutti e di ciascuno dei diritti
relativi tanto al castello, al casale ed
ai feudi di Racalmuto, nonché ad ogni altro bene feudale, quanto ai beni
burgensatici ovunque siti nel nostro Regno ed in specie alla Baronia
di Racalmuto predetta, che erano di spettanza del nobile Gerardo del Carretto, fratello del predetto milite, quale
primogenito del quondam Antonio del Carretto, padre di entrambii predetti
Gerardo e Matteo. La predetta vendita è stata fatta recentissimamente [nuperrime]
allo stesso Matteo del Carretto, ed ai suoi eredi e successori, in perpetuo dal
nobile Gerardo del Carretto suo fratello, che vende a nome proprio e per parte
della moglie e dei figli ad un prezzo preciso
stabilito fra loro. L’atto appare non abraso né viziato in alcuna parte
ed è esente da ogni vizio, divieto o riserva: è anche corroborato da ogni
debita forma solenne. Così infatti è risultato dopo che abbiamo fatto vedere e
ispezionare dalla nostra Curia lo strumento umilmente presentato, che testualmente
recita:
Nel nome del signore amen.
Nell’anno dall’incarnazione del Signore
1399, nel mese di marzo, il giorno 12 dell’ottava Indizione, regnando i
serenssimi signori nostri padroni Re Martino e la Regina Maria, per grazia di
Dio re di Sicilia, nonché duca e duchessa di Atene e Neopatria, anno ottavo del
loro regno di Sicilia e 24° del regno della illustrissima Regina predetta,
noi: giudice Giacomo di Randazzo, giudice della città di Agrigento, Antonio de Rosata pubblico notaio in
utroque per autorità apostolica nonché giudice ordinario, e testi sottoscritti,
appositamente chiamati e rogati a quest’atto, facciamo noto e attestiamo che in
nostra presenza si è costituito il magnifico ed egregio signore don Gerardo del Carretto tanto per sé
quanto a nome e per parte della magnifica ed egregia signora Bianca sua consorte nonché di Salvagia di Antonio Nicolosi Aloy (?) e di Caterina
e Stefano, figli suoi e della predetta signora Bianca, coniugi, dei quali promise
il consenso e la ratifica sotto ipoteca ed obbligo di tutti i suoi beni
presenti e futuri, mobili e stabili, avendone il consenso nostro e dei giudici
suoi e notai, e constando per scienza nostra di giudici e notai che questo atto
avviene spontanemante, senza costrizione ma di buona e beneaccetta e spontanea
volonta, per proprio diritto ed in perpetuo, per sé e suoi eredi e successori.
Pertanto, il predetto Gerado vende e avendone il potere di vendita concede e per
tratto della nostra penna di notaio trasferì ed assegnò al Magnifico ed Egregio
don Matteo, milite, marchese di Savona, suo fratello, presente e compratore,
che riceve ed accetta per sé e suoi eredi e successori, in perpetuo, tutti i
diritti e tutte le azioni reali e personali, universali, dirette, miste,
perentorie, tacite, civili ed espresse, che e quali il predetto don Gerardo,
come primogenito, ha e può o deve avere, per diritto di successione o
ereditario riveniente dalla quondam magnifica donna Costanza di Chiaramonte sua nonna, nonché per diritto
ereditario riveniente dal quondam magnifico signore don Giacomino [Jacobinus]
del Carretto, suo fratello, così pure per diritto di successione ed eredità
riveniente da quondam magnifico Matteo
Doria ed anche per qualunque altro diritto spettante al detto don Gerardo
per qualsiasi ragione, occasione o causa e segnatamente in ordine alla baronia di Racalmuto - come
primogenito dei defunti suoi magnifici genitori ed erede di suo fratello
Giacomino - ed al pertinente territorio, castello e casale, nonché in ordine ai beni burgensatici siti nel territorio di Garamoli e Ruviceto [Rovetto
?] e nei pressi di Siguliana,[ii]
con i gravami verso i canonici della città di Agrigento, ed anche in ordine
ad un tale palazzo esistente nella città di Agrigento vicino al palazzo del
magnifico dalla parte di mezzogiorno,[iii]alla
chiesa di Matteo ed ai casalini degli eredi del fu don Federico di Aloisio
nella parte orientale, e prospiciente la via pubblica ad occidente e con altri
confini. Del pari, viene venduto un giardino che chiamano “lu jardinu di
l’arangi” posto nella contrada di S. Antonio il Vecchio, con terre vacue,
vigne, e l’intero distretto ove scorre il fiume della detta città nella parte
orientale e confinante con la via pubblica ad occidente ed altri confini, e
sopra di esso gravano gli oneri che ha la chiesa di S. Domenico di Agrigento.
Inoltre, il predetto atto si estende a tutti e singoli i beni feudali,
burgensatici e censi esistenti nella città di Palermo e nel suo territorio con
i suoi diritti su tutti e singoli beni stabili, castelli, villaggi baronali,
feudali e burgensatici ovunque esistenti nell’intero Regno di Sicilia.
Pertanto, tutti i beni sopradetti di pertinenza e
spettanti al detto don Gerardo, a qualsiasi titolo, tanto a suo nome, quanto a
nome e per parte della consorte e dei figli sono venduti dal predetto Gerardo
al predetto don Matteo, come sopra viene precisato e con le indicazioni,
precisazioni, spettanze premesse.
Si ribadisce che il predetto don
Gerardo spontaneamente per il prezzo pattuito, per se ed i suoi eredi e
successori, vende al medesimo don Matteo, compratore, che entra in possesso dei
beni con diritto di usarne, prenderli, riceverli a nome proprio e degli eredi
e, avendone ottenuta debita licenza, li può ereditare, possedere, tenere,
vendere, dare, alienare, permutare, assegnarli per il bene dell’anima,
costituirli in dote e farne tutto ciò che più aggrada al detto don Matteo ed ai
suoi eredi, in perpetuo. Il medesimo don Gerardo cede al detto don Matteo tutti
i diritti e le azioni che ha e che potrà avere sulle baronie e casali anzidetti
e ciò per il prezzo di fiorini 3250
che rappresentano 650
once. A parziale
pagamento delle dette seicentocinquanta
once il predetto magnifico Matteo del Carretto e la Magnifica Eleonora, sua moglie, col consenso e la volontà
del detto magnifico Matteo e di sua moglie diedero, trasferirono ed assegnarono
allo stesso don Gerardo, percepiente e ricevente per sé e suoi eredi, per tatto
della penna di me notaio, 28 tenute e mezzo, dichiarate in comune, site nella
contrada detta di ‘Santu Paulu’ della città di Genova ed in località Susgile,
valutati in 2000 fiorini d’oro che
rappresentano 400 once. Il predetto magnifico Gerardo per tatto della penna di
me notaio ebbe le predette tenute e le ricevette e confessò di averle avute e
ricevute pacificamente e soddisfacentemente per il prezzo anzidetto ed altresì
ebbe per altro verso [figurativamente in ‘altra mano’] e ricevette e confessò
di avere avuto in moneta da detto don
Matteo 250 once d’oro. Il venditore, pertanto, rinuncia, limitatamente a ciò,
all’eccezione di non avere avuto o ricevuto la predetta moneta sopra future
remunerazioni o futuri incassi.
Promette il detto venditore, il magnifico don Gerardo, la
predetta baronia di Racalmuto e le tenute più sopra segnate,
così come i diritti, le azioni e le rendite di cui sopra, integri, validi,
garantiti e liberi da evizione.
Specie per quanto attiene la baronia, i
diritti e le azioni che ha, il venditore s’impegna nella relativa difesa presso
i serenissimi principi nostri signori, il Re e la Regina di Sicilia, a proprie
spese nel caso in cui dovesse sorgere una qualche lite. Del resto ciò vale
anche verso qualsiasi persona, ecclesiastica o secolare, in giudizio o fuori,
sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni mobili e stabili ovunque esistenti
e specialmente di quelle tenute che il detto don Gerardo ha avuto a parziale
soddisfazione del prezzo di vendita che si trovano nella città di Genova come è
stato sopra detto.
Va esentato il caso in cui il predetto
don Matteo per avventura dovesse rispondere in ordine alla predetta baronia ed
ai predetti beni per donazione paterna o
per qualche altro contratto paterno o per qualsiasi ragione, occasione o causa
da far risalire al padre: allora il predetto magnifico Gerardo non è tenuto ad
alcuna evizione verso il predetto Matteo o verso i suoi eredi.
Ma viene stabilito che se a causa della
presente vendita qualche diritto dovesse appartenere o spettare al serenissimo
principe nostro Re o qualche altra ragione, allora il detto Gerardo come
venditore è tenuto a tali obblighi con i suoi propri beni. E così anche se
dovesse insorgere, a motivo del venditore, qualche altro diritto lesivo dei
diritti di compratore del detto don matteo. Analogamente, se per caso per la
detta baronia dovesse insorgere una qualche controversia col Re o con la Curia,
il detto don Gerardo a sue spese dovrà sostenere la lite e le cause.
Infine il predetto don Gerardo promise,
sotto il vincolo del giuramento, di inviare da Genova In Sicilia tutti i privilegi, le scritture e i rogiti
relativi ai beni venduti come sopra e specialmente alla baronia di Racalmuto,
che rimasero presso lo stesso don Gerardo dopo la morte del magnifico quondam
don Antonio del Carretto, suo padre, che ebbe a morire in potere e presso il
detto don Gerardo, per consegnarli al detto don Matteo ed ai suoi eredi sotto
ipoteca ed obbligazione di tutti i suoi beni, nonché della moglie e dei figli,
mobili e stabili, posseduti e posedendi ovunque esistenti e specialmente quelle
tenute date ed assegnate al predetto gerardo in partiale soddisfazione della
detta vendita.
Così come il predetto don Gerardo
promise e si obbligò di far confermare, ratificare ed accettare la vendita
della predetta baronia di Racalmuto dai serenissimi principi signori
nostri in favore del detto magnifico don
Matteo e dei suoi figli e successori.
In cambio i predetti magnifici don
Matteo e donna Eleonora, coniugi, promisero ed in solido rinunciarono alle 28
tenute sopra cennate, poste in località di Santu Paulu, che sono state
assegnate come detto sopra al predetto don Gerardo, impegnandosi a difebderle e
garantirle da eventuali pretese dei propri figli e successori e degli altri
aventi causa; verso di loro tuttavia e non verso gli altri pretendenti vale la
garanzia, di tal che i predetti restano obbligati all’evizione in giudizio e
fuori sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i loro beni mobili e stabili,
presenti e futuri, e specialmente per quanto attiene al casale di Racalmuto,
promettendo una parte all’altra di stipulare legittimamente ogni e singola cosa
avendola per rata e confermata e di non volere constrastare né contravvenire ad
alcunché, sotto ipoteca e obbligazione
di tutti i loro beni mobili e stabili, e sotto
pena di once 500 della quale una metà spettante al fisco e l’altra metà
da devolvere alla parte lesa.
Tutto ciò viene stabilito innanzi a me
notaio per dar maggior forza al contratto e perché rimanga sempre valido ed
esente da eccezioni di dolo, timore, ignoranza della causa o della legge o del
fatto etc.
Specialmente il predetto don Gerardo
risponde dei danni nei confronti del compratore in caso di prezzo maggiorato
del doppio ed altrettanto avviene nei confronti del venditore in caso di prezzo
al di sotto della metà rispetto al
giusto prezzo dimostrabile con ogni mezzo legittimo, scritto e non scritto,
canonico e civile, secondo gli usi, le leggi, le consuetudini le costituzioni
regali ed imperiali.
Tutto ciò prenmesso, e per meglio
rendere chiaro il tutto, viene
innanzitutto ragguagliata da me notaio
donna Eleonora dei suoi diritti e resa edotta di quanto sopra attraverso una
traduzione del testo in lingua volgare.
Dal canto suo don Gerardo dichiara che
se per caso i predetti beni e diritti ceduti come sopra dovessero valere molto
di più del prezzo stabilito, ebbene spontaneamente e senza coazione tanto a
nome proprio tanto a nome di quanti sopra menzionati, a titolo di fratellaza e
per diritto di sangue, considerati altresì i tanti servizi e benefici ricevuti
dal medesimo don Matteo vuol fargliene donazione.
Pertanto il predetto don Matteo,
presente, riceve quanto sopra per sé ed i suoi eredi, senza che sia riservato
alcun diritto o alcuna azione al predetto don Gerardo o ai suoi eredi, fatti
salvi in ogni tempo i diritti regali.
[i][Inveges, Cartag. Sic. lib. 2 cap. 6 f. 228 e segg.]. Ammogliossi il riferito Antonio del CARRETTO e CHIARAMONTE figlio primogenito di essa
Costanza, come sopra accennai, con SALVASIA, di cui non si fa il cognome per
l'antichità dei secoli, e con essa diede i natali a GERARDO, il quale servito avendo il Rè MARTINO nel 1398. contro i
Baroni di lui ribelli in questo Regno, come dice SURITA Ann. Arag. par. 2 lib. 10 cap. 67 f. 429. c. 1 volle ritornare in
Genova a godere gli antichi suoi vassallaggi degl'incliti suoi predecessori, e
gli antichi domini della Città di Savona, e del Finale; sicché per far questo,
quasi obbligato videsi a far rinunzia del presente Stato di RAGALMUTO a MATTEO DEL CARRETTO suo fratello germano, accompagnato co' Feudi di
Sigliana, o sia Siculiana, Garriolo, e Concietto, ricevendo da lui a titolo di
prezzo fiorini 3250 negli atti di Notar
Antonio de ROSATA in Agosto 1399,
come dice INVEGES nel suo Palermo Nob. Famiglia del Carretto fog. 55 c. 1 e SAVASTA Caso di
Sciacca tratt. 2 cap. 14 fog. 42.
Ciò non ostante voglio credere essere stato fatto tale atto tra essi due
fratelli in vim actus di divisione de' beni loro paterni, e materni, e
di atto finale di accordo piuttosto, che di vendizione, avvegnaché esso MATTEO
ottenuto avea prima l'invest. dello Stato di RAGALMUTO per privilegio di Rè
MARTINO data in Palermo a dì 4. Giugno 4. Ind. 1392 (b) [R. CANCELL. lib. an.
1391. fog. 71], e per regie lettere di esso a 5. Frebbraro di detto anno, nelle
queli viene egli chiamato da esso Sovrano col titolo di B. di RAGALMUTO, e con
il trattamento, che più importa, di Marchese di Savona (c) [PROT. an. 1392.
Sign. lit. E. f. 95]. Ed in quest'anno appare altresì aver liberato esso stesso
C. MATTEO la Città di Palermo dalla tirannide de i CHIARAMONTANI, restituendola
al real Demanio coll'opera insieme di Francesco VALGUARNERA giuniore B. del Godrano, e di Raimondo de Aptilia
Pretore di essa città, come dice BARONE
nel suo lib. De Majest. Panorm. lib. 3
cap. 11. Fam. Valguarnera, e del Carretto. Quindi è, che in considerazione
di tali servigi fu a lui data da esso Sovrano l'eccelsa carica di Vicario
Generale del regno, col'altra insieme di Camerlengo, e Maestro Razionale,
notandosi da Pirri CHRON. REGUM f. 81. tra i personaggi piu' grandi della Città
di Palermo, benemeriti di esso Rè Martino. Fu egli Signore delle Terre di
Siculiana, e Calatabia[203]no, come si legge in BARONE loc. cit., ed in tutti i
predetti Stati ebbe successore il figlio GIOVANNI,
che di essi investissi jure haereditario nel 1401, sotto li 5. Agosto 9.
Indiz. per privilegio del summontovato
rè Martino (a) [R. CANCELL. an. 1399. f. 177. - MINUTOLO, Mem. Prior.
lib. 9. f. 294 - BARONE, loc. cit.], scorgendosi per essi ancora arruolato nel
s ervizio militare de' Feudatari del regno, così presso MUSCIA, Sic. Nob.
f. 69. «D. Joannes de CARRETTO pro
Casali RAGALMUTI, et Feudis Columbuden, et mediate Sigliane ..7...Aggiunge
egli al retaggio paterno i Feudi di Cabacia, Rjava, e Salamone, come appare
sulla nota del detto real servizio f. 114 «D.
Joannes de Carretto tenet feudum Cabariae, annui redditus unciarum XXXX. Feuda
Rayavae, et Salamuni unciarum LXX».
[ii]conseguì dal fratello GERARDO
tutti i beni di Sicilia, fra cui i feudi di SICULIANA, GARRIOLO e CONCIETTO; in
complesso versò al fratello 3250 fiorini. Questi si cooperò con FRANCESCO
VALGUARNERA, juniore, B.ne del GODRANO, e con RAIMONDO de APTILIA, Pretore
[Spucches]
[iii]sp. don Caesarem del Carretto
procuratorem cum testibus infrascriptis
extra terram Racalmuti et ad feudum dictum de Racalmuto, feuda de
Donnacale (Donnafala?), Garamuli. Culmitelli viridarum flumarias vineas dicti comitatus et
apprehensa possessio ad nomen dicti ill.mi do. don Joannis intoitum et
exitum ... concessionorum herbarum ob
ren.. arborum inter lapidum de conce... aquarum
et alia signa et sollemnius demostrantia ipsam possessionem ... testis Nicolaus de mastro Simone, m.°
Petrus de pomis et m.° Petrus Buxemus. [anno 1583]
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