martedì 7 luglio 2015

societas racalmutensis

i loro casamenti sopraelevati sulle case terrane (o al massimo solerate) nel bel mezzo della storica piazza dell’Università di Racalmuto. E dire che riuscirono a farsi credere anche dalle menti più elette del nostro paese  come dei benemeriti filantropi!
Certo marginale appare il ruolo dei del Carretto in questa vicenda fiscale. Quel che rileva è il ricorso pubblico al prestito, quello cioè che oggi avviene tra i Comuni e la Cassa Depositi e Prestiti. Solo che allora per Racalmuto siffatta Cassa DD.PP. era nient’altro che uno strozzino di Agrigento, tal Caputo, superriverito ed adulato dal pubblico notaio.
Sembra opportuno tracciare il grafico della popolazione di Racalmuto che tenga conto dei dati del carteggio del 1577.
La curva dell’andamento demografico della Racalmuto del ’500 si avvalla vistosamente, come è ovvio, nell’anno della peste del 1576, e così si dispiega:






Il crollo demografico del 1576, come si vede, sembra irreversibile (anche se fu dovuto                                                             più alla fuga che alla morte dei racalmutesi: i superstiti quindi ebbero poi modo di ritornare nelle loro case di paese, lasciando - riteniamo - quelle di campagna). Occorrerà aspettare il 1658 (un secolo) per risalire a quota 5.165 e solo nel 1660 la popolazione supererà quella del 1570 assestandosi a quota 5488.
Quanto alle finanze locali, la crisi del 1577 fu in qualche modo tamponata; il bilancio comunale toccherà nel 1593 un disavanzo di appena 28 onze, un tarì e quattro grani (460 onze  d’introito ed onze 488, tarì 1 e grana quattro d’esito). La forte pressione fiscale - tutta basata sulle imposte indirette - portarono ad una asfissiante strozzatura dei consumi da parte dei poveri. I proventi dalle rinomate salsicce racalmutesi furono pressoché nulli: pane, foglie, pilo, vino, formaggio, legname, pesci e qualche altra voce diedero un gettito tributario che si volatizzò essenzialmente per le spese militari e per oltre la metà per ciò che era dovuto alla regia Corte a titolo imprecisato. Per di più  si pagavano sei onze annue per “tande”.



*   *   *

In prossimità della morte, Girolamo primo del Carretto riusciva a raggiungere un accordo con i suoi vassalli di Racalmuto. Era l’anno 1580. Il 15 gennaio, a rogito del notaio Nicolò Monteleone di Racalmuto veniva stilata una transazione (transactio et accordium) [1] tra il conte e l’università variamente articolata; tra l’altro i cittadini e gli abitanti di Racalmuto s’impegnavano per loro e per i propri successori di corrispondere al conte e suoi successori il terraggiolo (tirragiolum) in ragione di due salme di frumento per ogni salma di terra dai racalmutesi seminata fuori del territorio dello stato comitale di Racalmuto.


Il carteggio relativo a tale transazione del 1580 è disponibile presso il Fondo Palagonia dell’archivio di Stato di Palermo. Per i riverberi sulla storia locale, ci si deve qui dilungare nello stralciare ampi passi.
Iniziamo dal testo della lettera inviata dai deputati racalmutesi eletti in un apposito consiglio del 1580:

«Illustrissimo et eccellentissimo Signore, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Giacomo Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonio Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella, Antonio Gulpi e Giacomo Morreale, li quali furo deputati eletti per consiglio congregato circa la questione e lite vertenti tra l’altri, e l’illustris.mo Conte di Racalmuto in la R.G.C. esponino a Vostra Eccellenza che sono più anni che in detta R.G.C. ha vertuto lite fra detto conte e suoi antecessori in detto contato ex una, e li Sindaci di detta terra ex altera sopra diversi pretenzioni, particularmente addutti nel libello, e processo fra loro compilato per li quali intendiano detti Sindaci essere esenti, e liberi di certi raggioni e pagamenti, come in detto processo si contiene, e poichè s’have trattato certo accordio fra esso conte ed essi esponenti come deputati eletti per detta università circa le pretentioni predetti, e circa il detto accordio s’hanno da publicare per mano di publico notaro per comuni cautela dell’uno, e l’altro, e stante che è notorio che detti capitoli s’habbiano da publicare con vocarsi per consiglio onde habbiano da intervenire li genti di detta università, e la maggior parte di quella per ciò supplicano a V. E. si degni restar servita provedere che s’abbia a destinare uno delegato dottore degente in la città di Girgenti per manco dispendio (o di spesa) dell’esponenti, e benvista a V.E. il quale s’abbia da conferire in detta università di Racalmuto,, ed in quella abbia da congregare consiglio si la detta università è contenta si o no di pubblicare il detto atto d’accordio, li quali si abbiano di fari leggiri per il detto delegato a tutte le persone che interverrano in detto consiglio per potersi stipulare il detto atto con lo consenso di tutta l’università, o maggior parte di quella - e restando l’esponenti d’accordio V.E. sia servita al detto delegato concederli autorità, e potestà di tutto quello e quanto sarrà concluso per detto accordio che possa interponere l’authorità, potestà, e decreto di V.E. e sopra questo possa interponere perpetuo silenzio, e decreto con tutte le clausole, e condizioni solite, e necessarie farsi in detti atti ut Altissimus. »
La curia viceregia acconsente ed impartisce le opportune istruzioni con lettera Data Panormi die vigesimo nono Februarij nonae Ind. 1580. Questa la sfilza delle firme in calce: Marcus Antonius Colonna, vidit Grimaldus, dominus vicerex mandavit mihi Valerio Arcabaxio; visis per Grimaldum, presententur et exequantur, Ascanius de Barone delegatus.

Il 3 gennaio 1581 si presenta a Racalmuto il magnifico ed esimio Ascanio de Barone della città di Agrigento con le sue credenziali. Il successivo giorno 5 si aprono i lavori del «Consilium congregatum » sotto la presidenza dell’esimio signor Ascanio de Barone “ad sonum campanae in maiori Ecclesia terrae Racalmuti die dominicae” chiamati e convocati i due terzi del popolo. I giurati Lorenzo Giustiniano, Giacomo Monteleone e Antonio Alaimo assicurano la regolarità della convocazione e certificano la presenza del numero legale. All’ordine del giorno è l’approvazione dell’accordo fatto con l’illustre don Girolamo del Carretto.
 Viene subito introdotto l’argomento:
Magnifici Nobili, et persone decorate [a.v.: honorati] et altri populani, siti congregati in questo loco; sapiti ch’avendosi  tanto tempo  ed anni litigato infra l’università di questa terra con li spettabili illustri ed illustrissimi signori Baroni e Conti di questa terra sopra alcuni pretenzioni ed esenzioni di tirraggi di fora [a.v.: supra alcuni pretenzioni et exemptioni di alcuni soluptioni di dupli terragi di fora] et altri esenzioni come più largamente si contiene per lo libello e processo contenti nella R.G.C. con detti spettabili ed illustri signori Baroni e Conti di questa sudetta terra, ed avendosi tant’anni litigato non s’have mai finito per tanto si congregao consiglio, e si elessero deputati lo magnifico Gio: Vito d’Amella, Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzio Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino lo Brutto, Pietro d’Alaymo, Antonino Gulpi e Giacomo Morreale, li quali deputati esposiro a S.E. e R.G.C. che avendo più anni litigato in detta R.G.C. con li predecessori dell’illustre signor Conte di questa terra di Racalmuto ed anche con detto signor conte sopra diversi pretenzioni d’essere esenti e liberi di diversi raggioni e pagamenti in detto processo e libello addutti, e contenti, e che s’ave trattato accordio fra l’università e detto signor conte, e sopra ciò fatti certi capitoli li quali s’hanno da publicare per notaro publico per commune cautela ed era di publicarsi con la volontà della maggior parte del Popolo congregato per consiglio supplicando S.E. resti servita provedere e comandare che si destinasse un delegato in questa terra per congregare detto consiglio, ed essendo la maggior parte contenta dell’ accordio, farrà leggere li capitoli ed essendo contenti quelli detto delegato farrà publicare, e stipulare ed interponere l’authorità di S.E. e R.G.C. per ciò S.E. mi ha destinato delegato in questa terra, undechè personalmente mi conferisca a congregare detto consiglio, ed intendere la vostra volontà se volete accordio per questo siti convocati in questa maggior chiesa acciò ognuno di voi dasse il suo parere [a. v.: siti convocati in questa maggior Ecclesia a tal che ogn’uno di voi dugna lo suo pariri e vuci si vuliti accordio], se volete accordio con detto signor conte, perché volendo accordio si leggiranno li capitoli che mi sono stati presentati per detti deputati e notar publico, ed essendo contenti di detti capitoli per voi s’eligeranno dui Sindaci e procuratori per potere quelli publicare e fare instrumento pubblico con li soliti obligazioni,  renunciationi, stipulazioni giuramento firmato in forma, alli quali Io come delegato di S.E. e R.G.C. interponissi l’autorità e decreto acciò omni futuro tempore s’habbiano inviolabilmente osservare siché ogn’uno venga, e dona la sua vuci, e pariri, lo magnifico Gio: Vito d’Amella capo di detta terra di Racalmuto dice che è di voto, e parere, e si contenta che si faccia accordio stante li lite e questioni che sono stati et su infiniti e sono immortali e non hanno mai diffinizioni e sono dubbij ed incerti e per evitarsi tante spese che s’hanno fatto e si potranno fare tanto più che s’ha visto la buona volontà dell’illustrissimo signor conte lo quale per li capituli ni ha fatto molte grazie ed esenzioni in favore di quest’Università di Racalmuto e non facendosi accordio interim esigirà come per il passato s’have fatto e perché in l’accordio e in mancari quelle raggioni che siamo obligati paghari per questo è contente come è detto di sopra che si faccia detto accordio e si leggano li capitoli e doppo si contratta in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano giurato contiene [a.v.: concurri] con il detto magnifico Gio: Vito d’Amella, 

      
1     AMELLA (D') MAGNIFICO JO: VITO Capitano della terra di Racalmuto  magnifico
2     JUSTINIANO MAGNIFICO LORENZO                    GIURATO d'accordo con il d'Amella         magnifico
3     MONTELEONE MAGNIFICO      GIACOMO          dixit ut proximus       magnifico
4     ALAYMO (D') NOBILE ANTONINO   ut supra         nobile
5     TODISCO MAGNIFICO SIGNOR ARTALE             ut supra    magnifico - signore
6     PIOMENTESE MAGNIFICO GIACOMO                  ut proximus    magnifico
7     PROMONTORO MAGNIFICO BALDASSARE       ut proximus    magnifico
8     PUMA (DI) MAGNIFICO GIACOMO  ut proximus  magnifico
9     TODISCO MAGNIFICO PIETRO          ut proximus  magnifico
10   BLUNDO MAGNIFICO GIUSEPPE     ut proximus  magnifico
11   PIOMONTESE MAGNIFICO GIO:ANTONIO          ut proximus    magnifico
12   ROMANO MASTRO GIOVANNI         ut proximus  mastro
13   PANATA MATTHEO                              ut proximus 
14   TAYBBI ALESSANDRO                        ut proximus 
15   CAPOBIANCO COLA                            ut proximus 
16   MARTORANA GIACOMO                    ut proximus 
17   MONTELEONE ANTONINO                 ut proximus 
18   PILLITTERI GERONIMO                      ut proximus 
19   CATALANO MAGNIFICO FRANCESCO                ut proximus    magnifico
20   DI BLASI DOMENICO                          ut proximus 
21   GULPI MASTRO SIMONE                    ut proximus  mastro
22   SFERRAZZA GERONIMO                    ut proximus 
23   GRACI (DI) ANTONINO                       ut proximus 
24   FALLETTA GIACOMO                          ut proximus 
25   AGRO' (D') FRANCESCO                      ut proximus 
26   ALAYMO (D') VINCENZO                    ut proximus 
27   BRUCCULERI MASTRO GIACOMO  ut proximus  mastro
28   FARINA ANTONINO                             ut proximus 
29   VITILLARO PIETRO                              ut proximus 
30   MULE' (DI) MICHELE                            ut proximus 
31   MORREALE GERLANDO DI PIETRO                     ut proximus   
32   GRACI (DI) BATTISTA                          ut proximus 
33   BURGIO PIETRO                                    ut proximus 
34   MULE' (DI) MICHELE MINORE          ut proximus 
35   ALAYMO (D') PAULO                           ut proximus 
36   ALAYMO (D') MARCO                          ut proximus 
37   BURGIO VITO                                        ut proximus 
38   LA LICATA MARIO                               ut proximus 
39   FORTE PIETRO                                       ut proximus 
40   GRACI (DI) FRANCESCO                     ut proximus 
41   LO BELLO FILIPPO                               ut proximus 
42   TAYBBI TIBERIO                                   ut proximus 
43   GOLTISI GIULIANO                              ut proximus 
44   FACCIPONTI MASTRO PAOLO          ut proximus  mastro
45   LA MATINA PIETRO DI NICOLO'      ut proximus 
46   XICHILI (DI) JACOBO                          ut proximus 
47   CASUCCIA PIETRO                               ut proximus 
48   LA PAGLIA ANTONIO                          ut proximus 
49   ACQUISTA (D') GIO: ANTONIO          ut proximus 
50   D'AMICO MASTRO PAOLO                 ut proximus  mastro
51   TORRETTA ANTONIO                           ut proximus 
52   MICCICHE' PAULO                               ut proximus 
53   SANFILIPPO MINGAO SIMUNI          ut proximus 
54   GRACI (DI) MULFALETTO JO:            ut proximus 
55   GAGLIANO FRANCESCO                    ut proximus 
56   VILLINA VINCENZO                            ut proximus 
57   MARIA PIETRO                                      ut proximus 
58   MIRENDA LUCA                                    ut proximus 
59   AGRO' (D') PIETRO                                ut proximus 
60   CARLINO MASTRO GIOVANNI         ut proximus  mastro
61   MARTORANA ANDREA                       ut proximus 
62   BARBERI BLASI                                    ut proximus 
63   TODARO MASTRO VINCENZO          ut proximus  mastro
64   GRACI (DI) ANTONIO                          ut proximus 
65   TERRANA GERONIMO                         ut proximus 
66   GENTILE GIULIANO                            ut proximus 
67   MAURO SILVESTRO                             ut proximus 
68   ARNUNI (D') PIETRO                            ut proximus 
69   PICONE GIULIANO                               ut proximus 
70   LONDO GIO: DOMENICO                    ut proximus 
71   GULPI MARCO                                       ut proximus 
72   RUGERI (DI) LISI                                   ut proximus 
73   DI PAOLINO FRANCESCO                  ut proximus 
74   GULPI PIETRO DI GERONIMO           ut proximus 
75   D'ANNA FILIPPO                                   ut proximus 
76   TINEBRA GIRONIMO                           ut proximus 
77   SALVO (DI) FILIPPO                             ut proximus 
78   DIANA ANDREANO                             ut proximus 
79   RANDAZZO (DI) JO:                              ut proximus 
80   LO NOBILE PIETRO                              ut proximus 
81   VACCARO LUCA                                   ut proximus 
82   ZUCCARELLO SANTORO                    ut proximus 
83   PETROZELLA FRANCESCO                ut proximus 
84   BELLOMO PIETRO                                ut proximus 
85   LUPO FRANCESCO                               ut proximus 
86   MAZZA (DI) DOMENICO                     ut proximus 
87   RIZZO FRANCESCO DI PIETRO         ut proximus 
88   LO CONTI GERONIMO                         ut proximus 
89   GIGLIA (DI) FILIPPO                            ut proximus 
90   LO MASSARO GIUSEPPE                     ut proximus 
91   ROMANO ANTONINO                          ut proximus 
92   LO MALIGNO MATTHEO                     ut proximus 
93   DRAGO MARIANO                                ut proximus 
94   GILARDO (DI) VINCENZO                  ut proximus 
95   CIRAMI GIO:BATTISTA                       ut proximus 
96   MACALUSO SEBASTIANO                  ut proximus 
97   LA LOMIA SIMONE                              ut proximus 
98   SIGNORINO VITO                                 ut proximus 
99   PETROZELLA LEONARDO                  ut proximus 
100 MARTORANA GIACOMO                    ut proximus 
101 RIZZO PIETRO DI ANTONINO           ut proximus 
102 GARLISI AGOSTINO                             ut proximus 
103 LA CHIANA GIUSEPPE                        ut proximus 
104 ALLETTO (D') GREGORIO                   ut proximus 
105 BUCCULERI ANTONIO                        ut proximus 
106 SAVARINO GIOVANNI                        ut proximus 
107 CIRIO SANTO                                         ut proximus 
108 NOTO (DI) MARCO                                ut proximus 
109 BRUNO FRANCESCO                           ut proximus 
110 CASUCCIA FRANCESCO                     ut proximus 
111 ALLETTO (DI) FILIPPO                         ut proximus 
112 CURTO FRANCESCO                            ut proximus 
113 D'AMICO FRANCESCO                        ut proximus 
114 FURMUSO ANTONINO                         ut proximus 
115 DI FRANCO GIOVANNI DI PIETRO  ut proximus 
116 CASTILLANO STEFANO                      ut proximus 
117 CACCIATORE GIUSEPPE                     ut proximus 
118 CAVALLARO NICOLO'                        ut proximus 
119 MORREALE FRANCESCO                   ut proximus 
120 SIGNORINO PAULO                             ut proximus 
121 PLACENTA FRANCESCO                     ut proximus 
122 LA LICATA PIETRO DI NARDO         ut proximus 
123 AGRO' (D') GIACOMO                           ut proximus 
124 CASTILLANO AGOSTINO                   ut proximus 
125 CASTRONOVO PAOLO                        ut proximus 
126 TAIBBI PIETRO DI MARTINO             ut proximus 
127 PICONE MASTRO GIACOMO              ut proximus  mastro
128 SARAGUSA MASTRO GIULIANO      ut proximus  mastro
129 LA LICATA ANGELO DI LEONARDO                    ut proximus   
130 JANNUNI GIACOMO                            ut proximus 
131 BARBERI SIMONE                                ut proximus 
132 MISTRETTA FRANCESCO                    ut proximus 
133 CHIAVITTELLI MASTRO FRANCESCO                 ut proximus    mastro
134 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO                     ut proximus   
135 ROTULO ANTONINO                            ut proximus 
136 LA LUMIA ANDREA                             ut proximus 
137 D'ALBERTO LEONARDO                     ut proximus 
138 PERNA (DI) MASTRO GIUSEPPE        ut proximus  mastro
139 LA LICATA ANTONINO                       ut proximus 
140 FIDERICO GIOVANNI                          ut proximus 
141 MULE' (DI) ANTONINO                        ut proximus 
142 FAILLA GERONIMO                             ut proximus 
143 FACCIPONTI MASTRO PIETRO          ut proximus  mastro
144 DI LIO MAGNIFICO FRANCESCO     ut proximus  magnifico
145 CACCIATORE PAOLO                          ut proximus 
146 BARBERI PIETRO                                  ut proximus 
147 PROMUNTORIO DI PROMONTORIO ut proximus 
148 PUMA (DI) MASTRO LISI                     ut proximus  mastro
149 INGRAO FILIPPO                                   ut proximus 
150 MESSINA MARTINO                             ut proximus 
151 ACQUISTA (D') GIUSEPPE                   ut proximus 
152 CASTRONOVO GIUSEPPE                   ut proximus 
153 FALLETTA ANTONINO                        ut proximus 
154 AMATO (D') VINCENZO                       ut proximus 
155 AMATO (D') RAYMUNDO                    ut proximus 
156 CAMMALLERI ANTONINO                 ut proximus 
157 XALICI GUGLIELMO                           ut proximus 
158 VELLA PIETRO                                      ut proximus 
159 GUARNERI VINCENZO                       ut proximus 
160 FORMUSO BLASI                                  ut proximus 
161 AGRO' (D') VENTO GERONIMO         ut proximus 
162 MASTRO SIMONE CALOGGERO       ut proximus 
163 POMA (DI) MASTRO FILIPPO             ut proximus  mastro
164 GULPI MASTRO GIOVANNI               ut proximus  mastro
165 GALIFI MARCO                                     ut proximus 
166 GANDOLFO GIO:BATTISTA                ut proximus 
167 LA LOMIA PAOLO                                ut proximus 
168 LA PORTA GERARDO                          ut proximus 
169 SCHILLACI PIETRO                              ut proximus 
170 CASTRONOVO TESEO                          ut proximus 
171 DI BENEDETTO AGOSTINO                ut proximus 
172 PROMONTORO MARCO                       ut proximus 
173 CURTO BARTOLO                                 ut proximus 
174 PITROZELLA MASTRO MARIANO    ut proximus  mastro
175 MACALUSO GIOVANNI                      ut proximus 
176 GULPI ANDREA                                     ut proximus 
177 DI MARTINO GIUSEPPE                      ut proximus 
178 CASUCCIA GIACOMO                         ut proximus 
179 PIRRERA PASQUALE                           ut proximus 
180 SANTALUCIA SILVESTRO                  ut proximus 
181 RINALDO GIACOMO                            ut proximus 
182 MULE' (DI) PAOLINO                            ut proximus 
183 LA LICATA GIACOMO                         ut proximus 
184 SURCI MARCO                                       ut proximus 
185 GUELI (DI) GIACOMO                          ut proximus 
186 BETULO FRANCESCO                          ut proximus 
187 MESSINA (DI) GERONIMO                  ut proximus 
188 LA LICATA PAULINO                          ut proximus 
189 D'ARATA MATTEO                                ut proximus 
190 DI MARTINO GIACOMO                      ut proximus 
191 D'ALLETTO MASTRO ANTONINO     ut proximus  mastro
192 MILIOTO PAULO                                   ut proximus 
193 SFERRAZZA PIETRO DI LEONARDO                    ut proximus   
194 MAURO PAOLINO                                 ut proximus 
195 TAIBBI MASTRO FRANCESCO          ut proximus  mastro
196 VASTA ALOISIO                                    ut proximus 
197 LEGGIA COLA                                       ut proximus 
198 D'ALBERTO ANTONINO                      ut proximus 
199 SALVO (DI) VINCENZO                       ut proximus 
200 D'AVERNA RADAMONTE                   ut proximus 
201 SANTANGELO PAOLINO                    ut proximus 
202 VASCUSO ANTONINO                         ut proximus 
203 LA LOMIA PAULO                                ut proximus 
204 LA LUMIA LEONARDO                       ut proximus 
205 MONASTERI MASTRO ANTONINO   ut proximus  mastro
206 CASTRONOVO ANDREA                     ut proximus 
207 MAURO ANTONINO                             ut proximus 
208 CARROBBA ANGELO ALIAS FASCHERA O FICARRA?    ut proximus          
209 MORREALE VINCENZO                      ut proximus 
210 COLLURA GIACOMO                           ut proximus 
211 TERRANOVA MARIANO                     ut proximus 
212 LO PILATO GIUSEPPE                          ut proximus 
213 GRILLETTA COLA                                 ut proximus 
214 MALTA FILIPPO                                     ut proximus 
215 BORDUNARO VITO                              ut proximus 
216 GIANCANI FRANCESCO                     ut proximus 
217 DI FIORENZA MATTEO                        ut proximus 
218 TUTTOBENI GIACOMO (A.V.: GERONIMO)         ut proximus   
219 GINGUNI GRIGOLI                               ut proximus 
220 LA MATINA GIOVANNI DI PASQUALI                 ut proximus   
221 RAGUSA (DI) TOMASI                          ut proximus 
222 MISURACA (A.V.: MISSANA) GERONIMO           ut proximus   
223 DI NATALI MICHELE                           ut proximus 
224 BELLANCA (A.V.: VALLANCA) PAOLINO           ut proximus   
225 LA LICATA COLA                                 ut proximus 
226 CARAVELLO FILIPPO                          ut proximus 
227 MORREALE ANTONINO                      ut proximus 
228 BONGIORNO VITO                               ut proximus 
229 AGRO'(D') SIMONE                                ut proximus 
230 VASTA ANTONIO                                  ut proximus 
231 GERACI (DE) GIACOMO                      ut proximus 
232 CASUCCIA GIOVANNI                        ut proximus 
233 D'ALLETTO COLA                                 ut proximus 
234 GULPI GERONIMO                                ut proximus 
235 MELI (LO) MARIO                                 ut proximus 
236 FANARA SEBASTIANO                        ut proximus 
237 PALUMBO GIO:BATTISTA                  ut proximus 
238 TERRANOVA COLA ANTONIO          ut proximus 
239 LA MENDOLA ANGELO                      ut proximus 
240 DI FATIO SANTORO                             ut proximus 
241 ALAYMO (DE) ANTONIO                    ut proximus 
242 LA MATINA PASQUALE                      ut proximus 
243 MORREALE PIETRO NASCA              ut proximus 
244 SCHILLACI ANTONINO                       ut proximus 
245 PALUMBO STEFANO                            ut proximus 
246 LA LICATA PIETRO                              ut proximus 
247 CASUCCIA SALVATORE                     ut proximus 
248 ROTULO PIETRO DI NARDO              ut proximus 
249 LO PUZZO GIACOMO                           ut proximus 
250 TAVERNA GIACOMO                           ut proximus 
251 JANNUZZO GIOVANNI                        ut proximus 
252 LA LICATA PIETRO DI FILIPPO         ut proximus 
253 PALERMO (DI) FABIO                          ut proximus 
254 GUAGLIANO ANTONINO                   ut proximus 
255 CURTO PIETRO                                      ut proximus 
256 MARINO GIACOMO                              ut proximus 
257 BLUNDO MASTRO GREGORIO          ut proximus  mastro
258 LA LUMIA PIETRO                                ut proximus 
259 RANDAZZO GERONIMO                     ut proximus 
260 LO SARDO PAOLO                                ut proximus 
261 RUGGERI FRANCESCO                       ut proximus 
262 PIZZUTO GIACOMO                             ut proximus 
263 CACCIATORE MASTRO GIUSEPPE   ut proximus  mastro
264 CASUCCIA VINCENZO                        ut proximus 
265 ROMANO GIOVANNI                           ut proximus 
266 MIGLIURI NICOLO'                              ut proximus 
267 MARTORANA CIUCIA MASTRO PIETRO              ut proximus    mastro
268 GIGLIA (DI) GIUSEPPE                        ut proximus 
269 ALAYMO (D') MATTEO                        ut proximus 
270 SABELLA ANTONINO                          ut proximus 
271 CASUCCIA GIOVANNI                        ut proximus 
272 LA LATTUCA PAOLINO                       ut proximus 
273 SANFILIPPO PROSPERO                      ut proximus 
274 BURGIO GIACOMO                              ut proximus 
275 LA MENDOLA SIMONE                       ut proximus 
276 LA MATINA ANTONINO                      ut proximus 
277 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE            ut proximus  mastro
278 BLUNDO MASTRO GIUSEPPE            ut proximus  mastro
279 LA LOMIA GIUSEPPE                           ut proximus 
280 POMA (DI) MAGNIFICO PIETRO        ut proximus  magnifico
281 CATALANO MAGNIFICO MICHELE ut proximus  magnifico
282 SANGUINEO MASTRO TOMASO       ut proximus  mastro
283 FANARA NOBILE TOMASO (o RANERI)               ut proximus    nobile
284 GULPI MASTRO ANTONINO              ut proximus  mastro
285 BUTERA (DI) LEONARDO                   ut proximus 
286 SALVO (DI) MASTRO ROGGERI        ut proximus  mastro
287 BUCCULERI CRISTOFORO                 ut proximus 
288 TROVALI MASTRO ANTONUZZO     ut proximus  mastro
289 DI MARCO VINCENZO                        ut proximus 
290 CANNELLA MASTRO BENEDETTO  ut proximus  mastro
291 APICELLA JO:LEONARDO MASTRO                     ut proximus    mastro
292 FARINA (DI) FILIPPO                           ut proximus 
293 RIZZO NANDO                                       ut proximus 
294 MACALUSO PIETRO                             ut proximus 
295 ZITILLA GIOVANNI                             ut proximus 
296 CAGLIARISI FILIPPO                           ut proximus 
297 SPINA (DI) NICOLO'                              ut proximus 
298 GUELI VITO                                            ut proximus 
299 FACCIPONTI MASTRO VALERIO      ut proximus  mastro
300 FACCIPONTI MASTRO PIETRO          ut proximus  mastro
301 MONTANA (DI) AMBROSIO                ut proximus 
302 MORREALE CATALDO                        ut proximus 
303 SAVATTERI GERONIMO                     ut proximus 
304 FORMUSO LEONARDO                        ut proximus 
305 FALLETTA FRANCESCO                      ut proximus 
306 MACALUSO GIACOMO                       ut proximus 
307 LA MATINA ANTONIO                         ut proximus 
308 MESSINA (DI) GERARDO                    ut proximus 
309 GIGLIA (DI) ANTONINO                      ut proximus 
310 BALDONE MAGNIFICO FRANCESCO                   ut proximus    magnifico
311 RIZZO MARTINO                                   ut proximus 
312 RUSSO DOMENICO                               ut proximus 
313 MACALUSO ALOISIO MASTRO         ut proximus  mastro
314 LUPARELLO FABRIZIO                       ut proximus 
315 RANDAZZO GIACOMO                        ut proximus 
316 LO CUCCO ERCOLE                             ut proximus 
317 LO BRUTTO ANTONIO                         ut proximus 
318 LA LICATA NICOLO'                            ut proximus 
319 DRAGO (DI) MARIANO                        ut proximus 
320 RAO VINCENZO                                    ut proximus 
321 GIULIANA (DI) PIETRO                       ut proximus 
322 FAILLA ANTONINO                              ut proximus 
323 VASTA VINCENZO                               ut proximus 
324 SFERRAZZA GERONIMO                    ut proximus 
325 RUSSO VINCENZO                                ut proximus 
326 BUCCULERI VITO                                 ut proximus 
327 SURCI GIOVANNI                                 ut proximus 
328 SFERRAZZA ANTONINO                     ut proximus 
329 GRACI (DI) PIETRO                               ut proximus 
330 GRILLO GIOVANNI                              ut proximus 
331 CAPOBIANCO VALERIO                     ut proximus 
332 AGRO' (D') PIETRO                                ut proximus 
333 AGRO' (D') VINCENZO                         ut proximus 
334 LO BRUTTO LEONARDO                     ut proximus 
335 SANFILIPPO VINCENZO                     ut proximus 
336 POMA (DI) LEONARDO                        ut proximus 
337 TRAPANISI PIETRO                              ut proximus 
338 LUPARELLO LEONARDO                   ut proximus 
339 CINO ANDREA                                       ut proximus 
340 AGRO' (D') ANTONINO                         ut proximus 
341 MARTORANA ALESSANDRO             ut proximus 
342 LO RE FILIPPO                                       ut proximus 
343 ALAYMO (D') PIETRO D'ANTONINO                     ut proximus   
344 JANNUZZO ANGELO                            ut proximus 
345 MACALUSO NICOLO'                           ut proximus 
346 SPINA ANDREA                                     ut proximus 
347 CARRUBBA (LA) GERARDO              ut proximus 
348 CRAPARO GIO:BATTISTA                   ut proximus 
349 GIANCANI ANTONINO                        ut proximus 
350 ALAYMO (D') GIOVANNI                    ut proximus 
351 TROISI MASTRO GIACOMO               ut proximus  mastro
352 FLORIDIA MASTRO VINCENZO        ut proximus  mastro
353 MONTELEONE GIUSEPPE                   ut proximus 
354 LO BELLO GIOVANNI                         ut proximus 
355 SCARLATA ANTONINO                       ut proximus 
356 GRACI (DI) ANDREA                            ut proximus 
357 FIRRERA PIETRO                                  ut proximus 
358 LA LICATA GIO:BATTISTA                 ut proximus 
359 RANDAZZO LEONARDO                     ut proximus 
360 JANNUZZO ANTONINO                       ut proximus 
361 SAVONA ANTONINO LO PICCIOLO                      ut proximus   
362 GULPI ALOISI                                        ut proximus 
363 LA MANTIA PIETRO                             ut proximus 
364 MARTORANA LEONARDO                 ut proximus 
365 MOLE' (DI) FILIPPO                               ut proximus 
366 CASUCCIA FRANCESCO DI FRANCESCO           ut proximus   
367 ALAYMO (D') CESARE                         ut proximus 
368 SFERRAZZA ANTONINO                     ut proximus 
369 CURTO GERARDO                                ut proximus 
370 SENA (DI) ANTONINO                          ut proximus 
371 FRANGIAMORE GIUSEPPE                 ut proximus 
372 BARBERI GRISPINO                             ut proximus 
373 SCOZZARO MARIANO                         ut proximus 
374 AMORELLA (D') FRANCESCO            ut proximus 
                                                                         


Et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante eodem cum fuissent lecta dicta capitula per me notarium Nicolaum Monteleone alta voce in loco alto ubi ab omnibus intelligi posse fuit per dictum magnificum eximium dominum delegatum in dicto consilio fuit expositum tenoris sequentis videlicet:

Già tutti voi esistenti in lo consiglio aviti inteso leggiri detti capitoli per notar Cola Monteleone si restati contenti di detti capituli ognuno dugna la sua vuci, e pariri, ed eliggia dui sindaci e procuraturi ad effetto di putiri publicare detti capituli e farsi istrumento publico con suoi patti renunciazioni cum juramento firmati in forma, lo magnifico Joan Vito d’Amella capitano di detta terra dici ed è di pariri che si contenta di detti capitoli letti nelli quali ci sù multi relasciti e gratij fatti per lo signuri Conti, e che si pubblicano ed eliggiasi per sindaci e procuratori ad Antonino Lo Brutto ed Antonuzzo Morreale, ad effetto di putiri fari publicari detti capitoli dictae universitatis con li soliti obligazioni stipulazioni juramento fitmati in forma; lo magnifico Lorenzo Justiniano concurri con detto d’Amella; lo magnifico Giacomo Monteleone ut proximus, lo nobile Antonino d’Alaymo ut proximus et sic omnes et singulae prenominatae personae concurrerunt cum dicto de Amella et de Monteleone de Justiniano et de Alaymo, capitaneus et jurati,

et sic dictum consilium fuit conclusum nemine discrepante, et postquam fuit conclusum consilium predictum, de consensu dictorum capitulorum et electione sindacorum et procuratorum fuit facta nota electionis sindacarum et procuratorum in actis die quo supra et ideo concluso dicto consilio nemine discrepante de voluntate dicti accordij fuerunt de mandato dicti magnifici et eximij delegati et in eius presentia et coram dicto consilio et coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio dicta capitula per me notarium infrascriptum alta voce et in loco ubi ab omnibus facile intelligi possunt quibus quidem capitulis lectis a primo capitulo usque ad ultimum et eis bene intellectis fuit per totum dictum consilium nemine discrepante consilium convocatum quod sunt contenti de dictis capitulis accordatis ut publicentur et fuerunt electi per dictum consilium prefati Antoninus Lo Brutto, et  Antonutius Morreale Sindaci et Procuratores universitatis predictae coram dicto consilio et coram dictis personis prenominatis existentibus in dicto consilio ad contrahendum publicari faciendum et instrumentum publicum per notarium publicum in forma publica pro ut latius per dicta preinserta capitula accordij et capitulationis detemptorum per dictum eximium dominum delegatum approbari ad que in omnibus et per omnia plena relatio habeatur, et sic ad confectionem presentis transactionis et accordij et ratificationis dictorum capitulorum devenire decreverunt modo et dorma quibus infra quorum capitulorum tenor in omnibus et per omnia talis est ut infra sequitur, videlicet:



Capitoli dell’accordio si fà infra l’illustrissimo signor D. Hieronimo Carretto conte della terra di Racalmuto e per esso suoi figli utriusque sexus et suoi eredi e successori in dicto statu


per lo quali si havi di promittiri di rato iuxta formam ritus di ratificari lu presenti contrattu à prima linea usque ad ultimam, ita che li masculi d’età si habbiano da fari ratificari infra mesi due da contarsi d’oggi innanzi, e li minuri quam primum erunt maioris aetatis cum pacto et condictione che la persona che rathifichirà s’habbia d’obligare di rato per li suoi figli utriusque sexus, e cossì li figli di figli in infinitum intendo per quelli che haviranno di succediri in detto stato e terra di Racalmuto, e non altrimente ne per altro modo s’intenda detta promissione di rato ut supra di l’una parti, e Bartolo Curto, Pietro Barberi, Cola Capobianco, Angelo Jannuzzo, Antonuzzo Morreale, Cola Macaluso, Pietro Macaluso, Antonino Lo Brutto, Vito Bucculeri, Pietro d’Alaymo, Joan Vito d’Amella ed Antonio Gulpi eletto di nuovo per la morte dello quondam Jacobo Morreale, deputati eletti per consiglio circa la questione e liti vertenti tra lo detto illustre signor conti e l’università di detta terra in la R.G.C. ed altri differentij che tra loro sono stati, in lo quali accordio s’intenda e sia imposto perpetuo silentio:




1. In primis perché è consuetudine ed osservanza nella terra di Racalmuto che tutti quelli cittadini ed abitaturi di detta terra che tenino gallini sono obligati ogn’anno darne una al Conte di detta terra per prezzo di grana dieci, e cossì quelli che tenino pollastri averni a vendiri una per prezzo di grana setti, e similmente di quelli che tenino galluzzi venderni uno l’anno per prezzo di grana cinque, per tanto stante la nova convenzione ed accordio fatto, si è convenuto ed accordato che tutti quelli cittadini di detta terra che teniranno gallini, galluzzi ò pollastri siano obligati vendiri una gallina, uno galluzzo ed una pollastra tantum l’anno al detto illustrissimo signor Conti e successori in detto contato in perpetuum, li quali abbia di pagari per prezzo di grana dieci tantum si è gallina quanto galluzzo ò pollastra, ed avuta d’una casata che terranno detti pollami, cioè quella pollame che si troviranno aviri delli sopradetti tre nominati, cioè gallini, pollastri ò galluzzi ò parti di quelli di quelli secundo la pirsuna, che quelli terrà pagati nel modo detto di sopra per una volta tantum l’anno, non pozza in detto anno detto signor signor conti pigliarci più altra pollame di quella che avirà comprato nel modo predetto nel presente capitulo, ita che quella persona cittadina ò forastera abitatura di detta terra che non avirà pollastri e gallini non sia tenuto à loco di quelli darci gallini se non tantum la gallina predetta ogn’anno come sopra detto.
2. Item perché è antica consuetudine ed osservanza, et prohibizione potersi lavare nello loco d’undi currino li canali di la funtana di lo loco nominato lo fonti e la bivatura, e quelli che in tali lochi proibiti hanno lavato su stati incorsi in pena di onze 4.7.10 applicata detta pena le onze 4 allo barone che pro tempore sù stati ed al presente al Conte, e li tt. 7.10 a li baglij, per tanto stante la nuova convenzione ed accordio si patta e statuisce che ogn’anno s’abbia di promulgare bando per ordine di detto illustrissimo Signor Conte e suoi successori; lo detto bando di proibizione di lavarsi in detti lochi per lo quale si proibiscono tutti e qualsivoglia persone che siano in detta terra di Racalmuto di qualsivoglia stato grado e condizione che siano altro non eccettuato ne escluso eccetto che li genti di casa per uso di detto signor Conti, suo castello e casa, ma che tutti l’altri incorrono alla predetta pena delle onze 4.7.10 applicati del modo infrascritto, cioè delli tt. 7.10  alli Baglij tt. 3.15 e l’altri 3.15 abbiano d’entrare in potere delli magnifici giurati della detta terra, e cossì similmente pagandosi le dette onze 4 si debbano di partiri onze 2 à detto Conti ed onze 2 in potiri delli jurati, delli quali dinari di pena  che intriranno à detti jurati s’abbiano da fare tutte le spese e tutti consi e cosi necessarij di detta fontana ed aquedutti, nello quali loco si concede facoltà ad ogn’uno dell’università putiri denunciari la pena di quella persona che ci incorrirà, ita che li lavandari di detto illustrissimo signor conte lavando altre robbe di casa di detto illustre conte siano nella medesima pena nell’esazione, della quale pena sia data  l’autorità e potestà alli giurati presenti et qui pro tempore saranno di potere creare una persona deputata ogn’anno la quale habbia potestà d’esigeri auctoritate propria le sudette pene e pigliare in pena qualsivoglia persona che controverrà, la quale in fine anni anni aggia di rendiri alli giurati di detta terra justo e legali cunto della sua amministrazione e lo illustre conti non pozza impedire in cosa nessuna si non tantum et dumtaxat in la porzione che compatisce ad essole quale pene ch’entriranno ut supra d’erogarsi e spendiri tanto in la predetta fontana come in l’orologio ed altre cose in beneficio dell’università, ed in quanto alla pena di onze 4 relasciandoci il conte la sua parte, in tutto ò in parte s’intenda relaxata la parte competente alli jurati.
3. Item ch’è solito e consueto li cittadini ed habitatori di detta terra havendo macina et potendo macinare alli molini del conte di detta terra aviri di macinari in detto molino di detta terra, e non à quelli di fora, stante la penadi tarì setti e grana dieci, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce perpetuamente che di qua innanti li cittadini ed abitatori di detta terra dalli quindici del mese di aprile per tutti li quindici del mese di ottobre possano e liberamente vagliano a loro libertà andari à macinari dove più li piaceet accomodo etiam in l’altri molini, che non siano del detto illustre conte, e delli quindeci del mese di ottobre insino alli quindeci del mese di aprile, cui delli detti cittadini ed abitatori vorrà andari à macinari al altri molina che non  à quelli del Conti fora lo territorio, ch’innanti siano tenuti ed obligati andare dove li piacerà a loro, ad uno delli molina di detta terra di detto conte, ed andando di giorno e trovando che li sia macina per tutto detto giorno, nello quale giorno, non pozza macinari, pozza e voglia liberamente andare dove li piacerà à macinare, e si andranno à macinari di notte, avendo detto molino macina per tutta la notte sudetta, nello quale lo detto cittadino non potrà macinare, pozza e voglia liberamente andare à macinare dove li piacerà absque incursu penae, come si è detto di sopra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed abitatore della detta terra, e di questo se n’abbia di stare per lo giuramento dello cittadino ed habitatore della detta terra, ed allo garzone di detti cittadini ed habitatori di potere jurare, e si trovao o ritrovao macina per tutto quello giorno, per tutta quella notte, quando avirà andato à macinare in detti molini di detto signor conte, e che per avere ritrovato macina se n’andao ad altri molini di fora lo territorio di detta terra, e non osservando la forma di detto capitolo, incorrono nella sudetta pena, applicata conforme allo bando solito prumulgarsi, benvero che provandosi per testimonij non si stia allo juramento predetto si non alli detti testimonij, e questo s’intenda per l’altri molini, eccettuando li molina dello Raffo intendendo dello jorno della spunta del sole per insina ad ore ventidue, e la notte s’intenda dalli detti ore ventidue innanti.
4. Item che è solito e consueto che li baglij tanto della terra come del territorio, le pene che fanno delli contravenzioni delli bandi ed osservantij e consuetudini di detta terra alle persone farli pagare senza testimonij, ma solo in caso di controvenzione dare solamente lo giuramento allo baglijo e per la pena dell’animali che fanno del modo detto di sopra, doviri essere solamente con la presenzia di un testimonio, per tanto per la convenzione e concordia perpetuo valituri si patta e costituisce che li peni del modo detto di sopra, che li baglij faranno alle persone nella terra, abbiano d’essere con uno testimonio, e mancando detto testimonio, non s’abbia da stare allo giuramento del detto baglio, ma allo giuramento di quella persona, che sarà presa in pena, e delli peni di fora della terra e suo territorio si stia alla consuetudine ed osservanza che al presente.
5. Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra, che qualsivoglia carne di bestiame grossa, che more fora la terra, e veni morta di fori, come bovina, e vacchina e di qualsivoglia altra bestiame, tanto salvatica, come domestica, non si poetere vendere per li cittadini ed abitatori di detta terra, senza che prima ne diano un quarto allo gabelloto della bocceria del conte di detta terra, per tantoper la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che della bestiame bovina e vacchina che verrà morta di fuora stia in facoltà e libertà delli cittadini ed abitatori di detta terra padroni di detta carne, se vorranno dare lo quarto allo gabelloto della bocceria, ò vero darci denari quattro per rotulo alli bocceri, conforme alla gabella per tutta la quantità dello piso di detta carne, che venderà delli sopradetti animali morti di fora, come sono bovi, vacchi ed ogn’altro animale salvatico, ma in quanto all’altra bestiame minuta e domestica s’abbia d’osservare la consuetudine ed osservanza come è stato ed è al presente, e non li ptere vendere che non diano lo quarto d’ogni animali che disfarranno come sono crapi, becchi ed altra bestiame pecorina e poichè non fossero mortizzi, eccettuati li castrati, ed eccetto in lo caso preditto, che fossero mortizzi, sta che, li crapi e becchi si pozzano ammazzare come è stato sempre consuetudine ed è presenti intra la terra.
6. Item in quanto alli Borgesi e Massari che siano esenti delle persone della giornata cossì per correri e carriare alla massaria musto ed altro cosi, e levarci bestij ed altri servizij, e delle manne [a.v.: manni] che si dunano a filari alli donne siano similmente esenti di tali gravizij, benvero li giornatari, bordonari ed altre genti che sono soliti locarsi alli servizij siano obligati serviri secondo l’osservanza e consuetudine di detta terra, e cossì ancora s’intenda per le donne, che solino filare e servire, benvero che quelli massari con tutto che siano massari e borgesi e farranno offizio di giornatari siano obligati servire non ostante che fossero massari e borgesi, quando che non aviranno à fare servizij in la robba loro, e che vorranno fare li fatti loro, e di questo similmente si ni abbia da stare allo juramento di detto cittadino ed abitatore di detta terra, si averà da afre uno servizio in la robba loro, ita che sia obligato detto signor conte pagarli sicome si pagano l’altri massari e borgesi, e similmente le donne pagarle il prezzo che li pagano l’altri, ita che le donne che non sono solite fare servizio stiano e non siano angariate per detto illustre signor conte, nè per suoi in futurum nelli cosi premissi, e l’altri che non fanno tale officio, e che fanno li fatti loro siano esenti e liberi, e cossì s’intenda per li bestij di quelli massari e borgesi, che fanno servizio ad altri, ch’in tal caso siano obligati servire come è di costume pagarci però li loro servizij, e detto signor conte sia tenuto di pagare per le cose premisse conforme sono solite pafare li massari di detta terra, ita che volendosi il conte servire delli giornateri e di qualsivoglia altra persona che si lochirà alla giornata per un giorno tantum, l’abbiano di servire senza pagare giornata alcuna, si non che siano franchi delli tt. due della giornata che tocca al conte delli tarì cinque della baglia per giornata, e volendosi servire d’altri giovani siano obligati servire del modo sopradetto dummodo che si debbiano pagare il giusto prezzo, che paghiranno l’altri di detta terra.
7. Item stante l’animo bono che detto signor conte have ed ha avuto verso li suoi vassalli cittadini ed habitatori di detta terra, ci fà grazia che li terraggi  non esatti dall’anno sesta [1578], e settima [1579] indizione, e cussì tutti l’anni passati che forte apparisse dover avere detto illustre signor conte, terraggi nelli quali fossero dati li terri à più somma di salme due di terraggio per ogni salmata di terra, che quelli terraggi che non si trovano allo presente pagamento s’abbiano da pagare à raggione di due terraggi per salmata di terre, cioè salme due di formento, e lo resto ci lo relasciao e relascia.
8. Item perché è consuetudine in detta terra ed osservanza che tutti li cittadini ed abitatori di detta terra pagare la decima dello lino al detto Conte, per tanto stante la presente convenzione e concordia perpetuamente duratura, detto Conte li fà esente e libero di detta decima.
9. Item perché è osservanza e consuetudine in detta terra non si potere scippare nessuna vigna che fosse nel territorio di Racalmuto, per tanto stante la presente  convenzione e concordia detto signor conte concede alli cittadini ed habitatori di detta terra alle persone che aviranno vigna in detto territorio, volendo quella seu  quelli fare scippare, li possano fari scippari avuta la licenza prima di detto conte, e relazione di esperti, e stimatore che mettirà la corte che quella vigna che vorranno scippare sia di doversi scippare, ed avuta tale licenza e relazione possano scippare detta vigna ad effetto di seminarsi e d’altri arbitrij , e che detti esperti abbiano di fare relazioni in scriptis cum juramento, acciò di detta licenza n’apparisse atto publico.
10. Item perché è consuetudine ed antica osservanza in detta terra che ogn’anno eligersi e crearsi un rabbicoto [2], lo quale have eletto e creato detto conte e suoi antecessori baroni di detta terra, per tanto stante la presente convenzione e concordia si statuisce che ogn’anno le gente cittadini ed abitatori di detta terra possano per consiglio da tenersi dalli giurati di detta terra con licenza di detto conte e suoi successori eligersi tre persone cittadini di detta terra, à tale officio di rabbicoto ogn’anno, e di quelli tre eletti per detto consiglio lo rabicoto sia quello delli tre eletti per detto consiglio, lo rabbicoto sia quello delli detti tre sarrà confirmato per il conte il quale statim abbia di dare la pleggeria conforme alla prammatica.
11. Item che è consuetudine ed osservanza in detta terra li baglij delli loro diritti e raggioni di peni cossì della gabella della baglia ed altri raggioni, ch’anno da costringersi li cittadini ed habitatori e loro debitori à farsi pagare le pene, per tanto per la presente concordia e convenzione perpetuamente duratura che per le pene gli baglij non possano pigliare formento nè altro loco sopra li bestij à nessuno, che poi non sia condannato per dette pene che domandano, e per quello che è condannato non pozza pagare se non lo giusto prezzo che have di avere per la presente in quanto allo pagare della baglia dritti di detti peni in denari s’osserva quello che per lo passato s’have osservato e per lo presente s’osserva, cioè cui è obligato pagare in formento, paga formento, e cui denari paga denari, e benvero che il cittadino ed habitatori di detta terra per tutto lo giorno di S. Vito per ogn’anno, ed offerendo per detti causi pagarsi denari non sia tenuto nè obligato pagare formento.
12. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra di tutto lo musto che si inchiude in detta terra e suo territorio pagare alli baroni che pro tempore sù stati ed al presente al conte, per ogni botte di musto tarì tre per botte nominayi li grana, e perché la botte di detta terra è la misura di quartari venti, pertanto per la presente concordia e convenzione si patta e statuisce che lo musto lo quale s’inchiuderà in una stipa, che fosse la caputa di quartari ventinove abbasso insino alli venti che detta ragione di grana di tale stipa s’abbia da pagare tarì tre, ed arrivando à quartari trenta, s’abbia da pagare per una botte e menza; se più di detti quartari trenta in suso fosse detta stipa di caputa, che dettaraggione di grana s’abbia di pagare quel tanto più che toccherà di caputa di trenta quartari e di quartari venti à basso la detta raggione si debbia pagare conforme alla consuetudine ed osservanza, che è allo presente, ita che per la quantità dello musto in detti stipi s’abbia di stare allo giuramento delli padroni di detto musto, ita che provandosi lo contrario tali padroni siano in pena di onze quatro d’applicarsi all’erario [a.v. thesoriere] di detto conte.
13. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra, li cittadini ed habitatori di quella per li raggioni di semina, arbitrij e massarie, che fanno e seminano in altri lochi e feghi fora dello territorio di Racalmuto pagare allo barone, che pro tempore sù stati in detta terra, ed al conte ch’al presente è quella quantità medesima per raggione di terraggio[3], che pagano alli padroni che ci dunano detti terri, si come per lo presente si paga, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta, e perpetuamente statuisce, che li cittadini ed habitatori di detta terra, li quali farranno li loro arbitrij di massaria e seminari in altri lochi, feghi e territorio ultra lo fego di Racalmuto, che per raggione di tirraggio detto di fora [sott. ns.] tantum et dumtaxat, abbiano e deggiano pagare due salme di formento per ogni salmata di terra, che seminiranno, e se le terre, le quali fuora di detto territorio di Racalmuto pigliranno à seminare s’havessero dalli padroni per più terraggio, e per gran somma che fosse, non possano né siano costretti né tenuti pagare più che la detta somma di salme due di formento per ogni salmata di terre che semineranno, perché lo resto detto signor Conte si contenta farcini grazia e relasciarcilo; e quando realmente e veramente senza nessuna malizia nè fraude di qualunque modo si potesse commettere li detti cittadini ed abitatori, trovassero terre aà terraggio delli patroni che darranno le loro terre à seminare che per mera raggione di terraggio pagassero manco di salmi due di formento per ogni salmata di terre semineranno, quel tanto manco che sarrà delli salme due pattati per ogni salmata di terre abbiano di pagare allo detto conte di detta terra, ita che dette persone non aggiano nè debiano fraudare terraggio, nè fare collusione alcuna directe vel indirecte, tacite vel expresse, e fraudando detto terraggio facendo collusione, incorrono in quella pena, che lo conte ordenirà per suoi bandi, alli quali bandi promettino stare ed acquiescere.
14. Item che è antica consuetudine [4] ed osservanza in detta terra li cittadini ed abitatori di quella che tanto intra lo territorio di Racalmuto, quanto fora di detto territorio, seminano intra chiusi loro appatronati, pagare allo conte, come per lo passato hanno pagato alli baruni che pro tempore sù stati in detta terra li terraggi di dette chiuse loro appatronate, che hanno seminato e semineranno, cioè intra la baronia e contato di Racalmuto, à raggione di un terraggio per salmata di terre, in li chiusi fora lo territorio della baronia e contato predetto, per tummina otto di  terra che semineranno ed hanno seminato pagare à raggione di salma una di formento per salmata di terra, e tummina otto di formento per tummina otto di terra, per tanto per la presente convenzione e concordia perpetuamente si patta e statuisce sopra questa raggione di terraggio di chiuse dentro e fuora territorio, pagare sicome per lo presente si ha pagato ed osservarsi l’osservanza e consuetudine in detto terraggio di chiuse dentro e fora territorio.
15. Item che è antica consuetudine ed osservanza li cittadini ed abitatori di questa terra di Racalmuto, che fora dello territorio di detta terra averanno maisi, ristucci ò li vendono à forasteri di quelli che non obstante non seminano pagarni lo terraggio come hanno pagato alli baroni che pro tempore sono stati ed al presente al conto, per tanto per la presente convenzione e concordia si patta e statuisce che li cittadini ed abitatori di detta terra, li quali fora di detto territorio di Racalmuto ed altri terri, lochi e feghi, che aviranno maisi e li venderanno à forestieri, che per detti maisi aviaranno avuto le terre a due terraggi o più di detti non li pagano, né debbiano pagare più di salme due di formento per ogni salma di terre di detti maisi e restuccie, e si per manco per ogni salmata di terre di dette maesi e restuccie haviranno havuto le terre per manco siano obligati pagare li dui terraggi non innovando cosa alcuna della consuetudine e confirmandosi nel modo del pagamento di lo terraggio con la promissione del capitolo della paga dello terraggio di fora.
16.  Item perché è di consuetudine ed osservanza in questa terra di Racalmuto, che li cittadini ed habitatori di quella in lo territorio e fego di Racalmuto e di Garamuli nello metiri putirici teniri li loro bestij somerinini et bestij grossi che s’osservano del modo e forma che al presente si costuma ed è consuetudine.
17. Item per la presente convenzione  e concordia il signor conte si ha contentato e cossì patta e statuisce perpetuamente che li genti ed habitatori di Racalmuto patroni di loro vigne e chiuse andando a lavorare le dette vigne e chiuse per lo tempo statuito solito e consueto che per tale effetto li cittadini predetti ponno portare le loro bestiame lavoratori, si concede ch’essendoci vacche lavoratori con le quali lavoreranno dette loro vigne e chiuse e dette vacche lavoratori avessero vitelli  loro figli, quelli detti cittadini ed habitatori di Racalmuto lavorando loro proprie vigne e chiuse possano liberamente portarceli si averanno insino al numero ò vacchi selvatichi ò ienchi mannarini se li concedi che li pozzano portare e teneri del modo che si ha detto di sopra.
18. Item perché è antica consuetudine ed osservanza in detta terra e territorio di Racalmuto  li cittadini ed habitatori di quella ed altri genti che in detta terra e territorio vendessero li loro beni stabili senza licenza delli baroni, che pro tempore sù stati ed al presente del conte incurriri in la pena di perdiri detti beni, e perché si ritrovano al presente alcuni beni stabili in detta terra e territorio venduti senza ottenere licenza del conte, onde sono incorsi nella caducità et omissione [a.v.: dimissione] di detti beni, per tanto per la presente concordia e convenzione, stante che detto signor conte graziosamente li relascia et li dimitti la pena  delli detti beni venduti senza licenza, in la quale hanno incorso, perpetuamente si patta e statuisce che la detta osservanza e consuetudine di non potere vendere detti beni stabili esistenti in detta terra e territorio senza licenza di detto signor conte si habbia di osservare, e cossì per la persente convenzione e concordia si patta e statuisce che detti beni stabili in detta terra e territorio di Racalmuto non si putiri vendiri senza espressa licenza di detto signor conte; ed havuta la detta licenza pagare la debita raggione di censi.
19. Item perché sole succederi spessissime volti persone poco timorose di Dio e di la loro coscienza per travagliare ed interessari ad altri accusarli indebitamente, pertanto s’abbia da supplicare à S.E. e Regia G.C. che si degni concedere che si possa ordinare e statuire si come per la presente convenzione e concordia obtenta licentia predicta e non altrimente si ordina e statuisce perpetuamente che accusando alcuno à qualche persona ch’elessi li termini e non facta probazione legittima di la continenzia di la causa, statim elassi li termini e non fatta probazione contral’accusato, pozza farsi tassare le spese per lo mastro notaro per la somma tassata farsila pagare di l’accusaturi  contra lo quali si pozza procedere realiter et personaliter absque  quindena e che in questo non si abbia d’osservare l’atto novissimo fatto per S.E. nella R.G.C.
20. Item che è consuetudine ed accordio che l’una e l’altra parte, cioè che tanto detto illustre conte, come li sindachi ed università preditta ad invicem si relasciaro e rimettino tutte le spese fatte usque ad hiernum diem per le sopradette liti in judicij et extra, benvero che declararo e declarano le presente spese essere alla somma di scudi ventimila per ogn’uno, e volsero e vogliono che tentando e volendo tentare detto illustre conte o suoi figli eredi e successori in detto stato in perpetuum alcuna cosa directe ò indirecte, per sè, nec per submissas personas, contra la forma, continenzia e tenore del presente contratto d’accordio, seu d’altra cosain quello contenta, tali casu che s’intenda ipso jure et ipso facto condannato à pagare dette spese alla detta università; né possano essere intese un cosa alcuna nisi prius solutis dictis expensis; e similmente contravvinendo ipsi sindaci che non possano essere intesi nisi facta soluctione predictarum expensarum ad esso illustre conte seu suoi heredi e successori in perpetuum perché cossì volsero ex pacto cum juramento firmato.
21. Item e qualsivoglia altre prerogative, consuetudini, osservanzij, preminenzij, jurisdizioni, immunità, franchizzi, servitù e libertà cossì civili come criminali soliti e consueti osservanzii non previsti nè statuti  nè fattane espressa menzione per li presenti capituli, convenzione e concordia s’abbiano di guardare ed osservare nel modo e forma che sù guardati ed osservati al presente non innovando cosa nessuna ultra quelli portati e stabiliti per li presenti capitoli et etiam ex forma juris à detto conte e suoi successori competino e competiranno et similiter s’abbiano d’oservare in beneficio di detta università e dello conte e suoi successori.
22. Item che per l’avvenire né in nessuno tempo s’abbiano nè possano metteri novi vettigali, servitù, angarie, e consuetudini per detto signor conte, suoi figli, eredi e successori in perpetuum eccetto che non si mettessero ed imponessero con solito ed universale consiglio more solito.
23. Item che delli presenti capitulazioni e concordia se ne abbia da fare publico istrumento con tutte quelle clausole, cauteli, solennità debiti et necessarij, et quatenus opus est et non aliter nec alio modo se n’habbia di impetrare licenza, autorità e corroborazione di Sua Eccellenza e Regia Gran Corte e doppo della Mestà del Re nostro signore, le quali licenzie detto illustre signor conte procurerà e si forzerà impetrarle e fare ogni sforzo e debito suo, à sue dispese e non altrimente né in altro modo.
24. Item che è antica consuetudine ed osservanza che li cittadini ed habitatori della terra di Racalmuto, che principalmente hanno in gabella tenuti di terra inclusi et strasattati, ed altri territorij per quanto importa pro rata la gabella delli dette terre seù territorij inclusi e strasattati, si patta e statuisce perpetuamente che di qui innanzi quella persona che ingabellerà tenuti di terre, che sia di salmi 50 di terre, non sia obligato se non pagare uno terraggio per salmata di terre di quello seminerà intendendosici in detta somma di salme 50 tutte le terre salvaggie che si troveranno in dette terre e territorij, ita che la gabellazione della detta tenuta sia e s’intenda ingabellata per una persona tantum e non per più persone ed ingabellandosi per più persone che siano obligati a pagare lo terraggio à salme due di formento giusta la forma dello capitolo precedente numero 13, ita che la terra selvaggia non sia più della terza parte, sopra questa fraude né collusione alcuna directe vel indirecte, tacine vel expresse, giusta la forma del capitolo n.° 13.
25. Item che li predetti capitoli s’abbiano d’osservare in perpetuum tanto per detto signor conte che al presente è come per l’altri successori qui pro temporesarranno in detta università, quanto per li cittadini, ed habitatori forestieri che verranno ad habitare in detta terra.
26. Item che tutte quelle persone tanto cittadini quanto abitatori che ingabelleranno feghi etiam che fossero manco di salme cinquanta per quello che semineranno li padroni tanto cittadini quanto come abitatori della detta terra di Racalmuto abbiano di pagare à detto signor conte à raggione di salma una di formento per ogni salmata di terre che seminerà dentro lo sodetto fego, dummodo che siano feghi separati si come sono al presente.
27. Item perché è stato ed è consuetudine ed osservanza che tutti quelli cittadini ed abitatori di detta terra di Racalmuto che tengono chiuse dentro lo territorio di Racalmuto, Garamoli e Colmitelli di potere tenere per ogni menza salma di terre un bue, per una salma di terre due per ogni anno, ed una cavalcatura, per tanto s’abbia d’osservare detta consuetudine ed osservanza, et etiam che ci pozzano pasciri lo bestiame somerina quanto ni tengono giusta la consuetudine ed osservanza che per lo passato è stato ed al presente è.
Vidit Ascanius de Barone delegatus.
*  *  *

Propterea per me notarium infrascriptum hodie die preadnotato, lecto, declarato et patefacto toto tenore et continentia proximi preinsertorum capitulorum transactionis et accordij inter dictam universitatem et per consequens dictos sindacos et procuratores et dictum illustrem dominum don Hieronymum del Carretto comitem dictae terrae de verbo ad verbum et de prima linea usque ad ultimam formiter pro ut iacet, alta et intelligibili voce in vulgari eloquio et sermone prout sunt, magnifico domino Artali Tudisco de eadem terra Racalmuti veluti procuratori dicti illustrissimi comitis virtute procurationis factae paulo ante in actis meis notarij infrascripti, et prefato Antonutio Morreale et Antonino Lo Brutto sindacis et procuratoribus dictae universitatis per ipsam universitatem electis, creatis et nominatis virtute actus huiusmodi electionis etiam paulo ante factae in actis meis infrascripti notarij presentibus et audientibus coram dicto consilio congregato ac coram dictis personis nominatis existentibus in dicto consilio congregato presentibus et audientibus et per eos bene intellecto et percepto  prefatus magnificus Artalis procurator dicti illustrisssimi domini don Hieronymi Carretto comitis dictae terrae absentis pro quo ad cautelam de ratho promisit et promittit iuxta formam rithus M.R.C. quod presentem contractum transactionis et accordij et rathificationis dictorum capitulorum omniaque in eo continentia rathificabit confirmabis acceptabit laudabit approbabis etc sub hypoteca etc. ex una parte, Antoninus Lo Brutto et Antoniutius Morreale sindaci et procuratores dictae universitatis et nominati virtute  dicti actus electionis ex alter, mihi notario cogniti presentes coram nobis, cum authoritate et consensu dicti magnifici et eximij domini Ascanij Barone delegati ut supra presentis suam judiciariam auctoritatem pariter et decretum prestantis et tribuentis dictique sindaci et procuratores  cum auctoritate et expressa licentia, voluntate et decretu dicti consilij congregati in dicta maiori ecclesia presentis et audientis per modum ut supra, et suam auctoritatem et consensum prestantis coram me notario et testibus infrascriptis et acquiescentibus et se contentantibus de presenti contractu transactionis et accorfij et ratificationis preinsertorum capitulorum sponte dictis nominibus per eos et eorum in futurum heredes et successores in dicta preinserta capitula transactionis et accorfij omniaque et singula in eis contenta, descripta, specificata et adnotata rathificaverunt, publicaverunt, promulgaverunt, confirmaverunt, acceptaverunt, laudaverunt et approbaverunt, laudant et approbant iuxta eorum seriem, continentiam et tenorem, ac etiam ipsi contrahentes dicti nominibus, una pars alteri stipulanti et e converso se obligaverunt et obligant sub omnibus et singulis illis obligationibus, clausulis, cautelis, pactis, relaxatis, gratiis et alijs in dictis praeinsertis capitulis contentis et expressatis singula singulis se congrue referentes quibus capitulis ipsi contrahentes dictis nominibus promiserunt omni futuro tempore stare et quiescere inviolabiliter observare, et si enormiter et enormissime lesi fuissent quibus quidem lesionibus si essente tam de presenti quam de futuro quomodocumque et qualitercumque liti cesserunt et cedunt et omni actione careant et iura ipsarum lesionum in juficijs vel extra et non contravenire, nec contraveniente consentire aliquo iure, titulo, ratione seu causa scita vel ignorata, tacita vel expressa, intrinseca vel extrinseca, de jure vel de facto, quomodocumque et qualitercumque renunciantes exceptioni etiam, ac etiam beneficio restituctionis in integrum, et omni alio legum et juris auxilio in corpore juris clauso et non clauso in favorem dictae universitatis dittante, ac etiam dei eis de quibus hic oporteret fieri specialis mentio et non aliter nec alio modo , quae capitula transactionis et accordij praefatus magnificus eximius dominus delegatus confirmavit, acceptavit, laudavit et approbavit et suam seu verius parte parte Eccellentiae Suae et Magnae R.C. judiciariam authoritatem pariter et decretum prestitit et tribuit et non aliter nec alio modo, quae omnia et singula predicta et infrascripta partes sibi ipsis ad invicem solemnibus stipulantibus hinc inde intervenientibus dictis nominibus per eos eorumque in futurum heredes et successoribus promiserunt et convenerunt hinc ratha, grata et firma tenere, attendere et inviolabiliter obeservare contra non facere de jure vel de facto in omnem eventum et sine aliqua diminutione in pace etc. deplano sine lite curiae, queremonia, judiciorum strepitu et figura juditij, omni libello, petitione, oppositione et exceptione remotis, sub hypoteca et obligatione omnium et singulorum dictis nominibus bonorum eorum mobilium, stabilium, burgensaticorum presentium et futurorum habentium et habendorum cum refectione omnium et singulorum damnorum, interesse et expensarum litis et extra etiam viaticarum, algoritij et procuratoris, coniunctim vel divisim ad solitas dictas legitime vacatas et quod fiat rithus seu exequtio in persona et bonis contravenientis et presertim de summa scutorum viginti mille expensarum , pro qua quidem summa  in casu predicto et pacto possit contra partem contravenientem  via exequutiva cum pacto de non opponendo et variari possit de persona ad bona, et de bonis ad personam et è contra de bonis ad bona, semel bis et pluries adversus quem rithum et formam presentis contractus aut ratificationem extremorum non possit una pars contra alteram se opponere, excipere, defendere, aliquid dicere vel alligare, nec officium iudicis implorare, prevenire, presertim agere vel compensationem aliquam alligare, quantumcumque essent legitime perentorie gerere juridice etiam admittendi et tales quod orirentur ex proprio contractuex quibus exequutio eveniret retractando et annullando omnis adiecta et ab omni judiciorum limine excludantur quin prius adimpleant formam, continentiam et tenorem presentis contractus et pignora super quibus exequutio procedit et effectum habeat nullo modo adiucentur nec in solutum dentur parti creditrici in nonnullis servatis soluptionibus in talibus servari consuetis vendantur ad discursum et distrahantur ultimo emptori et plus offerenti M.R.C.  ex quovis alio stilo curiae et ordinactione in contrarium disponentibus in aliquo non obstantibus quibus et eorum beneficio cum juramento renuntiaverunt et renuntiant, renuntiantes super premissis omnibus et singulisexceptionibus, doli, mali, metus et causa actioni, condictioni in facto sive causa propriorum et si convenerit omnibus et eis quoque non sit ut predicitur geste dictus magnificus dominus de Tudisco nomine dicti illustrissimi domini comitis renuncians pro comitu et personarum potentarum dictique sindaci et procuratores renunciarum expresse omnibus et quibuscumque privilegijs et gratijs foris, juribus, statutis et alijs de quibus letari possint et specialiter cum juramento beneficio moratoriae guidatici supercessoriae triennalis quinquennalis dilactionis, cessionis bonorum, refugio, domus etiam salvaconductus et cuiuscumque dilactionis alterius maioris et minoris impetratorum et impetrandorum quibus omnibus et singulis cum juramento renunciaverunt et renunciant generaliter omnibus et singulis alijs juribus legibus privilegiis pragmaticis quibus quibus et non scripturis et talibus quibus dictae partes dictis nominibus vel in aliquo predictorum invocare se possint aliquatenus vel tueri, et predicta omnia et singula cura esse eaque attendere et observare et non contrafacere vel venire nec contravenienti consentire aliquo jure titulo ratione vel causa de jure vel de facto quomodocumque et qualitercumque juraverunt  iterumque juraverunt absoluptionem petere [a.v.: absolutionem non petere] a juramentis praedictis nec à presenti ultimo juramento nec petere habilitationem ad effectum agendi, unde ad cautelam dictorum contrahentium dictis nominibus in futurum heredum et successorum factus est presens actus transactionis et accordij suis die loco et tempore valiturus et obstensurus actum in terra Racalmuti et in predicta maiori ecclesia  mense die et indictione premissis.
Testes magnificus Marianus Catalano, magnificus dominus Antonutius Cirami Ar: et Med:  doctor, magnificus Gaspar Lo Giudice, Mazziotta di Neri, Franciscus la Vecchia de civitate Agrigenti, reverendus d. Joseph de Averna, clericus Orlandus de Averna, reverendus pater Monserratus de Agrò et magnificus Hieronimus Riggio.
Ex actis quondam notarij Nicolai Monteleone extracta est presens copia per me notarium Michaelem Castrojoanne Racalmuti; dictorum actorum conservatorem collectione salva.

*   *   *
Nei 27 articoli dell’accordo tra l’università di Racalmuto e il conte del Carretto abbiamo uno spaccato della vita sociale e civile del nostro paese, nell’ultimo ventennio del Cinquecento.
All’art. 1 abbiamo la singolare angheria di una gallina o di un galletto che ogni allevatore di polli doveva al governatore del castello, anche se a prezzo prestabilito.
All’art. 2 scatta il divieto di andare a lavare i panni alla fontana. La fontana dei nove cannoli c’era dunque anche allora e doveva avere l’aspetto che si arguisce dall’ex voto del Monte.
All’art. 3 viene imposta la macina nei mulini del conte, anche se ne viene attenuato il rigore con una disciplina abbastanza elastica. Interessante il richiamo ai mulini del Raffo, di cui ancor oggi è possibile ammirare la perizia della realizzazione, una pregevole opera di ingegneria idraulica del ’500.
L’art. 4 disciplina l’istituto della “baglia”, una magistratura feudale che giudicava dei piccoli forti e riscuoteva le multe per contravvenzioni ai locali regolamenti di polizia. 

L’art. 5 compendia norme sulla gabella della carne bovina, vaccina, ovina.

L’art. 6 getta spiragli di luce sulle intollerabili angherie personali che massari, donne di servizio, lavoratori subivano da parte della corte feudale.
L’art. 7 è quello nodale: reimposta i diritti di terraggio e di terraggiolo al centro dell’annosa controversia con il conte. Emergono arretrati d’imposta che i racalmutesi non hanno alcuna voglia di estinguere.

L’art. 8 esonera dal terraggio sul lino, che non crediamo dovesse essere intensamente coltivato.


L’art. 11 impartisce disposizioni sulle modalità delle estirpazioni delle vigne e sulle licenze comitali occorrenti.

L’art. 10 concerne la nomina del “rabbicoto” il commissario per il grano.

L’art. 11 contiene giusti divieti ad esigere le contravvenzioni della baglia  in natura come frumento, bestiame, etc.

L’art. 12 concerne le tasse feudali sui mosti.

Con l’art. 13 viene stilato un nuovo accordo sul terraggiolo.

L’art. 14 reimposta invece il diritto del terraggio.

L’art. 15 scende in dettaglio e disciplina i diritti dovuti quando gli abitanti di Racalmuto detengono campi di stoppie fuori dello stato o mantengono vacue le terre al di fuori del territorio feudale.

L’art. 16 ribadisce e approva la consuetudine circa il modo di tenere le bestie al tempo della mietitura nel territorio e nel feudo di Racalmuto e di Garamoli.


Con l’art. 17 viene disciplinato il diritto di portar seco animali quando si va a coltivare vigne o ‘chiuse’.

Con l’art. 18 si concede una sorta di sanatoria per le  vendite abusive di abitazioni all’interno dell’abitato di Racalmuto.

L’art. 19 detta norme sui tempi e modi di addurre prove nei processi.

L’art. 20 stabilisce una transazione sulle spese processuali fin allora sostenute, una sorta di reciproca rinuncia alle rispettive pretese.

Con l’art. 21 si stabilisce un rinvio ricettizio delle norme e consuetudini per quanto non espressamente previsto e stabilito.

L’art. 22 contiene l’assicurazione da parte del conte che per l’avvenire non potranno essere imposti nuovi tributi, servitù, angherie e consuetudini se non nelle forme pattizie concertate con il consiglio dell’Università.

L’art. 23 attiene alle forme pubbliche da conferire all’accordo che si è raggiunto.

L’art 24 stabilisce il terraggio per le terre “strasattate”.


L’art. 25 prevede la perpetuità degli obblighi contratti sia da parte del conte che da parte dell’Università.

L’art. 26 disciplina il terraggio in misura ridotta per le terre ingabellate inferiori a salme 50.

L’art. 27 stabilisce il numero massimo di bestie che possono tenersi nel territorio di Racalmuto, Garamoli e Culmitella, presumibilmente in esenzioni d’imposta.


[1] ) PALAGONIA . N.° 709 ANNI 1613-1749 - N.° 2

[2]) Rabbicoto: commissario del grano.
[3]) A margine dell’analogo fondo Palagonia n.° 709 (f.30v) viene segnato il termine “terragiolo”, ma è definizione del n.° 14 delle consuetudini ad uso dei fruitori del XVIII secolo, del tutto spuria rispetto al testo del 1580)
[4]) Annotato a margine di questa consuetudine: “terragioli” (però nel documento del Fondo Palagonia n.° 631 f. 708v.

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