Sentenza processo
Casarrubea/Giallombardo
Pubblicato il 17 maggio 2008 di casarrubea
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DISTACCATA DI PARTINICO
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Partinico, dott. Salvatore Flaccovio, ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia penale
CONTRO
Casarrubea Giuseppe nato a Partinico il 04.03.1946 ed ivi
domiciliato in contrada Raccuglia, n. 1
LIBERO PRESENTE
IMPUTATO
a) del delitto p. e p. dagli articoli 595, I, II e III comma
c.p. art. 13 L. 8/2/1948 n. 47, per avere, quale autore delle interviste
rilasciate dall’emittente privata TV7 di Partinico in data 30.4.1997 e
5.5.1997, offeso la reputazione di Giallombardo Roberto con il mezzo della
televisione affermando “Ferreri venne eliminato a freddo, unitamente a suo
padre Vito, a Vito Corace ed ai fratelli Pianelli in un agguato teso da parte
del colonnello Roberto Giallombardo la notte del 26 giugno 1947. Naturalmente
un’esecuzione di questo genere, in piena Repubblica, non dimentichiamo che
siamo nel secondo anno della Repubblica, é un fatto assolutamente criminale”.
COMMESSO IN PARTINICO IL 30.4.1997 e il 05. 55.1997. (pag.1)
b) del delitto p. e p. degli artt. 595, I, II e III comma
c.p. art.13 L.8.2.1948 n..47, per avere, quale autore del libro “Portella di
Ginestra, microstoria di una strage di Stato”, offeso la reputazione di Roberto
Giallombardo con il mezzo della stampa, scrivendo “L’episodio in realtà
accadeva in circostanze piuttosto strane. perché nel ‘imboscata cadevano,oltre
al Ferreri, il padre di questi Vito, Antonio Coraci e i fratelli Salvatore e
Fedele Pianelli,confidenti di Paolantonio, tanto più che, stando alle
affermazioni di Terranova ”Cacaova”, prima dell’uccisione di Fra Diavolo che
era rimasto ferito vi era stata una conversazione telefonica con Palermo, di
cui era stato informato lo stesso Giuliano. Ferreri venne ucciso in quello
strano conflitto a fuoco dal Giallombardo nonostante questi fosse stato
avvertito dal Paolantonio della funzione di questo confidente per la cattura di
Giuliano. Infine attribuendo a Giallombardo l’esecuzione a freddo di Ferreri.
Reati da considerarsi unificati dal vincolo della continuazione. Commesso in
Milano nel 1997.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Cali Leonardo delega
n. 30 del 2.1.2006 e dell’Avv. Vincenzo Gervasi e Fabio Gaetano Lanfranca di
fiducia del foro di Palermo il primo anche in sostituzione del secondo.
E’assente la parte civile rappresentata dall’avvocato Giovanni Di Trapani del
foro di Palermo presente. All’ udienza del 27.1.2006 le parti concludevano come
segue:
Il Pubblico Ministero:
-(all’udienza del 5.12.2005)
Unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione-previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante – N.D.P. per prescrizione. Il Pubblico Ministero produce
memoria (pag.2)
Il difensore di Parte civile:
conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che
deposita.
Il difensore:
Assoluzione del proprio assistito sia per il primo capo che
per il secondo capo di imputazione perché il fatto non sussiste e deposita
memoria difensiva. (pag. 3)
Giuseppe Casarrubea, in un momento del processo, difeso
dall’avvocato Vincenzo Gervasi (Foro di Palermo)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto che dispone il giudizio emesso in data
24.09.2003 da giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Palermo Casarrubea Giuseppe veniva tratto a giudizio innanzi al tribunale di
Palermo in composizione monocratico, sezione distaccata di Partinico, per
rispondere dei reati a lui ascritti come in epigrafe.
Nel corso delle udienze del 02. 07. 04, 16.09.04 e 14. 06.
04 venivano escussi i testi Giallombardo Roberto ( parte civile) e Lo Cicero
Baldassare e veniva acquisita documentazione prodotta nell’interesse della
parte civile.
All’udienza del 20.05.2005 questo giudice, subentrato nella
conduzione del dibattimento e seguito dal tramutamento in sede centrale del
magistrato precedentemente addetto alla trattazione degli affari penali presso
la sezione distaccata di Partinico, disponeva la rinnovazione del dibattimento:
le parti insistevano sui mezzi di prova precedentemente richiesti e
consentivano all’utilizzazione delle prove già assunte.
Nel corso delle udienze del 06.06.05, 04.07.05, 17. 10. 05,
07. 11. 2005, venivano escussi i testi della dipesa Lupo Salvatore, Barrese
Orazio, Spanò Aristide, Ruta Carlo, Blindano Pia, Tranfaglia Nicola, Vasile
Vincenzo, il CTP Milone Livio, veniva acquisita la relazione di consulenza
redatta da quest’ultimo e altra documentazione prodotta nell’interesse
dell’imputato e della parte civile e veniva revocata l’ordinanza ammissiva
delle prove nella parte relativa ai testi della difesa oggetto di rinuncia.
Nel corso delle udienze 05.12.05 e 27.01.06 – rigettate le
richieste istruttorie ex art.507 c.p.p. come da ordinanza allegata a verbale ed
emessa ulteriore produzione della difesa di parte civile – il PM, il difensore
di parte civile e il difensore dell’imputato formulavano ed illustravano le
rispettive conclusioni in epigrafe riportate.
Ciò posto, ritiene il decidente che il reato di cui al capo
a) della rubrica sia estinto per sopravvenuta prescrizione; ritiene inoltre
che, ai sensi dell’art. 129 co. 2° c.p.p., ( pag. 4) dall’istruttoria
dibattimentale effettuata non siano emersi elementi per dichiarare la penale
responsabilità dell’odierno imputato in ordine al reato di diffamazione, al lui
ascritto al capo b) essendo stato provato che il reato fu commesso
nell’esercizio del diritto di critica storica.
Ed invero la parte civile Giallombardo, generale dei
Carabinieri in pensione, ha riferito di avere appreso dal nipote che
l’emittente televisiva locale “TV7” aveva più volte mandato in onda un
programma, nel corso del quale il prof. Casarrubea, aveva accusato il generale
di avere ucciso delle persone (cfr. trascrizione del verbale di udienza del
02.07.04, pagg. 32,33, 35,36).
Come si desume dal prosieguo della deposizione del teste,
l’episodio narrato in televisione riguardava l’uccisione in data 27 giugno 1947
del bandito Ferreri Salvatore, detto “Fra’ Diavolo”, da parte dell’allora
capitano Giallombardo (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 02.07.04,
pagg. 34, 41 e ss.).
Il Giallombardo, sempre da una trasmissione televisiva
dell’emittente citata, apprendeva che il prof. Casarrubea aveva anche scritto
il libro “Portella della Ginestra – Microstoria di una strage di Stato”, in cui
lo scrittore riportava questa sua tesi dell’uccisione freddo del bandito da
parte dell’allora capitano dei carabinieri.
Pertanto il Giallombardo, ritenendo di essere stato offeso,
tanto dalle frasi pronunziate dal Casarrubea durante le trasmissioni televisive
che da quelle contenute nel libro di costui, in data 25.07.1997 sporgeva
querela nei confronti dello scrittore.
Dalle visione delle videocassette acquisite nel corso
dell’udienza del 02.07.04, si evince che la trasmissione televisiva, in cui
furono pronunziate le frasi riportate nel capo a), andò in onda in data
30.04.’97. Infatti nella successiva trasmissione del 05.05.’97, il Casarrubea,
invitato negli studi dell’emittente, provò ad attenuare il peso delle
dichiarazioni rese durante l’intervista del 30.04.’97, affermando che il
Giallombardo era stato in realtà solo uno strumento “a livello esecutivo” del
col. Paolantonio. La successiva registrazione del 05.05.’97 mostra infine un
giornalista dell’emittente mentre legge una dichiarazione fornita dal generale
Giallombardo. (pag. 5)
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla piena
utilizzabilità dei documenti in questione: le videocassette sono infatti
contenute in un involucro, allegato alla CNR dei carabinieri della Compagnia di
Partinico n. 397/1 del 25.07.1997, sul quale gli stessi carabinieri ne
attestano il contenuto e la provenienza.
Tali documenti hanno quindi fatto parte del fascicolo del
PM, non essendo necessario a tal fine il consenso del difensore dall’imputato,
in quanto corpo del reato in tutto equivalenti a quelli cartacei e certamente
rilevanti.
In particolare, durante la trasmissione del 30.04.97.
CASARRUBEA, intervistato sul contenuto del suo nuovo libro, affermava che
FERRERI, confidente dell’Isp. MESSANA, aveva informato quest’ultimo di cosa
sarebbe successo l’1 maggio a Portella della Ginestra. Aggiungeva che lo stesso
FERRERI era stato eliminato a freddo, unitamente a suo padre Vito, a Vito
CORACE ed ai fratelli PIANELLI nella notte tra il 26 ed il 27 giugno 1947, in
un agguato teso da parte del colonnello GIALLOMBARDI e che un’esecuzione del
genere in piena Repubblica e da qualificarsi come un fatto assolutamente
criminale. Lo scrittore concludeva che la banda FERRERI andava catturata e
processata ; con la loro fine MESSANA aveva invece evitato che fossero sentiti
come testimoni dai giudici della Corte di Assise di Viterbo.
Dalla lettura del libro emerge quanto riportato nel secondo
capo di imputazione, come modificato all’udienza del 17 .10.’05, ma nell’ambito
di un contesto storico più ampio: Ferreri, detto “Fra’ Diavolo”, “dopo avere
fatto il bandito, era andato a vivere a Firenze, da cui era rientrato ad Alcamo
per diventare confidente dell’ispettore generale di P.S., Ettore Messana.
Morirà, assieme ad altri quattro uomini della sua squadra, quando, già
catturato, avrebbe dovuto essere al sicuro in una caserma. Il suo rientro in
Sicilia, il suo nuovo status di confidente, la strage di Portella e la sua
morte, sono strettamente legati.” (Portella della Ginestra – Microstoria di una
(pag. 6) strage di Stato, p. 69). Segue la narrazione di come il bandito venne
in contatto con l’ispettore e diventò confidente, secondo la ricostruzione resa
dal colonnello Paolantonio al Consiglio di Presidenza della Commissione e al Comitato
di indagine (vedi libro citato, p. 69, nota 81).
Lo scrittore aggiunge che il fatto “accadeva in circostanze
piuttosto strane perché nell’imboscata cadevano oltre a Ferreri, il padre di
questi, Vito, Antonino Coraci e i fratelli Salvatore e Fedele Pianelli,
confidenti di Paolantonio…. Tanto più che, stando alle affermazioni di
Terranova Cacaova, prima dell’uccisione di Fra’ Diavolo, che era rimasto
ferito, vi era stata una conversazione telefonica con Palermo, di cui era stato
informato lo stesso Giuliano.” (vedi libro citato, p. 69).
Nella pagina successiva lo scrittore, riassume brevemente il
rapporto del capitano dei carabinieri Giallombardo (cfr. libro cit. pag. 70) e
poi ne evidenzia una serie di incongruenze: “com’è possibile che, decorso tutto
quel tempo, tra la consegna del detenuto e il rientro del capitano, il Ferreri
non fosse già al sicuro e in manette….? E come era possibile che un ferito, in
condizioni di totale svantaggio, avesse potuto provocare una colluttazione? E
come mai non fu prestato alcuno soccorso al ferito?”.
CASARRUBEA, quindi,dopo aver sottolineato che l’operazione
aveva fruttato al capitano una medaglia d’argento al valor militare, spiega che
con l’uccisione dei componenti della banda erano stati raggiunti gli obiettivi
di eliminare tre testimoni (i Pianelli e Ferreri) della strage di Portella
della Ginestra e, quindi, di privare l’istruttoria di elementi decisivi, nonché
di eliminare anelli di connessione tra forze dell’ordine e i banditi.
In ordine alla consapevolezza del Giallombardo di trovarsi
di fronte a un confidente l’imputato scrive: “Ferreri viene ucciso in quello
strano conflitto a fuoco dal Giallombardo, nonostante questi fosse stato
avvertito dal Paolantonio della funzione di questo confidente per la cattura di
Giuliano.” ( vedi libro citato, pag. 71 e nota 83 che rinvia al testo delle
dichiarazioni (pag.7) rese dal generale PAOLANTONIO al consiglio di Presidenza
della Commissione e al Comitato d’Indagine).
Lo scrittore aggiunge che il bandito Terranova “Cacaova”,
“al momento del suo interrogatorio, ritenendo che fosse ancora operante il
Sicilia l’Ispettorato di PS, non fece i nomi dei mandanti per il timore che
avrebbe fatto la stessa fine di Ferreri”, così indicando nell’Ispettorato il
mandante dell’omicidio Ferreri. Anche PISCIOTTA confermò: “i Pianelli e Ferreri
furono uccisi perché non facessero i nomi dei mandanti.” (vedi libro citato,
pag. 171 e nota 166).
CASARRUBEA infine, nel suo libro, ritorna sull’argomento
relativo alla morte del Ferreri e degli altri della sua banda, con degli
interrogativi e delle considerazioni: “Giallombardo era stato avvertito dalla
mafia di Alcamo, sul punto esatto da dove sarebbero transitati i banditi…chi
aveva informato la mafia che Ferreri era diventato un confidente? E quale era
il motivo della sua eliminazione? E quando il bandito, ferito, nella caserma di
Alcamo, chiese di essere portato a Palermo e spiegò che era un “agente segreto”
al servizio dell’ispettore Messana, perché venne ugualmente ucciso, con una
“esecuzione a freddo?” Appare improbabile che il motivo possa essere stato una
colluttazione avviata da Fra’ Diavolo. Questi era ferito e si sarebbe dovuto
trovare dentro la camera di sicurezza… Due ore prima… si era appreso di un
incontro avvenuto tra il MESSANA ed il FERRERI… Addosso al bandito furono
trovati… un regolare porto d’armi che l’ispettore si affrettò a ritirare,
nonostante fosse stato repertato, e una tessera di riconoscimento… intestata a
Salvatore Rossi, un carabiniere, autista di Paolantonio.”.
Il Gen. GIALLOMBARDO ha, con la sua deposizione, mirato a
dimostrare la falsità delle affermazioni dell’imputato.
Egli ha riferito che nel 1947 era comandante della compagnia
CC di Alcamo. In quel periodo era impegnato nella ricerca di un pericoloso
bandito, Salvatore Ferreri, detto “Fra Diavolo”, indagato per l’omicidio di
tale Monticciolo, al quale aveva, per altro, tagliato la testa, nonché di una
rapina ad una autocisterna (pag. 8) piena di alcool, avvenuta nei pressi di
Castellammare del Golfo.
Un confidente lo avvisò che verso la mezzanotte, tra il 26 e
il 27 giugno, il Ferreri avrebbe partecipato ad una riunione con alcuni
delinquenti della zona, nel territorio di Alcamo.
Il capitano pertanto aveva predisposto il servizio,
costituendo due squadriglie di carabinieri armati di fucili da caccia, pistole,
moschetti e bombe; la prima sotto il suo comando con il compito di affrontare
direttamente i banditi e l’altra, comandata dal brigadiere Colantoni, con il
compito di chiudere ogni via di fuga ai criminali.
L’ufficiale inoltre individuò la località Canapè come zona
ideale per accerchiare la banda. Quindi, dopo aver individuato i ricercati a
seguito di una perlustrazione, si diresse nella zona prescelta insieme alla sua
squadriglia. Giunto sul posto intimò l’alt ai banditi, ma questi risposero
aprendo il fuoco. Ne seguì un violento conflitto a fuoco, durante il quale
persero la vita FERRERI VITO, padre di Salvatore, i due fratelli PIANELLI, e
CORACE ANOTNINO, mentre alcuni carabinieri rimasero feriti.
Il capitano, per comprendere meglio l’esisto del conflitto e
procedere ad un primo riconoscimento dei banditi deceduti, si recò in caserma a
prendere un’autovettura di servizio e successivamente procedette ad illuminare
l’area con i fari della stessa. Durante tale ultima operazione, dai gradini di
un magazzino si alzava un soggetto, gridando: “Non mi toccate. Io sono un agente
segreto dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza. Portatemi subito a Palermo”.
GIOALLOMBARDO decise quindi di accompagnare in caserma tale
soggetto ed affidarlo al maresciallo LO BELLO, con l’ordine di metterlo in
camera di sicurezza. Egli sospettava trattarsi di Fra’ Diavolo, ma non essendo
sicuro decideva di tornare sul posto del conflitto e verificare le
caratteristiche fisiche dei deceduti. A seguito di tale accertamento si
rafforzava nell’ufficiale l’idea che SALVATORE FERRERI fosse proprio quel soggetto
qualificatosi come agente segreto.
Tornato in caserma affrontò il bandito, ancora fuori dalle
camere di sicurezza, dicendogli di averlo riconosciuto; questi (pag. 9) allora
gli sfilò una pistola tenuta tra la cinta e la pancia e provò a sparare, con
esito negativo, poiché l’arma era in sicura. Seguì una colluttazione, all’esito
della quale il capitano sparò due volte in testa al FERRERI con una pistola di
calibro 6,35.
Infine, giunto sul posto il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, il capitano GIALLOMBARDO, venne convocato
presso l’ufficio del gen. Dei CC. CALABRO’, per una riunione insieme
all’ispett. di Pubblica Sicurezza MESSANA E al colonnello PAOLANTONIO.
Quest’ultimo, però, su richiesta espressa del GIALLOMBARDO, non partecipò alla
riunione.
Nel corso di tale incontro l’ispett. MESSANA accusò il
GIALLOMBARDO di avere ucciso FERRERI nonostante avesse saputo dal col.
PAOLANTONIO che il bandito era un loro confidente ed anzi proprio per tale
motivo. Seguì una lite durante la quale il capitano contestò la veridicità di
tale affermazione.
Successivamente, nel corso dell’autopsia, alla quale
assistette anche il GIALLOMBARDO, questi ebbe modo di verificare che il FERRERI
era stato attinto anche all’addome da un pallettone del fucile da caccia
sparato dal brig. CALANTONI nel corso del conflitto a fuoco. I medici legali
gli riferirono che il FERRERI sarebbe morto comunque di peritonite a causa di
questa prima ferita, come del resto annotato anche nel processo verbale di descrizione
di cadavere del 28.06.1947, redatto dal G.I. dott. G. MACALUSO.
Nel corso del suo esame da parte del PM e del difensore di
parte civile, il gen. GIALLOMBARDO ha fatto inoltre più volte riferimento ad
una serie di documenti, prodotti dalla difesa di parte civile all’udienza del
02.07.04. In particolare il teste ha ricordato l’attestato di conferimento
della medaglia d’argento da parte del Presidente della Repubblica, l’elogio
della giunta di Alcamo, la lettera di compiacimento del generale dei CC, il Rapporto
Giudiziario da lui steso in data 01.07.47, in ordine al conflitto a fuoco,
l’archiviazione in data 30.12.1948 del procedimento penale cui il GIALLOMBARDO
fu sottoposto per la morte dei banditi. (pag. 10)
Ma rilevanti nuove circostanze, precisazioni ed anche
contraddizioni, emergono in sede di controesame del teste da parte del
difensore dell’imputato.
In primo luogo è infatti risultato che il confidente che
avvertì GIALLOMBARDO dell’incontro, cui doveva partecipare il FERRERI nei
pressi di Alcamo, era un appartenente alla mafia locale (cfr. trascrizione
dell’udienza del 16.09.’04, pag. 35).
In secondo luogo il teste ha chiarito che il Rapporto
Giudiziario del 01.07.’47, da lui sottoscritto, era stato in realtà redatto dal
suo superiore, maggiore Marinesi Vincenzo (cfr. trascrizione dell’udienza del
16.09.’04, pag. 50).
Rilevante è inoltre la contraddizione emersa in ordine alle
condizioni fisiche del Ferreri, al momento in cui questi si fece notare dai
gradini del magazzino: il GIALLOMBARDO ha insistito nell’affermare che il
bandito appariva perfettamente sano (“era un grillo…un felino”) e che non
sanguinava; ma nel Rapporto Giudiziario è invece riportato che il FERRERI disse
subito: “Non mi toccate, sono ferito…” (cfr. trascrizione dell’udienza del
16.09.04, pagg. 93, 94, 95 e del 14.10.04, pagg. 6, 33, 34).
Altro particolare importante riguarda il momento in cui i
carabinieri trovano FERRERI e la consapevolezza del capitano GIALLOMBARDO, già
da quel momento, di trovarsi proprio di fronte al bandito. A tal proposito il
teste dice: “Io coscientemente sapevo di affrontare Fra’ Diavolo, perché sapevo
di affrontare Fra’ Diavolo.” (cfr. trascrizione dell’udienza del 14. 10. 04,
pag. 7). Nonostante ciò il FERRERI non venne ammanettato durante il trasporto
né dentro la caserma, perché l’ufficiale aveva dato credito all’affermazione
del bandito di essere un agente segreto ( cfr. trascrizione dell’udienza del
14. 10. 04, pagg. 24-25).
Elemento di assoluto rilievo emerso nel corso del
dibattimento è che il Rapporto Giudiziario del 01.07.1947, non solo è stato in
realtà redatto dal maggiore MARINESI VINCENZO e non dal firmatario dell’atto,
ma riporta delle circostanze false, relative proprio al momento critico
dell’uccisione del bandito FERRERI. (pag. 11)
In particolare il gen. GIALLOMBARDO ha riferito che durante
la colluttazione né il maresciallo LO BELLO né il carabiniere GUERCIO gli
diedero l’aiuto descritto nel rapporto, ma anzi lo lasciarono solo: “Il
maresciallo LO BELLO soffriva di stomaco. Se l’era fatta addosso. Ed è andato
via. E mi ha lasciato solo. Il carabiniere GUERCIO dichiara che con il
moschetto cercava di… Ma non è vero…non poteva esserre armato in caserma…il
moschetto si usa nelle perlustrazioni… scappò pure lui”. Ne deriva che i due
carabinieri non furono testimoni dell’uccisione del FERRERI, contrariamente a
quanto da costoro sostenuto nel corso dell’indagine che seguì a tale fatto
(cfr. trascrizione dell’udienza del 14.10.04, pagg. 55,59,60,61). Del resto il
testre aggiunge che in realtà solo sua moglie fu presente alla fase finale del
confronto con il bandito (cfr. trascrizione dell’udienza del 14 .10.04, pag.
63).
Infine il GIALLOMBARDO, ricordando la sua convocazione alla
riunione presso l’ufficio del generale CALABRO’, precisa di aver espressamente
richiesto che il col. PAOLANTONIO non partecipasse a tale incontro, proprio
perché sapeva che questi avrebbe sostenuto di averlo per tempo informato dei
rapporti esistenti tra FERRERI e l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza (cfr.
trascrizione dell’udienza del 14.10.04, pag. 95).
Gli elementi probatori introdotti dalla difesa
dell’imputato, mediante escussione di diversi testi e produzioni documentali,
hanno fatto luce sullo stato della conoscenza del fatto storico al momento
della stesura del libro “Portella della Ginestra- Microstoria di una strage di
Stato” e sul metodo scientifico d’indagine seguito dall’imputato, con
particolare riferimento alla raccolta del materiale utilizzato e alla verifica
delle fonti, dalle quali esso è stato prelevato.
Il teste LUPO SALVATORE, professore ordinario di storia
contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo e autore
del libro “Storia della mafia dalle origini ai nostri giorni”, ha affermato che
FERRERI, secondo le acquisizioni universalmente note ed accertate da atti
giudiziari, era stato un confidente dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza ed
aveva (pag. 12) promesso all’ispettore MESSANA di consegnargli GIULIANO
(trascrizione dell’udienza del 06.05.05, pag. 12) .
Il teste ha precisato che fonte molto autorevole
sull’argomento è l’archivio documentale lasciato da FRANCESCO SPANO’, capo
dell’ispettorato interprovinciale dopo MESSANA e maggiore collaboratore del
prefetto MORI. L’ispettore, in particolare sostenne, in documenti poi pervenuti
al figlio ARISTIDE, che FERRERI era uomo nelle mani della cosca alcamese dei
RIMI, i quali indicarono all’Ispettorato il FERRERI, come possibile tramite per
arrivare a GIULIANO. SPANO’ riteneva che VINCENZO RIMI era fiduciario per
l’uccisione di FERRERI da parte dei carabinieri, perché temeva che il bandito,
arrestato, parlasse.
Il prof. LUPO ha inoltre spiegato che per la gran parte
degli storici la fine del FERRERI è da ritenersi “misteriosa” sia per le
modalità della stessa sia perché il bandito era un possibile testimone della
strage di Portella della Ginestra e forse addirittura conosceva i mandanti
della stessa. FERRERI, infatti, aveva riferito al colonnello PAOLANTONIO di una
lettera ricevuta da GIULIANO, il quale, dopo averla letta, disse: “Domani
dobbiamo andare ad uccidere i comunisti a Portella” (trascrizione dell’udienza
del 06.06.05, pagg. 17, 21, 33).
Il teste, infine, nella sua qualità di professore
universitario e di esperto della materia trattata, ha detto di ritenere che nel
libro in questione siano stati esaustivi la raccolta del materiale utilizzabile
e lo studio delle fonti dalle quali esso è stato prelevato e che lo scrittore
abbia riportato una versione dei fatti largamente condivisa nella comunità
degli studiosi (trascrizione dell’udienza del 06.06.05, pag. 23, 24).
Il teste Barrese Orazio, giornalista ed autore del libro “La
guerra dei sette anni” sul bandito Giuliano ha riferito di aver seguito, negli
anni Settanta, tutti i lavori della Commissione parlamentare di Inchiesta sulla
mafia, ed in particolare, della sottocommissione Mafia e banditismo.
Egli ha in particolare affermato che, in base ai suoi studi
FERRERI era stato presente il giorno in cui GIULIANO, tra il 27 e il 28 aprile
1947, aveva deciso la strage di Portella, annunciando al resto della banda: “E’
venuta l’ora della nostra liberazione”(pag. 13). Il particolare della sua
presenza in tale occasione, é infatti suffragata da diverse testimonianze rese
durante il processo di Viterbo e davanti alla Commissione Antimafia (
trascrizione dell’udienza del 06.06.05, pag. 47, 48,68,69,70).
Il bandito GIOVANNI GENOVESE, deponendo davanti al giudice
istruttore del tribunale di Roma, su tale circostanza aveva rivelato: “Il 27 o
il 28 aprile 1947,…..sono venuti a trovarmi GIULIANO con i fratelli PIANELLI ed
il FERRERI SALVATORE… verso le ore quindici è sopraggiunto SCIORTINO PASQUALE,
il quale portava una lettera….Hanno letto il contenuto della lettera….Dopo
averla letta, la bruciarono con un cerino… Egli allora mi ha detto: ‘E’ venuta
la nostra ora della liberazione… bisogna fare un’azione contro i comunisti:
bisogna andare a sparare contro di loro, il primo maggio a Portella della
Ginestra…. Presenti alla nostra discussione erano i fratelli PIANELLI ed il
FERRERI” (vedi documentazione allegata alla relazione conclusiva della
Commissione parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, doc.
n. XXIII, n.2, vol. IV, deposizione di GENOVESE GIOVANNI, prodotta in copia
all’udienza del 07.11.05).
Barrese ha aggiunto che, dalle stesse fonti, testimonianze
rese durante il processo di Viterbo e davanti alla Commissione Antimafia, si
evince anche la presenza del bandito FERRERI a Portella, il giorno della
strage.
La circostanza è per altro affermata nella sentenza
pronunciata dalla Corte d’ Assise di Viterbo: “Della presenza di costui fra i
roccioni della Pizzuta al momento della consumazione del delitto, non può
davvero dubitarsi ”. ( Sentenza del 3 maggio 1952 emessa dalla Corte di Assise
di Viterbo contro Salvatore Giuliano ed altri, pubblicata nell’ambito dei
lavori della Commissione Cattanei, Relazione approvata il 10.02.1972, prodotta
in copia all’udienza del 07.11.05).
Venne invece negata dal generale PAOLANTONIO, durante le sue
deposizioni nelle citate sedi istituzionali; questi sostenne infatti che il
FERRERI in quel periodo stava male, tanto che nei giorni successivi alla strage
il bandito venne operato di appendicite grazie a interessamento del PAOLANTONIO
(trascrizione dell’udienza del 06.06.05, pagg. 68, 69, 70 e testo delle
dichiarazioni (pag. 14) rese dal generale GIACINTO PAOLANTONIO al Comitato di
indagine sui rapporti tra mafia e banditismo, seduta del 25.03.’69, prodotto il
copia all’udienza del 07.11.05).
Il teste BARRESE quindi ha precisato che ciò che veramente
rileva è che FERRERI era stato a conoscenza della decisione di GIULIANO di
compiere la strage: avendo, come pare probabile, il bandito fornito tale informazione
all’ispettore MESSANA, quest’ultimo si era trovato nella difficile situazione
di chi sapeva e non aveva fatto nulla per evitare la strage, con tutte le
conseguenti responsabilità. A quel punto per l’ispettore sarebbe stato
inevitabile decidere di eliminare il suo informatore, il quale se arrestato,
avrebbe potuto riferire di avere avvisato il MESSANA del progetto di strage,
potendo anzi vantare tale informazione come titolo di merito (trascrizione
dell’udienza del 06.06.05, pagg. 55, 73, 74, 75).
La deduzione in ordine al fatto che FERRERI avesse informato
MESSANA dei preparativi per la strage è fondata anche su quanto riferito dal
senatore GIROLAMO LI CAUSI. Questi, poche ore dopo l’eccidio si recò in
prefettura, ove era presente l’ispettore MESSANA, il quale ebbe a dire: “Per me
la strage è stata consumata da GIULIANO”. Alla richiesta di chiarimenti (“Come
fa lei a saperlo”?), lui non rispose (vedi copia del libro “Banditi, mandanti e
governo nella strage di Portella della Ginestra”, pag. 63, prodotta all’udienza
del 0711.05). Il senatore per altro aveva sostenuto tale sua tesi anche nella
seduta parlamentare del 23.06.1949 (vedi stralcio della seduta, pubblicato
durante i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e delle altre associazioni criminali similari, doc. XXIII, n. 6 del
28.04.1998, parte prima, prodotto all’udienza del 0711.05).
Il giornalista BARRESE ha anche confermato quanto scritto
nel suo libro e da lui appreso dalla lettura delle deposizioni di PAOLANTONIO
alla Corte di Assise di Viterbo ed alla Commissione Antimafia: PAOLANTONIO
“qualche tempo prima dei fatti DI Alcamo…si era recato presso l’allora capitano
GIALLOMBARDO per informarlo dei rapporti che c’erano tra MESSANA…e Fra’
Diavolo” (trascrizione dell’udienza del 06.06.05, pagg. 50, 57, 58). (pag. 15)
In effetti il PAOLANTONIO sul punto aveva affermato:
“FERRERI ci interessava ed appunto per questo l’ispettore MESSANA disse:
“Senti, FERRERI è ad Alcamo; può darsi che GIALLOMBARDO lo peschi. Se ritieni
sia il caso, avverti GIALLOMBARDO che noi abbiamo questi contatti e quindi che,
per lo meno, ci informi…”. Io andai…. Il capitano GIALLOMBARDO, preoccupato di
sue responsabilità poi ha negato a qualcuno che gli ho parlato ed ho avuto
contatti con lui…Io sono andato e gli ho detto: “Capisci che se per te FERRERI
è un merito, tanto per farti dare un encomio, per noi è una pedina che ci deve
portare a un obiettivo molto più importante?” (testo delle dichiarazioni rese
dal generale GIACINTO PAOLANTONIO al Consiglio di Presidenza ed al Comitato di
Indagine sui rapporti tra mafia e banditismo, seduta del 22.10.1969, prodotto
in copia all’udienza del 07.11.05).
Il teste ARISTIDE SPANO’ , figlio del citato capo
dell’ispettorato di Pubblica sicurezza, ha confermato che in un documento del
padre è scritto che VINCENZO RIMI “fu il fiduciario per l’uccisione di FERRERI,
perché temeva che FERRERI arrestato potesse parlare” (trascrizione dell’udienza
del 04.07.05, p. 13).
Egli ha aggiunto che le ipotesi sulla fine del FERRERI erano
tante, ma in ogni caso il bandito doveva essere eliminato perché a conoscenza
di segreti. La versione ufficiale non pare al teste credibile.
RUTA CARLO, autore del libro “Il binomio Giuliano-Scelba”,
in merito alla fine del FERRERI, ha ribadito quanto scritto nel suo libro e
cioè che “in realtà si trattò di un’esecuzione a freddo. Si parlò, in
particolare, di un ordine perentorio, pervenuto via telefono, dal Comando
Regionale Carabinieri di Palermo, che a sua volta dovette ricevere precise
direttive da altre sedi. Fra’ Diavolo fu insomma il primo testimone di troppo
ad essere stato soppresso dentro un edificio dello Stato”.
Egli ha spiegato di avere fondato il suo ragionamento sugli
atti ufficiali, su testi di altri autori ed anche sulla stampa dell’epoca
(BESOZZI, ADELFI); in relazione al presunto ordine telefonico, ha tenuto a
precisare che non essendoci prove certe (pag. 16) egli ha solo scritto “si
parla di un ordine” (trascrizione dell’udienza del 04.07.05, pagg. da 56a 60).
La tesi dell’uccisione a seguito di una telefonata è
riportata anche da Giuseppe Mazzola, nel suo libro “Banditismo, mafia e
politica”. L’autore infatti scrive: “Ritengo, invece, che, dall’altro capo del
telefono, siano arrivati ordini perentori di chiudere per sempre una bocca che
avrebbe dovuto svelare inquietanti intrighi di Stato” (vedi copia del libro
citato, pag. 34, prodotta all’udienza del 07.11.05).
Del resto è GASPARE PISCIOTTA, davanti alla Corte di Assise
di Viterbo, a sostenere: “Il capitano GIALLOMBARDO uccise Fra Diavolo in questo
modo: prima sparò una raffica di mitra all’auto su cui stavano Fra’ Diavolo,
suo padre e i due fratelli PIANELLI che tornavano da un incontro segreto con la
polizia di Alcamo. Solo Fra’ Diavolo rimase vivo e il capitano lo portò in
caserma. Da lì telefonò a Palermo e quando ebbe finita la telefonata, completò
il suo lavoro”vedi copia del libro “Storia di Salvatore Giuliano di Montelepre”
di SANDRO ATTANASIO E PASQUALE PINO SCIORTINO, pag. 134, copia del libro
“L’impero del mitra di SALVATORE NICOLOSI, pag. 507, nonché il libro “Portella
della Ginestra” di ANGELO LA BELLA e ROSA MECAROLO, pag. 97, prodotti
all’udienza del 07.11.05).
Anche TERRANOVA ANTONINO, nel corso del processo di Viterbo,
sostenne che “prima dell’uccisione del Ferreri vi fu una conversazione
telefonica con Palermo ed io seppi che di questa telefonata GIULIANO tutto
aveva saputo. Con precisione come pervenne tale notizia a GIULIANO può dirlo
GASPARE PISCIOTTA”. (verbale delle dichiarazioni rese da TERRANOVA ANTONINO al
processo di Viterbo, prodotto all’udienza del 07.11.05).
La teste PIA BLANDANO HA RIFERITO CHE NEL 1995, PRESSO IL
Tribunale di Roma, ha aiutato il prof. CASARRUBEA a selezionare e fotocopiare
documentazione relativa al processo di Viterbo ed in particolare la sentenza,
le deposizioni e i documenti presenti nel fascicolo. Ha così confermato quanto
in realtà si evince facilmente dalla lettura del libro dell’imputato e delle
relative note e cioè che una delle fonti principali di tale testo è stata (pag.
17) la documentazione afferente al processo di Viterbo sulla strage di Portella
della Ginestra.
NICOLA TRANFAGLIA, professore di storia contemporanea
all’Università di Torino e autore del libro “Mafia, politica e affari:
1943-1992”, si è occupato anche dei rapporti tra mafia e banditismo,
utilizzando come fonti la relazione conclusiva della commissione parlamentare
antimafia presieduta da CATTANEI, in particolare la relazione specifica del
commissario BERNARDINETTI sul caso GIULIANO e sui rapporti mafia e banditismo,
nonché gli atti del processo di Viterbo ed in generale tutti gli atti delle
varie commissioni antimafia.
Il teste, consultando anche documenti dei servizi segreti
americani, desecretati dal governo CLINTON, ha potuto comprendere che il
bandito FERRERI aveva un rapporto riservato con alcuni esponenti delle forze
dell’ordine italiane e morì perché sapeva troppe cose riguardanti la strage di
Portella della Ginestra (trascrizione dell’udienza del 17.10.05, pagg. 23, 24).
Rilevanti a tal proposito appaiono alcuni stralci, riportati
nel libro sopra citato del teste, della Relazione della Commissione CATTANEI
sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia, firmata dal senatore MARZIO
BERNARDINETTI: “La morte del bandito FERRERI, uno degli informatori e uno dei
protagonisti della strage di Portella della Ginestra, già catturato e al sicuro
in una caserma, per mano di un ufficiale dei Carabinieri; la stessa morte di
GIULIANO, colto nel sonno e quindi inerme e innocuo per mano di un altro
bandito: sono fatti questi che sconcertano profondamente e danno adito alle
considerazioni più severe e financo al sospetto di collusione tra le forze di
polizia ed i banditi… Certo si è che anche la non chiara fine di FERRERI e lo
stesso mistero che avvolge la morte di PISCIOTTA non contribuiscono a chiarire
quell’ultimo periodo di vita della banda GIULIANO”. (vedi copia del libro “Mafia,
politica ed affari:1943-1991”, pagg. 20 e 42, prodotta all’udienza del
07.11.05, nonché trascrizione dell’udienza del 17.10.05, pagg. 33, 34, 35).
Il consulente tecnico di parte, dott. LIVIO MILONE,
esaminati i documenti e le foto dell’epoca, nonché gli atti del presente
procedimento, ha ritenuto incompatibile la versione del Generale (pag. 18)
GIALLOMBARDO in ordine all’uccisione del FERRERI con i dati medici e balistici
emersi dagli atti ufficiali e dalle notizie fornite dal Generale (vedi
relazione di consulenza del 16.10.05, agli atti e trascrizione udienza del
17.10.05, pagg. 64 e ss.).
In particolare il consulente ha evidenziato alcune palesi
incongruenze:
1) il Gen. GIALLOMBARDO ha dichiarato di aver esploso al
capo del FERRERI due colpi di pistola cal. 6,35, ma il medico intervenuto per
la visita esterna del cadavere descrisse “una ferita d’arma da fuoco alla
regione sopraciliare destra”. I medici legali che effettuarono l’autopsia
rilevarono due ferite al lobo frontale destro, sneza però indicare alcun
elemento balistico repertato; ma i proiettili, a causa del loro piccolo
calibro, avrebbero dovuto trovarsi all’interno della scatola cranica. I dubbi
sulle ferite alla testa sono rafforzati dalla fotografia del cadavere del
bandito.
2) Il teste GIALLOMBARDO ha riferito che il FERRERI era
stato attinto allo stomaco da un pallettone sparato dal fucile da caccia del
brigadiere CALANTONI. Ma dal processo verbale di descrizione di cadavere del
28.06.1947 (vedi anche verbale prodotto all’udienza del 07.11.05) risulta che
anche la ferita all’epigastrio era stata prodotta da proiettile d’arma da fuoco
di piccolo calibro esploso a breve distanza (vedi relazione di consulenza del
16.10.05, agli atti e trascrizione udienza del 17.10.05, pagg. 64 e sgg.).
3) Il generale ha affermato che il bandito, al momento in
cui fu scoperto, non appariva in alcun modo ferito e di avere appreso solo al
momento dell’autopsia che quest’ultimo era stato attinto allo stomaco da un
pallettone del fucile da caccia del brigadiere CALANTONI. Ma il tipo di ferite
all’epigastrio, evidenziate nel processo verbale di descrizione del 28.06.1947,
avrebbe dovuto comportare una emorragia addominale di una certa intensità, una
fuoriuscita di materiale gastrico, di materiale ileale e fecale, tali da
comportare il decesso del FERRERI per peritonite (trascrizione udienza del
17.10.05, pag. 108).
4) In ordine alla più volte riferita colluttazione tra il
GIALLOMBARDO ed il FERRERI, il consulente osserva che dai documenti (pag. 19)
medico-legali dell’epoca non si evincono escoriazioni e lesioni compatibili con
tale racconto; in ogni caso la grave ferita allo stomaco riportata dal bandito
non avrebbe consentito a questi di aggredire il capitano dei carabinieri
(trascrizione udienza del 17.10.05), pagg. 88,90, 107, 108).
5) Il dott. MILONE ha anche confutato la tesi che il
GIALLOMBARDO riferisce di avere appreso dai medici legali dell’epoca e cioè che
il pallettone sarebbe stato fermato dal contenuto gastrico (una grossa quantità
di pastasciutta) e che quindi all’apparenza era come se il bandito avesse
ricevuto un forte pugno; il consulente esclude la rilevanza di un qualsiasi
contenuto gastrico, ma in particolare in questo caso le stesse lesioni indicate
nel processo verbale di descrizione di cadavere indicano che il pallettone (o
proiettile) non è stato trattenuto a livello gastrico (trascrizione udienza del
17.10.05, pagg. 104. 105).
Del resto lo stesso GIALLOMBARDO, al processo di Viterbo,
riguardo alle condizioni fisiche di FERRERI al momento in cui fu scoperto dai
carabinieri, aveva dato una versione differente da quella fornita nel presente
processo: “Quando fu fermato da me il FERRERI ferito, egli mi disse di essere
ferito…” (verbale della deposizione di GIALLOMBARDO ROBERTO, pag. 2, prodotto all’udienza
del 07.11.05).
Il giornalista VINCENZO VASILE, autore del libro “Salvatore
Giuliano un bandito a stelle e strisce”, ha confermato quanto riferito dagli
altri testi della difesa in merito ai rapporti di FERRERI con l’Ispettorato di
Pubblica Sicurezza e con i carabinieri, alla presenza del bandito durante la
strage di Portella e durante i preparativi della stessa, alla inverosimiglianza
della versione ufficiale sulla fine del FERRERI.
Anche lo scrittore GIUSEPPE CARLO AMRINO, nel suo libro “La
Repubblica della forza”, evidenzia: “Sta di fatto che uno dei possibili e più
informati testimoni, il bandito SALVATORE FERRERI…un confidente dell’ispettore
MESSANA che aveva partecipato alla riunione nel corso della quale era stata
organizzata la strage del 1° maggio, era stato eliminato dalla polizia con
procedure analoghe a quelle che sarebbero costate la vita (pag. 20) al povero
anarchico PINELLI al tempo della vicenda VALPREDA” (vedi libro citato, p. 91,
prodotto all’udienza del 04.07.05).
Le dichiarazioni dell’imputato indicate nei capi di
imputazione, sia quelle dallo stesso profferite nel corso della trasmissione
televisiva del 30.04.1997 che quelle riportate nel libro “Portella della
Ginestra. Microstoria di una strage di Stato”, appaiono oggettivamente lesive
dell’onore del querelante. Per entrambi i reati ricorre la causa di estinzione
della prescrizione ma, ai sensi dell’art. 129 co.2° c.p.p., risulta evidente da
quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale che il fatto di cui al capo b)
non costituisce reato, in quanto l’imputato ha agito nell’esercizio del diritto
di critica storica e nei limiti dello stesso.
Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini
della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per i reati di
diffamazione a mezzo stampa, individua i limiti all’esercizio dei diritti di
cronaca e di critica, che discendono dall’art. 21 della Costituzione:
“l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il
principio della pertinenza; la correttezza dell’esposizione di tali fatti, in
modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il
principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i
fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante
l’obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso
controllo della attendibilità della fonte” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5941
del 05.04.2000).
Ma la Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai costante
in tema di diffamazione a mezzo stampa, distingue il diritto di critica da
quello di cronaca “in quanto, a differenza di quest’ultimo non si concretizza
nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in
generale, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente
obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su
un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando
il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si
pone un problema di veridicità delle proposizioni (pag. 21) assertive ed i
limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall’art. 21 Cost., sono
solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla
correttezza di espressione, con la conseguenza che detti limiti sono superati
ove l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano
individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta”.
(Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 2247 del 02.07.’04).
Per altro per la Suprema Corte è “giudizio di mero fatto
quello avente ad oggetto la qualificabilità di una data manifestazione del
pensiero come cronaca o come critica, fermo restando che nella seconda di tali
ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei
criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle
espressioni usate”. (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 20474 del 14.02.2002).
La Corte è inoltre intervenuta più volte nell’individuare i
confini del corretto esercizio del diritto di critica storica, riconoscendo una
più ampia tutela alle affermazioni contenute in un’opera storica, in virtù del
principio della libertà dell’arte e della scienza, sancito dall’art. 33 Cost.:
infatti “in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.),
l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo scientifico
che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle
fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da
polemiche personali. Ne deriva che il giudice, al fine di stabilire il
carattere storico dell’opera, oggetto di contestazione, deve accertare
l’esistenza – quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti –
delle fonti indicate e utilizzate dall’autore per esprimere i propri giudizi,
con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di perito
pervenga alla affermazione di responsabilità il ordine al delitto di cui
all’art. 595 cod. pen., da un canto, limitando il diritto della difesa alla
controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei
fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta e,
dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi
estrapolandole dal contesto, il cui vaglio è (pag. 22) necessario per pervenire
ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l’opera in
contestazione ricada sotto la tutela dell’art. 21 Cost. o sotto quella più
ampia dell’art. 33 Cost.” (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 34821 del
11.05.2005).
Anche condivisibile giurisprudenza di merito ha individuato
“i limiti scriminanti del diritto di critica, che si fonda non solo sull’art.
21 Cost. che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche sull’art.
33 Cost. che garantisce la libertà di creazione artistica e di ricerca
scientifica, non coincidono con quelli del diritto di cronaca, non potendosi
pretendere il requisito della verità richiesto per la sussistenza di
quest’ultima scriminante, proprio perché ogni ricostruzione di fatti passati è
necessariamente soggettiva” (Tribunale di Milano, 29 marzo 1999).
Nella fattispecie, quindi, appare in primo luogo necessario
che le frasi di cui al capo b) della rubrica siano valutate non estrapolandole
dal contesto di un’opera di oltre trecento pagine, ma vagliando l’opera nel suo
complesso.
In tal modo è possibile valutare se l’opera di Casarrubea
debba essere considerata solamente sotto l’aspetto della libera manifestazione
del pensiero ovvero trovi tutela anche nel più ampio ambito della tutela della
libertà della ricerca scientifica di cui all’art. 33 della Costituzione.
Ed invero, nel libro di Giuseppe Casarrubea “Portella della
Ginestra. Microstoria di una strage di Stato” sono sicuramente ravvisabili il
metodo scientifico di indagine, la esaustiva raccolta del materiale
utilizzabile, l’autorevolezza delle fonti, diverse ed esattamente individuate,
nonché la correttezza di linguaggio e l’assenza di attacchi personale i
polemici.
Dalle lettura del libro si evince agevolmente inoltre che
oggetto di studio è un evento passato, esaminato nella sua ampiezza e sotto
varie sfaccettature.
Il libro in esame ha ad oggetto la strage avvenuta l’1
maggio 1947 a Portella della Ginestra. L’accadimento è affrontato, nel testo
dell’imputato, in tutta la sua complessità e cioè avendo riguardo al periodo
storico in cui si verificò, al contesto sociale e politico, ai fenomeni della
mafia e del banditismo (pag. 23) dell’epoca, agli eventi che seguirono alla
strage, alle indagini di polizia ed alle vicende giudiziarie del fatto
principale e di quelli in qualche modo connessi.
L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere che l’autore
ha seguito senz’altro un metodo scientifico, basato su una indagine complessa,
in cui persone, avvenimenti e rapporti sociali sono divenuti oggetto di un
esame articolato, che ha condotto, su base di dichiarazioni e di elementi di
fatto espressamente individuati e puntualmente richiamati nelle note, alla
formulazione di tesi, per altro condivise da gran parte della comunità
scientifica (trascrizione dell’udienza del 06.06.05, teste LUPO SALVATORE, pag.
da 17 a 24).
L’attività di ricerca, raccolta e selezione del materiale
utilizzato per realizzare l’opera in questione, è stata La più completa possibile
( vedi le deposizioni dei testi LUPO SALVATORE E BLANDANO PIA). Dalla lettura
del libro emerge con chiarezza che le fonti, da cui è stato tratto il
materiale, sono essenzialmente atti giudiziari di vari processi, che hanno
avuto ad oggetto l’accertamento dei fatti narrati, in particolare gli atti del
processo svoltosi presso la Corte di Assise di Viterbo nei confronti di
SASLVATORE GIULIANO ed altri e la relativa sentenza del 3 maggio 1952, gli atti
del procedimento per l’uccisione di FERRERI SALVATORE e degli altri quattro
banditi, nonché atti di varie commissioni parlamentari di inchiesta sulla mafia
e sul banditismo e testi di altri autori che hanno studiato la meteria.
Tutte le fonti sono esattamente individuabili, in
particolare mediante lettura delle note in calce ad ogni singola pagina.
Il linguaggio adoperato dallo scrittore appare sereno,
pacato, scevro da astio personale e mirato esclusivamente a favorire la
migliore comprensione del fenomeno descritto.
Il testo in esame infine racchiude in sé aspetti anche
solamente informativi, ma essi sono funzionali alla successiva valutazione,
nella quale gli avvenimenti descritti vengono riletti in chiave critica, sulla
base delle intuizioni logiche e dei collegamenti che l’autore effettua tra i vari
fatti (pag. 24).
L’opera del CASARRUBEA può pertanto definirsi “libro di
storia” e, in presenza dell’offesa dell’altrui reputazione, può configurarsi
operante la scriminante del diritto di critica storica.
Occorre tuttavia verificare se l’imputato, nell’usare le
espressioni evidenziate nel capo b) della rubrica, abbia rispettato i limiti
del diritto in esame.
Sostenere infatti che in tali casi non si può pretendere il
diritto della verità, “non comporta affatto che il diritto di critica, anche
nell’ambito della ricerca storica, possa diventare strumento di aggressione
dell’altrui reputazione. E’ sicuramente consentito, all’esito di una
ricostruzione storica, formulare conclusioni negative che suonino riprovazione
morale dell’individuo, purché le intuizioni storiche siano fondate su
accadimenti dimostrati, tanto più rigorosamente quanto più squalificante sia il
giudizio espresso. Esulano infatti dall’opera storica, proprio per
l’imparzialità e l’obiettività che devono caratterizzarla, mistificazioni e
ricostruzioni della realtà mutilate e deformate ad arte, o asserzioni e giudizi
privi del necessario supporto motivazionale, che presuppone la leale
rappresentazione dei fatti riportati e il controllo della corrispondenza alla
realtà degli elementi addotti a fondamento della propria opinione” (Tribunale
di Milano, 29 marzo 1999).
Nel caso di specie appaiono rispettati i limiti del corretto
esercizio del diritto di critica storica.
In merito ai fatti descritti nel capo b) della rubrica,
l’imputato affettivamente ha scritto: “L’episodio in realtà accadeva in
circostanze piuttosto strane perché nell’imboscata cadevano oltre a FERRERI, il
padre di questi,VITO, ANTONIO CORACI e i fratelli SALVATORE E FEDELE PIANELLI,
confidenti di PAOLANTONIO… tanto più che, stando alle affermazioni di TERRANOVA
Cacaova, prima dell’uccisione di FRA DIAVOLO, che era rimasto ferito, vi era
stata una conversazione telefonica con Palermo, di cui era stato informato lo
stesso GIULIANO. FERRERI viene ucciso in quello strano conflitto a fuoco dal
GIALLOMBARDO, nonostante questi fosse stato avvertito dal (pag. 25) PAOLANTONIO
della funzione di questo confidente per la cattura di Giuliano… e quando il
bandito ferito, nella caserma di Alcamo, chiese di essere portato a Palermo, e
spiegò che era un “agente segreto” al servizio dell’ispettore MESSANA, perché
venne ugualmente ucciso, con una “esecuzione a freddo?”.
Tale ricostruzione storica ed il conseguente giudizio sulla
condotta tenuta nella circostanza dal cap. GIALLOMBARDO, appaiono fondate su
accadimenti dimostrati. Si tratta per altro di intuizioni storiche largamente
condivise dalla comunità scientifica (vedi le deposizioni dei testi della
difesa e le opere storiche prodotte anche in copia) e di giudizi negativi
espressi anche da organi dello Stato (vedi sopra, pag. 15,Relazione della
Commissione parlamentare Cattanei sui rapporti tra mafia e banditismo in
Sicilia, firmata dal senatore MAURIZIO BERNARDINETTI).
Occorre sottolineare che lo scrittore ha offerto una
ricostruzione completa della morte del FERRERI, riportando, anche se per
confutarla, la versione ufficiale, citando il Rapporto giudiziario redatto
dall’allora capitano GIALLOMBARDO e indicando persino l’onorificenza ricevuta
da quest’ultimo a seguito dell’uccisione del FERRERI ( vedi sopra, pag. 3,4,5).
Analizzando i singoli punti della contestazione si deve
osservare, in primo luogo, che il termine “imboscata”, adoperato dallo
scrittore per indicare l’operazione che condusse al conflitto a fuoco con i
banditi appare di per sé privo di una connotazione negativa, indicando il fatto
pacifico che i carabinieri si erano appostati in attesa dei banditi, facendoli
così cadere in una trappola.
In secondo luogo risulta dimostrato che TERRANOVA ANTONINO,
durante il processo di Viterbo, abbia riferito che, prima dell’uccisione di
FERRERI, vi era stata una conversazione telefonica, di cui era stato informato
lo stesso GIULIANO. L’episodio della telefonata è per altro confermato dallo
stesso GASPARE PISCIOTTA, davanti alla Corte di Assise di Viterbo (vedi sopra
pag. 14).
La circostanza che il PAOLANTONIO avesse per tempo informato
GIALLOMBARDO dei rapporti esistenti tra FERRERI e l’ispettorato di (pag. 26)
Pubblica Sicurezza emerge dalle deposizioni del primo davanti alla Corte
d’Assise di Viterbo ed al comitato d’indagine sui rapporti tra mafia e
banditismo, seduta del 22.10.69 (vedi sopra, pag. 13).
Lo stesso GIALLOMBARDO, ricordando la sua convocazione alla
riunione presso l’ufficio del Gen. CALABRO’, subito dopo la morte DEL FERRERI,
ha precisato di aver espressamente richiesto al Gen. che il Col. Paolantonio
non partecipasse a tale incontro, proprio perché già sapeva che questi avrebbe
sostenuto di averlo tempestivamente informato dei rapporti esistenti tra
FERRERI e MESSANA (vedi sopra, pag. 9) .
Mentre e pacifico che FERRERI si fosse subito qualificato
quale “agente segreto “, per quanto attiene alla condizioni fisiche del bandito
al momento del arresto, il Gen. GIALLOMBARDO ha in udienza affermato di non
essersi accorto che il bandito fosse stato ferito gia nel primo conflitto a
fuoco. Lo stesso generale però aveva firmato il Rapporto Giudiziario in cui si
dava atto che il FERRERI disse subito di essere ferito; inoltre GIALLOMBARDO
ribadì tale informazione deponendo al processo di Viterbo (vedi supra, pag.
17).
Su tale aspetto il CTP ha dichiarato che le ferite
all’epigrastrio, evidenziate nel processo verbale di descrizione del
28.06.1947, avrebbe dovuto comportare una evidente emorragia addominale e una
fuoriuscita di materiale gastrico, di materiale ileale e fecale (vedi supra,
pag. 16).
Infine lo scrittore si chiede perché FERRERI, nonostante si
fosse qualificato come agente segreto, fu ucciso con una “esecuzione a freddo”.
Innanzitutto l’autore riporta tale espressione tra
virgolette, proprio per segnalare la non originalità della stessa. Tale
espressione era stata infatti già usata da Carlo Ruta, nel suo libro “Il
binomio Giuliano- Scelba” e da SALVATORE NICOLOSI, nel libro “L’impero del
mitra”. Lo stesso concetto è espresso anche da Giuseppe Mazzola, nel suo libro
“Banditismo, mafia e politica” (vedi supra, pag. 13-14).
La tesi secondo cui FRA DIAVOLO fu ucciso dal GIALLOMBARDO,
non a seguito di una colluttazione provocata dal primo, (pag. 27), ma “a
freddo” in seguito ad un ordine telefonico, emerge, come detto, dalle
dichiarazioni rese da TERRANOVA e PISCIOTTA al processo di Viterbo.
Si tratta di una intuizione storica che però è in contrasto
con quanto narrato dal querelante sul punto e con gli atti giudiziari relativi
al procedimento penale subito dal GIALLOMBARDO conclusosi con la sua
archiviazione.
Tuttavia il teste GIALLOMBARDO, nel corso della sua
deposizione, è caduto in numerose contraddizioni ed in inspiegabili
incongruenze con atti ufficiali e considerazioni logiche e medico-legali.
Egli infatti sembra avere mentito in ordine alle condizioni
fisiche del FERRERI al moamento dell’arresto, forse per rispondere ai dubbi
sulla possibilità di una colluttazione provocata da un soggetto gravemente
ferito; così invece giustificando tali dubbi. Del resto o il bandito era
gravemente ferito, ed allora non poteva certo scatenare una lite dall’esito
scontato, ovvero non lo era, ed allora si trattava di un feroce e pericoloso
bandito che non poteva non essere ammanettato e chiuso in una camera di
sicurezza ed anche in questo caso non avrebbe potuto avventarsi contro il
capitano. Inoltre in quest’ultimo caso resterebbe il mistero su chi e quando
avesse procurato al FERRERI la ferita allo stomaco, in effetti descritta nel
verbale di autopsia come procurata da proiettile di piccolo calibro da distanza
ravvicinata.
Il generale ha inoltre affermato che non era stato informato
dal PAOLANTONIO del ruolo di FERRERI come confidente di MESSANA; ma, oltre alle
contrarie dichiarazioni rese dal PAOLANTONIO al processo di Viterbo, egli
stesso è caduto in contraddizione affermando di avere espressamente richiesto
al generale CALABRO’ che il PAOLANTONIO non partecipasse all’incontro previsto,
perché sapeva che questi avrebbe sostenuto di averlo informato di tale ruolo
del FERRERI.
Nel corso della deposizione del querelante, come detto, è
emersa anche la falsità del suo Rapporto Giudiziario del 01.07.’47, non solo da
un punto di vista formale, in quanto in realtà redatto da un soggetto diverso
dal firmatario e comunque (pag. 28) non presente ai fatti, ma da un punto di
vista sostanziale, nella parte in cui attesta la presenza del mar. LO BELLO e
del car. GUERCIO durante la colluttazione con il FERRERI.
Come conseguenza non sembra più utilizzabile dal
GIALLOMBARDO, a sostegno della propria versione, il provvedimento di
archiviazione emesso dal Giudice Istruttore di Trapani in data 30.12.1948,
basato evidentemente proprio su tale rapporto e sulle deposizioni dei due falsi
testimoni.
Inoltre tutte le sopra riportate considerazioni del
consulente di parte non possono alimentare i dubbi sul reale svolgimento dei fatti
che portarono il bandito FERRERI alla morte.
Del resto accettando un’informazione da un confidente
appartenente alla mafia, si accetta il rischio di essere strumentalizzati dalla
stessa.
In conclusione, a fronte di una poco chiara versione dei
fatti offerta dal querelante, la tesi del querelante sulla fine del bandito
FERRERI, impossibile da documentare oggettivamente (poiché opinioni e giudizi
possono essere condivisibili o meno, ma non certamente essere veri o falsi),
trova fondamento in fonti certe ed appare plausibile e sostenibile.
In assenza di testimoni degli ultimi momenti di vita del
bandito, in considerazione delle molteplici contraddizioni e falsità
evidenziate, nonché del lungo lasso di tempo intercorso dal fatto, non sembra
oggi possibile ricostruire una verità processuale sull’uccisione di SALVATORE
FERRERI: la vicenda pertanto rimane affidata al giudizio della storia e dei
suoi studiosi.
Casarrubea Giuseppe DEVE QUINDI ESSERE ASSOLTO DAL REATO
ASCRITTOGLI AL CAPO B) perché IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, IN QUANTO
COMMESSO NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA STORICA.
Diversamente, in ordine al reato contestato al capo a), non
risulta dagli atti evidente, ai sensi dell’art. 129, secondo comma c.p.p. che
il fatto non costituisce reato.
In primo luogo si osserva infatti che le dichiarazioni
contestate non sono contenute in un libro di storia, ma sono state pronunciate
dall’imputato nel corso di un’intervista televisiva che non può certo essere
qualificata come opera letteraria tutelata dall’art. 33 della Costituzione.
(pag. 29).
Le gravi parole profferite, “eliminato a freddo”,
“esecuzione”, “fatto assolutamente criminale”, non hanno trovato adeguata
spiegazione nel corso della breve intervista.
In sostanza, mentre il lettore del testo del CASARRUBEA ha
la possibilità di apprendere tutto il contesto storico ivi descritto, compresa
la versione ufficiale della vicenda, di conoscere le fonti su cui lo storico
basa il suo ragionamento, ed eventualmente di giungere a conclusioni diverse da
quelle dello scrittore, lo spettatore della trasmissione televisiva del
30.04.1997 ha potuto solo ascoltare la tesi dello scrittore, presentata come
unica possibile versione dei fatti: in tal modo non sembrano essere stati
rispettati i limiti del diritto di cronaca o di critica, poiché appunto la
te3si dello scrittore è stata esposta come unica verità e poiché l’espressione
“fatto assolutamente criminale”, peraltro pronunciata al di fuori di un
contesto più ampio, viola il sopra descritto principio di continenza.
Ciò posto, il reato ascritto all’imputato al capo a) della
rubrica deve essere dichiarato estinto per essere decorso il ternine di
prescrizione previsto dalla legge (artt. 157-160 c.p.), rilevato che si tratta
di reato commesso in data 30.04.1997 e ritenute concedibili le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione
dell’incensuratezza dell’imputato e della sua personalità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 157 e ss. C.p., 531 c.p.p.
DICHIARA
Non doversi procedere nei confronti di CASARRUBEA GIUSEPPE
in ordine al reato di cui al capo A), essendo lo stesso estinto per
sopravvenuta prescrizione;
Visto l’art. 530 primo e terzo comma s.p.p. (pag.30)
ASSOLVE
CASARRUBEA GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo b) perché
il fatto non costituisce reato, in quanto commesso nell’esercizio del diritto
di critica storica;
indica in giorni novanta il termine per il deposito della
motivazione.
Partinico, lì 27 gennaio 2006-06-29
Il giudice
DOTT. SALVATORE FLACCOVIO
Depositato in cancelleria, lì 27 aprile 2006-06-29 Il
Cancelliere
G. NASCA
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